Sentenza del Tribunale del 16 ottobre 2014 – Novartis / UAMI – Tenimenti Angelini (LINEX)
(Causa T-444/12) 1
[«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo LINEX – Marchio nazionale denominativo anteriore LINES PERLA – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 76, paragrafo 1, in fine, del regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009»]
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Novartis AG (Basilea, Svizzera) (rappresentante: M. Douglas, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Tenimenti Angelini SpA (Montalcino, Italia) (rappresentante: R. Almaraz Palmero, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 6 agosto 2012 (procedimento R 414/2011-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Tenimenti Angelini SpA e la Novartis AG.
Dispositivo
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno(marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 6 agosto 2012 (procedimento R 414/2011-4) è annullata.
L’UAMI sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla ricorrente.
L’interveniente sopporterà le proprie spese.
________________________1 GU C 399 del 22.12.2012.