Language of document : ECLI:EU:T:2011:284

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata)

16 giugno 2011 (*)

«Concorrenza – Intese – Mercato olandese della birra – Decisione che accerta una violazione dell’art. 81 CE – Prova dell’infrazione – Accesso al fascicolo – Ammenda – Principio della parità di trattamento – Termine ragionevole»

Nella causa T‑240/07,

Heineken Nederland BV, con sede in Zoeterwoude (Paesi Bassi),

Heineken NV, con sede in Amsterdam (Paesi Bassi),

rappresentate dagli avv.ti T. Ottervanger e M. de Jong,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente dai sigg. A. Bouquet, S. Noë e A. Nijenhuis, successivamente dai sigg. Bouquet e Noë, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. M. Slotboom,

convenuta,

avente ad oggetto, in via principale, l’annullamento parziale della decisione della Commissione 18 aprile 2007, C (2007) 1697, relativa a una procedura di applicazione dell’art. 81 [CE] (procedimento COMP/B/37.766 – Mercato olandese della birra) e, in subordine, la domanda di riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata),

composto dai sigg. V. Vadapalas (relatore), facente funzione di presidente, A. Dittrich e L. Truchot, giudici,

cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 marzo 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Le ricorrenti, Heineken Nederland BV e Heineken NV, appartengono al gruppo Heineken (in prosieguo: la «Heineken»), la cui attività consiste nella produzione e nella commercializzazione della birra. Il gruppo è guidato dalla società Heineken NV, mentre la Heineken Nederland è una società di produzione di birra. La Heineken NV possiede, tramite la sua controllata, al 100% Heineken Nederlands Beheer BV, tutte le azioni della Heineken Nederland.

2        La Heineken è uno dei quattro principali operatori del mercato olandese della birra. Gli altri birrifici principali su tale mercato sono, in primo luogo, il gruppo InBev (in prosieguo: la «InBev») conosciuto, prima del 2004, con il nome Interbrew, guidato dalla società InBev NV e in cui la produzione è affidata alla società controllata InBev Nederland NV, in secondo luogo, il gruppo Grolsch (in prosieguo: la «Grolsch») diretto dalla società Koninklijke Grolsch NV e, in terzo luogo, la società Bavaria NV.

3        Le ricorrenti e gli altri tre birrifici principali di questo mercato vendono la loro birra al cliente finale, segnatamente mediante due canali di distribuzione. In tal senso, occorre distinguere, da una parte, il circuito di stabilimenti «horeca», vale a dire gli alberghi, i ristoranti e i bar, in cui la consumazione si effettua in loco e, dall’altra, il circuito «food» dei supermercati e dei negozi di vino e di alcolici, in cui l’acquisto della birra è destinato al consumo a domicilio. Quest’ultimo settore comprende, del pari, il segmento della birra venduta con il marchio del distributore. Dei quattro birrifici interessati, solo la InBev e la Bavaria operano in questo segmento.

4        Questi quattro birrifici sono membri della Centraal Brouwerij Kantoor (in prosieguo: la «CBK»), un’organizzazione federatrice che, a termini del suo statuto, rappresenta gli interessi dei suoi membri ed è composta da un’assemblea generale e da varie commissioni, come quella incaricata delle questioni «horeca» e la commissione finanziaria, divenuta il comitato dirigente. Per le riunioni che si svolgono nell’ambito della CBK, la sua segreteria redige le convocazioni e i verbali ufficiali numerati progressivamente inviati ai membri partecipanti.

 Procedimento amministrativo

5        Con lettere del 28 gennaio 2000 nonché del 3, 25 e 29 febbraio 2000, la InBev forniva una serie di dichiarazioni relative a informazioni su talune prassi commerciali restrittive sul mercato olandese della birra. Tali dichiarazioni venivano effettuate nell’ambito di un’indagine svolta dalla Commissione delle Comunità europee, in particolare nel 1999, su talune pratiche di intese e su un eventuale abuso di posizione dominante nel mercato belga della birra. Unitamente a tali dichiarazioni, la InBev presentava domanda di trattamento favorevole conformemente alla comunicazione della Commissione sulla non imposizione di ammende o sulla riduzione del loro importo nei casi d’intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»).

6        Il 22 e il 23 marzo 2000, in esito alle dichiarazioni della InBev, la Commissione effettuava ispezioni nei locali delle ricorrenti e di altre imprese interessate. Altre richieste di informazioni supplementari venivano inviate alle ricorrenti e alle altre imprese interessate dal 2001 al 2005.

7        Il 30 agosto 2005 la Commissione ha trasmesso una comunicazione degli addebiti alle ricorrenti e alle altre imprese coinvolte. Con lettera 24 novembre 2005, le ricorrenti presentavano osservazioni scritte in merito a detta comunicazione. Nessuna delle parti interessate chiedeva di essere sentita.

8        Con lettere del 26 gennaio e del 7 marzo 2006, la Commissione trasmetteva alle ricorrenti documenti supplementari. Si trattava, in particolare, delle richieste di informazioni inviate alla InBev nonché delle risposte ad esse fornite.

9        Il 18 aprile 2007, la Commissione emanava la decisione C (2007) 1697 relativa a un procedimento ai sensi dell’art. 81 [CE] (procedimento COMP/B/37.766 – Mercato olandese della birra; in prosieguo: la «decisione impugnata»), una sintesi della quale è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee 20 maggio 2008 (GU 2008, C 122, pag. 1), notificata alle ricorrenti con lettera del 24 aprile 2007.

 Decisione impugnata

 Infrazione in esame

10      Ai sensi dell’art. 1 della decisione impugnata, le ricorrenti e le società InBev NV, InBev Nederland, InBev Nederland, Koninklijke Grolsch e Bavaria partecipavano, nel periodo intercorrente dal 27 febbraio 1996 al 3 novembre 1999, a un’infrazione unica e continuata all’art. 81, n. 1, CE, consistita in un complesso di accordi e/o pratiche concordate aventi per oggetto di restringere la concorrenza nel mercato comune.

11      L’infrazione è consistita, in primo luogo, nel coordinamento dei prezzi e degli aumenti di prezzi della birra nei Paesi Bassi, sia nel segmento «horeca» sia in quello del consumo a domicilio, ivi incluso quello riguardante la birra venduta con marchio del distributore, in secondo luogo, nel coordinamento occasionale di altre condizioni commerciali offerte ai singoli clienti nel segmento «horeca» nei Paesi Bassi, come i prestiti agli stabilimenti e, in terzo luogo, nella concertazione occasionale della ripartizione della clientela sia nel segmento «horeca», sia in quello del consumo a domicilio nei Paesi Bassi (art. 1 e punti 257 e 258 della decisione impugnata).

12      I comportamenti anticoncorrenziali dei birrifici hanno avuto luogo, secondo la decisione impugnata, nel corso di un ciclo di riunioni multilaterali ufficiose nelle quali si incontravano regolarmente i quattro principali operatori del mercato olandese della birra, nonché durante incontri bilaterali complementari con i medesimi birrifici riuniti nelle varie combinazioni. Secondo la decisione impugnata, tali incontri si sono svolti deliberatamente in segreto, ove i partecipanti sapevano di non essere autorizzati (punti 257‑260 della decisione impugnata).

13      In tal senso, in primo luogo, una serie di riunioni multilaterali chiamate «Catherijne overleg» (concertazione Catherijne) o «agendacommissie» (commissione dell’ordine del giorno), si svolgeva tra il 27 febbraio 1996 e il 3 novembre 1999. Secondo la decisione impugnata, tali riunioni, incentrate sul segmento «horeca», ma eventualmente anche attinenti al segmento del consumo a domicilio, hanno avuto ad oggetto, essenzialmente, il coordinamento dei prezzi e l’aumento dei prezzi della birra, la discussione del limite dell’entità degli sconti e della ripartizione della clientela, nonché un accordo relativo ad altre condizioni commerciali. I prezzi della birra venduta con marchio del distributore sarebbero stati parimenti discussi nel corso di tali riunioni (punti 85, 90, 98, 115‑127 e 247‑252 della decisione impugnata).

14      In secondo luogo, per quanto riguarda i contatti bilaterali tra birrifici, la decisione impugnata rileva che, il 12 maggio 1997, la InBev e la Bavaria si sono riunite e hanno discusso l’aumento dei prezzi della birra venduta con marchio del distributore (punto 104 della decisione impugnata). Peraltro, secondo la Commissione, le ricorrenti e la Bavaria si sono incontrate nel 1998 per discutere in ordine alle restrizioni relative ai punti di vendita nel segmento «horeca» (punto 189 della decisione impugnata). La Commissione fa presente che nel mese di luglio 1999 si svolgevano parimenti contatti bilaterali tra le ricorrenti e la Grolsch a proposito delle compensazioni concesse a taluni clienti nel segmento del consumo a domicilio che effettuavano riduzioni temporanee dei prezzi (punti 212 e 213 della decisione impugnata).

15      Infine, secondo la decisione impugnata, nel 1997 si sono svolti tra la InBev e la Bavaria contatti bilaterali e scambi di informazioni dedicati a discussioni generali relative al prezzo della birra nonché discussioni attinenti soprattutto ai marchi dei distributori. I contatti bilaterali, in forma di scambi di informazioni, dedicati ai marchi dei distributori, avrebbero parimenti interessato birrifici belgi nei mesi di giugno e luglio 1998. La Commissione precisa che tali discussioni si sono svolte in presenza delle ricorrenti e della «Grolsch» (punti 105, 222‑229 e 232‑236 della decisione impugnata).

16      La responsabilità della Heineken NV è stata riconosciuta argomentando che, durante il periodo dell’infrazione, la Heineken Nederland era, direttamente o indirettamente, la sua controllata al 100%, ove tale circostanza, confermata da altri elementi degli atti di causa, dimostra che essa ha esercitato un’influenza determinante sulla politica commerciale della sua controllata (punti 400‑414 della decisione impugnata).

 Ammenda inflitta alle ricorrenti

17      L’art. 3, lett. a), della decisione impugnata infligge alle ricorrenti in solido un’ammenda di EUR 219 275 000.

18      Ai fini del calcolo dell’importo di tale ammenda, la Commissione ha applicato l’art. 23, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1), e della metodologia di cui agli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5 [CECA] (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti») (punti 436 e 442 della decisione impugnata). Conformemente a tale metodologia, la determinazione dell’ammenda imposta alle ricorrenti è stata operata sulla base della gravità e della durata dell’infrazione (punto 437 della decisione impugnata).

19      In particolare, l’infrazione è stata qualificata «molto grave» essendo consistita, essenzialmente, nel coordinamento regolare dei prezzi, degli aumenti dei prezzi e di altre condizioni commerciali nonché nella ripartizione della clientela (punto 440 della decisione impugnata). La Commissione ha parimenti tenuto conto del carattere segreto e doloso dei comportamenti anticoncorrenziali, nonché del fatto che l’infrazione ha inciso su tutto il territorio dei Paesi Bassi e sul complesso del mercato della birra, vale a dire sia sul segmento «horeca» che sul segmento del consumo a domicilio (punti 453 e 455 della decisione impugnata). Inoltre, la Commissione ha precisato che l’effetto reale dei comportamenti anticoncorrenziali sul mercato olandese non è stato preso in considerazione nel caso di specie, dal momento che non era misurabile (punto 452 della decisione impugnata).

20      Peraltro, la Commissione ha applicato un trattamento differenziato alle ricorrenti per tener conto della loro capacità economica reale e del loro peso individuale nei comportamenti costitutivi di infrazione accertati. A tal fine, la Commissione ha utilizzato i fatturati della birra realizzati dalle ricorrenti nei Paesi Bassi nel 1998, vale a dire l’ultimo anno civile completo dell’infrazione. Su tale base, le ricorrenti sono state classificate nella prima categoria, corrispondente all’importo di partenza di EUR 65 000 000 (punto 462 della decisione impugnata).

21      Per assicurare un sufficiente effetto dissuasivo, al suddetto importo di partenza è stato applicato un coefficiente moltiplicatore pari a 2,5, in considerazione del rilevante fatturato della Heineken (punto 464 della decisione impugnata).

22      Dal momento che le ricorrenti hanno partecipato all’infrazione nel periodo compreso tra il 27 febbraio 1996 e il 3 novembre 1999, ossia per un periodo di 3 anni e otto mesi, tale importo di partenza è stato maggiorato del 35% (punti 465 e 466 della decisione impugnata). L’importo di base, pertanto, è stato portato a EUR 219 375 000.

23      Infine, la Commissione ha concesso una riduzione di EUR 100 000 dell’importo dell’ammenda, in quanto ha riconosciuto che, nel caso di specie, la durata del procedimento amministrativo non era stata ragionevolmente contenuta (punti 495‑499 della decisione impugnata).

 Procedimento e conclusioni delle parti

24      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale in data 4 luglio 2007 le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

25      Con decisione 10 febbraio 2010, il Tribunale ha rinviato la causa dinanzi alla Sesta Sezione ampliata ai sensi degli artt. 14, n. 1, e 51, n. 1, del suo regolamento di procedura.

26      Nel contesto delle misure di organizzazione del procedimento del 12 febbraio 2010, il Tribunale ha formulato quesiti scritti alla Commissione, ai quali l’istituzione ha risposto entro il termine impartito.

27      Le parti sono state sentite nelle proprie difese orali e nelle risposte ai quesiti loro posti dal Tribunale all’udienza del 25 marzo 2010.

28      A causa di un impedimento del giudice relatore verificatosi successivamente alla chiusura della fase orale del procedimento, la causa è stata riassegnata a un nuovo giudice relatore, e la presente sentenza è stata deliberata dai tre giudici che l’hanno sottoscritta, conformemente al disposto dell’art. 32 del regolamento di procedura.

29      Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        annullare in toto o in parte la decisione impugnata, nella parte in cui le riguarda;

–        annullare o ridurre l’ammenda irrogata loro;

–        condannare la Commissione alle spese.

30      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare le ricorrenti alle spese.

 In diritto

31      A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono undici motivi, attinenti, in primo luogo, alla violazione del principio di buona amministrazione e dell’art. 27 del regolamento n. 1/2003, consistente nel diniego di accesso alle risposte alla comunicazione degli addebiti delle altre imprese interessate, in secondo luogo, alla violazione del principio di buona amministrazione, del «principio di sollecitudine» e del principio del contraddittorio, derivante dalla pretesa omissione di inchiesta sollecita ed imparziale, in terzo luogo, alla violazione della presunzione di innocenza, in quarto luogo, alla violazione del principio del termine ragionevole nel contesto del procedimento amministrativo, in quinto luogo, all’insufficienza degli elementi di prova dell’infrazione, in sesto luogo, all’assenza di accordi e/o pratiche concordate ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, in settimo luogo, alla determinazione erronea della durata dell’infrazione, in ottavo luogo, alla violazione dell’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003, degli orientamenti e dei principi di parità di trattamento, di certezza del diritto e di proporzionalità, nonché dell’obbligo di motivazione, concernente la determinazione dell’importo dell’ammenda, in nono luogo, alla erronea valutazione delle circostanze attenuanti, in decimo luogo, all’incidenza della durata del procedimento amministrativo sull’importo dell’ammenda e, in undicesimo luogo, al livello troppo limitato di riduzione dell’ammenda concessa dalla Commissione in ragione della durata eccessiva del procedimento amministrativo.

32      Il Tribunale afferma che occorre esaminare, anzitutto, il quinto, il sesto e il settimo motivo, intesi, in sostanza, a contestare l’infrazione, quindi il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo, attinenti a pretesi vizi procedurali e alla violazione dei diritti della difesa e, infine, l’ottavo, il nono, il decimo e l’undicesimo motivo, concernenti la determinazione dell’importo dell’ammenda.

 Sul quinto e sesto motivo, vertenti, rispettivamente, sull’insufficienza degli elementi di prova dell’infrazione e sull’assenza di accordi e/o pratiche concordate ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE

 Argomenti delle parti

33      Nell’ambito del quinto motivo, le ricorrenti sostengono, sostanzialmente, che gli elementi di prova addotti dalla Commissione nella decisione impugnata non sono sufficienti ad accertare l’esistenza di una violazione dell’art. 81 CE oltre ogni ragionevole dubbio. La conclusione della Commissione in tal senso sarebbe pertanto contraria alla presunzione di innocenza e all’obbligo di motivazione.

34      A tal fine, le ricorrenti contestano il valore probatorio della dichiarazione della InBev, che costituirebbe il punto cardine della decisione impugnata, in ragione del fatto che questa sarebbe estremamente vaga e contraddittoria e che sarebbe parzialmente basata su informazioni ottenute da terzi. Inoltre, esse censurano alla Commissione di non aver valutato se detta dichiarazione sia stata formulata avvedutamente e in seguito ad attenta riflessione e di non aver dato alcun seguito alle dichiarazioni favorevoli che essa conterebbe.

35      Le ricorrenti sostengono, inoltre, che gli appunti manoscritti redatti dai rappresentanti dei birrifici olandesi al momento delle riunioni contestate, essendo di natura frammentaria, non sono sufficienti nemmeno a dimostrare l’esistenza di un comportamento anticoncorrenziale.

36      Nel contesto del sesto motivo, le ricorrenti contestano la pertinenza e l’interpretazione, da parte della Commissione, di taluni elementi di prova documentali, sui quali è stata basata l’affermazione dell’esistenza di una serie di accordi e/o pratiche concordate restrittivi della concorrenza.

37      Le ricorrenti contestano il fatto che i contatti tra i birrifici siano sfociati in un accordo, poiché tra gli stessi non ci sarebbe mai stato un concorso di volontà per stabilire una determinata linea di condotta sul mercato.

38      Esse contestano anche l’esistenza di una pratica concordata. A tal riguardo, esse affermano che gli elementi di prova disponibili non dimostrano che i contatti tra i birrifici hanno eliminato o, quantomeno, considerevolmente ridotto le incertezze relative al loro futuro comportamento sul mercato. Per contro, esse sostengono di aver sufficientemente dimostrato che la condotta sul mercato dei birrifici era stabilita in maniera autonoma.

39      Le ricorrenti affermano inoltre che le riunioni contestate non hanno mai avuto un tema anticoncorrenziale. Le discussioni in sede di dette riunioni avrebbero riguardato un gran numero di argomenti legittimi, sicché i colloqui relativi alla situazione sul mercato, ivi compresi quelli sui prezzi al consumo riguardanti il mercato del consumo a domicilio e le offerte a taluni clienti «horeca», sarebbero state solamente occasionali ed informali.

40      Infine, le ricorrenti si oppongono a che siano loro imputate le discussioni tra la Interbrew e la Bavaria, riguardanti il segmento della birra venduta sotto il marchio di distributore, segmento in cui le stesse ricorrenti non sono attive.

41      La Commissione contesta gli argomenti delle ricorrenti.

 Giudizio del Tribunale

42      Con il quinto motivo, le ricorrenti contestano alla Commissione, sostanzialmente, di non aver dimostrato a sufficienza di diritto gli accertamenti in punto di fatto sulla base dei quali essa ha dichiarato l’esistenza della violazione. Con il sesto motivo, esse contestano la qualificazione della condotta di cui trattasi come accordi e/o pratiche concordate ai sensi dell’art. 81 CE. Dal momento che tali due motivi sono intesi a rimettere in discussione l’accertamento della violazione, occorre analizzarli congiuntamente.

43      A termini dell’art. 81, n. 1, CE, sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune.

44      Perché ci sia accordo, ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, è sufficiente che le imprese in causa abbiano espresso la loro volontà comune di comportarsi sul mercato in un modo determinato (sentenze del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T‑7/89, Hercules Chemicals/Commissione, Racc. pag. II‑1711, punto 256, e 20 marzo 2002, causa T‑9/99, HFB e a./Commissione, Racc. pag. II‑1487, punto 199).

