Language of document : ECLI:EU:C:2017:632

Causa C413/14 P

Intel Corp. Inc.

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Articolo 102 TFUE – Abuso di posizione dominante – Sconti fedeltà – Competenza della Commissione – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 19»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 settembre 2017

1.        Concorrenza – Regole dell’Unione – Ambito di applicazione territoriale – Competenza della Commissione – Ammissibilità con riguardo al diritto internazionale pubblico – Attuazione o effetti qualificati delle pratiche abusive all’interno del SEE – Vie alternative – Criterio dell’effetto immediato, sostanziale e prevedibile – Portata

(Artt. 101 TFUE e 102 TFUE)

2.        Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo diretto contro un punto della motivazione svolto ad abundantiam – Motivo inoperante – Rigetto

(Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)

3.        Concorrenza – Procedimento amministrativo – Poteri della Commissione – Potere di raccogliere dichiarazioni – Dichiarazioni relative all’oggetto di un’indagine – Distinzione tra interrogatori formali e colloqui informali – Inammissibilità

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, considerando 25 e art. 19, § 1; regolamento della Commissione n. 773/2004, art. 3)

4.        Concorrenza – Procedimento amministrativo – Poteri della Commissione – Potere di raccogliere dichiarazioni – Dichiarazioni relative all’oggetto di un’indagine – Obbligo della Commissione di registrare integralmente qualsiasi colloquio da essa tenuto, nella forma di sua scelta

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 19, § 1; regolamento della Commissione n. 773/2004, art. 3, §§ 1 e 3)

5.        Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Punti della motivazione di una sentenza viziati da una violazione del diritto dell’Unione – Dispositivo fondato per altri motivi di diritto – Rigetto

(Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)

6.        Concorrenza – Procedimento amministrativo – Rispetto dei diritti della difesa – Accesso al fascicolo – Portata – Diniego di comunicazione di un documento – Conseguenze – Necessità di distinguere, a livello di onere della prova incombente sull’impresa interessata, tra i documenti a carico e quelli a favore

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27, § 2)

7.        Posizione dominante – Abuso – Abuso diretto all’esclusione di un concorrente – Nozione – Discriminazione mediante i prezzi – Prassi che non può, di per sé, suggerire l’esistenza di un abuso diretto all’esclusione di un concorrente

(Art. 102 TFUE)

8.        Posizione dominante – Abuso – Sconti di esclusiva o di fedeltà – Capacità di restringere la concorrenza ed effetto preclusivo – Analisi del concorrente altrettanto efficiente – Criteri di valutazione

(Art. 102 TFUE)

9.        Impugnazione – Impugnazione giudicata fondata – Decisione sul merito della controversia da parte del giudice dell’impugnazione – Presupposto – Causa matura per la decisione – Insussistenza – Rinvio della causa dinanzi al Tribunale

(Statuto della Corte di giustizia, art. 61, comma 1)

1.      Le regole di concorrenza dell’Unione enunciate agli articoli 101 e 102 TFUE tendono ad includere i comportamenti, collettivi e unilaterali, delle imprese che limitano il gioco della concorrenza in seno al mercato interno. Infatti, mentre l’articolo 101 TFUE vieta gli accordi o le pratiche che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno, l’articolo 102 TFUE vieta lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo. Per quanto riguarda l’applicazione dell’articolo 101 TFUE, il fatto che una delle imprese partecipanti all’accordo si trovi in un paese terzo non impedisce l’applicazione di queste disposizioni, ove l’accordo produca effetti nel territorio del mercato interno. Peraltro, per giustificare l’applicazione del criterio dell’attuazione, subordinare l’applicazione dei divieti posti dal diritto della concorrenza al luogo di formazione dell’intesa si risolverebbe chiaramente nel fornire alle imprese un facile mezzo per sottrarsi a detti divieti. Orbene, il criterio degli effetti qualificati persegue il medesimo obiettivo, ossia includere comportamenti che certamente non sono stati adottati nel territorio dell’Unione, ma i cui effetti anticoncorrenziali possono farsi sentire sul mercato dell’Unione. Il criterio degli effetti qualificati può quindi fungere da fondamento per la competenza della Commissione.

In tal modo, il criterio degli effetti qualificati consente di giustificare l’applicazione del diritto della concorrenza dell’Unione alla luce del diritto internazionale pubblico, qualora sia prevedibile che il comportamento considerato produca un effetto immediato sostanziale nell’Unione.

