Language of document : ECLI:EU:T:2015:498

Causa T‑398/10

(pubblicazione per estratto)

Fapricela – Indústria de Trefilaria, SA

contro

Commissione europea

«Concorrenza – Intese – Mercato europeo dell’acciaio per precompresso – Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni commerciali riservate – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE – Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo»

Massime – Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 15 luglio 2015

1.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla Commissione – Portata dell’onere della prova – Grado di precisione richiesto degli elementi di prova su cui si è fondata la Commissione – Insieme di indizi – Sindacato giurisdizionale – Portata – Decisione che lascia sussistere un dubbio nel giudice – Rispetto del principio della presunzione d’innocenza

(Art 101 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 48; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2)

2.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Modalità di prova – Prove documentali – Valutazione dell’efficacia probatoria di un documento – Criteri – Documento redatto in immediata concomitanza con i fatti o da un testimone diretto di tali fatti – Dichiarazioni contrastanti con gli interessi del dichiarante – Efficacia probatoria elevata

(Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2)

3.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Valutazione dell’obbligo di motivazione in funzione delle circostanze del caso di specie – Necessità di specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti – Insussistenza

(Art. 296 TFUE)

4.      Intese – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Imprese cui può essere contestata l’infrazione consistente nella partecipazione ad una intesa globale – Criteri – Obiettivo unico e piano globale – Mancata conoscenza di tutti gli aspetti dell’intesa – Conseguenze

(Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2)

5.      Intese – Partecipazione a riunioni aventi oggetto anticoncorrenziale – Circostanza che, in assenza di una dissociazione rispetto alle decisioni adottate, consente di presumere la partecipazione alla conseguente intesa – Dissociazione pubblica – Valutazione

(Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53)

6.      Intese – Accordi fra imprese – Partecipazione sotto asserita costrizione – Circostanza che non costituisce un’esimente per l’impresa che non si è avvalsa della facoltà di denuncia alle autorità competenti

(Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53)

7.      Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti – Motivo nuovo – Nozione – Argomenti che presentano una stretta connessione con un motivo enunciato nell’atto introduttivo del giudizio – Esclusione

[Regolamento di procedura del Tribunale (1991), art. 48, § 2]

8.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Gravità dell’infrazione – Criteri di valutazione – Margine di discrezionalità riservato alla Commissione – Limiti – Rispetto dei principi di proporzionalità e di personalità delle pene e delle sanzioni

(Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 13 e 19‑23)

9.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Determinazione del valore delle vendite – Considerazione del solo valore delle vendite realizzate in relazione diretta o indiretta con l’infrazione nel settore geografico interessato – Fatturato dell’impresa – Irrilevanza

(Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 13)

10.    Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Gravità dell’infrazione – Determinazione di tassi di gravità scaglionati nei confronti di differenti categorie di imprese che hanno commesso un’infrazione unica – Differenza ridotta tra i tassi applicati alle imprese che hanno commesso l’infrazione – Rispetto del principio di parità di trattamento – Valutazione

(Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3)

11.    Concorrenza – Ammende – Importo – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito – Effetto – Obbligo di considerare gli orientamenti per il calcolo delle ammende – Esclusione – Circostanze da prendere in considerazione

(Artt. 101 TFUE, 102 TFUE e 261 TFUE; accordo SEE, art. 53, § 1; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 23, § 3, e 31; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 86-89, 91-93, 124)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 88, 90)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 94, 213)

4.      In materia di concorrenza, le intese possono essere considerate elementi costitutivi di un accordo anticoncorrenziale unico solo ove sia dimostrato che esse si inseriscono in un piano complessivo che persegue un obiettivo comune. Inoltre, solamente nel caso in cui l’impresa, quando ha partecipato a siffatte intese, sapeva o avrebbe dovuto sapere che, così facendo, si inseriva nell’accordo unico la sua partecipazione alle intese di cui trattasi può costituire l’espressione della sua adesione all’accordo stesso.

Per contro, se un’impresa ha preso parte direttamente a uno o più comportamenti anticoncorrenziali che compongono un’infrazione unica e continuata, ma non risulta provato che, tramite il proprio comportamento, essa intendesse contribuire al complesso degli obiettivi comuni perseguiti dagli altri partecipanti all’intesa e che fosse al corrente di tutti gli altri comportamenti illeciti previsti o attuati da detti partecipanti nel perseguire i medesimi obiettivi, o che potesse ragionevolmente prevederli e fosse pronta ad accettarne il rischio, la Commissione deve limitarsi a imputarle la responsabilità dei soli comportamenti ai quali essa ha partecipato direttamente e dei comportamenti previsti o attuati dagli altri partecipanti nel perseguire obiettivi analoghi a quelli che essa perseguiva, e dei quali sia dimostrato che essa era al corrente o che poteva ragionevolmente prevederli e che era pronta ad accettarne il rischio. Ciò non può tuttavia portare a escludere la responsabilità di tale impresa per i comportamenti ai quali è pacifico che essa abbia preso parte o per i quali possa effettivamente essere ritenuta responsabile. Invero, il fatto che un’impresa non abbia partecipato a tutti gli elementi costitutivi di un’intesa o che abbia svolto un ruolo secondario negli aspetti ai quali ha preso parte non è rilevante per dimostrare l’esistenza di un’infrazione da parte sua, poiché occorre prendere in considerazione tali elementi solo in sede di valutazione della gravità dell’infrazione e, eventualmente, della determinazione dell’ammenda.