45      Un accordo ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE può ritenersi concluso quando sussiste una comune volontà sul principio stesso della restrizione della concorrenza, anche se gli elementi specifici della restrizione considerata costituiscono ancora oggetto di trattative (v., in tal senso, sentenza HFB e a./Commissione, punto 44 supra, punti 151‑157 e 206).

46      La nozione di pratica concordata corrisponde ad una forma di coordinamento tra imprese che, senza spingersi fino all’attuazione di un vero e proprio accordo, sostituisce scientemente una cooperazione pratica tra le stesse ai rischi della concorrenza (sentenze della Corte 8 luglio 1999, causa C‑49/92 P, Commissione/Anic Partecipazioni, Racc. pag. I‑4125, punto 115, e causa C‑199/92 P, Hüls/Commissione, Racc. pag. I‑4287, punto 158).

47      A tal riguardo, l’art. 81, n. 1, CE osta a qualsivoglia contatto diretto o indiretto tra operatori economici che possa influenzare il comportamento sul mercato di un concorrente attuale o potenziale, o rivelare a tale concorrente la condotta che l’operatore economico interessato ha deciso o ha intenzione di seguire sul mercato quando tali contatti abbiano lo scopo o l’effetto di limitare la concorrenza (v., in tal senso, sentenza Commissione/Anic Partecipazioni, punto 46 supra, punti 116 e 117).

48      Si deve ricordare che, sotto il profilo dell’onere della prova relativa ad una violazione dell’art. 81, n. 1, CE, spetta alla Commissione fornire la prova delle infrazioni che essa constata e produrre gli elementi di prova idonei a dimostrare in termini sufficientemente validi l’esistenza dei fatti che integrano l’infrazione (sentenze della Corte 17 dicembre 1998, causa C‑185/95 P, Baustahlgewebe/Commissione, Racc. pag. I‑8417, punto 58, e Commissione/Anic Partecipazioni, punto 46 supra, punto 86).

49      A tal fine è necessario che la Commissione raccolga elementi di prova precisi e concordanti per dimostrare l’esistenza dell’infrazione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 6 luglio 2000, causa T‑62/98, Volkswagen/Commissione, Racc. pag. II‑2707, punto 43, e la giurisprudenza ivi citata).

50      Tuttavia, occorre sottolineare che non tutte le prove prodotte dalla Commissione devono necessariamente rispondere a tali criteri con riferimento ad ogni elemento dell’infrazione. È sufficiente che il complesso degli indizi richiamato dall’istituzione, valutato globalmente, risponda a tale requisito (v. sentenza del Tribunale 8 luglio 2004, cause riunite T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 e T‑78/00, JFE Engineering e a./Commissione, Racc. pag. II‑2501, punti 179 e 180, nonché la giurisprudenza ivi citata).

51      In considerazione della notorietà del divieto degli accordi anticoncorrenziali, non può imporsi alla Commissione di produrre documenti attestanti in modo esplicito un contatto illegittimo tra gli operatori interessati. Gli elementi frammentari e sporadici di cui la Commissione potrebbe disporre dovrebbero in ogni caso poter essere completati con deduzioni che permettano di ricostituire taluni dettagli. L’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale può pertanto essere dedotta da un certo numero di coincidenze e di indizi i quali, considerati nel loro insieme, possono costituire, in mancanza di un’altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle regole sulla concorrenza (sentenza della Corte 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Aalborg Portland e a./Commissione, Racc. pag. I‑123, punti 55‑57).

52      Qualora la Commissione abbia fatto valere elementi di prova documentali a sostegno del suo accertamento dell’esistenza di un accordo o di una pratica anticoncorrenziale, le parti che contestano tale accertamento dinanzi al Tribunale sono tenute non semplicemente a presentare un’alternativa plausibile alla tesi della Commissione, ma anche a sollevare l’insufficienza delle prove prese in considerazione nella decisione impugnata per dimostrare l’esistenza dell’infrazione (sentenza JFE Engineering e a./Commissione, punto 40 supra, punto 187).

53      Quanto alla portata del controllo giurisdizionale, secondo una costante giurisprudenza, il Tribunale, allorché è adito con una domanda d’annullamento di una decisione emanata a norma dell’art. 81, n. 1, CE, deve in generale esercitare un controllo completo relativamente alla questione se siano o meno soddisfatte le condizioni di applicazione dell’art. 81, n. 1, CE (v. sentenza del Tribunale 26 ottobre 2000, causa T‑41/96, Bayer/Commissione, Racc. pag. II‑3383, punto 62 e giurisprudenza ivi citata).

54      L’esistenza di un dubbio nella mente del giudice deve andare a vantaggio dell’impresa destinataria della decisione con cui si constata un’infrazione, conformemente al principio della presunzione d’innocenza, il quale, in quanto principio generale del diritto dell’Unione europea, si applica, segnatamente, alle procedure relative a violazioni delle regole di concorrenza applicabili alle imprese che possono sfociare nella pronuncia di multe o ammende (sentenza Hüls/Commissione, punto 46 supra, punti 149 e 150, e sentenza del Tribunale 27 settembre 2006, cause riunite T‑44/02 OP, T‑54/02 OP, T‑56/02 OP, T‑60/02 OP e T‑61/02 OP, Dresdner Bank e a./Commissione, Racc. pag. II‑3567, punti 60 e 61).

55      È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare se, nel caso di specie, la Commissione abbia provato in termini sufficientemente validi che il comportamento delle ricorrenti costituiva una violazione dell’art. 81, n. 1, CE.

–       Sulla dichiarazione della InBev

56      Occorre rilevare, anzitutto, che la Commissione si fonda, in larga misura (v., in particolare, punti 40‑62 della decisione impugnata), sulla dichiarazione fornita dalla InBev, nel contesto della sua domanda di trattamento favorevole, con lettere del 28 gennaio nonché del 3, 25 e 29 febbraio 2000, completate dalle allegate dichiarazioni di cinque dei suoi direttori (punti 34 e 40 della decisione impugnata; in prosieguo, congiuntamente considerate: la «dichiarazione della InBev»).

57      Dalla decisione impugnata risulta che la dichiarazione della InBev indicava l’esistenza di «diverse forme di concertazione […] tra i birrifici sul mercato olandese della birra», operando una distinzione tra le riunioni ufficiali dell’assemblea generale della CBK, le riunioni informali della commissione finanziaria della CBK e le «altre riunioni» parallele note con la denominazione «concertazione Catherijne», la cui composizione era variabile e di cui la InBev dichiara di non aver rinvenuto tracce scritte. Le «altre riunioni» potevano essere classificate, in particolare, in: «i) riunioni dei direttori horeca dei quattro principali birrifici (Heineken, Interbrew, Grolsch e Bavaria) […]; ii) riunioni ordinarie dei direttori horeca e dei direttori responsabili del consumo a domicilio (due nel 1998) e iii) riunioni dei direttori responsabili del consumo a domicilio (una nel 1999 […])» (punti 41‑46 della decisione impugnata).

58      Secondo la dichiarazione della InBev, la commissione finanziaria «prevedeva un ordine del giorno ufficiale, ma costituiva anche un forum di discussione sulla fissazione dei prezzi per il segmento del consumo a domicilio e il segmento horeca[; t]ali discussioni non sono state oggetto di alcun resoconto» (punto 43 della decisione impugnata).

59      Secondo la medesima dichiarazione, gli argomenti trattati nelle «altre riunioni» hanno parimenti riguardato sia il segmento «horeca» sia quello del consumo a domicilio, nonché la birra venduta con marchi dei distributori (punto 47 della decisione impugnata).

60      Per quanto riguarda, in primo luogo, il segmento «horeca», sono stati trattati due argomenti principali: «sussisteva un accordo fondamentale quanto alla fissazione di sconti massimi per volume per il segmento horeca (…)[;] un altro argomento di consultazione riguardava gli investimenti realizzati nel settore horeca[; l]’idea consisteva nel mantenere lo status quo nel segmento e nell’evitare che si riprendessero clienti di altri birrifici» (punto 48 della decisione impugnata).

61      Un direttore della InBev fa presente di non conoscere il contenuto esatto di tale accordo e un altro direttore lo descrive come «un accordo molto complesso e vago quanto alle scale (sconti concessi all’horeca), al quale non abbiamo mai preso parte», indicando che «[l]a concertazione consisteva in una riunione bimensile dei direttori horeca durante la quale discutevano sulle infrazioni note alla ‘regola’ (ancorché questa fosse vaga; si parlava di eccesso di mercato)» (punto 48 della decisione impugnata).

62      Per quanto riguarda, in secondo luogo, il segmento del consumo a domicilio, secondo la dichiarazione della InBev, le discussioni vertevano sia sul livello dei prezzi in genere sia sull’argomento specifico della birra venduta con i marchi dei distributori.

63      Quanto al livello dei prezzi in genere, uno dei direttori della InBev ha dichiarato che «sussisteva la consuetudine secondo la quale un birrificio aumenta i propri prezzi dopo averlo annunciato previamente agli altri birrifici operanti sul mercato […;] l’iniziativa proveniva sempre da uno dei grandi birrifici e, in genere, dalla Heineken[; i]n tal caso, gli altri birrifici disponevano del tempo necessario per prendere una posizione[; s]e i birrifici allineavano i propri prezzi gli uni agli altri nelle grandi linee, ciascuno aveva e manteneva tuttavia la propria politica di prezzi» (punto 51 della decisione impugnata).

64      Per quanto riguarda la birra venduta con i marchi dei distributori, la InBev fa presente che dal 1987 le discussioni sui prezzi venivano condotte dagli olandesi del segmento (Bavaria e Oranjeboom, poi acquistate dalla Interbrew). Essa aggiunge che «[l]e due parti hanno compreso, dopo averne anche discusso insieme, che non avrebbero accettato alcuna intrusione nelle loro rispettive sfere di clientela di marchi dei distributori che si saldasse con una perdita di volume» (punto 52 della decisione impugnata).

65      Quanto all’implicazione della Heineken e della Grolsch in tale segmento, secondo la dichiarazione InBev, «[i]l mercato olandese è caratterizzato da un divario significativo tra i prezzi delle birre vendute con marchi dei distributori (‘marchi B’) e [di altri marchi (‘marchi A’);] la Heineken, che non è presente nel segmento dei marchi del distributore, ha sempre rifiutato aumenti di prezzi per i marchi A sinché il prezzo delle birre vendute con marchi dei distributori non aumentava[; i]n tal modo, essa esercitava una pressione indiretta, in particolare sui produttori di marchi dei distributori, come Bavaria e Interbrew» (punto 53 della decisione impugnata).

66      La InBev dichiara che i prezzi dei marchi dei distributori erano parimenti discussi tra i quattro birrifici, in altri termini anche in presenza della Grolsch, nel contesto del tema più generale degli scarti da mantenere tra i prezzi dei marchi delle birre. Secondo la dichiarazione della InBev, «la Heineken e la Grolsch non hanno aumentato i loro prezzi per anni, così come non sono aumentati nemmeno i prezzi delle birre di marca e di quelle contrassegnate dai marchi dei distributori degli altri birrifici[; in q]uesti ultimi anni, la Bavaria e la Interbrew hanno aumentato i loro prezzi, seguiti dalla Grolsch» (punto 54 della decisione impugnata). Viene parimenti rilevato che, «[d]a 3/4 anni a questa parte, tali consultazioni informali sono state integrate con la concertazione Catherijne sull’horeca, alla quale partecipavano anche taluni rappresentanti della CBK[; d]opo alcune riunioni, si è deciso di scindere nuovamente tali riunioni in riunioni consumo a domicilio e riunioni horeca» (punto 54 della decisione impugnata).

67      Inoltre, la InBev dichiara che il conseguimento di una certa parte di mercato da parte del birrificio belga Martens dal 1996‑1997 ha comportato «un accordo tra birrifici belgi e olandesi attivi sul mercato dei marchi del distributore[; d]ue riunioni si sono svolte [a] Breda nel 1998[...;] è stato ivi convenuto di rispettare i volumi rispettivi dei marchi dei distributori venduti ai clienti stabiliti nei Paesi Bassi e in Belgio» (punto 55 della decisione impugnata).

68      Secondo le dichiarazioni dei direttori della InBev, le «altre riunioni» erano organizzate per rassicurarsi reciprocamente in ordine ad una «aggressività di carattere limitato» sul mercato (punto 46 della decisione impugnata).

69      Nella sua risposta alla domanda di informazioni del 19 dicembre 2001, la InBev fa presente che «agende degli anni precedenti e annotazioni prese in occasione delle riunioni informali sono state distrutte alla fine del mese di novembre 1998[; è] intorno a tale periodo che l’esistenza di una concertazione tra birrifici olandesi ha iniziato ad essere rivelata sul mercato ed è sorto il timore di un controllo da parte dell’autorità olandese della concorrenza[; a]lcune agende sono ancora state distrutte negli anni successivi» (punto 61 della decisione impugnata).

70      Si deve osservare, anzitutto, che nessuna disposizione né alcun principio generale del diritto dell’Unione vieta alla Commissione di avvalersi, nei confronti di un’impresa, delle dichiarazioni di altre imprese incriminate. Se così non fosse, l’onere della prova dei comportamenti contrari agli artt. 81 CE e 82 CE, che incombe alla Commissione, sarebbe insostenibile e incompatibile con il compito di vigilanza sulla corretta applicazione di tali disposizioni ad essa attribuita dal Trattato CE (sentenza JFE Engineering e a./Commissione, punto 50 supra, punto 192).

71      Nel caso di specie, le ricorrenti non contestano quanto dichiarato dalla InBev, secondo cui hanno avuto luogo riunioni tra taluni rappresentanti dei produttori olandesi di birra. Esse non contestano neppure di essere state rappresentate nella maggior parte di dette riunioni e che, in tale sede, la situazione generale sul mercato della birra è discussa in modo informale. Nel ricorso, d’altronde, esse affermano che occasionalmente sono state espresse anche preoccupazioni, durante le riunioni medesime, riguardo ai prezzi al consumo e ai problemi legati ad alcuni clienti.

72      Tuttavia, le ricorrenti negano che le discussioni svolte durante tali riunioni siano sfociate nella conclusione di un accordo illecito o nell’avvio di una pratica concordata. Esse fanno valere che dette riunioni vertevano su argomenti legittimi e che, ove sia stata discussa la situazione sul mercato, ciò non è stato a fini anticoncorrenziali. A tal riguardo, esse contestano l’affidabilità della dichiarazione della InBev, facendo valere che la stessa è estremamente vaga e contraddittoria e che contiene, in parte, rilievi che non erano direttamente noti agli autori delle dichiarazioni, implicando così la «prova per relata refero».

73      Quanto al carattere contraddittorio della dichiarazione della InBev, le ricorrenti rilevano che questa contiene una serie di dichiarazioni ad essa favorevoli.

74      Da un lato, si tratterebbe di dichiarazioni che non sarebbero citate nella decisione impugnata, secondo le quali «[l]a discussione consisteva nel trattare i casi noti di infrazione alle scale (che erano peraltro estremamente vaghe)[; s]ul campo, ciascuno si comportava autonomamente»; «[la n]ostra condotta sul mercato era orientata in modo molto aggressivo in vista dell’ottenimento di nuovi clienti – anche grazie a sconti»; «abbiamo agito quindi in maniera assolutamente legittima»; «[la InBev] non ha concluso alcun accordo e non ha rispettato nulla»; «[l]a concertazione [Catherijne] non ha avuto risultati concreti relativamente agli effetti sul mercato[…; in] alcuna di queste due volte abbiamo parlato concretamente di condotte sul mercato[; l]a riunione aveva piuttosto natura informale»; «[n]on esisteva un accordo per il segmento dell’alimentazione»; «[n]on ho mai notato che la riunione [del CBK] sia stata prolungata con discussioni su questioni sensibili per il mercato[; è] sempre possibile che siffatte riunioni costituiscano l’occasione di incontri bilaterali informali, ma, a mio parere, non vi era nulla di rilevante».

75      Dall’altro lato, le ricorrenti si riferiscono ad alcuni passi delle dichiarazioni menzionate nella decisione impugnata, secondo cui: «la Interbrew pensa che questa concertazione, in quanto tale, non abbia mai avuto effetti rilevanti sul mercato e sarebbe meno intensa questi ultimi tempi[…; l]e discussioni avevano natura molto generale» (menzionata al punto 45 della decisione impugnata); «[s]i è discusso soprattutto per darsi reciprocamente l’impressione che ci saremmo mantenuti stabili sul mercato. Non sono sorte, o solo in misura ridotta, questioni relative a scale e punti vendita. Infatti, ciascuno considerava l’altro come un idiota’[; i]n questi ultimi anni, tali riunioni hanno via via perduto di sostanza e la concertazione ha acquisito un carattere più vago» (menzionata al punto 46 della decisione impugnata); «[e]sisteva anche un accordo molto complesso e vago sulle scale (sconti concessi all’horeca), al quale noi non abbiamo mai collaborato[; p]eraltro, non ho mai visto alcun documento su questo tema» (citata al punto 48 della decisione impugnata).

76      Secondo le ricorrenti, dette dichiarazioni, oltre a non essere concrete, sono incompatibili con le conclusioni della Commissione in ordine all’esistenza dell’infrazione di cui trattasi. Secondo le ricorrenti, ne emergerebbe che gli incontri tra i birrifici hanno avuto un carattere molto generale, che non è stato concluso alcun accordo, che la InBev non ha rispettato alcun accordo collusivo e che la concertazione non ha avuto alcun effetto sul mercato.

77      Anzitutto, si deve rilevare che quanto dedotto dalle ricorrenti sulla base di alcuni elementi della dichiarazione della InBev, in cui si faceva presente la natura generica delle discussioni, l’assenza di accordi quanto a taluni segmenti e l’assenza di effetti delle discussioni sul comportamento dei birrifici sul mercato, non possono, di per sé, rimettere in questione l’affermazione della Commissione quanto all’esistenza dell’infrazione.

78      Infatti, quanto all’asserito carattere generico di detta dichiarazione, occorre ricordare che la Commissione è spesso tenuta a provare l’esistenza di un’infrazione in condizioni poco favorevoli a tale compito, in quanto possono essere passati diversi anni dall’epoca dei fatti costitutivi dell’infrazione e diverse tra le imprese oggetto della verifica non hanno collaborato attivamente con la stessa. Anche se spetta necessariamente alla Commissione dimostrare che sia stato concluso un accordo illecito di ripartizione dei mercati, sarebbe eccessivo richiedere che essa fornisca inoltre la prova del meccanismo specifico mediante il quale tale scopo doveva essere raggiunto. Infatti, un’impresa colpevole di un’infrazione potrebbe sfuggire troppo facilmente a qualsiasi sanzione qualora potesse appellarsi alla vaghezza delle informazioni presentate quanto al funzionamento di un accordo illecito in una situazione in cui l’esistenza dell’accordo ed il suo scopo anticoncorrenziale risultino tuttavia sufficientemente dimostrati. Le imprese possono difendersi utilmente in una tale situazione, a condizione che abbiano la possibilità di commentare tutti gli elementi di prova dedotti a loro carico dalla Commissione (sentenza JFE Engineering e a./Commissione, punto 50 supra, punto 203; v. anche, in tal senso, sentenza della Corte 25 gennaio 2007, cause riunite C‑403/04 P e C‑405/04 P, Sumitomo Metal Industries e Nippon Steel/Commissione, Racc. pag. I‑729, punto 50).

79      Inoltre, riguardo alle asserite indicazioni quanto all’assenza di effetti sul mercato della condotta controversa, discende dal testo stesso dell’art. 81 CE che gli accordi e le pratiche concordate tra imprese sono vietati, a prescindere da qualsiasi effetto sul mercato, ove possiedano un oggetto anticoncorrenziale (sentenze della Corte Hüls/Commissione, punto 46 supra, punti 163‑166, e 4 giugno 2009, causa C‑8/08, causa T‑Mobile Netherlands e a., Racc. pag. I‑4529, punto 29).