È alla luce del comportamento dell’impresa o delle imprese di cui trattasi, considerato nel suo insieme, che occorre determinare se la Commissione dispone della competenza necessaria per applicare, in ciascun caso, il diritto della concorrenza dell’Unione. A tale riguardo, è sufficiente tener conto degli effetti probabili di un comportamento sulla concorrenza perché sia soddisfatta la condizione relativa al requisito della prevedibilità. Da un lato, poiché il comportamento dell’impresa in posizione dominante nei confronti del produttore di computer rientrava in una strategia complessiva mirante a far sì che non fosse disponibile sul mercato nessun computer portatile del produttore di computer dotato del prodotto di un concorrente, compreso all’interno dello Spazio economico europeo (SEE), il comportamento dell’impresa in posizione dominante era atto ad avere un effetto immediato nel SEE. Dall’altro lato, in presenza di una strategia come quella sviluppata da detta impresa nei confronti del produttore di computer, minante a bloccare l’accesso del concorrente ai più importanti canali di vendita del mercato, occorreva prendere in considerazione il comportamento dell’impresa adottato complessivamente per valutare il carattere sostanziale dei suoi effetti sul mercato dell’Unione e del SEE.

Procedere in modo diverso condurrebbe ad una frammentazione artificiale di un comportamento anticoncorrenziale globale, atto ad influenzare la struttura del mercato all’interno del SEE, in una serie di comportamenti distinti che rischiano di sfuggire alla competenza dell’Unione.

(v. punti 42‑46, 49‑52, 55‑57)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 63, 64, 105, 106)

3.      Nell’ambito di un procedimento amministrativo in materia di concorrenza, risulta dalla formulazione stessa dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 che quest’ultimo è inteso applicarsi a qualunque audizione diretta alla raccolta di informazioni relative all’oggetto di un’indagine. Il considerando 25 di detto regolamento precisa, a tal proposito, che tale regolamento mira a rafforzare i poteri di indagine della Commissione, consentendo, in particolare, a quest’ultima di sentire chiunque possa disporre di informazioni utili e di verbalizzare le dichiarazioni.

L’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 costituisce quindi una base giuridica che permette alla Commissione di procedere ad un’audizione di una persona nel corso di un’indagine, circostanza confermata dai lavori preparatori di tale regolamento.

Nessun elemento ricavato dalla formulazione di tale disposizione o dalla finalità da quest’ultima perseguita consente di desumere che il legislatore abbia inteso introdurre una distinzione tra due categorie di audizioni relative all’oggetto di un’indagine o di escludere dall’ambito di applicazione della suddetta disposizione taluni tipi di esse.

È dunque erroneamente che il Tribunale ha considerato che occorresse distinguere, all’interno delle audizioni tenute dalla Commissione nell’ambito di un’indagine, tra gli interrogatori formali rientranti nell’ambito di applicazione del combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 e dell’articolo 3 del regolamento n. 773/2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 [CE], e i colloqui informali, i quali si situerebbero al di fuori dell’ambito di applicazione di tali disposizioni.

(v. punti 84‑88)

4.      Nell’ambito di un procedimento amministrativo in materia di concorrenza, l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 773/2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 [CE], il quale dispone che la Commissione informa inoltre la persona sentita qualora intenda effettuare una registrazione del colloquio, deve essere inteso non già nel senso che la registrazione del colloquio rivesta carattere facoltativo, bensì che la Commissione è tenuta ad avvertire la persona interessata della registrazione. L’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 773/2004, il quale precisa che la Commissione può registrare in qualsiasi forma le dichiarazioni rese dalle persone sentite, implica che la Commissione, laddove decida, con il consenso della persona interrogata, di procedere a un colloquio ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, è tenuta a registrare tale colloquio integralmente, ferma restando la possibilità di scelta, lasciata alla Commissione, riguardo alla forma di tale registrazione.

Ne consegue che grava sulla Commissione l’obbligo di registrare, nella forma di sua scelta, qualsiasi colloquio da essa tenuto, ai sensi dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003, al fine di raccogliere informazioni relative all’oggetto di un’indagine da essa condotta.

(v. punti 89‑91)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punto 94)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punti 96‑101)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punti 133‑137)

8.      In materia di concorrenza, l’articolo 102 CE non ha assolutamente lo scopo di impedire ad un’impresa di conquistare grazie ai suoi meriti una posizione dominante su un dato mercato. Tale disposizione non è nemmeno diretta a garantire che rimangano sul mercato concorrenti meno efficienti dell’impresa che detiene una posizione dominante. In tal senso, non tutti gli effetti di esclusione dal mercato pregiudicano necessariamente la concorrenza. Per definizione, la concorrenza basata sui meriti può portare alla scomparsa dal mercato o all’emarginazione dei concorrenti meno efficienti e quindi meno interessanti per i consumatori, segnatamente dal punto di vista dei prezzi, della scelta, della qualità o dell’innovazione. Tuttavia, è all’impresa che detiene una posizione dominante che incombe la responsabilità particolare di non pregiudicare, con il suo comportamento, una concorrenza effettiva e non falsata nel mercato interno. È per tale ragione che l’articolo 102 TFUE vieta, in particolare, che un’impresa detentrice di una posizione dominante attui pratiche che hanno l’effetto di escludere i suoi concorrenti considerati altrettanto efficienti quanto l’impresa stessa, rafforzando la propria posizione dominante mediante il ricorso a mezzi diversi da quelli che sono propri di una concorrenza fondata sui meriti. Sotto tale profilo, non può considerarsi legittima qualunque concorrenza esercitata facendo leva sui prezzi. In proposito, è stato già statuito che, per un’impresa che si trova in posizione dominante su un mercato, il fatto di vincolare – sia pure a loro richiesta – taluni acquirenti attraverso l’obbligo o la promessa di rifornirsi per tutto o gran parte del loro fabbisogno esclusivamente presso di essa costituisce abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE, tanto se l’obbligo in questione è imposto sic et simpliciter, quanto se ha come contropartita la concessione di sconti. Lo stesso dicasi se detta impresa, senza vincolare gli acquirenti con un obbligo formale, applica, o in forza di accordi stipulati con gli acquirenti, o unilateralmente, un sistema di sconti di fedeltà, cioè riduzioni subordinate alla condizione che il cliente, indipendentemente dal volume degli acquisti, si rifornisca esclusivamente per la totalità o per una parte considerevole del suo fabbisogno presso l’impresa in posizione dominante.

