Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 16 ottobre 2014 – Novartis / UAMI – Tenimenti Angelini (LINEX)
(causa T‑444/12)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo LINEX – Marchio nazionale denominativo anteriore LINES PERLA – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 76, paragrafo 1, in fine, del regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009»
1. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 19, 20, 65)
2. Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Esame d’ufficio dei fatti – Opposizione – Esame limitato ai motivi dedotti – Possibilità di prendere in considerazione fatti notori (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 76, § 1) (v. punti 29, 30)
3. Procedura – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti – Motivo nuovo – Nozione (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2, comma 1) (v. punto 51)
4. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi denominativi LINEX e LINES PERLA [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 62‑64, 70)
Oggetto
| Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 6 agosto 2012 (procedimento R 414/2011‑4), relativa ad un procedimento di opposizione tra Tenimenti Angelini SpA e Novartis AG. |
Dispositivo
1) | | La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 6 agosto 2012 (procedimento R 414/2011‑4) è annullata. |
2) | | L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente. |
3) | | L’interveniente sopporterà le proprie spese. |