80      In tal senso, ove la Commissione abbia accertato l’esistenza di accordi e di pratiche concertate aventi un oggetto anticoncorrenziale, tale accertamento non può essere contraddetto dalle indicazioni relative alla mancata applicazione degli accordi collusivi o all’assenza di effetti sul mercato.

81      Per quanto riguarda le asserite indicazioni, contenute nella dichiarazione della InBev, relative all’assenza di accordo nel segmento del consumo a domicilio e nel segmento «horeca», si deve rilevare che dai passi richiamati dalla ricorrente, letti nel loro contesto, non risulta in alcun modo l’effetto di escludere l’esistenza di un accordo o di una pratica concertata nei segmenti interessati.

82      Infatti, quanto al segmento del consumo a domicilio (vendita al dettaglio), l’affermazione di uno dei direttori della InBev, secondo la quale «[n]on sussisteva un accordo per [tale] segmento», è seguita da una descrizione concreta del meccanismo di coordinamento dei prezzi applicato dai birrifici. Il passo relativo recita quanto segue (punto 51 della decisione impugnata):

«Non sussistevano accordi per il segmento della vendita al dettaglio (‘Food’). Quanto agli aumenti del prezzo della birra, vi era la consuetudine secondo la quale un birrificio non aumenta i suoi prezzi se non dopo averlo annunciato previamente agli altri birrifici operanti sul mercato. Quando una delle parti faceva un tale annuncio, ne conseguiva un dibattito sull’impatto di tale aumento sul mercato; l’aumento di prezzo della birra veniva tuttavia attuato. L’iniziativa proveniva sempre da uno dei grandi birrifici e, in genere, dalla Heineken. In tal caso, le altre birrerie avevano il tempo necessario per prendere una posizione. Se i birrifici allineavano i loro prezzi gli uni agli altri nelle grandi linee, ciascuno aveva e manteneva, tuttavia, la propria politica dei prezzi».

83      In tale contesto, il solo fatto che il direttore della InBev abbia fatto riferimento all’assenza di «accordi» non può costituire un argomento valido, in quanto spetta alla Commissione e, eventualmente, al Tribunale, procedere alla qualifica giuridica dei comportamenti descritti nelle dichiarazioni compiute dai responsabili delle imprese interessate.

84      Per quanto riguarda l’asserita mancanza di accordo e di rispetto di un accordo nel segmento «horeca», è giocoforza notare che la dichiarazione di un dirigente della InBev secondo cui «[la InBev] non ha concluso alcun accordo e non ha rispettato alcunché» non contraddice l’affermazione relativa all’esistenza di un accordo ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE. Invero, nella propria dichiarazione, lo stesso dirigente della InBev evoca espressamente l’esistenza, da una parte, di «un accordo molto complesso e vago sulle scale (sconti concessi all’horeca)» e, dall’altra, di un accordo il cui scopo sarebbe stato quello di «evitare un eccessivo numero di modifiche nell’horeca».

85      Da quanto precede emerge che le affermazioni delle ricorrenti riguardanti la natura contraddittoria della dichiarazione della InBev non possono essere accolte. A tal proposito, occorre parimenti respingere il loro argomento vertente sul modo asseritamente selettivo dell’uso di detta dichiarazione da parte della Commissione, ove essa non avrebbe tenuto conto delle asserite contraddizioni.

86      Pertanto, le ricorrenti non hanno dimostrato l’esistenza delle asserite contraddizioni idonee ad indebolire l’affidabilità della dichiarazione della InBev.

87      Peraltro, sostenendo che la dichiarazione della InBev implica una «prova per relata refero», le ricorrenti si riferiscono ai passi della stessa secondo i quali «la Interbrew non ha mai visto documenti contenenti l’accordo sugli sconti, a cui facevano riferimento le discussioni, ma la regola generale pareva essere conosciuta» (citata al punto 45 della decisione impugnata), «[i]o stesso non conosco questo accordo (scale) né ho visto un documento al riguardo», e «[n]on conosco il contenuto preciso dell’accordo[…; t]ra l’altro, non ho mai visto alcun documento al riguardo».

88      Occorre notare come i passi addotti dalle ricorrenti vertono esclusivamente sulla questione dell’esistenza di un accordo («scala») sugli sconti concessi ai clienti del segmento «horeca». Su questo punto in particolare, il valore probatorio della dichiarazione della InBev è, certamente, ridotto in ragione della mancanza di una prova diretta. L’affidabilità delle indicazioni fornite riguardo all’esistenza della «scala» è tuttavia rafforzata dal fatto che, da un lato, esse provengono da due fonti diverse e, dall’altro, contengono indicazioni precise relative ad una «scala», vale a dire l’importo preciso dello sconto massimo (v. punto 48 della decisione impugnata). L’esistenza di una «scala» è, inoltre, confermata da due elementi di prova indipendenti della InBev, ossia gli appunti manoscritti di un membro del consiglio di amministrazione della Bavaria relativi alla riunione del 1° maggio 1997 (punto 92 della decisione impugnata) e quelli di un direttore «horeca» della Bavaria relativi alla riunione del 12 marzo 1998 (riprodotte al punto 143 della decisione impugnata).

89      L’argomento delle ricorrenti che deduce la presenza di «prove per relata refero» non è quindi idoneo a rimettere in discussione le conclusioni relative alla dichiarazione della InBev.

90      Infine, quanto alla valutazione generale dell’affidabilità della dichiarazione della InBev, si deve ritenere che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la Commissione ha correttamente potuto attribuire alla dichiarazione della InBev un valore probatorio particolarmente elevato, trattandosi di una risposta data a nome dell’impresa in quanto tale, che riveste una credibilità superiore a quella che potrebbe presentare la risposta fornita da un suo dipendente, a prescindere dall’esperienza o dalle opinioni personali di quest’ultimo. Occorre parimenti osservare che la dichiarazione della InBev costituisce il risultato di un’indagine interna condotta dall’impresa e che è stata presentata alla Commissione da un avvocato, che aveva l’obbligo professionale di agire nell’interesse di tale impresa. Pertanto, egli non poteva affermare l’esistenza di un’infrazione con leggerezza, senza valutare le conseguenze di tale atto (sentenze del Tribunale del 20 marzo 2002, causa T‑23/99, LR AF 1998/Commissione, Racc. pag. II‑1705, punto 45, e JFE Engineering e a./Commissione, punto 50 supra, punto 206).

91      Risulta peraltro dalla giurisprudenza che, benché una certa diffidenza nei confronti di deposizioni volontarie dei principali partecipanti ad un’intesa illecita sia generalmente opportuna, vista la possibilità che tali soggetti tendano a minimizzare l’importanza del loro contributo all’infrazione e ad esagerare quella del contributo degli altri, il fatto di chiedere il beneficio dell’applicazione della comunicazione sulla cooperazione al fine di ottenere una riduzione dell’ammenda non crea necessariamente un incentivo a presentare elementi probatori deformati sugli altri partecipanti all’intesa in esame. Infatti, ogni tentativo di indurre la Commissione in errore potrebbe rimettere in discussione la sincerità e la completezza della cooperazione del richiedente e, pertanto, mettere in pericolo la possibilità che benefici pienamente della comunicazione sulla cooperazione (sentenza del Tribunale 16 novembre 2006, causa T‑120/04, Peróxidos Orgánicos/Commissione, Racc. pag. II‑4441, punto 70).

92      Occorre certamente ricordare che la dichiarazione di un’impresa accusata di aver partecipato ad un’intesa, la cui esattezza viene contestata da varie altre imprese accusate, non può essere considerata una prova sufficiente dell’esistenza di un’infrazione commessa da queste ultime senza essere suffragata da altri elementi di prova (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑337/94, Enso-Gutzeit/Commissione, Racc. pag. II‑1571, punto 91, e JFE Engineering e a./Commissione, punto 50 supra, punto 219).

93      La dichiarazione della InBev non può pertanto essere sufficiente, di per sé sola, per acclarare l’esistenza dell’infrazione, ma deve risultare corroborata da altri elementi di prova.

94      Occorre tuttavia considerare che il grado di corroborazione richiesto nella fattispecie, sia in termini di precisione sia in termini d’intensità, a causa dell’affidabilità della dichiarazione della InBev, è minore di quanto lo sarebbe se questa non fosse particolarmente credibile. Si deve quindi rilevare che, se si dovesse ritenere che un complesso di indizi concordanti consentisse di corroborare l’esistenza e taluni aspetti specifici delle pratiche richiamate dalla dichiarazione della InBev e menzionate all’art. 1 della decisione impugnata, la dichiarazione medesima potrebbe bastare di per sé, in tal caso, ad attestare altri aspetti della decisione impugnata. Inoltre, purché un documento non contrasti manifestamente con le dichiarazioni della InBev sull’esistenza o sul contenuto essenziale delle pratiche incriminate, è sufficiente che esso attesti elementi significativi delle pratiche da esso descritte per avere un certo valore a titolo di elemento di corroborazione nell’ambito del complesso delle prove dedotte a carico (v., in tal senso, sentenza JFE Engineering e a./Commissione, punto 50 supra, punto 220, e la giurisprudenza ivi citata).

95      Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre esaminare gli argomenti delle ricorrenti relativi agli altri elementi di prova, invocati dalla Commissione nella decisione impugnata per corroborare i rilievi tratti dalla dichiarazione della InBev.

–       Su altri elementi di prova

96      Nella decisione impugnata, la Commissione afferma che la dichiarazione della InBev risulta corroborata da una serie di documenti interni provenienti dalle ricorrenti e dagli altri tre birrifici olandesi, da appunti manoscritti di riunioni, note di onorari e copie di agende ottenuti in esito a indagini e domande di informazioni.

97      Al punto 67 della decisione impugnata, la Commissione si richiama agli appunti manoscritti di un direttore commerciale della Grolsch, relativi alla riunione del 27 febbraio 1996, ove l’oggetto di tale riunione era designato con la menzione «CBK cie HOR cath». Tali appunti comprendono il seguente passo: «Cauzioni/finanziamenti: fin[anziamenti] per (...) superiori a quanto necessario per punti precisi. Pertanto (…) mil[ioni]».

98      Secondo la Commissione, da tale passo risulta che i quattro birrifici in questione hanno discusso, nel contesto di una «riunione Catherijne», le condizioni finanziarie applicate o da applicare a taluni clienti «horeca» (punto 72 della decisione impugnata) e, più in particolare, agli stabilimenti gestiti da un proprietario di numerosi stabilimenti «horeca» nei Paesi Bassi.

99      Al punto 76 della decisione impugnata, la Commissione richiama gli appunti manoscritti di un direttore «horeca» della Bavaria relativi alla riunione del 19 giugno 1996. Gli appunti sono riprodotti come segue:

«- adattare prezzi

      consumo a domicilio elevato – ridotto

            concertazione Bavaria – Interbrew

                  (…) e (…) -> problema (…)

                        Martens                        

                              Schultenbrau!! 89 ct

      - aumento solo del prezzo al barile      

                  argomenti

                  solo integralmente Hein + Grolsch                  

                              Frise US Heit

Interbrew      \

                   |      aumentano insieme

Bavaria      /

                        -> (…) anche

      il basso aumenta più dell’alto

-pompare aria

-accordi

      risanare sconto debito di bevande 7,5 a barile Heineken

      preparare rappresentanti quanto a accordi eventuali

Interbrew      \

                  |      si può utilizzare aria

Grolsch /».

100    Secondo la Commissione, tali appunti dimostrano che i birrifici presenti hanno discusso dettagliatamente i prezzi, sia della birra venduta con marchi dei distributori sia della birra venduta in barili, e che il prezzo delle birre meno care, prodotte dalla Interbrew e dalla Bavaria, doveva aumentare più di quello delle birre più care, prodotte dalla Heineken e dalla Grolsch (punto 85 della decisione impugnata).

101    Al punto 89 della decisione impugnata, la Commissione richiama una lettera che il direttore generale della Interbrew Nederland ha inviato il 25 marzo 1997 alla sede della InBev in Belgio:

«Sussiste ora un consenso tra i principali birrifici per procedere a un aumento di prezzo prima del 1998. Ciò consentirà ai birrifici di aumentare il loro margine per i bilanci promozionali supplementari necessari. Gli attori del marchio A tentano di differenziare l’aumento di prezzi tra i marchi A (più 2 NLG / hl) e i marchi B (più 4 NLG / hl). Questo mi pare estremamente poco realistico – noi tutti dobbiamo sostenere un aumento integrale di 4 NLG. Escluderei dall’aumento di prezzo le nostre birre speciali ‘che si fanno bere’ (DAS, Hoegaarden, Leffe). Le trattative sono iniziate».

102    Sulla base di questa lettera la Commissione ha concluso che, in esito alle trattative sui prezzi tra i principali produttori, un aumento dei prezzi era previsto prima del 1998. Inoltre, la stessa lettera confermava l’esistenza di una distinzione tra produttori e marchi di birra più e meno cari (punto 90 della decisione impugnata).

103    Al punto 92 della decisione impugnata, la Commissione richiama gli appunti manoscritti di un membro del consiglio di amministrazione della Bavaria relativi alla riunione del 1° maggio 1997. Essa cita i seguenti passi:

«Catherijne Club 1/5 - 97

trasferimenti “interni” al gruppo

devono anche rispettare la “scala”

(…) “La Haye”

Monster ZH [Olanda meridionale] offre concorrente più elevato».

104    Secondo la Commissione, tali appunti confermano che i birrifici discutevano di una «scala» relativa alle condizioni commerciali concesse ai punti vendita individuali, in caso di trasferimento da un gruppo a un altro, ma anche in caso di trasferimento nell’ambito del medesimo gruppo (punto 99 della decisione impugnata).

105    Al punto 100 della decisione impugnata, la Commissione rileva che gli appunti citati supra contengono anche i nomi «Heineken/Amstel/Brand/Grolsch» alla prima riga e i nomi «Interbrew/Bavaria» alla seconda riga, ove tali due righe sono unite da una parentesi a seguito della quale si trova la menzione «assenza di aumenti di prezzo». La Commissione ne deduce che la distinzione tra i marchi A, detenuti dalla Heineken e dalla Grolsch, e i marchi B, detenuti dalla Interbrew e dalla Bavaria, era il punto nodale delle discussioni tra i birrifici sugli aumenti dei prezzi della birra (punto 103 della decisione impugnata).

106    Al punto 117 della decisione impugnata, la Commissione invoca gli appunti manoscritti di un membro del consiglio di amministrazione della Bavaria relativi alla riunione del 17 dicembre 1997. Essa cita il seguente passo:

«2) Situazione dei prezzi: marzo/aprile

fusello a un piano /fusello a due piani

a) la Heineken si aspetta poco scalpore! ! Heineken 18.59

b) in caso di aumento: molto negoziabile; di tutto cuore; vi sarà un supporto».

107    La Commissione ne deduce che i birrifici presenti alla riunione del 17 dicembre 1997, segnatamente la Bavaria, la Grolsch e la Heineken, discutevano gli aumenti di prezzo, nonché le possibili reazioni agli aumenti di prezzo (punto 127 della decisione impugnata).

108    Al punto 129 della decisione impugnata, la Commissione invoca un passo degli appunti manoscritti di un direttore «horeca» della Bavaria relativi alla riunione del 12 marzo 1998:

«- [Successe poche cose] dal 1° gennaio

- Marchi A niente panico rispetto al prezzo       Hein

9.95 scendere da 11,49 ha poco senso      Int

9.75      9.36 Bavaria

2x      4.95 4.75 }

      marchi dei distributori

prezzo al ribasso del mercato

(...) metà marzo Bavaria qualcosa

      sotto Amstel (17) Bavaria (15)

      da 9.75 a 10.75 se non

      accade nulla, allora Grolsch e Hein

      aumenti pocket birreria

→ fissare accordo (…) e Dick

Questo deve essere “dimostrabile” tramite la Nielsen altrimenti

non accadrà nulla».

109    Secondo la Commissione, ne risulta che i birrifici presenti alla riunione del 12 marzo 1998 hanno discusso le riduzioni concesse ai supermercati olandesi (punto 137 della decisione impugnata) e che gli aumenti di prezzo praticati dalla Bavaria dovevano risultare dimostrabili nei dati delle casse dei supermercati compilati dalla AC Nielsen (punto 133 della decisione impugnata).

110    Al punto 138 della decisione impugnata, la Commissione richiama un secondo passo degli appunti manoscritti citati supra:

«Bav      interesse 4%?          6 1/2

      salvo:

      se vi è indennità di pubblicità».

111    Secondo la Commissione, tale passo prova che si è svolta una discussione relativa al livello dei tassi di interesse praticati sui prestiti consentiti ai punti vendita «horeca» (punto 142 della decisione impugnata).

112    Al punto 143 della decisione impugnata, la Commissione invoca un terzo passo dei menzionati appunti manoscritti:

«[Società calcistiche] Sale di spettacoli Teatri

Associazioni di studenti

      (…)

                                    Grolsch

Al di sopra/fuori dalla scala

                              130

(…)                        (125) 124,5».

113    Secondo la Commissione, ne risulta che i birrifici hanno avuto una discussione specifica su taluni clienti «horeca» determinati, relativa ad una «scala», che corroborava la dichiarazione della InBev quanto all’esistenza di un accordo indicato con il termine «scala» (punto 147 della decisione impugnata).

114    Al punto 156 della decisione impugnata, la Commissione richiama un passo degli appunti manoscritti di un membro del consiglio di amministrazione della Bavaria, relativi alla riunione del 3 luglio 1998:

«(…) Heineken aumentata

(…) >> Heineken birra in barile».

115    La Commissione deduce da questo passo che i birrifici hanno discusso i prezzi praticati sia con clienti del segmento del consumo a domicilio sia con un cliente «horeca» (punti 162‑164 della decisione impugnata).

116    Al punto 165 della decisione impugnata, la Commissione invoca un altro passo degli appunti manoscritti citati supra:

«Caffé      (…)      1800      (…)

       (…)      400 (…)

                  60 per hl 

                        650.000,-V.B.K.».

117    Secondo la Commissione, da tale passo discende che i birrifici hanno discusso uno sconto determinato e/o una copertura per uno sconto applicato o da applicare a punti vendita «horeca» specifici (punto 171 della decisione impugnata).

118    Al punto 174 della decisione impugnata, la Commissione richiama un documento datato 30 giugno 1998 e un elenco di prezzi della Heineken che annuncia i nuovi prezzi applicabili per la birra in bottiglia e la birra alla spina (birra in cisterna e birra in barile) a decorrere dal 1° giugno 1998, rinvenuti nell’ufficio di un direttore delle vendite «consumo a domicilio» della Grolsch, recanti la menzione «agenda c[ommiss]ie CBK» (commissione dell’ordine del giorno CBK). Secondo la Commissione, tali documenti corroborano la dichiarazione della InBev secondo la quale sia i prezzi «consumo a domicilio» sia la concorrenza sul mercato «horeca» sono stati trattati durante le riunioni in questione (punto 175 della decisione impugnata).

119    Al punto 179 della decisione impugnata, la Commissione invoca una nota interna della Heineken del 14 ottobre 1998, inviata alla direzione della Heineken, così redatta: «l’aumento di prezzo promesso dalla Bavaria nell’ambito della CBK non risulta chiaramente nelle [cifre] di Nielsen». Secondo la Commissione, tale nota rafforza la conclusione secondo la quale la Bavaria aveva comunicato, nella riunione del 12 marzo 1998, il proprio intento di aumentare in primo luogo i suoi prezzi nel segmento del consumo a domicilio, ove gli altri birrifici dovevano seguire successivamente, e gli aumenti praticati dalla Bavaria dovevano essere «dimostrabili» nelle cifre di Nielsen (punto 180 della decisione impugnata).

