Language of document : ECLI:EU:F:2016:179

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Terza Sezione)

20 luglio 2016

Causa F‑94/13

Vincent Piessevaux

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Pensioni – Articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto – Diritti a pensione maturati, prima di entrare in servizio presso l’Unione, in base ad un regime pensionistico nazionale – Trasferimento al regime pensionistico dell’Unione – Proposta di abbuono di annualità – Eccezione di irricevibilità – Nozione di atto lesivo – Articolo 83 del regolamento di procedura»

Oggetto:      Ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con cui il sig. Vincent Piessevaux chiede l’annullamento della decisione del Consiglio dell’Unione europea, del 30 gennaio 2013, con la quale quest’ultimo avrebbe definitivamente fissato, in base al regime pensionistico dell’Unione europea, i diritti a pensione maturati dal ricorrente prima di entrare in servizio presso l’Unione, nonché l’annullamento della decisione di rigetto del suo reclamo avverso la detta decisione.

Decisione:      Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. Il sig. Vincent Piessevaux sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

Massime

Ricorsi dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Proposta di abbuono di annualità ai fini del trasferimento al regime dell’Unione dei diritti a pensione maturati prima di entrare al servizio dell’Unione – Esclusione – Decisione di riconoscimento di annualità adottata in seguito al trasferimento del capitale che rappresenta diritti a pensione maturati – Inclusione

(Art. 270 TFUE; Statuto dei funzionari, art. 91, § 1, e allegato VIII, art. 11, § 2)

Nell’ambito della procedura di trasferimento dei diritti a pensione prevista dall’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, è la decisione adottata dall’autorità che ha il potere di nomina, una volta realizzato il trasferimento del capitale che rappresenta i diritti a pensione maturati dall’interessato prima della sua entrata in servizio presso l’Unione, che costituisce l’atto lesivo impugnabile ai sensi dell’articolo 270 TFUE e dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto. Per contro, una proposta di abbuono di diritti a pensione, anche se accettata dall’interessato, non costituisce un atto lesivo tale da poter formare oggetto di ricorso ai sensi dell’articolo 270 TFUE e dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto.

Infatti, l’abbuono di annualità può essere riconosciuto solo qualora il funzionario dia il proprio consenso alla prosecuzione della procedura di trasferimento, al regime pensionistico dell’Unione, del capitale che rappresenta i diritti a pensione da lui maturati in precedenza presso l’ente previdenziale nazionale interessato, consenso dato alla luce della proposta di abbuono di annualità formulata dall’amministrazione sulla base dell’importo provvisorio a titolo di capitale preannunciato da detto ente previdenziale.

Al riguardo, nella fase della proposta di abbuono di annualità, l’istituzione interessata si impegna semplicemente ad applicare correttamente alla situazione dell’interessato l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto e le disposizioni generali di esecuzione. Tale obbligo dell’istituzione discende direttamente dalle disposizioni statutarie di cui trattasi, anche in mancanza di un impegno espresso dell’istituzione.

Pertanto non risulta da tale impegno espresso in una proposta di abbuono di annualità né un nuovo obbligo a carico dell’istituzione di cui trattasi né, di conseguenza, una modifica della situazione giuridica dell’interessato, in particolare in quanto, anche quando l’interessato esprime il proprio consenso al trasferimento, al regime pensionistico dell’Unione, dei diritti a pensione da lui maturati in un altro regime, l’istituzione da cui emana la proposta, una volta effettuato il trasferimento dell’importo a titolo di capitale preannunciato dall’ente previdenziale nazionale, non ha l’obbligo corrispondente di riconoscere automaticamente all’interessato il numero di annualità indicate nella proposta iniziale a fronte della quale il funzionario ha confermato la sua volontà di trasferire il detto capitale al regime pensionistico dell’Unione.

(v. punti 24‑28)

Riferimento:

Tribunale dell’Unione europea: sentenze del 13 ottobre 2015, Commissione/Verile e Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, punti 50, 52, 53 e 74; Commissione/Cocchi e Falcione, T‑103/13 P, EU:T:2015:777, punto 66, e Teughels/Commissione, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, punti 37, 46, 48, 49, 58 e 70