Tuttavia, una siffatta separazione di una decisione della Commissione che qualifichi un’intesa globale come infrazione unica e continuata è possibile soltanto qualora, da un lato, detta impresa sia stata posta nella condizione, nel corso del procedimento amministrativo, di comprendere che le veniva altresì contestato ciascuno dei comportamenti che componevano l’infrazione e, quindi, di difendersi su tale punto, e qualora, dall’altro, la decisione stessa sia sufficientemente chiara al riguardo. Ne discende che, laddove siano soddisfatte le suddette condizioni, se il giudice dell’Unione rileva che la Commissione non ha dimostrato sufficientemente che un’impresa, durante la sua partecipazione a uno dei comportamenti anticoncorrenziali che compongono un’infrazione unica e continuata, fosse a conoscenza degli altri comportamenti anticoncorrenziali tenuti dagli altri partecipanti all’intesa nel perseguimento dei medesimi obiettivi o potesse ragionevolmente prevederli e fosse pronta ad accettarne il rischio, ne deve trarre come sola conseguenza la conclusione che non si può imputare all’impresa la responsabilità di tali altri comportamenti e, dunque, dell’infrazione unica e continuata nel suo complesso, e che la decisione impugnata deve essere considerata, limitatamente a tale aspetto, infondata.

(v. punti 133, 135-138)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 146, 209, 282)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punto 206)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punti 220, 221)

8.      In materia di concorrenza, in sede di determinazione dell’importo delle ammende, si deve tener conto di tutti gli elementi che possono rientrare nella valutazione della gravità delle infrazioni, quali, in particolare, il ruolo svolto da ciascuna delle parti nell’infrazione e la minaccia che infrazioni di questo tipo rappresentano per gli obiettivi dell’Unione. Quando un’infrazione è commessa da più imprese, è necessario esaminare il peso relativo della partecipazione di ciascuna di esse.

A tale riguardo, il fatto che un’impresa non abbia partecipato a tutti gli elementi costitutivi di un’intesa o che abbia svolto un ruolo secondario negli aspetti ai quali ha preso parte dev’essere preso in considerazione in sede di valutazione della gravità dell’infrazione e, eventualmente, della determinazione dell’ammenda.

Inoltre, per il calcolo dell’importo delle ammende inflitte alle imprese partecipanti ad una intesa, un trattamento differenziato tra le imprese coinvolte rientra nell’esercizio dei poteri spettanti alla Commissione in materia. Infatti, nell’ambito del suo margine di valutazione discrezionale, la Commissione è chiamata a individualizzare la sanzione in funzione dei comportamenti e delle caratteristiche proprie di tali imprese, al fine di garantire, in ciascun caso specifico, la piena efficacia delle norme del diritto dell’Unione in materia di concorrenza.

Peraltro, il principio di proporzionalità esige che gli atti delle istituzioni non vadano oltre quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefisso. Nel contesto del calcolo delle ammende, la gravità delle infrazioni deve essere determinata in funzione di numerosi elementi e non si deve attribuire ad alcuno di tali elementi un’importanza sproporzionata rispetto agli altri elementi di valutazione. Il principio di proporzionalità implica in tale contesto che la Commissione deve fissare l’ammenda in modo proporzionato rispetto agli elementi presi in considerazione ai fini della valutazione della gravità dell’infrazione e che essa deve applicare al riguardo tali elementi in maniera coerente e obiettivamente giustificata.

(v. punti 254-257)

9.      V. il testo della decisione.

(v. punto 267)

10.    V. il testo della decisione.

(v. punti 291, 294, 296-300)

11.    In materia di diritto della concorrenza, la competenza estesa al merito conferita al giudice dell’Unione, ai sensi dell’articolo 261 TFUE, dall’articolo 31 del regolamento n. 1/2003 legittima tale giudice, al di là del semplice controllo di legittimità della sanzione, che consente soltanto di respingere il ricorso di annullamento o di annullare l’atto impugnato, a sostituire la propria valutazione a quella della Commissione e, di conseguenza, a riformare l’atto impugnato, anche in assenza di annullamento, tenuto conto di tutte le circostanze di fatto, modificando in particolare l’ammenda inflitta nel caso in cui la questione dell’importo della stessa sia sottoposta al suo esame.

Peraltro, a termini dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, per determinare l’importo dell’ammenda occorre considerare, oltre che la gravità dell’infrazione, anche la sua durata. Così, per la determinazione dell’importo delle ammende, si deve tenere conto della durata delle infrazioni e di tutti gli elementi idonei a rientrare nella valutazione della loro gravità, quali il comportamento di ciascuna delle imprese, il ruolo svolto da ciascuna di esse nell’instaurazione delle pratiche concordate, il profitto che esse hanno potuto trarre da tali pratiche, le loro dimensioni e il valore delle merci interessate nonché il rischio che infrazioni di questo tipo rappresentano per l’Unione. A tale riguardo, devono essere presi in considerazione elementi obiettivi come il contenuto e la durata dei comportamenti anticoncorrenziali, il loro numero e la loro intensità, l’estensione del mercato interessato e il deterioramento subito dall’ordine pubblico economico. L’analisi deve considerare altresì l’importanza relativa e la quota di mercato delle imprese responsabili, nonché un’eventuale recidiva.

Inoltre, la fissazione di un’ammenda da parte dei giudici dell’Unione non è, per sua natura, un esercizio aritmetico preciso. Peraltro, il giudice dell’Unione non è vincolato ai calcoli della Commissione né ai suoi orientamenti allorquando si pronuncia in forza della propria competenza estesa al merito, bensì deve effettuare la propria valutazione tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie.

(v. punti 420-425)