120    Al punto 184 della decisione impugnata, la Commissione richiama una lettera inviata a un direttore dell’unità «horeca» Paesi Bassi della Heineken da un direttore del marketing e del consumo a domicilio del birrificio Brand BV di Heineken, a proposito del suo colloquio con un membro del consiglio di amministrazione della Bavaria:

«Durante il salone dell’alimentazione di Noordwijk, il 9 settembre [1998], [un membro del consiglio di amministrazione della Bavaria] mi ha parlato della questione (…) e della reazione della Heineken. In sintesi, è risultato a suo avviso che la Heineken avrebbe potuto sedersi molto più presto al tavolo delle trattative con i primi responsabili della Heineken e della Bavaria sul mercato olandese horeca. Gli ettolitri persi, allora, avrebbero potuto essere compensati in un altro modo. Peraltro, ha aggiunto che, a termine, la Bavaria aveva in vista, forse, altri clienti potenziali del segmento horeca che desideravano passare volontariamente (ove l’accento era posto sul termine volontariamente, come nel caso di […], a suo avviso) presso la Bavaria [nome di un responsabile horeca Paesi Bassi della Heineken], evidentemente tali propositi si iscrivono in toto nella ben nota retorica degli (…). Non volevo privarti di tale informazione. Buona fortuna per il tuo colloquio».

121    La Commissione ritiene che questa lettera confermi la dichiarazione della InBev secondo la quale i birrifici discutevano non solo dei limiti alle riduzioni, ma anche dei limiti relativi ai punti vendita optando per un altro birrificio, e non solo durante le riunioni multilaterali, ma anche in occasione di incontri bilaterali (punto 189 della decisione impugnata).

122    Al punto 193 della decisione impugnata, la Commissione invoca gli appunti manoscritti di un direttore generale della Grolsche Bierbrouwerij Nederland sull’invito alla riunione dell’8 gennaio 1999:

«-vendita ‘98

-prezzo della birra →

-cassa del tipo “pinool”      |      azioni / cat II

-casse                        |      basso

                              |      barile

                              |      NMA».

123    Secondo la Commissione, risulta da tali appunti che le discussioni sui prezzi della birra si sono concentrate su quattro elementi: in primo luogo, le azioni promozionali sul mercato del consumo a domicilio, in secondo luogo, i prezzi delle birre meno care e vendute coi marchi dei distributori, in terzo luogo, il prezzo della birra in barili, i grandi contenitori utilizzati nel segmento «horeca» del mercato olandese della birra e, in quarto luogo, l’autorità olandese della concorrenza «NMA» (punto 194 della decisione impugnata).

124    Ai punti 197 e 199 della decisione impugnata, la Commissione richiama l’elenco degli argomenti da evocare alla riunione dell’8 gennaio 1999, sulla quale un rappresentante della Grolsch aveva annotato l’abbreviazione «BP», interpretata dalla Commissione come «prezzo della birra» (bierprijs) o «prezzo base» (bodemprijs), nonché «P[rivate] L[abel] 50 ct. in più». La Commissione deduce da tali menzioni che, per quanto riguarda la birra in barile, i birrifici hanno discusso i prezzi in modo dettagliato (punto 203 della decisione impugnata).

125    Ai punti 212 e 213 della decisione impugnata, la Commissione richiama un documento contenente il riferimento a tre contatti al livello della direzione tra la Heineken e la Grolsch, intorno al 5 luglio 1999, recante menzione di una «guerra dei prezzi» tra i due birrifici. La Commissione ne deduce che la Heineken aveva preso contatto direttamente con la Grolsch riguardo alle riduzioni, e ciò un mese e mezzo prima che le riduzioni temporanee, applicate da una catena di negozi alla quale la Grolsch ha rifiutato di concedere una compensazione, fossero effettivamente attuate (punto 213 della decisione impugnata).

126    Al punto 224 della decisione impugnata, la Commissione richiama una serie di documenti inclusi nei propri atti da cui emergono i temi trattati durante le riunioni bilaterali tra la Bavaria e la InBev dell’8 marzo 1995, della seconda metà di marzo 1997, del 12 maggio 1997, del 19 giugno 1997 e dell’8 settembre 1997. Essa ne cita i seguenti passi:

–        riunione dell’8 marzo 1995: «[la Bavaria] e [la Interbrew Nederland] hanno entrambe affermato di aver seri problemi con il sig. (…) nei Paesi Bassi» (nota a pie’ di pagina n. 491 della decisione impugnata);

–        riunione del 12 maggio 1997: sono stati evocati l’«aumento di prezzi» e «i marchi del distributore come una spada di Damocle (…) pressione psicologica della Grolsch e soprattutto della Heineken per aumentare i prezzi della birra venduta con marchio del distributore» (nota a pie’ di pagina n. 493 della decisione impugnata);

–        riunione del 19 giugno 1997: sono stati trattati «il comportamento da adottare nel segmento dei marchi dei distributori e, in relazione a ciò, la posizione di Interbrew nei confronti della Martens (considerata come un ospite non desiderato nel mondo della birra olandese)» (nota a pie’ di pagina n. 494 della decisione impugnata);

–        riunione dell’8 settembre 1997: sono stati evocati «la situazione del mercato dei marchi dei distributori nei Paesi Bassi e il fatto che la Bavaria aveva preso un cliente alla Interbrew (…) offerta di base fatta al [cliente] (...) ove la Bavaria alterava lo status quo (…)» (nota a pie’di pagina n. 495 della decisione impugnata).

127    La Commissione interpreta tali documenti come la prova del fatto che le consultazioni bilaterali tra la Bavaria e la InBev hanno consentito di mantenere una «pace armata» o un «patto di non-agressione» concernente la birra venduta con i marchi dei distributori (punto 223 della decisione impugnata).

128    Al punto 227 della decisione impugnata, la Commissione si richiama alla lettera datata 26 settembre 1997, inviata da un direttore delle esportazioni della Interbrew Nederland a un direttore delle esportazioni alla sede centrale della Interbrew con riguardo alle «vendite di birra in Germania e dei marchi del distributore»:

«Ho recentemente avuto un incontro al riguardo con il nostro principale concorrente nei Paesi Bassi e ho appreso, in tale circostanza, che si dovevano incontrare (…) per progredire o meno sul volume della birra TIP per il 1998. Mi sono informato quanto al livello di prezzo al quale contavano di lavorare e mi ha confermato esattamente lo stesso prezzo, diminuito di un contributo destinato alla sede centrale di (…), e il fatto che accetterebbe un volume di circa 200 000 hl a quel prezzo».

129    Secondo la Commissione, ne risulta che la Interbrew ha sollecitato e ottenuto presso la Bavaria informazioni dettagliate sul prezzo e i volumi relativi ad un’eventuale consegna, da parte della Bavaria, di birra con marchio del distributore ad una catena tedesca di distribuzione all’ingrosso. La Commissione ritiene che tale elemento confermi la dichiarazione della InBev secondo la quale la Interbrew e la Bavaria si sono scambiate informazioni sui livelli dei prezzi proposti ai clienti di birra con marchio del distributore. La Commissione fa valere, inoltre, che questo fatto è stato riconosciuto dalla InBev in una lettera datata 21 febbraio 2006 (punto 228 della decisione impugnata).

130    Al punto 234 della decisione impugnata la Commissione richiama la seguente dichiarazione del birrificio Haacht quanto alla riunione del 14 o 15 giugno 1998 tra Bavaria, Interbrew Nederland e i birrifici belgi Interbrew Belgique, Alken-Maes, Haacht e Martens:

«Nel corso di tale riunione, i birrifici olandesi sono stati informati del contenuto dello scambio di informazioni svoltosi tra i partecipanti belgi. I birrifici olandesi hanno prestato il loro accordo per lo scambio dei dati relativi ai volumi, ai tipi di condizionamento, alla durata dei contratti e di eventuali termini di scadenza e ai clienti. Quanto ai prezzi, i partecipanti hanno convenuto per principio di non scambiare informazioni a tal proposito (…).

I partecipanti alla riunione hanno ritenuto che occorresse incaricare una parte neutra di centralizzare lo scambio di informazioni. Tale domanda è stata presentata poiché le parti presenti sul mercato olandese non avevano fiducia nelle altre parti. La Haacht è stata invitata a centralizzare le informazioni in quanto non era attiva sul mercato olandese».

131    La Commissione ritiene che tale dichiarazione confermi, sul punto affrontato, la dichiarazione della InBev (punto 235 della decisione impugnata).

132    Al punto 236 della decisione impugnata, la Commissione invoca i menzionati appunti manoscritti della riunione del 14 o 15 giugno 1998, rinvenuti nell’ufficio della segretaria di un presidente del comitato di direzione della Bavaria:

«Martens → nulla è mai stato concretizzato nei Paesi Bassi

      → basso – mercato – price cutter

       → sono sottoposte offerte di prezzo

Interbrew Nederland – Martens -> offerta sottoposta a un importante cliente dei marchi di distributori

                                     (…)

                                          7,68 [evidenziato]

Martens – “diminuzione dei prezzi Belgio”

      a oggi NL → (…)

Interbrew Belgique ha fatto il primo passo quanto alla P[rivate] L[abel]

solo per                        (...)

Pilsener                            (…)

/ \                        /       \

                        multiplo unico

(…) – “deciso” |      presso Interbrew

                        CAT I+II».

133    Secondo la Commissione, tali appunti confermano che la Interbrew Belgio ha assunto l’iniziativa di indire una riunione sulla birra con il marchio del distributore nel corso della quale si è deciso che il contratto con un consorzio di acquisto di rivenditori al dettaglio «sarebbe stato attribuito alla Interbrew nei Paesi Bassi» (punto 237 della decisione impugnata).

134    Quanto a quest’ultima riunione, la Commissione invoca anche la seguente dichiarazione di un direttore «consumo a domicilio» della InBev, presentata dalla InBev, il 21 febbraio 2006, in risposta a una domanda di informazioni (punto 238 della decisione impugnata):

«[Ad un certo punto], (…), il sig. (...) di (…) mi ha messo a confronto con un prezzo basso che gli aveva proposto la Martens. Ha affermato di aver ottenuto un prezzo di NLG 0,32 per bottiglia, il che corrisponde all’importo di NLG 7,68 per cassa di 24 bottiglie menzionato negli appunti del sig. [responsabile della Bavaria]. Nel contesto di tali discussioni, che sono proseguite da aprile all’inizio di giugno 1998, gli ho suggerito di passare alla categoria II e di beneficiare in tal modo di una riduzione delle accise. Infine, all’inizio del giugno 1998, abbiamo concluso un accordo con (…) relativo alla consegna di una nuova (…) birra di categoria II (…). Grazie alla riduzione delle accise derivante dal passaggio a una birra di categoria II, ci è stato possibile proporre un importo di NLG 6,36 (comprensivo della riduzione delle accise di NLG 0,84) e di far fronte così all’offerta della Martens.

(…)

All’epoca della riunione del 14 o 15 giugno 1998, (…) la Interbrew si era messa d’accordo con (…) quanto a talune consegne di birra di categoria I (…) e di categoria II. Nel corso di tale riunione, ho preso atto delle discussioni e dell’accordo intervenuto con (...) per due ragioni. In primo luogo, volevo mettere a confronto la Martens con l’offerta che essa aveva sottoposto a (...) dato che essa aveva sempre negato di aver presentato offerte di prezzo nei Paesi Bassi. In secondo luogo, intendevo informare gli altri partecipanti del fatto che non dovevano più sottoporre offerte a (...), in considerazione dell’accordo concluso tra Interbrew e (...). La riga n del [documento di cui al punto 236 della decisione impugnata] costituisce testimonianza della mia comunicazione relativa alla conclusione del contratto di fornitura di birre di categoria I e di categoria II tra (...) e la Interbrew. L’esistenza di tale accordo (...) risulta dal fax del 24 giugno 1998».

135    Al punto 240 della decisione impugnata, la Commissione richiama una dichiarazione del birrificio belga Haacht relativa alla seconda riunione belgo-olandese del 7 luglio 1998, ai sensi della quale:

«È l’ultima riunione che è stata organizzata tra le parti, durante la quale la Haacht ha proceduto alla distribuzione delle informazioni raccolte sul mercato olandese.

Le parti hanno poi cambiato argomento per trattare alcuni punti meno importanti, ma il rappresentante della Haacht non ha partecipato a questa discussione. In ogni caso, non è stata scambiata alcuna informazione importante quanto a detti argomenti. Tale riunione ha dato l’impressione di non apportare nulla di concreto».

136    Secondo la Commissione, la dichiarazione di un direttore «consumo a domicilio» della Interbrew confermava la dichiarazione della Haacht secondo la quale si trattava dell’ultima riunione belgo-olandese. La Commissione considera che la decisione di porre termine a tali riunioni si fonda su un motivo preciso, vale a dire il timore di assistere ad un’incursione dell’autorità olandese della concorrenza in uno o più birrifici, ciò che risulta confermato dalla dichiarazione della InBev (punto 241 della decisione impugnata).

137    Al punto 248 della decisione impugnata la Commissione richiama una dichiarazione interna della Heineken a termini della quale «i prezzi estremamente bassi praticati attualmente dal birrificio belga Martens (…) contrastano con la politica consistente nel rilevare la fascia inferiore del mercato a un livello di prezzo superiore».

138    Infine, al punto 249 della decisione impugnata, la Commissione richiama la dichiarazione compiuta durante la sua ispezione il 23 marzo 2000 e firmata da un direttore generale della Grolsche Bierbrouwerij Nederland, divenuto presidente del consiglio di amministrazione presso la Koninklijke Grolsch:

«Ha portato con sé il documento (…) intitolato ‘Scenari di prezzo basati su un aumento netto dei prezzi all’ingrosso di NLG 2,00 per hl’, che presenta l’appunto ‘CBK – Fie – portare sempre’, alle riunioni della commissione finanziaria della CBK. Ha utilizzato tale documento per attirare l’attenzione della Interbrew e della Bavaria (i produttori di birre vendute con marchi del distributore nei Paesi Bassi) sulla fissazione dei prezzi, a suo avviso ingiustificabile, della birra venduta con marchi dei distributori (meno di 10 fiorini per cassa)».

139    Nello stesso punto della decisione impugnata, la Commissione invoca anche la seguente dichiarazione di un direttore generale della Heineken Nederland:

«Sono già stato presente ad una riunione della CBK in cui altri hanno parlato della fissazione dei prezzi dei marchi del distributore. Considerazioni del genere sarebbero state formulate per esprimere inquietudine. Non ho reagito perché, in linea di principio, la Heineken non è associata alla produzione con marchi dei distributori».

140    Dai passi citati la Commissione deduce, ai punti 248 e 249 della decisione impugnata, che i produttori di birra venduta con marchi dei distributori (Interbrew e Bavaria) avevano svelato la loro strategia di prezzo alla Heineken e alla Grolsch, non attive in detto settore (punto 248 della decisione impugnata). Essa ne trae la conclusione che le discussioni bilaterali tra la Interbrew e la Bavaria, intese a far aumentare i prezzi della birra venduta con marchi dei distributori, facevano parte delle menzionate discussioni generali tra i quattro birrifici (punto 252 della decisione impugnata)».

141    Si deve rilevare che gli indizi elencati supra corroborano la dichiarazione della InBev e giustificano il rilievo secondo il quale taluni rappresentanti della Heineken, della Grolsch, della Interbrew e della Bavaria si riunivano regolarmente nel contesto di un ciclo di riunioni informali note con la denominazione «concertazione Catherijne» o «commissione dell’ordine del giorno» la cui composizione variava (dichiarazione della InBev citata al punto 45 della decisione impugnata; altri elementi di prova esaminati ai punti 65‑222 della decisione impugnata). Le 18 riunioni menzionate nella decisione impugnata, che si iscrivono in questo ciclo, si sono svolte in data 27 febbraio 1996, 19 giugno 1996, 8 ottobre 1996, 8 gennaio 1997, 1° maggio 1997, 2 settembre 1997, 16 dicembre 1997, 17 dicembre 1997, 12 marzo 1998, 9 aprile 1998, 3 luglio 1998, 15 dicembre 1998, 8 gennaio 1999, 4 marzo 1999, 10 maggio 1999, 11 agosto 1999, 19 agosto 1999 e 3 novembre 1999.

142    Per quanto riguarda il contenuto delle discussioni svoltesi nel contesto di dette riunioni, i menzionati indizi corroborano la dichiarazione della InBev e fissano i seguenti elementi:

– quanto al segmento consumo a domicilio:

–        i quattro birrifici discutevano i prezzi (dichiarazione della InBev citata al punto 51 e altri elementi di prova citati ai punti 76, 129, 156, 174, 193, 212 e 213 della decisione impugnata) e gli aumenti di prezzo della birra nei Paesi Bassi (dichiarazione della InBev citata al punto 51 e altri elementi di prova citati ai punti 76, 89, 117 e 179 della decisione impugnata);

–        discussioni sui prezzi erano parimenti condotte mediante contatti bilaterali, segnatamente, tra la Grolsch e la Heineken nel luglio 1999 (documento citato ai punti 212 e 213 della decisione impugnata);

–        proposte concrete in materia di prezzo erano discusse (lettera interna della Interbrew richiamata al punto 89 della decisione impugnata) e le informazioni scambiate erano a volte piuttosto dettagliate (documenti richiamati ai punti 129 e 174 della decisione impugnata);

–        esisteva, nel 1997 e nel 1998, un consenso tra i birrifici per procedere ad un aumento dei prezzi prima o durante il 1998 (documenti richiamati ai punti 89, 174 e 179 della decisione impugnata);

–        i produttori di birra dei «marchi A» (Heineken e Grolsch) hanno insistito, contrariamente ai produttori dei «marchi B» (birre vendute con marchi dei distributori) (Interbrew e Bavaria) che vi si sono opposti, perché l’aumento dei prezzi venisse operato «in due fasi», inizialmente, per i marchi B e, poi, per i marchi A, e che il tasso di aumento fosse differenziato tra i marchi A e i marchi B (dichiarazione della InBev citata al punto 53; altri elementi di prova richiamati ai punti 76, 89, 100, 117 e 193 della decisione impugnata);

–        la Bavaria ha comunicato (probabilmente durante la riunione del 12 marzo 1998) la propria intenzione di aumentare i propri prezzi (elementi di prova richiamati ai punti 129 e 179 e dichiarazione della InBev citata al punto 51 della decisione impugnata). Gli altri birrifici dovevano probabilmente seguire la Bavaria, aumentando poi i loro prezzi (dichiarazione della InBev citata al punto 51 della decisione impugnata);

–        per quanto riguarda il meccanismo del controllo, si è convenuto che gli aumenti praticati dalla Bavaria dovessero essere dimostrabili nelle cifre della banca dati dei supermercati compilate dalla AC Nielsen (documenti richiamati ai punti 129 e 179 della decisione impugnata);

–        non sussiste alcuna prova che l’aumento dei prezzi previsto per il 1998 si sia verificato;

–        nel contesto delle consultazioni sui prezzi i birrifici hanno discusso la situazione di taluni supermercati specifici (appunti manoscritti richiamati ai punti 76 e 156 della decisione impugnata);

–        durante alcune discussioni i partecipanti quantificavano i prezzi in termini concreti (documenti richiamati ai punti 76, 89, 117, 129 e 174 della decisione impugnata);

– quanto alla birra venduta con marchio del distributore:

–        a decorrere dal 1995, i due produttori olandesi di birra venduta con marchi dei distributori (Interbrew e Bavaria) hanno espresso a più riprese le loro preoccupazioni connesse ai progetti del birrificio belga Martens di penetrare nel mercato olandese in questo segmento (dichiarazione della InBev citata al punto 55; altri elementi di prova citati ai punti 224, 236, 238 e 248 della decisione impugnata);

