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Ricorso proposto l'8 ottobre 2012 - Novartis / UAMI - Tenimenti Angelini (LINEX)

(Causa T-444/12)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Novartis AG (Basilea, Svizzera) (rappresentante: M. Douglas, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Tenimenti Angelini SpA (Montalcino, Italia)

Conclusioni

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 6 agosto 2012 nel procedimento R 414/2011-4; e

Ordinare alla ricorrente di pagare le spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo "LINEX", per prodotti e servizi della classe 5 - Domanda di marchio comunitario n. 8122863

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo italiano "LINES PERLA", registrato con il n. 1281035, per prodotti delle classi 5, 16 e 25; marchio denominativo italiano "LINES LADY", registrato con il n. 245598, per prodotti della classe 5; marchio denominativo italiano "LINES INTERVALLO", registrato con il n. 311801, per prodotti della classe 5; marchio denominativo italiano "LINES IDEA", registrato con il n. 414841, per prodotti della classe 5; marchio denominativo italiano "LINES SETA", registrato con il n. 584405, per prodotti della classi 5, 16 e 25; marchio denominativo italiano"LINES SETA ALI", registrato con il n. 607537, per prodotti delle classi 5, 16 e 25; marchio denominativo italiano "LINES SETA ULTRA", registrato con il n. 643382, per prodotti delle classi 5, 6 e 25; marchio figurativo italiano " VELO", registrato con il n. 980294, per prodotti delle classi 3, 5 e 16; domanda di registrazione del marchio figurativo italiano "LINES SETA", n. MI2007C011896, per prodotti delle classi 3, 5 e 16; marchio notorio in Italia, "LINES", per beni della classe 5.

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

-    violazione dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, e

-    violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009.

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