Occorre, tuttavia, precisare tale giurisprudenza nel caso in cui l’impresa considerata sostenga nel corso del procedimento amministrativo, sulla base di elementi di prova, che il suo comportamento non ha avuto la capacità di restringere la concorrenza e, in particolare, di produrre gli effetti di esclusione dal mercato addebitati. In tal caso, la Commissione è tenuta, non solo ad analizzare, da un lato, l’ampiezza della posizione dominante dell’impresa sul mercato pertinente e, dall’altro, il tasso di copertura del mercato ad opera della pratica contestata, nonché le condizioni e le modalità di concessione degli sconti di cui trattasi, la loro durata e il loro importo, ma deve anche valutare l’eventuale esistenza di una strategia diretta ad escludere dal mercato i concorrenti quantomeno altrettanto efficaci.

L’analisi della capacità di escludere dal mercato è del pari pertinente ai fini della valutazione della questione se un sistema di sconti rientrante in linea di principio nell’ambito del divieto di cui all’articolo 102 TFUE possa essere oggettivamente giustificato. Inoltre, l’effetto preclusivo derivante da un sistema di sconti, svantaggioso per la concorrenza, può essere controbilanciato, o anche superato, da vantaggi in termini di efficienza che vadano anche a beneficio del consumatore. Una ponderazione siffatta degli effetti, favorevoli e sfavorevoli per la concorrenza, della pratica contestata può essere svolta nella decisione della Commissione solo in esito ad un’analisi della capacità di esclusione dal mercato di concorrenti quantomeno altrettanto efficaci, intrinseca alla pratica considerata. Se, nella decisione che accerta il carattere abusivo di un sistema di sconti, la Commissione effettua un’analisi siffatta, incombe al Tribunale esaminare tutti gli argomenti dell’impresa in posizione dominante diretti a rimettere in discussione la fondatezza delle constatazioni raggiunte dalla Commissione quanto alla capacità di preclusione dal mercato del sistema di sconti considerato.

Nella fattispecie, nella decisione controversa, la Commissione – pur sottolineando che gli sconti di cui trattasi avevano, per loro stessa natura, la capacità di restringere la concorrenza cosicché non era necessaria un’analisi di tutte le circostanze della fattispecie, e in particolare un test AEC (as efficient competitor test), al fine di constatare un abuso di posizione dominante – ha nondimeno effettuato, in detta decisione controversa, un esame approfondito di tutte le circostanze, dedicando osservazioni molto dettagliate alla sua analisi svolta nell’ambito del test AEC, analisi che l’ha condotta a concludere che un concorrente altrettanto efficace avrebbe dovuto praticare prezzi che non sarebbero stati economicamente sostenibili e che, pertanto, la pratica di sconti di cui trattasi era atta ad avere effetti preclusivi per un concorrente siffatto.

Ne consegue che, nella decisione controversa, il test AEC ha rivestito un’importanza reale nella valutazione, da parte della Commissione, della capacità della pratica di sconti di cui trattasi di produrre un effetto di esclusione dal mercato di concorrenti altrettanto efficaci.

In tali circostanze, il Tribunale era pertanto tenuto ad esaminare tutti gli argomenti dell’impresa in posizione dominante formulati relativamente a tale test.

Orbene, esso ha giudicato che non era necessario esaminare se la Commissione avesse effettuato il test AEC secondo le regole applicabili e senza commettere errori, e che non era neppure necessario esaminare la questione se i calcoli alternativi proposti dalla ricorrente fossero stati effettuati correttamente.

Il Tribunale ha pertanto negato qualsiasi pertinenza al test AEC effettuato dalla Commissione e non ha, quindi, risposto alle critiche mosse al riguardo dall’impresa in posizione dominante.

Di conseguenza, il Tribunale si è a torto astenuto, nell’ambito della sua analisi della capacità degli sconti controversi di limitare la concorrenza, dal prendere in considerazione gli argomenti dell’impresa in posizione dominante diretti a mettere in luce presunti errori commessi dalla Commissione nell’ambito del test AEC.

(v. punti 133‑147)

9.      V. il testo della decisione.

(v. punti 148‑150)