–        tali preoccupazioni sono state discusse nel contesto delle consultazioni bilaterali tra la Bavaria e la InBev (dichiarazione della InBev citata al punto 52; lettera interna della Interbrew citata al punto 227 della decisione impugnata) e delle cinque riunioni bilaterali (dell’8 marzo 1995, della seconda metà del marzo 1997, del 12 maggio 1997, del 19 giugno 1997 e dell’8 settembre 1997) dedicate a tale problema (documenti richiamati al punto 224 della decisione impugnata);

–        due riunioni «belgo-olandesi» si sono parimenti svolte il 14 o il 15 giugno 1998 (documenti richiamati ai punti 234, 236 e 238 della decisione impugnata) e il 7 luglio 1998 (dichiarazione della Haacht citata al punto 240 della decisione impugnata) a Breda tra la Interbrew Nederland, la Bavaria e i birrifici belgi Interbrew Belgique, Alken-Maes, Haacht e Martens (dichiarazione della InBev citata al punto 55 della decisione impugnata);

–        i temi connessi alla birra venduta con marchi dei distributori sono stati del pari discussi in presenza della Heineken e della Grolsch (non attive in tale segmento) nel contesto della discussione generale (dichiarazione della InBev citata al punto 54; altri elementi di prova richiamati ai punti 156, 193, 248 e 249 della decisione impugnata);

–        i birrifici discutevano i prezzi della birra venduta con marchio del distributore (dichiarazione della InBev citata al punto 54; altri elementi di prova richiamati ai punti 193, 199, 227, 236, 238 e 249 della decisione impugnata);

–        la Heineken e la Grolsch esercitavano una «pressione psicologica» sulla Bavaria e la Interbrew per aumentare i prezzi della birra venduta con marchio del distributore (documenti richiamati al punto 224, nella nota a pie’ di pagina n. 493 e al punto 248 della decisione impugnata) rifiutando di aumentare i prezzi dei marchi A (dichiarazione della InBev citata al punto 53 della decisione impugnata);

–        si era convenuto, sia a livello bilaterale tra la Interbrew Nederland e la Bavaria, sia a livello multilaterale tra i birrifici olandesi e belgi attivi nel segmento, di non tentare di sviare clienti e di rispettare i volumi rispettivi di marchi del distributore nei Paesi Bassi e in Belgio; si è deciso, in particolare, che il contratto con un consorzio di acquisto di rivenditori al dettaglio sarebbe stato attribuito alla Interbrew Nederland (dichiarazione della InBev citata al punto 55; documenti richiamati ai punti 224, 236 e 238 della decisione impugnata);

–        i birrifici scambiavano informazioni sulle condizioni commerciali proposte a taluni clienti determinati (lettera richiamata al punto 227 della decisione impugnata e documenti di cui ai punti 236 e 238 della decisione impugnata);

–        durante le discussioni i partecipanti quantificavano concretamente i prezzi (documenti richiamati ai punti 236, 238 e 249 della decisione impugnata);

– quanto al segmento «horeca»:

–        i quattro birrifici discutevano i prezzi (documenti richiamati ai punti 174, 193 e 197 della decisione impugnata) e gli aumenti di prezzo (appunti manoscritti richiamati al punto 76 della decisione impugnata) nel segmento «horeca»;

–        sussisteva tra i birrifici un accordo, indicato con la denominazione «scala», che riguardava l’importo degli sconti da concedere ai clienti «horeca» (dichiarazione della InBev citata al punto 48; appunti manoscritti richiamati ai punti 92, 143 e 165 della decisione impugnata) e che i birrifici dovevano «rispettare» (appunti manoscritti di cui al punto 92 della decisione impugnata); il rispetto di tale accordo era controllato e le infrazioni note erano oggetto di discussioni svolte nel contesto delle riunioni «Catherijne» (dichiarazione della InBev citata al punto 48 della decisione impugnata);

–        le consultazioni vertevano del pari sull’attuazione di restrizioni intese a mantenere lo status quo nel segmento evitando sottrazioni di clientela da altri birrifici (dichiarazione della InBev citata al punto 48; nota interna della Heineken concernente lo sviamento, da parte della Bavaria, di un’associazione di studenti, citata al punto 184 della decisione impugnata);

–        le discussioni su tali restrizioni si svolgevano parimenti mediante contatti bilaterali; in tal senso, il 9 settembre 1998, taluni dirigenti della Heineken e della Bavaria hanno discusso tra di loro lo sviamento, da parte della Bavaria, di un cliente «horeca» della Heineken (nota interna della Heineken citata al punto 184 della decisione impugnata);

–        i birrifici scambiavano informazioni su taluni clienti e punti vendita precisi (documenti richiamati ai punti 92, 143, 156, 165 e 184 della decisione impugnata);

–        nel contesto delle discussioni, i birrifici menzionavano cifre concrete concernenti il livello degli sconti e delle provvigioni per riduzione (appunti manoscritti richiamati ai punti 143 e 165 della decisione impugnata).

143    È alla luce di tali elementi che occorre esaminare l’argomentazione delle ricorrenti relativa alle tre componenti del comportamento censurato, concernente, in primo luogo, il coordinamento dei prezzi e degli aumenti di prezzo della birra nei Paesi Bassi, sia nel segmento «horeca» sia in quello del consumo a domicilio, ivi incluso quello riguardante la birra venduta con marchio del distributore, in secondo luogo, il coordinamento occasionale di condizioni commerciali diverse offerte ai singoli clienti nel segmento «horeca» nei Paesi Bassi e, in terzo luogo, il coordinamento occasionale della ripartizione della clientela sia nel segmento «horeca», sia in quello del consumo a domicilio nei Paesi Bassi (art. 1 e punti 257 e 258 della decisione impugnata).

–        Sugli elementi di fatto relativi agli accertamenti, da una parte, di un coordinamento dei prezzi e degli aumenti di prezzo della birra e, dall’altra, di un coordinamento occasionale sulla ripartizione della clientela

144    Le ricorrenti sostengono, in sostanza, che gli appunti manoscritti redatti dai rappresentanti dei birrifici nel contesto delle riunioni censurate siano interpretati dalla Commissione in modo parziale e tendenzioso.

145    Esse rilevano che gli appunti manoscritti provenienti dalla Bavaria e dalla Grolsch sono di difficile comprensione per terzi che non ne siano gli autori. Nelle loro osservazioni, si limitano ad affrontare la rilevanza e l’interpretazione di alcuni documenti provenienti da esse stesse e di altri documenti relativamente ai quali la loro reazione di fronte alla Commissione è stata riprodotta nel testo della decisione impugnata. Del resto, le ricorrenti si limitano a sottolineare che gli appunti invocati dalla Commissione sono passibili di molteplici interpretazioni e che, pertanto, non sono sufficienti a dimostrare l’esistenza di una violazione oltre ogni ragionevole dubbio.

146    Le ricorrenti contestano, in particolare, l’interpretazione degli elementi invocati ai punti 76, 89, 117, 156, 165, 174, 175, 179, 184, 199, 212, 213, 248, 249 della decisione impugnata (v. supra punti 99, 101, 106, 114, 116, da 118 a 120, 124, 125, 137 e 138).

147    Prima di esaminare gli argomenti delle ricorrenti concernenti i summenzionati elementi, si deve rilevare che la maggior parte dei rilievi in fatto elencati supra, ai punti 141 e 142, si fondano su diversi elementi di prova.

148    Relativamente agli appunti del 19 giugno 1996 e del 17 dicembre 1997 (invocati ai punti 76 e 117 della decisione impugnata), occorre rilevare che le ricorrenti non contestano l’interpretazione della Commissione del loro contenuto, bensì il modo in cui le loro rispettive reazioni iniziali nei confronti di detti documenti sono state riprodotte nella decisione impugnata. Sono peraltro prive di qualsiasi rilevanza sulle valutazioni in fatto che i documenti in questione tendono a suffragare le affermazioni delle ricorrenti secondo cui, nelle loro risposte, da una parte, esse non hanno asserito che vi fosse una «trattativa», ma solo che le discussioni svoltesi nel corso della riunione del 19 giugno 1996 vertessero probabilmente sulla birra venduta con il marchio del distributore e, dall’altra, non hanno contestato l’interpretazione della Commissione degli appunti del 17 dicembre 1997, argomentando che il segmento di mercato di cui trattasi non può essere determinato, bensì hanno sostenuto che detti appunti non fornivano una prova convincente della concertazione illegittima.

149    Inoltre, è giocoforza constatare che gli appunti invocati ai punti 76 e 117 della decisione impugnata sono suffragati, con riguardo ad ogni affermazione, da molti altri elementi di prova non contestati (v. supra, punto 142). Lo stesso vale per i documenti invocati ai punti 165, 199, 212 e 213 della decisione impugnata. Pertanto, non è necessario procedere ad un esame individuale di tali documenti e delle osservazioni delle ricorrenti al riguardo ai fini dell’analisi dei fatti del caso di specie.

150    Gli appunti manoscritti del 3 luglio 1998 di un membro del consiglio di amministrazione della Bavaria, la nota interna della Heineken e le dichiarazioni di un direttore generale della Grolsche Bierbrouwerij Nederland, diventato presidente del consiglio di amministrazione alla Koninklijke Grolsch, e di un direttore generale della Heineken Nederland (invocati ai punti 156, 248 e 249 della decisione impugnata), da parte loro, costituiscono importanti elementi di prova dell’affermazione secondo cui i temi connessi alla birra venduta con il marchio del distributore sono stati discussi in presenza della Heineken e della Grolsch (v. punto 142 supra). Orbene, le ricorrenti non negano tale affermazione. Per contro, esse si oppongono alla conclusione che la Heineken fosse coinvolta in tali consultazioni tra la Bavaria e la Interbrew. Detto argomento vertente sulla qualificazione giuridica della condotta delle ricorrenti sarà esaminato nel contesto dell’esistenza di accordi o di pratiche concertate (v. successivi punti 194‑198).

151    La nota interna della Heineken concernente lo sviamento, da parte della Bavaria, di un’associazione di studenti (invocata al punto 184 della decisione impugnata) è l’unico elemento di prova che fornisce una testimonianza concreta delle discussioni tra i birrifici (nella specie, la Heineken e la Bavaria) quanto alla sottrazione della clientela «horeca» (v. punto 142 supra). Le ricorrenti non negano che, in detta occasione, la Bavaria abbia proposto alla Heineken di discutere il problema, o di regolarlo mediante una compensazione. Esse affermano tuttavia che ciò non è stato fatto e che la Heineken non l’avrebbe neppure consentito. Le ricorrenti negano, peraltro, l’esistenza di un sistema di compensazioni tra i birrifici nell’ipotesi di sviamento di clienti.

152    Tali affermazioni delle ricorrenti non sono plausibili. Nella decisione impugnata, la Commissione rileva, correttamente, che la frase «gli ettolitri persi, allora, avrebbero potuto essere compensati in un altro modo», nel testo della nota in questione, indica che non vi è stata una discussione tra la Heineken e la Bavaria in ordine alla necessità di una compensazione, ma solo in ordine al modo di ottenere una compensazione (punto 185 della decisione impugnata) e che l’uso delle espressioni «ben nota retorica», «accento» e «volontariamente» significa che, secondo l’autore, che appartiene al gruppo Heineken, si sospetta che la Bavaria non rispetti una norma ai sensi della quale i birrifici non sollecitano attivamente i clienti «horeca» degli altri birrifici (punto 188 della decisione impugnata).

153    Pertanto, l’elemento richiamato ai punti 184‑188 della decisione impugnata corrobora le affermazioni contenute nella dichiarazione della InBev, citate al punto 48 della decisione impugnata, quanto all’esistenza di un accordo di non-sottrazione di clienti «horeca».

154    I documenti ritrovati nell’ufficio di un direttore delle vendite per consumo a domicilio della Grolsche Bierbrouwerij Nederland (invocati ai punti 174 e 175 della decisione impugnata) e la nota interna della Heineken del 14 ottobre 1998 (invocata al punto 179 della decisione impugnata) mirano ad accertare l’esistenza, nel 1997 e nel 1998, di un consenso tra i birrifici per procedere ad un aumento dei prezzi prima o durante il 1998 (v. punto 142 supra).

155    Relativamente alla menzione «agenda c[ommiss]ie CBK» contenuta nei documenti invocati ai punti 174 e 175 della decisione impugnata, le ricorrenti fanno valere che esse non conoscevano le ragioni che hanno portato il dirigente della Grolsch a fare questa annotazione e che una mera annotazione personale non può costituire una prova convincente dell’esistenza di un’intesa.

156    Esse non negano, tuttavia, l’affermazione della Commissione secondo la quale dai detti documenti risulta che i prezzi e la concorrenza nel settore del consumo a domicilio sono stati affrontati in sede di riunione della commissione dell’ordine del giorno della CBK e non forniscono alcuna spiegazione relativa al fatto che il dirigente della Grolsch era in possesso di un elenco di prezzi della Heineken e all’informazione concernente l’aumento dei prezzi della Bavaria durante una di tali riunioni.

157    Quanto all’indicazione, nella nota interna della Heineken (richiamata al punto 179 della decisione impugnata) secondo la quale «l’aumento di prezzo promesso dalla Bavaria nell’ambito della CBK non risulta chiaramente nelle [cifre] della Nielsen», le ricorrenti rilevano che il fatto di utilizzare il termine «promessa» per designare un annuncio di aumento di prezzo della Bavaria, nota al mercato già da mesi, non costituisce la prova convincente di un’intesa. Questa conclusione sarebbe, inoltre, contraddetta dal fatto che la Heineken avrebbe scelto di non aumentare i suoi prezzi sino al febbraio 2000.

158    A tal proposito, si deve rilevare che, come correttamente indicato dalla Commissione al punto 182 della decisione impugnata, interpretare il termine «promettere» come il fatto di «menzionare» semplicemente un aumento di prezzo si discosta dal suo senso ordinario. La conclusione dell’esistenza di un impegno della Bavaria di aumentare i propri prezzi è avvalorata dalla menzione del fatto che l’aumento «non risulta chiaramente nelle [cifre] della Nielsen». Si è già rilevato che i dati delle casse dei supermercati raccolti dalla AC Nielsen sono stati utilizzati come uno strumento di controllo mediante il quale l’aumento di prezzo della Bavaria doveva essere reso «dimostrabile» (punto 133 della decisione impugnata e punto 142 supra). Il riferimento a tali dati si iscrive in modo più logico nel contesto del controllo dell’attuazione di un impegno, piuttosto che in quello della verifica di una semplice menzione.

159    Per quanto riguarda l’argomento delle ricorrenti, relativo al fatto che la Heineken ha aumentato i suoi prezzi solo nel febbraio 2000 (mentre l’aumento convenuto era stato previsto per il 1998), è sufficiente rilevare che la semplice mancata esecuzione di un accordo sui prezzi non implica, di per sé, che l’accordo stesso non sia mai esistito.

160    Infine, l’esistenza di un consenso per aumentare i prezzi nel 1998 risulta in modo estremamente chiaro dalla lettera interna della Interbrew del 25 marzo 1997 (citata al punto 89 della decisione impugnata). L’interpretazione delle ricorrenti, secondo la quale detta lettera riguarda le trattative della Interbrew con i suoi acquirenti (vale a dire i supermercati) e non con gli altri birrifici, non è convincente, in considerazione della menzione esplicita dei «principali birrifici» quali parti del «consenso» nel testo della lettera.

161    Nemmeno il fatto che l’aumento di prezzo di cui alla detta lettera dovesse intervenire «prima del 1998», mentre i menzionati elementi di prova di cui è causa sono stati redatti nel 1998, può confermare la tesi delle ricorrenti, secondo cui non esiste alcun nesso tra tali documenti. Si può concepire che, a causa delle difficoltà connesse alla trattativa delle modalità della sua attuazione (in particolare, dell’aumento differenziato dei prezzi dei marchi A e B di cui alla lettera interna della Interbrew), l’aumento di prezzo inizialmente previsto per una data nel 1997 sia stato inizialmente rimandato all’anno successivo e poi abbandonato dai birrifici.

162    Si deve rammentare inoltre che, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, la correttezza della lettera interna della Interbrew del 25 marzo 1997, e più in particolare della menzione concernente l’esistenza di un «consenso», non viene smentita né dalle dichiarazioni dei dirigenti della InBev (v. supra punti 82 e 83), né dal fatto che la Heineken non ha asseritamente aumentato i suoi prezzi sino al febbraio 2000 (v. supra punto 159).

163    Da tutte le suesposte considerazioni risulta che l’insieme di indizi addotto dalla Commissione è sufficiente per corroborare la dichiarazione della InBev con riguardo alle constatazioni in fatto relative al coordinamento dei prezzi, agli aumenti del prezzo e alla ripartizione della clientela. La validità di tali accertamenti, d’altronde, non è rimessa in questione dagli argomenti delle ricorrenti quanto agli elementi elencati al precedente punto 146.

164    Pertanto, si deve respinge l’argomento delle ricorrenti vertente sull’errore di valutazione degli elementi in fatto relativi a queste due componenti dell’infrazione in questione.

–       Sugli elementi di fatto relativi all’accertamento di un coordinamento occasionale di altre condizioni commerciali offerte ai singoli clienti nel segmento «horeca»

165    Le ricorrenti sostengono che la Commissione non ha accertato che le imprese interessate abbiano coordinato le condizioni commerciali, diverse dai prezzi, offerte ai clienti del settore «horeca».

166    La Commissione ritiene che gli appunti manoscritti richiamati ai punti 67 e 138 della decisione impugnata contengano la prova di un coordinamento occasionale, tra i quattro birrifici, di talune condizioni commerciali, quali le condizioni dei prestiti, proposte ai clienti individuali «horeca» (punto 258 della decisione impugnata).

167    Gli appunti manoscritti citati al punto 67 della decisione impugnata presentano la seguente menzione: «Cauzioni/finanziamenti: fin[anziamenti] per (...) superiori a quanto necessario per punti precisi. Pertanto (…) mil[ioni]».

168    Secondo la Commissione, tale citazione significa pertanto che, nella riunione del 27 febbraio 1996, i birrifici hanno discusso in ordine alle cauzioni e ai finanziamenti applicati o da applicare da parte di uno o più birrifici a favore di particolari aspetti di gestione (punto 68 della decisione impugnata).

169    Orbene, si deve osservare che le ricorrenti propongono un’altra interpretazione del passo invocato dalla Commissione, sostenendo che questo si collocherebbe nel contesto di un dibattito sui «debitori dubbi».

170    Al punto 138 della decisione impugnata, la Commissione invoca gli appunti manoscritti di un direttore «horeca» della Bavaria relativi alla riunione del 12 marzo 1998, contenenti il seguente passo: «Bav interesse (…)%? salvo sussistenza dell’indennità di pubblicità». Secondo la Commissione, tale passo prova che si è svolta una discussione relativa al livello dei tassi di interesse praticati sui prestiti consentiti ai punti vendita «horeca» (punto 142 della decisione impugnata).

171    Orbene, anche a voler ritenere che la Commissione abbia correttamente interpretato gli appunti manoscritti, il carattere isolato e laconico di un tale riferimento e l’assenza di qualsivoglia indicazione concreta quanto alla partecipazione degli altri birrifici ad una discussione sugli argomenti in causa non consentono di considerare tali appunti quale prova sufficiente dell’esistenza di una collusione che abbia avuto ad oggetto un coordinamento occasionale di talune condizioni commerciali.

172    Nelle sue risposte ai quesiti posti dal Tribunale, la Commissione sostiene che gli appunti manoscritti, richiamati ai punti 67 e 138 della decisione impugnata, siano corroborati dalla dichiarazione della InBev dalla quale risulterebbe, da una parte, che la riunione «Catherijne» del 12 marzo 1998 sarebbe stata dedicata sia alle questioni connesse all’«horeca» sia al consumo a domicilio e, dall’altra, che i partecipanti alle riunioni «Catherijne» si sarebbero accordati quanto agli investimenti nell’«horeca» al fine di evitare le sottrazioni di clientela.

