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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Haskovo (Bulgaria) il 13 giugno 2023 – VU / Teritorialna direktsia Mitnitsa Burgas kam Agentsia «Mitnitsi»

(Causa C-372/23, Teritorialna direktsia Mitnitsa Burgas)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Haskovo

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: VU

Resistente: Teritorialna direktsia Mitnitsa Burgas kam Agentsia «Mitnitsi»

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 15 in combinato disposto con l’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale quale quella di cui all’articolo 233, paragrafo 1, dello Zakon za mitnitsite (legge doganale) (in prosieguo: lo «ZM»), in combinato disposto con l’articolo 7 dello Zakon za administrativnite narushenia i nakazania (legge sulle infrazioni e sanzioni amministrative) (in prosieguo: lo «ZANN») che, nei casi di un’infrazione doganale commessa per negligenza, consistente nel mancato rispetto della forma prescritta per la dichiarazione di merci introdotte attraverso il confine nazionale, prevede l’irrogazione di una sanzione per contrabbando non intenzionale. Se sia ammissibile una normativa nazionale che, in questi casi, consente di qualificare la violazione come contrabbando doganale commesso per negligenza o se l’intenzionalità rappresenti un elemento costitutivo imprescindibile della fattispecie di reato del contrabbando doganale.

Se l’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale quale quella di cui all’articolo 233, paragrafo 1, dello ZM in combinato disposto con l’articolo 7 dello ZANN, in base alla quale una prima violazione rientrante nella nozione di «contrabbando doganale» può essere punita, a prescindere dal fatto che sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza, con una sanzione della medesima natura ed entità, vale a dire, con una «sanzione pecuniaria» compresa tra il 100 % e il 200 % del valore doganale del bene oggetto della violazione.

Se l’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013 debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale quale quella di cui all’articolo 233, paragrafo 6, dello ZM che prevede, a titolo di sanzione amministrativa aggiuntiva, la confisca (espropriazione a favore dello Stato) della merce o dei beni che formavano oggetto della violazione e la cui detenzione non è vietata. Se la confisca dell’oggetto della violazione sia ammissibile nei casi in cui il bene patrimoniale confiscato appartenga a un terzo diverso dal trasgressore.

Se l’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013, in combinato disposto con l’articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che una normativa nazionale quale quella di cui all’articolo 233, paragrafo 6, dello ZM, in cui, oltre alla «sanzione pecuniaria», è prevista, a titolo di sanzione aggiuntiva, la confisca (espropriazione a favore dello Stato) della merce o dei beni che formavano oggetto della violazione e la cui detenzione non è vietata, è illegittima in quanto rappresenta un’ingerenza sanzionatoria sproporzionata nel diritto di proprietà, eccessiva rispetto al legittimo obiettivo perseguito, in generale, nei casi in cui il bene patrimoniale confiscato oggetto della violazione appartiene al trasgressore e nei casi in cui appartiene a un terzo che non è il trasgressore, e in particolare nei casi in cui il trasgressore non ha commesso la violazione intenzionalmente, bensì per negligenza.

Se l’articolo 5, [punto] 3, del regolamento (UE) n. 952/2013, in combinato disposto con l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che le autorità che compiono i controlli doganali sono tenute a rispettare le disposizioni del Codice europeo di buona condotta amministrativa, in particolare, gli articoli da 6 a 10, e nel senso che è inammissibile una normativa nazionale quale quella di cui all’articolo 233, paragrafo 1, dello ZM, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, dello ZANN, ai sensi della quale nei confronti di persone che, per negligenza, hanno violato dal punto di vista formale la normativa doganale, possono essere irrogate le sanzioni previste per la condotta intenzionale e può essere disposta la confisca, a favore dello Stato, dell’oggetto della violazione di proprietà di un terzo, ai sensi dell’articolo 233, paragrafo 6, dello ZM, senza che la persona che ha agito con negligenza sia stata in precedenza informata sulla condotta da tenere ai sensi di legge e su come compilare correttamente, in conformità alle modalità previste dalla legge, la sua documentazione per il trasporto di merci attraverso un confine esterno dell’Unione europea.

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1 GU 2013, L 269, pag. 1.