173    È giocoforza rilevare, tuttavia, che i due passi citati dalla Commissione, al pari del riferimento della medesima allo «spirito della dichiarazione della InBev», non apportano indizi concreti quanto all’esistenza di discussioni tra i birrifici vertenti sul coordinamento delle condizioni dei prestiti e non sono, pertanto, tali da supportare la conclusione tratta in tal senso dalla Commissione.

174    Si deve pertanto rilevare che la dichiarazione della Commissione relativa al coordinamento occasionale, tra i birrifici, delle condizioni dei prestiti proposti ai clienti individuali «horeca» si fonda su elementi di prova frammentari e imprecisi.

175    In effetti, in considerazione, da una parte, del carattere isolato e laconico dei riferimenti compiuti negli appunti manoscritti richiamati ai punti 67 e 138 della decisione impugnata, nonché della plausibile interpretazione sostenuta dalle ricorrenti e, dall’altra, dell’assenza di indizi concreti al riguardo nella dichiarazione della InBev, si deve rilevare che la Commissione non ha dimostrato in termini sufficientemente validi che l’infrazione in questione abbia incluso un «coordinamento occasionale di altre condizioni commerciali offerte ai singoli consumatori nel segmento horeca nei Paesi Bassi».

176    Il rilievo espresso in tal senso, al punto 258 e all’art. 1 della decisione impugnata, non può quindi considerarsi dimostrato.

177    Pertanto, l’argomento delle ricorrenti attinente ad un errore nella valutazione dei fatti quanto al coordinamento occasionale di altre condizioni commerciali offerte ai singoli clienti nel segmento «horeca» deve essere accolto.

–       Sull’asserito errore di diritto e di qualificazione dei fatti

178    Le ricorrenti sostengono che l’accertamento, da parte della Commissione, dell’esistenza di un insieme di accordi e/o di pratiche concertate tra imprese ai sensi dell’art. 81 CE proceda da un errore relativo all’interpretazione e all’applicazione di tale disposizione (punti 337 e 341 della decisione impugnata).

179    Si deve ricordare, anzitutto, che, nel contesto delle riunioni multilaterali e dei loro contatti bilaterali, i quattro birrifici hanno, più volte, scambiato informazioni sensibili sul mercato (i prezzi, l’importo degli sconti e le offerte concrete a taluni clienti), che erano talvolta piuttosto dettagliate (documenti richiamati ai punti 129 e 174 della decisione impugnata) e contenevano cifre concrete quanto ai prezzi (documenti richiamati ai punti 76, 89, 117, 129 e 174 della decisione impugnata), agli sconti e alle provvigioni per le riduzioni (documenti richiamati ai punti 143 e 165 della decisione impugnata), nonché indicazioni concernenti clienti e punti vendita sia nel segmento «horeca» (documenti richiamati ai punti 92, 143, 156, 165 e 184 della decisione impugnata) sia in quello del consumo a domicilio (documenti richiamati ai punti 76 e 156 della decisione impugnata).

180    Alcune proposte concrete concernenti il comportamento sul mercato sono state parimenti dibattute, in particolare la proposta di procedere a un aumento dei prezzi in due fasi nel segmento del consumo a domicilio (documento richiamato al punto 89 della decisione impugnata).

181    Le circostanze che non sia stato redatto alcun verbale ufficiale per le riunioni «Catherijne», che la sostanza delle discussioni non abbia quasi mai avuto riscontro in una nota interna e che alcune agende e note redatte in occasione di tali riunioni siano state distrutte nel novembre 1998 (dichiarazione della InBev citata al punto 61 della decisione impugnata) indicano, inoltre, che, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, le discussioni avevano un carattere segreto e che i partecipanti erano consapevoli dell’illegittimità del loro comportamento e tentavano di dissimularlo.

182    Contrariamente a quanto affermano le ricorrenti, dalle prove documentali esaminate dalla Commissione risulta che si è realizzato un concorso di volontà riguardo a talune proposte, come quelle dell’attribuzione di un contratto con un consorzio di acquisto di commercianti al dettaglio alla Interbrew (documento richiamato al punto 236 e nota a pie’ di pagina n. 531 della decisione impugnata) e dell’aumento concertato dei prezzi prima o durante il 1998 (documento richiamato al punto 89 della decisione impugnata).

183    L’esistenza, in quest’ultimo caso, di un accordo ai sensi dell’art. 81 CE non è rimessa in questione né dalla probabile circostanza che il concorso di volontà tra i birrifici non si estendesse alle modalità concrete dell’attuazione dell’aumento dei prezzi, né dal fatto che quest’ultimo, in effetti, non si sia mai prodotto sul mercato.

184    Infatti, anche a voler ritenere che non sia mai stato raggiunto un accordo quanto agli elementi specifici della restrizione prevista, correttamente la Commissione ha rilevato che, con la regolare prosecuzione delle discussioni, i birrifici avevano chiaramente manifestato la loro comune intenzione di pervenire ad un accordo anticoncorrenziale (punto 341 della decisione impugnata).

185    Del resto, lo scambio continuo di informazioni sensibili, non accessibili al pubblico e che i rappresentanti dei quattro birrifici hanno ritenuto utile annotare nelle loro agende e menzionare nel contesto della loro corrispondenza interna, ha certamente avuto la conseguenza di ridurre, per ciascuno di loro, l’incertezza quanto al comportamento prevedibile dei loro concorrenti.

186    Al riguardo, si deve presumere, fatta salva la prova contraria il cui onere incombe agli operatori interessati, che le imprese partecipanti alla concertazione e che rimangono presenti sul mercato tengano conto degli scambi di informazioni con i loro concorrenti per decidere il proprio comportamento sul mercato stesso. Ciò a maggior ragione allorché la concertazione abbia luogo su base regolare nel corso di un lungo periodo, come avvenuto nel caso di specie (v., in tal senso, sentenza Hüls/Commissione, punto 46 supra, punto 162).

187    Le ricorrenti ritengono di aver confutato tale presunzione dimostrando che, nonostante le discussioni, i quattro birrifici abbiano determinato il loro comportamento sul mercato in modo autonomo.

188    Tale tesi non può essere accolta. È pur vero che sia le dichiarazioni dei dirigenti della InBev sia la circostanza che la Heineken abbia aumentato i propri prezzi solo nel febbraio 2000 evidenziano che, durante il periodo contestato, ogni birrificio seguiva la propria politica sul mercato. Tuttavia, anche se quest’ultimo rilievo è tale da dimostrare l’assenza di impegni formali o di un coordinamento effettivo tra i birrifici, esso non è sufficiente per provare che questi non abbiano mai tenuto conto dello scambio di informazioni durante le riunioni censurate per determinare il loro comportamento sul mercato, ciascuno nel modo in cui lo interpreta.

189    Conseguentemente, le ricorrenti non sono riuscite a confutare la presunzione risultante dalla giurisprudenza citata al precedente punto 186.

190    Di conseguenza, occorre rilevare che gli elementi costitutivi di una pratica concertata, risultanti dalla giurisprudenza citata ai precedenti punti 46 e 47, nel caso di specie, sono soddisfatti.

191    Ciò premesso, occorre rilevare che la Commissione poteva legittimamente qualificare i comportamenti in questione come «un complesso di accordi e/o pratiche concordate», in quanto tali comportamenti presentavano sia elementi da qualificare come «accordi» sia elementi da qualificare come «pratiche concordate». Infatti, a fronte di una situazione di fatto complessa, la duplice qualifica operata dalla Commissione nell’art. 1 della decisione impugnata deve essere intesa non come una qualifica che richieda simultaneamente e cumulativamente la prova che ciascuno di tali elementi di fatto integri gli elementi costitutivi di un accordo e di una pratica concordata, ma nel senso che essa designi un complesso unico di elementi di fatto, taluni dei quali sono stati qualificati come accordi ed altri come pratiche concordate ai sensi dell’art. 81 CE, il quale non prevede qualifiche specifiche per questo tipo di infrazione complessa (v., in tal senso, sentenza Hercules Chemicals/Commissione, punto 44 supra, punto 264).

192    Le ricorrenti contestano, tuttavia, che i comportamenti ad esse attribuiti abbiano avuto un oggetto anticoncorrenziale e affermano, in particolare, che le riunioni non hanno mai avuto ad oggetto una concertazione segreta relativa ad un comportamento sensibile per la concorrenza. Sarebbe potuto capitare, occasionalmente, di discutere in ordine alla situazione del mercato, ivi compresi i prezzi al consumo sul mercato del consumo a domicilio e le offerte a qualche cliente «horeca». Tuttavia, le discussioni avrebbero riguardato una tale quantità di temi importanti per il settore ed avrebbero avuto una tale natura informale e libera che non avrebbero potuto essere qualificate come «concertazioni».

193    Si deve rilevare, al riguardo, che le discussioni sulle informazioni sensibili per il mercato, anche a voler ritenere che siano state occasionali e perseguite unitamente a discussioni su temi non sensibili, erano chiaramente tali da stabilire un coordinamento sul mercato e da ridurre l’incertezza quanto al prevedibile comportamento dei concorrenti. È già stato provato che, anche se il coordinamento tra i birrifici non è stato sempre molto efficiente, le discussioni relative ai prezzi e alle condizioni proposte a determinati clienti hanno consentito loro di seguire da vicino alcuni elementi del comportamento dei loro concorrenti e di determinare il proprio comportamento in funzione delle informazioni ottenute (v. precedenti punti 185‑189). La circostanza che i rappresentanti dei birrifici abbiano considerato utile annotare dette informazioni nelle loro agende e menzionarle nel contesto della loro corrispondenza interna è indice inoltre della rilevanza peculiare che tali informazioni rivestono per gli stessi ed una conferma del fatto che l’effetto anticoncorrenziale delle consultazioni, sebbene non sempre si verificasse, veniva oggettivamente perseguito dai partecipanti.

194    Le ricorrenti contestano, infine, la conclusione della Commissione secondo la quale la Heineken era coinvolta nelle discussioni, svoltesi tra la Interbrew e la Bavaria, relative al segmento della birra venduta con il marchio del distributore. Esse non contestano la loro partecipazione alle riunioni multilaterali in questione, ma affermano che la Heineken non era attiva nel segmento interessato e che il suo coinvolgimento negli impegni di cui trattasi non può essere dedotto dal fatto che la Grolsch, un altro birrificio che non era presente nel segmento, abbia espresso la propria preoccupazione quanto ai prezzi nel segmento in questione, né dal fatto che la Bavaria e la InBev si siano poste l’obiettivo di aumentare il livello dei prezzi in tale segmento (v. punti 249‑252 della decisione impugnata).

195    A tal riguardo, occorre rammentare che, secondo costante giurisprudenza, qualora un’impresa abbia assistito, pur senza svolgere un ruolo attivo, ad una riunione nel corso della quale si è parlato di una concertazione illecita, si considera che essa abbia partecipato a tale concertazione, a meno che non provi di essersi apertamente dissociata da quest’ultima o di aver informato gli altri partecipanti che avrebbe partecipato alla riunione con un modo di vedere diverso dal loro (v. sentenza del Tribunale 15 marzo 2000, cause riunite T‑25/95, T‑26/95, da T‑30/95 a T‑32/95, da T‑34/95 a T‑39/95, da T‑42/95 a T‑46/95, causa T‑48/95, da T‑50/95 a T‑65/95, da T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 e T‑104/95, Cimenteries CBR e a./Commissione, Racc. pag. II‑491, punto 3199, e la giurisprudenza ivi citata).

196    Nella specie si deve osservare, anzitutto, che, nonostante la Heineken non sia stata attiva nel segmento della birra venduta con il marchio del distributore, dalla dichiarazione della InBev (punti 54 e 247 della decisione impugnata) risulta che i prezzi applicati in detto segmento hanno costituito una preoccupazione comune per i quattro grandi birrifici, ivi compresa la Heineken.

197    Si deve poi rilevare che le ricorrenti non contestano la presenza della Heineken durante le discussioni illegittime di cui è causa, relative ai prezzi nel segmento della birra venduta con il marchio del distributore, ove tale circostanza è peraltro dimostrata da molteplici elementi di prova, citati ai punti 247‑251 della decisione impugnata. Le ricorrenti non affermano neppure che la Heineken abbia apertamente preso le distanze da dette discussioni o che abbia informato gli altri birrifici della sua intenzione di partecipare alle riunioni di cui trattasi in un’ottica diversa dalla loro. Pertanto, la sola circostanza che la Heineken non abbia svolto un ruolo attivo in tali discussioni, anche a volerla ritenere dimostrata, non può escludere la sua responsabilità.

198    Infine, occorre sottolineare che dagli atti di causa emerge che il coinvolgimento della Heineken nelle discussioni relative ai prezzi della birra venduta con il marchio del distributore non si limitava solo ad una partecipazione passiva ad alcune riunioni e all’interesse di cui era portatrice quanto all’esito di dette discussioni, bensì comprendeva parimenti la pressione che la stessa esercitava consapevolmente sulla Interbrew e sulla Bavaria, rifiutando di aumentare i prezzi dei propri marchi prima che fossero aumentati i prezzi dei marchi del distributore. L’esercizio di tale pressione è inoltre dimostrato sia dalla dichiarazione della InBev (menzionata al punto 54 della decisione impugnata), sia da un documento riguardante il contenuto della riunione del 12 maggio 1997 (invocato al punto 224 della decisione impugnata) la cui interpretazione non è contestata dalle ricorrenti.

199    Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, l’argomento delle ricorrenti relativo ad un errore di diritto non può essere accolto.

200    Infine, non avendo le ricorrenti dimostrato che la decisione impugnata è viziata da un errore di diritto nell’applicazione dell’art. 81, n. 1, CE, va parimenti respinta la loro argomentazione, sostanzialmente fondata sulla medesima premessa, secondo la quale la Commissione avrebbe erroneamente interpretato tale disposizione, in violazione del principio della presunzione di innocenza, omettendo così di fornire motivi sufficienti a sostegno dell’accertamento dell’infrazione.

–       Conclusione

201    In esito all’esame del quinto e del sesto motivo, svolto supra, si deve rilevare che la dichiarazione della Commissione quanto all’esistenza di un coordinamento occasionale delle condizioni commerciali, diverse dai prezzi, offerte ai singoli consumatori nel segmento «horeca» nei Paesi Bassi non è provata in termini sufficientemente validi e non può trovare accoglimento (v. punti 167‑177 supra).

202    Conseguentemente, l’art. 1 della decisione impugnata deve essere annullato nella parte in cui considera detta componente dell’infrazione in causa, con riforma dell’importo dell’ammenda conseguentemente inflitta alle ricorrenti. Le conseguenze concrete di tale riforma saranno precisate nel prosieguo, ai punti 435 e 436.

203    Il quinto e sesto motivo devono essere respinti quanto al resto.

 Sul settimo motivo, riguardante la durata dell’infrazione

 Argomenti delle parti

204    Le ricorrenti contestano la determinazione del 27 febbraio 1996 e del 3 novembre 1999 come date di inizio e di cessazione dell’infrazione loro imputata. Esse sostengono, segnatamente, che l’inizio e la fine dell’infrazione devono essere direttamente definiti da elementi di prova e sono soggetti ad un onere della prova più severo, che non sarebbe soddisfatto nel caso de quo, poiché la Commissione non disporrebbe di prove dirette del contenuto anticoncorrenziale delle discussioni svoltesi durante le riunioni del 27 febbraio 1996 e del 3 novembre 1999.

205    Quanto alla riunione del 27 febbraio 1996, le ricorrenti sostengono che gli appunti manoscritti richiamati dalla Commissione al punto 67 della decisione impugnata riguardino una discussione generale relativa ai «debitori dubbi» nel segmento «horeca», che non potrebbe essere considerata restrittiva della concorrenza.

206    Riguardo alla riunione del 3 novembre 1999, le ricorrenti rilevano che la prova del suo contenuto anticoncorrenziale è basata su una risposta della InBev ad una richiesta di informazioni della Commissione (citata al punto 221 della decisione impugnata). Esse sostengono, tuttavia, che detta risposta sia contraddetta dalle dichiarazioni più specifiche dei direttori della InBev che hanno assistito personalmente a detta riunione.

207    La Commissione contesta gli argomenti delle ricorrenti.

 Giudizio del Tribunale

208    La durata dell’infrazione è un elemento costitutivo della nozione di infrazione ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE; l’onere della prova di tale elemento incombe in via principale alla Commissione. A questo proposito la giurisprudenza esige che, in mancanza di elementi di prova atti a dimostrare direttamente la durata di un’infrazione, la Commissione si fondi quantomeno su elementi di prova che si riferiscano a fatti sufficientemente ravvicinati nel tempo, in modo tale che si possa ragionevolmente ammettere che l’infrazione è durata ininterrottamente entro due date precise (sentenze del Tribunale 7 luglio 1994, causa T‑43/92, Dunlop Slazenger/Commissione, Racc. pag. II‑441, punto 79, e Peróxidos Orgánicos/Commissione, punto 91 supra, punto 51).

209    Nel caso di specie, le ricorrenti contestano la determinazione sia della data di inizio che della data di cessazione dell’infrazione.

–       Sulla determinazione della data di inizio dell’infrazione

210    La Commissione ha considerato il 27 febbraio 1996 quale data di inizio dell’infrazione in questione, essendo questa la data della prima riunione «Catherijne» per la quale essa disponeva di prove dirette della presenza dei quattro birrifici.

211    Come rilevato ai precedenti punti 167‑177, gli appunti manoscritti relativi a tale riunione, citati al punto 67 della decisione impugnata, non costituiscono, di per sé, un complesso di prove tali da fondare, in termini sufficientemente validi, l’accertamento dell’infrazione relativa al coordinamento occasionale di altre condizioni commerciali offerte ai singoli consumatori nel segmento «horeca».

212    Tale considerazione, tuttavia, non esclude, di per sé, che questi stessi elementi siano utilizzati per determinare la data di inizio dell’infrazione complessivamente intesa.

213    Infatti, è giocoforza rilevare che la riunione del 27 febbraio 1996 si iscrive in una serie di riunioni periodiche che coinvolgevano gli stessi partecipanti e si svolgevano in circostanze simili. Tali riunioni erano designate con le denominazioni «concertazione Catherijne» e «commissione dell’ordine del giorno», riunivano rappresentanti dei quattro birrifici olandesi Heineken, InBev, Grolsch e Bavaria, erano organizzate parallelamente alle riunioni ufficiali della CBK e le discussioni svolte nel loro contesto non trovavano mai riscontro nei verbali e quasi mai in note interne. Nella dichiarazione della InBev, tali riunioni sono parimenti presentate come facenti parte di una serie, e una tabella con nomi, indirizzi, date e luoghi di gran parte di esse, compresa quella del 27 febbraio 1996, è fornita in allegato (punto 44 della decisione impugnata).

214    Si è già rilevato, sulla base sia della dichiarazione della InBev sia di numerosi altri elementi di prova, che le riunioni che facevano parte di questa serie avevano un oggetto anticoncorrenziale (v. supra punti 179‑184). In tal senso, da una parte, un complesso di indizi dimostra il carattere sistematico delle riunioni nonché il loro contenuto anticoncorrenziale e, dall’altra, la dichiarazione della InBev, che possiede un importante valore probatorio, consente di dimostrare, salvo prova contraria, che l’oggetto restrittivo della concorrenza vizia tutte le riunioni in questione, anche in assenza di una concreta prova in tal senso per alcune di esse.

215    Le ricorrenti affermano, in sostanza, che tale logica non può essere applicata nel contesto della determinazione delle date di inizio e di fine dell’infrazione, facendo valere che, seppure in linea di principio si possa supporre che l’infrazione si sia svolta in modo ininterrotto tra due date precise, l’inizio e la fine dell’infrazione sono soggetti ad un onere della prova più severo e devono essere direttamente supportati da elementi di prova.

216    Deve rilevarsi, al riguardo, che, per determinare la data di inizio dell’infrazione, la Commissione non si è limitata a richiamarsi agli elementi relativi alla riunione del 27 febbraio 1996.

217    Infatti, ai punti 466‑469 della decisione impugnata, l’istituzione afferma, rispetto a ciascuno dei birrifici interessati, comprese le ricorrenti, che esso ha partecipato all’infrazione «almeno tra il 27 febbraio 1996 e il 3 novembre 1999». Al punto 56 della decisione impugnata, essa precisa, inoltre, che, secondo la dichiarazione della InBev, l’infrazione ha avuto inizio molto prima del 1996, vale a dire:

–        «nel 1990 o ancora prima» quanto alle discussioni concernenti gli aumenti dei prezzi «horeca»;

–        nel «1993‑1994» quanto alle discussioni concernenti gli sconti e i trasferimenti tra birrifici di punti vendita «horeca»;

–        nel «1987» quanto alle discussioni tra la Oranjeboom-Interbrew e la Bavaria concernenti la birra venduta con marchio del distributore.

218    In considerazione del significativo valore probatorio della dichiarazione della InBev, la Commissione ha potuto accertare che l’infrazione in causa ha avuto inizio almeno alla data delle prime riunioni nel 1996, che figurano nella tabella allegata alla dichiarazione della InBev, alle quali la InBev è stata rappresentata a seguito della sua acquisizione da parte della Oranjeboom nel 1995.

219    Si deve ricordare che dalla dichiarazione della InBev risulta che la Heineken ha svolto un ruolo nell’organizzazione delle riunioni «Catherijne» sin dall’inizio, nel 1993 o nel 1994. Inoltre, è stato provato che, da una parte, la Heineken era rappresentata alla riunione del 27 febbraio 1996 e, dall’altra, che, alla successiva riunione del 19 giugno 1996, i birrifici hanno svolto discussioni a carattere anticoncorrenziale (v. gli appunti manoscritti invocati al punto 67 della decisione impugnata e ai precedenti punti 99 e 100). Sebbene la partecipazione della Heineken a detta riunione non sia stata dimostrata, gli elementi relativi alla stessa riunione dimostrano che si è trattata la partecipazione della Heineken ad un eventuale aumento del prezzo su due livelli.

220    Ciò premesso, correttamente la Commissione ha potuto affermare che le ricorrenti avevano partecipato all’infrazione in questione almeno a far data dal 27 febbraio 1996.

221    Il fatto che la decisione impugnata non abbia affermato l’esistenza di un’infrazione precedentemente a tale data costituisce, in effetti, una concessione nei confronti dei destinatari della decisione impugnata. Al riguardo, si deve rilevare che il Tribunale non è chiamato a statuire quanto alla legittimità o all’opportunità di detta concessione (v., in tal senso, sentenza JFE Engineering/Commissione, punto 50 supra, punti 340 e 341).

222    Ciò premesso, trattandosi di una riunione che si iscrive in un sistema di riunioni regolari il cui carattere anticoncorrenziale è stato dimostrato in termini sufficientemente validi, l’accertamento della data di inizio dell’infrazione non può essere rimessa in questione dall’argomento delle ricorrenti relativo all’insufficienza della prova concreta quanto al contenuto della riunione del 27 febbraio 1996.

223    Conseguentemente, deve essere respinta la censura relativa alla determinazione della data di inizio dell’infrazione.

–       Sulla determinazione della data di cessazione dell’infrazione

224    La Commissione ha considerato il 3 novembre 1999 come data di cessazione dell’infrazione per tutti i birrifici interessati (punti 466‑469 della decisione impugnata), trattandosi della data dell’ultima riunione «Catherijne» per la quale essa dispone di prove dirette della presenza dei quattro birrifici. Tale riunione figura in ultima posizione nella tabella cronologica allegata alla dichiarazione della InBev. A termini di una risposta della InBev a una domanda di informazioni della Commissione, la riunione del 3 novembre 1999 era una «riunione Catherijne (questioni horeca/commissione dell’ordine del giorno)[; c]ome sempre nelle consultazioni Catherijne, vi si parlava principalmente di accordi eccessivi e di coesistenza pacifica» (punto 221 della decisione impugnata).

225    Le ricorrenti ritengono che tale dichiarazione sia contraddetta dalle dichiarazioni più specifiche dei direttori della InBev che hanno assistito alla riunione del 3 novembre 1999, di cui essa richiama i seguenti passi:

–        «Il 19 agosto 1999, si è svolta una concertazione alla quale ho assistito. Il 3 novembre 1999, ha avuto luogo una riunione alla quale il sig. (…) ed io stesso abbiamo assistito. In entrambi i casi, non si è parlato concretamente di comportamenti sul mercato. La riunione aveva piuttosto un carattere informale»;

–        «Vi sono riunioni dei quattro direttori horeca (Heineken, Grolsch, Bavaria e Interbrew). Ho assistito solo ad una di tali riunioni, il 3 novembre 1999 a Enschede. Il sig. (…) mi ci aveva accompagnato per presentarmi. Tale riunione non aveva molta consistenza. Si trattava piuttosto di una riunione gradevole, senza un ordine del giorno particolare. Sono stati compiuti commenti generali relativi agli sconti. Avevo l’impressione che esistesse da anni una sorta di sistema di scala o una regola per gli sconti, ma questo non è mai stato detto in termini specifici. Si parlava solo di importi globali di sconti in termini estremamente generici, ciò che ha costituito l’occasione di fare il punto quanto a alcuni incidenti. La mia impressione è che la scala non funzionasse. Ogni operatore determinava la propria strategia. Vi è stato, forse, un certo tentativo di intimidazione, ma ciascuno si comportava comunque come intendeva fare».

226    Si deve rilevare che, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, tali passi non si pongono in contraddizione con gli elementi considerati dalla Commissione. I riferimenti agli «accordi eccessivi» e alla «coesistenza pacifica», nonché alla «scala» e alla «regola per gli sconti», si riferiscono chiaramente al coordinamento dei tassi degli sconti applicati ai clienti «horeca». La sola precisazione introdotta dalle dichiarazioni dei direttori della InBev riguarda il livello di dettaglio delle discussioni, asseritamente limitate a «commenti generali», nonché l’assenza di loro effetti sul mercato, vale a dire il fatto che «la scala non funzionasse». Orbene, si è già rilevato che né il carattere generale delle discussioni, né l’assenza di effetti sul mercato sono tali da contraddire il carattere di infrazione della riunione in questione (v. punti 78 e 79 supra).

227    La circostanza che la riunione del 3 novembre 1999 si iscrivesse in un sistema di riunioni anticoncorrenziali (v. punti 213 e 214 supra) e che gli argomenti richiamati fossero connessi alle precedenti discussioni restrittive della concorrenza indica, inoltre, che l’oggetto della convocazione stessa della riunione consisteva nel garantire le condizioni necessarie per la prosecuzione di tali discussioni.

228    In ogni caso, anche a voler ritenere che sussista una certa contraddizione tra le dichiarazioni dei dipendenti della InBev richiamate dalle ricorrenti, da una parte, e la risposta della InBev alla domanda di informazioni, dall’altra, si deve considerare che il valore probatorio di quest’ultima è superiore, alla luce della giurisprudenza secondo la quale una dichiarazione data a nome dell’impresa in quanto tale riveste una credibilità superiore a quella che potrebbe presentare la risposta fornita da un suo dipendente, indipendentemente dall’esperienza e dall’opinione personali di quest’ultimo (sentenza LR AF 1998/Commissione, punto 90 supra, punto 45).

229    Deve conseguentemente essere respinta la censura relativa alla determinazione della data di cessazione dell’infrazione e, pertanto, il settimo motivo in toto.

 Sul primo motivo, attinente alla violazione del principio di buona amministrazione e dell’art. 27 del regolamento n. 1/2003, quanto al diniego di accesso alle risposte alla comunicazione degli addebiti fornite da altre imprese interessate

 Argomenti delle parti

230    Le ricorrenti contestano alla Commissione di aver respinto la loro richiesta di accesso alle risposte alla comunicazione degli addebiti delle altre parti interessate dal procedimento, ledendo in tal modo i loro diritti della difesa. Le ricorrenti affermano che dalla decisione impugnata risulta che da tali risposte la Commissione ha tratto elementi di prova per accertare l’esistenza dell’infrazione e per giustificare l’importo finale dell’ammenda, e che dette risposte contenevano elementi favorevoli di cui le stesse ricorrenti avrebbero potuto beneficiare. Le ricorrenti fanno valere, pertanto, che, alla luce del principio di parità di armi, esse avrebbero dovuto disporre della possibilità di analizzare detti elementi al fine di redigere, in maniera autonoma, la propria difesa.

231    Le ricorrenti sostengono, in particolare, che avrebbero dovuto avere accesso alle risposte della Bavaria e della Grolsch poiché, come risulterebbe dalla decisione impugnata, detti birrifici avrebbero fornito un’interpretazione autentica dei documenti ulteriormente utilizzati come elementi di prova a carico e a favore nei loro confronti. In particolare, le ricorrenti evidenziano che, al punto 75 della decisione impugnata, la Commissione invoca le risposte della Bavaria alla comunicazione degli addebiti per provare che esse hanno assistito alla riunione del 19 giugno 1996. Ai punti 124‑126 della decisione impugnata, la Commissione avrebbre inoltre utilizzato un’interpretazione delle risposte della Bavaria per dimostrare che i prezzi della birra sono stati discussi nella riunione del 17 dicembre 1997. Infine, le ricorrenti rilevano che, al punto 135 della decisione impugnata, la Commissione rinvia alle affermazioni contenute nella risposta della Bavaria quale elemento di prova di determinate dichiarazioni a carico che le stesse avrebbero fatto nella riunione del 12 marzo 1998.

232    Le ricorrenti sottolineano l’importanza dell’accesso alla risposta alla comunicazione degli addebiti della InBev, dato che, a loro avviso, la Commissione si è essenzialmente basata sulle sue dichiarazioni per adottare la decisione impugnata. A titolo illustrativo, le ricorrenti notano che dal punto 476 della decisione impugnata, nonché dallo scambio di lettere tra la Commissione e la InBev nel febbraio 2006, si può dedurre che le risposte alla comunicazione degli addebiti di quest’ultima contenevano elementi a favore.

233    La Commissione contesta gli argomenti delle ricorrenti.

 Giudizio del Tribunale

234    Ai sensi dell’art. 27, n. 2, del regolamento n. 1/2003, «[n]el corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle parti interessate[; e]sse hanno diritto d’accesso al fascicolo della Commissione, fermo restando il legittimo interesse delle imprese alla tutela dei propri segreti aziendali (...)».

235    Secondo costante giurisprudenza, il diritto di accesso agli atti costituisce il corollario del principio dei diritti della difesa e comporta che la Commissione debba dare all’impresa interessata la possibilità di procedere ad un esame della totalità dei documenti presenti nel fascicolo istruttorio che potrebbero essere rilevanti per la sua difesa (v., in tal senso, sentenza della Corte 2 ottobre 2003, causa C‑199/99 P, Corus UK/Commissione, Racc. pag. I‑11177, punti 125‑128, e sentenza del Tribunale 29 giugno 1995, causa T‑30/91, Solvay/Commissione, Racc. pag. II‑1775, punto 81).

236    Questi comprendono tanto i documenti a carico quanto quelli a discarico, fatti salvi i segreti aziendali di altre imprese, i documenti interni della Commissione e altre informazioni riservate (sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, punto 51 supra, punto 68).

237    Quanto ai documenti a carico, la mancata comunicazione di un documento costituisce una violazione dei diritti della difesa solo se l’impresa interessata dimostra, da un lato, che la Commissione si è basata su tale documento per suffragare il suo addebito relativo all’esistenza di un’infrazione e, dall’altro, che l’addebito possa essere provato solo facendo riferimento al documento stesso. L’impresa interessata ha pertanto l’onere di dimostrare che il risultato al quale è pervenuta la Commissione nella propria decisione sarebbe stato diverso se fosse stato doveroso espungere tale documento dai mezzi di prova (sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, punto 51 supra, punti 71‑73).

238    Per contro, quanto all’assenza di trasmissione di un documento a favore, l’impresa interessata deve solo provare che la sua mancata divulgazione ha potuto influenzare, a suo discapito, lo svolgimento del procedimento ed il contenuto della decisione della Commissione. È sufficiente che l’impresa dimostri che avrebbe potuto utilizzare i suddetti documenti a favore per la sua difesa (sentenza Hercules Chemicals /Commissione, punto 44 supra, punto 81), dimostrando in particolare che avrebbe potuto invocare elementi che non concordavano con le valutazioni effettuate dalla Commissione in fase di comunicazione degli addebiti, ed avrebbe dunque potuto incidere, in qualsiasi modo, sulle valutazioni contenute nella decisione (v., in tal senso, sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, punto 51 supra, punto 75).

239    Si deve peraltro ricordare che la comunicazione degli addebiti è un atto volto a circoscrivere l’oggetto del procedimento avviato contro un’impresa e a garantire l’efficace esercizio dei diritti della difesa (v. sentenza del Tribunale 8 ottobre 2008, causa T‑69/04, Schunk e Schunk Kohlenstoff-Technik/Commissione, Racc. pag. II‑2567, punto 80, e la giurisprudencza ivi richiamata).

240    È in questa prospettiva che la comunicazione degli addebiti è circondata da garanzie procedurali che applicano il principio del rispetto dei diritti della difesa, tra le quali figura il diritto di accesso ai documenti che fanno parte del fascicolo della Commissione.

241    Le risposte alla comunicazione degli addebiti non fanno parte del fascicolo dell’istruttoria propriamente detto (v., in tal senso, sentenza Cimenteries CBR e a./Commissione, punto 195 supra, punto 380).

242    Quanto ai documenti non appartenenti al fascicolo costituito al momento della notifica della comunicazione degli addebiti, la Commissione è tenuta a divulgare dette risposte ad altre parti interessate solo nel caso in cui risulti che esse contengono nuovi elementi a carico o a favore.

243    Del pari, a termini del punto 27 della comunicazione della Commissione riguardante le regole per l’accesso al fascicolo istruttorio della Commissione nei casi relativi all’applicazione degli artt. 81 [CE] e 82 [CE], degli artt. 53, 54 e 57 dell’accordo SEE e del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (GU 2005, C 325, pag. 7), come regola generale, le parti non hanno accesso alle risposte che le altre parti interessate dall’indagine hanno inviato alla comunicazione degli addebiti. Una parte può avere accesso a tali documenti solo se essi possono costituire nuove prove – di natura incriminante o assolutoria – riguardo agli elementi a carico della parte in questione, addotti dalla Commissione nella comunicazione degli addebiti.

244    Al riguardo, quanto, da una parte, ai nuovi elementi a carico, secondo costante giurisprudenza, qualora la Commissione intenda basarsi sul passo di una risposta ad una comunicazione degli addebiti per dimostrare l’esistenza di un’infrazione, le altre imprese coinvolte in detto procedimento devono essere messe in condizione di pronunciarsi riguardo a tale nuovo elemento di prova (sentenze del Tribunale Cimenteries CBR e a./Commissione, punto 195 supra, punto 386, e 27 settembre 2006, causa T‑314/01, Avebe/Commissione, Racc. pag. II‑3085, punto 50).

245    Un documento può essere considerato come prova a carico soltanto quando è utilizzato dalla Commissione a sostegno dell’accertamento di un’infrazione commessa da un’impresa. Al fine di provare una violazione dei diritti della difesa nei suoi confronti, non è sufficiente che l’impresa interessata dimostri che essa non si è potuta pronunciare nel corso del procedimento amministrativo su un documento utilizzato in un qualsiasi punto della decisione impugnata. È necessario che essa dimostri che la Commissione ha utilizzato questo documento, nella decisione impugnata, quale elemento di prova supplementare per accertare un’infrazione alla quale l’impresa avrebbe partecipato (sentenza del Tribunale 16 dicembre 2003, cause riunite T‑5/00 e T‑6/00, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied et Technische Unie/Commissione, Racc. pag. II‑5761, punto 35).

246    Nel caso di specie, le ricorrenti sostengono che gli elementi tratti dalle risposte alla comunicazione degli addebiti fornite dalla Bavaria e della Grolsch sono state utilizzate dalla Commissione quali nuovi elementi a carico. A tal proposito, le stesse si riferiscono ai punti 75, 124‑126 e 135 della decisione impugnata.

247    Anzitutto, quanto al punto 75 della decisione impugnata, esso si riferisce ad un passo riguardante la risposta alla comunicazione degli addebiti fornita dalla Bavaria, in cui si indicava che era «molto probabile» che la Heineken fosse stata rappresentata alla riunione del 19 giugno 1996. Orbene, la Commissione, pur avendo preso in considerazione tale citazione, ha tuttavia parimenti indicato che il fascicolo non conteneva alcuna prova in proposito. Dal punto di cui trattasi non risulta che la Heineken sia stata effettivamente rappresentata nella riunione in questione, ma soltanto che abbia comunque partecipato alla riunione precedente e a quelle successive.

248    Ciò premesso, la citazione del passo in questione, relativo alla risposta alla comunicazione degli addebiti fornita dalla Bavaria, non può essere considerata quale uso di un nuovo elemento di prova a carico.

249    Riguardo, poi, i punti 124 e 126 della decisione impugnata, relativi alla riunione del 17 dicembre 1997, occorre rilevare che dai punti 117‑121 della decisione impugnata risulta chiaramente che l’oggetto di detta riunione è stato fissato sulla base degli elementi contenuti nel fascicolo dell’istruttoria.

250    Al riguardo, è solo per rispondere agli argomenti dell’impresa interessata che la Commissione, ai punti 124 e 126 della decisione impugnata, si è riferita ad un’interpretazione alternativa di tali elementi forniti dalla Bavaria nella propria risposta alla comunicazione degli addebiti. Risulta, inoltre, da tali punti che l’interpretazione proposta dalla Bavaria non è stata ritenuta plausibile e non è stata accolta dalla Commissione.

251    Infine, quanto al punto 135 della decisione impugnata, che contiene, in sintesi, un’ulteriore interpretazione fornita dalla Bavaria alla luce degli atti di causa relativi alla riunione del 12 marzo 1998, occorre osservare che tale interpretazione è stata esplicitamente respinta al punto 136 della decisione impugnata e che, pertanto, essa non ha potuto essere presa in considerazione quale ulteriore elemento a carico.

252    Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rilevare che le ricorrenti non hanno dimostrato che la Commissione ha utilizzato ulteriori elementi a carico derivanti dalle risposte fornite alla comunicazione degli addebiti dalle altre parti interessate.

253    Per quanto riguarda, d’altra parte, i nuovi elementi a favore, dalla giurisprudenza risulta che la Commissione non ha l’obbligo di renderli accessibili di sua iniziativa. Nell’ipotesi in cui la Commissione abbia respinto, nel corso del procedimento amministrativo, la domanda di una ricorrente diretta ad ottenere l’accesso a documenti che non compaiono nel fascicolo istruttorio, la violazione dei diritti della difesa può essere constatata solo ove venga dimostrato che il procedimento amministrativo avrebbe potuto concludersi con un risultato diverso nel caso in cui la ricorrente avesse avuto accesso ai documenti di cui trattasi nel corso di tale procedimento (sentenza Cimenteries CBR e a./Commissione, punto 195 supra, punto 383).

254    Inoltre, le ricorrenti non possono avvalersi del rilievo risultante dalla sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, punto 51 supra (punto 126), secondo cui la determinazione dei documenti utili alla difesa dell’impresa interessata non può spettare alla sola Commissione. Tale rilievo, relativo ai documenti provenienti dal fascicolo della Commissione, non può applicarsi alle risposte fornite da altre parti interessate dagli addebiti comunicati dalla Commissione.

255    Pertanto, contrariamente a quanto affermato dalle ricorrenti, il rispetto dei diritti della difesa non può, in linea di principio, imporre alla Commissione di divulgare le risposte di cui trattasi ad altre parti, affinché esse possano verificare l’assenza di eventuali elementi a favore.

256    Considerato che le ricorrenti invocano l’esistenza di asseriti elementi a favore in risposte non divulgate, incombe loro di fornire un primo indizio dell’utilità, ai fini della loro difesa, di tali documenti.

257    Esse devono indicare, in particolare, gli elementi a favore potenziali o fornire un indizio che accrediti la loro esistenza e, pertanto, la loro utilità ai fini del giudizio (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 27 settembre 2006, causa T‑43/02, Jungbunzlauer/Commissione, Racc. pag. II‑3435, punti 351‑359).

258    Nella specie le ricorrenti fanno valere che dal punto 476 della decisione impugnata, nonché dallo scambio di corrispondenza effettuato tra la Commissione e la InBev in esito alla risposta alla comunicazione degli addebiti, si può dedurre che la InBev ha fornito indicazioni che possono essere intese nel senso che contestano, da un lato, l’esecuzione degli accordi collusivi e, dall’altro, l’esistenza o la durata dell’infrazione in questione.

259    Al riguardo, da una parte, riguardo l’asserita indicazione relativa alla mancanza di effettiva attuazione degli accordi collusivi in questione, occorre rammentare che il fatto che le altre parti interessate abbiano dedotto, nella propria risposta alla comunicazione degli addebiti, in sostanza, gli stessi argomenti delle ricorrenti per far valere la mancata attuazione dell’intesa non può costituire un elemento a favore (v., in tal senso, sentenza Jungbunzlauer/Commissione, punto 257 supra, punto 353).

260    Dall’altra parte, riguardo all’asserito indizio della contestazione dell’esistenza o della durata dell’infrazione, si deve osservare che, a sostegno di detto argomento, le ricorrenti fanno riferimento alla lettera del consiglio della InBev del 21 febbraio 2006, inviata in risposta a quesiti della Commissione, in cui si indicava che «i [suoi] clienti non avevano (...) assolutamente intenzione di minimizzare in alcun modo il loro ruolo nei fatti dedotti, né di contestare nel merito l’esistenza o la durata dell’infrazione». Orbene, contrariamente a quanto affermato dalle ricorrenti, da questa sola precisazione non risulta che la risposta della InBev alla comunicazione degli addebiti abbia potuto contenere informazioni tali da costituire elementi a favore.

261    Risulta dalle suesposte considerazioni che le ricorrenti non hanno individuato elementi a favore che possano risultare dalle risposte alla comunicazione degli addebiti fornite da altre imprese interessate e, pertanto, non hanno apportato alcun indizio della loro utilità per la propria difesa.

262    Di conseguenza, si deve respingere la censura attinente all’asserita presenza di elementi a favore nelle risposte di cui trattasi.

263    In base a tutte le considerazioni che precedono, il primo motivo deve essere respinto.

 Sul secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione, del «principio di sollecitudine» e del principio del contraddittorio, risultante dall’asserita mancanza di un’indagine accurata ed imparziale

 Argomenti delle parti

264    Le ricorrenti censurano alla Commissione di non aver analizzato in modo accurato e imparziale tutti gli elementi rilevanti della fattispecie e di aver utilizzato selettivamente gli elementi del fascicolo, al fine di suffragare la propria tesi secondo cui è stata commessa una violazione dell’art. 81 CE.

265    In particolare, esse fanno valere che la Commissione ha basato la prova a carico sulle dichiarazioni compiute dalla InBev nel contesto della propria domanda di trattamento favorevole, mentre tali dichiarazioni risultavano vaghe, contraddittorie e non erano basate esclusivamente su quanto affermato dagli autori delle dichiarazioni, implicando quindi, in parte, la «prova per relata refero».

266    Peraltro, le ricorrenti sostengono che, durante il procedimento di inchiesta, la Commissione abbia violato il principio di buona amministrazione laddove non ha riconosciuto i loro argomenti e ha respinto, segnatamente, gli elementi di prova dalle stesse forniti per dimostrare che il mercato della birra olandese durante il periodo in questione non si era sviluppato in un modo tale da indicare l’esistenza di accordi sui prezzi.

267    La Commissione contesta gli argomenti delle ricorrenti.

 Giudizio del Tribunale

268    Risulta da costante giurisprudenza che, tra le garanzie conferite dall’ordinamento giuridico dell’Unione nei procedimenti amministrativi, si annovera, in particolare, l’obbligo dell’istituzione competente di esaminare in modo accurato e imparziale tutti gli elementi rilevanti della fattispecie (sentenza della Corte 21 novembre 1991, causa C‑269/90, Technische Universität München, Racc. pag. I‑5469, punto 14).

269    Nel caso di specie, quanto all’affermazione secondo la quale la Commissione non avrebbe esaminato in modo accurato e imparziale gli elementi di prova, si deve ricordare che, come già rilevato supra in esito all’esame del quinto e sesto motivo, la Commissione ha dedotto prove sufficienti quanto all’esistenza di un’infrazione all’art. 81 CE, per quanto riguarda le due componenti dell’infrazione in esame (v. punto 163 supra). Nel contesto dell’esame di tali motivi, il Tribunale ha già valutato le censure delle ricorrenti quanto alla valutazione della dichiarazione della InBev, nonché taluni elementi volti a fornire la prova contraria, apportati durante il procedimento amministrativo.

270    In particolare, dal momento che gli argomenti delle ricorrenti mirano a rimettere in discussione il valore probatorio della dichiarazione della InBev, in quanto essa sarebbe vaga, contraddittoria ed implicherebbe la «prova per relata refero», occorre respingerli per le ragioni esposte nel contesto dell’analisi del quinto e sesto motivo ai precedenti punti 70‑90.

271    Ciò premesso, si deve ritenere che l’argomento delle ricorrenti relativo alla pretesa assenza di un’indagine completa, minuziosa e imparziale si confonde con gli argomenti esaminati supra, nel contesto del quinto e sesto motivo e non richiede un esame autonomo.

272    Di conseguenza, il presente motivo non può essere accolto.

 Sul terzo motivo, vertente sulla violazione della presunzione di innocenza

 Argomenti delle parti

273    Le ricorrenti invocano, in sostanza, la violazione della presunzione di innocenza in ragione del fatto che il membro della Commissione incaricato della concorrenza avrebbe dichiarato, durante un programma televisivo olandese, che il «consumatore pagava la sua birra troppo cara» e, in tal modo, avrebbe pregiudicato l’esistenza di un’intesa sul mercato olandese della birra.

274    Le ricorrenti ritengono, pertanto, che l’infrazione sia stata presentata quale fatto accertato molto prima della fine del procedimento amministrativo, e addirittura prima che esse potessero reagire alla comunicazione degli addebiti.

275    Inoltre, la dichiarazione pubblica effettuata dal membro della Commissione interessato non consentirebbe che gli argomenti dedotti dalle ricorrenti in risposta alla comunicazione degli addebiti siano analizzati dalla Commissione in modo obiettivo e con il necessario distacco.

276    La Commissione contesta gli argomenti delle ricorrenti.

 Giudizio del Tribunale

277    Occorre rilevare che l’argomento delle ricorrenti relativo alla violazione del principio della presunzione di innocenza è inconferente ai fini della soluzione alla presente controversia.

278    L’esistenza di un’infrazione, infatti, deve essere valutata unicamente in funzione degli elementi di prova raccolti dalla Commissione. Quando la concreta esistenza di un’infrazione è effettivamente accertata al termine del procedimento amministrativo, la prova di una prematura dichiarazione della Commissione, resa durante tale procedimento, riguardante la sua opinione sull’esistenza della detta infrazione non può eliminare la veridicità della prova dell’infrazione stessa (sentenza Cimenteries CBR e a./Commissione, punto 195 supra, punto 726).

279    In ogni caso, le affermazioni compiute da un membro della Commissione nel corso di una trasmissione televisiva olandese, secondo cui, nel contesto di esempi di intervento della Commissione, i consumatori olandesi «hanno pagato troppo cara la loro birra» a causa del comportamento dei birrifici – per quanto la scelta di tali parole sia infelice – non sono tali da dimostrare che la Commissione abbia emesso anticipatamente la sua decisione.

280    Si deve rilevare che la Commissione, in quanto organo collegiale, delibera sulla base di un progetto di decisione. Al riguardo, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, le affermazioni del membro della Commissione in questione, in cui sono menzionate le azioni compiute dalla Commissione, non implicavano affatto che la Commissione considerasse la colpevolezza dei birrifici già provata.

281    Dato che i termini scelti dal membro della Commissione in questione non implicavano alcuna dichiarazione in ordine alla colpevolezza delle ricorrenti, tali considerazioni non possono essere inficiate dalla circostanza – addotta dalle ricorrenti – che le affermazioni in questione sarebbero state compiute prima che le ricorrenti stesse potessero reagire alla comunicazione degli addebiti. Tale circostanza, pertanto, non consente nemmeno di giungere alla conclusione che la Commissione non ha esaminato in modo obiettivo e con il necessario distacco le risposte fornite dalle ricorrenti alla comunicazione degli addebiti.

282    Alla luce delle suesposte considerazioni si deve respingere il terzo motivo in quanto infondato.

 Sul quarto motivo, vertente sulla violazione del termine ragionevole

 Argomenti delle parti

283    Le ricorrenti affermano che la decisione impugnata deve essere annullata in esito al rilievo che la durata totale del procedimento, nonché di quella di ciascuna delle fasi che lo compongono, ha ampiamente superato quanto può essere considerato ragionevole. In particolare, esse affermano di non essere state in grado di preparare la loro difesa poiché, durante il periodo precedente alla ricezione della comunicazione degli addebiti, l’oggetto preciso dell’indagine non risultava chiaro. Esse sottolineano altresì che, tenuto conto del passare degli anni, il ricordo dei fatti contestati dalla Commissione si è affievolito.

284    La Commissione indica di aver espressamente riconosciuto, ai punti 497‑500 della decisione impugnata, che la lunghezza del procedimento era eccessiva e che essa aveva pertanto concesso una riduzione eccezionale dell’ammenda inflitta alle ricorrenti. Inoltre, la Commissione rileva che, nonostante il fatto che l’osservanza di un termine ragionevole nella conduzione dei procedimenti amministrativi sia riconosciuta da costante giurisprudenza, il superamento di tale termine può fondare l’annullamento di una decisione che accerta un’infrazione solo quando sia comprovato che la violazione di tale principio lede i diritti della difesa delle imprese interessate.

285    Al riguardo, la Commissione sostiene che la decisione di ispezione del 17 marzo 2000 inviata alle ricorrenti le ha consentito, contrariamente a quanto esse affermano, di conoscere la maggior parte dell’infrazione, nonché i mercati e il periodo sul quale essa verteva. Secondo la Commissione, tale decisione faceva già riferimento a pratiche anticoncorrenziali relative alla fissazione dei prezzi, alla ripartizione dei mercati e/o allo scambio di informazioni nel segmento olandese della birra, sia per il mercato del commercio al dettaglio sia per il mercato «horeca». L’argomento delle ricorrenti non potrebbe nemmeno essere ammissibile in ragione della natura dettagliata delle questioni che essa le ha inviato a far data dal 2001.

 Giudizio del Tribunale

286    Secondo costante giurisprudenza, l’osservanza di un termine ragionevole nella conduzione dei procedimenti amministrativi in materia di politica della concorrenza costituisce un principio generale di diritto dell’Unione, del quale i giudici dell’Unione assicurano il rispetto (sentenze della Corte 15 ottobre 2002, cause riunite C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, Racc. pag. I‑8375, punti 167‑171, e 21 settembre 2006, causa C‑113/04 P, Technische Unie/Commissione, Racc. pag. I‑8831, punto 40).

287    Ai fini dell’applicazione di tale principio, occorre operare una distinzione tra le due fasi del procedimento amministrativo, vale a dire la fase istruttoria antecedente alla comunicazione degli addebiti e quella corrispondente al resto del procedimento amministrativo, ove ciascuna di tali fasi risponde ad una sua logica interna (sentenza Technische Unie/Commissione, punto 286 supra, punto 42).

288    La prima fase, che si estende fino alla comunicazione degli addebiti, ha come termine iniziale la data in cui la Commissione, facendo uso dei poteri conferitile dal legislatore, adotta misure che implicano l’addebito di una violazione, e deve consentire a detta istituzione di prendere posizione circa il seguito del procedimento. La seconda fase si estende invece dalla comunicazione degli addebiti fino all’adozione della decisione finale. Essa deve consentire alla Commissione di pronunciarsi definitivamente sulla violazione contestata (sentenza Technische Unie/Commissione, punto 286 supra, punto 43)

–       Sulla durata del procedimento amministrativo

289    Nel caso di specie, occorre rilevare, in limine, che la Commissione ha riconosciuto, al punto 498 della decisione impugnata, che la durata del procedimento amministrativo era stata eccessiva e che tale circostanza le era imputabile.

290    Si deve osservare, in effetti, che, per quanto riguarda la prima fase del procedimento amministrativo, vale a dire quella che va dalla notifica alle ricorrenti della decisione di ispezione nel marzo del 2000 sino alla ricezione della comunicazione degli addebiti nell’agosto del 2005, è trascorso un lasso di tempo di 65 mesi.

291    Dato che le ispezioni nel corso dell’indagine sono state effettuate nei mesi di marzo e di aprile del 2000, la durata complessiva di tale fase del procedimento amministrativo non può giustificarsi per il solo fatto che la Commissione ha inviato alle parti una serie di richieste di informazioni tra il 2001 e il 2005.

292    In tal senso, in mancanza di informazioni o di giustificazioni complementari da parte della Commissione relativamente agli atti di indagine condotti durante tale periodo, la durata della prima fase del procedimento deve essere ritenuta eccessiva (v., in tal senso, sentenza Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied e Technische Unie/Commissione, punto 245 supra, punto 77).

293    La seconda fase del procedimento amministrativo, che va dalla ricezione della comunicazione degli addebiti all’adozione della decisione impugnata nel mese di aprile del 2007, è durata 20 mesi, superando in tal modo, in assenza di giustificazione complementare, il termine normalmente necessario all’adozione della decisione.

294    Conseguentemente, si deve rilevare che la durata del procedimento amministrativo in esame è stata eccessiva e risulta da un’inerzia imputabile alla Commissione, che si è risolta in una violazione del principio del termine ragionevole.

–       Sull’incidenza della durata eccessiva del procedimento amministrativo sulla legittimità della decisione impugnata

295    Secondo costante giurisprudenza, la constatazione di una violazione del principio del termine ragionevole può determinare l’annullamento della decisione che accerta un’infrazione solo se la durata del procedimento ha influito sull’esito del procedimento (v., in tal senso, sentenza Technische Unie/Commissione, punto 286 supra, punto 48, e la giurisprudenza ivi richiamata).

296    Nella fattispecie, le ricorrenti sostengono, in primo luogo, che la durata eccessiva della prima fase del procedimento amministrativo abbia leso i loro diritti della difesa, in quanto esse non hanno potuto identificare con esattezza l’oggetto dell’indagine svolta dalla Commissione fino alla ricezione della comunicazione degli addebiti, ove ciò avrebbe compromesso la loro possibilità di raccogliere prove a favore.

297    Si deve rilevare, al riguardo, che erroneamente le ricorrenti sostengono di non aver potuto identificare l’oggetto dell’indagine sino alla comunicazione degli addebiti.

298    Da una parte, infatti, la decisione di ispezione, inviata alla Heinken NV e alla Heineken Holding NV il 17 marzo 2000, chiariva che l’indagine della Commissione si riferiva a pratiche anticoncorrenziali particolari quali «la fissazione dei prezzi, la ripartizione dei mercati e/o lo scambio di informazioni nel segmento olandese della birra, sia per il mercato del commercio al dettaglio sia per il mercato horeca». Dall’altra, le richieste di informazioni inviate alla Heineken NV il mese di ottobre 2001 precisavano i tipi di riunioni, le date, nonché i luoghi oggetto dell’indagine svolta dalla Commissione.

299    Contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, tali comunicazioni hanno consentito loro di conoscere, in modo sufficientemente preciso, l’oggetto dell’indagine, le infrazioni che potevano essere loro imputate nonché i segmenti di mercato in questione e, pertanto, le hanno messe in condizione di identificare e raccogliere eventuali prove a favore.

300    Le ricorrenti peraltro, pur facendo valere un argomento relativo alla difficoltà di raccogliere talune prove a favore, indicando che i ricordi personali dei soggetti interessati sono divenuti più vaghi, hanno omesso di fondare tale affermazione su elementi concreti e, in particolare, hanno omesso di precisare quali fossero i dipendenti interessati e le ragioni precise per le quali sarebbe stato cruciale richiamarsi ai loro ricordi, nonché le circostanze per le quali non era più possibile ottenere informazioni da tali persone (v., in tal senso, sentenza Technische Unie/Commissione, punto 316 supra, punto 64).

301    Inoltre, in virtù dell’obbligo generale di prudenza che incombe ad ogni impresa o associazione d’imprese, le ricorrenti sono tenute ad assicurare la buona conservazione nei loro libri o archivi degli elementi che consentono di documentare la loro attività, al fine, in particolare, di disporre delle prove necessarie nell’eventualità di azioni giudiziarie o amministrative. Quando alle ricorrenti sono state inviate domande d’informazioni da parte della Commissione ai sensi dell’art. 11 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, 13, pag. 204), esse dovevano, a fortiori, agire con una diligenza maggiore e adottare tutte le misure utili al fine di conservare le prove di cui esse potevano ragionevolmente disporre (v., in tal senso, sentenza Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied et Technische Unie/Commissione, punto 245 supra, punto 87).

302    Ciò premesso, l’affermazione delle ricorrenti secondo la quale esse non erano informate, sin dall’inizio dell’indagine, del suo oggetto nonché di eventuali censure della Commissione, sicché non erano in grado di preparare la loro difesa e di raccogliere le prove a favore di cui disponevano, non può essere condivisa.

303    Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rilevare che le ricorrenti non hanno dimostrato l’esistenza di una lesione dei loro diritti della difesa conseguente all’eccessiva durata del procedimento amministrativo.

304    Di conseguenza, il quarto motivo dev’essere respinto in quanto infondato.

 Sull’ottavo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003, degli orientamenti, dei principi di parità di trattamento, di certezza del diritto, di proporzionalità e «di ragionevolezza», nonché dell’obbligo di motivazione, quanto alla determinazione dell’importo dell’ammenda

 Argomenti delle parti

305    Le ricorrenti contestano il modo in cui, nel caso di specie, la Commissione ha calcolato l’importo di base dell’ammenda e, in particolare, la sua analisi concernente la gravità dell’infrazione, il trattamento differenziato, il coefficiente moltiplicatore applicato a fini dissuasivi e l’aumento ai sensi della durata dell’infrazione. In sostanza, esse ritengono che l’infrazione non avrebbe dovuto essere qualificata molto grave e che la Commissione sia venuta meno al suo obbligo di motivazione, non avendo addotto ragioni sufficienti che giustificassero determinate fasi nella determinazione dell’importo finale, tra cui, segnatamente, l’impatto sul mercato. Inoltre, le ricorrenti fanno valere che la Commissione si è considerevolmente scostata dalla sua precedente prassi decisionale, in particolare per quanto riguarda la sua decisione 5 dicembre 2001, 2003/569/CE, concernente un procedimento di applicazione dell’art. 81 [CE] (causa IV/37.614/F3 PO ‑ Interbrew e Alken‑Maes, GU 2003, L 200, pag. 1). Infine, secondo le ricorrenti, nella misura in cui la Commissione non avrebbe correttamente stabilito la durata dell’infrazione, dovrebbe essere applicata una riduzione dell’importo di base.

306    La Commissione contesta gli argomenti delle ricorrenti.

 Giudizio del Tribunale

307    In limine, si deve ricordare che, a termini dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, la Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese e alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza, commettono un’infrazione alle disposizioni dell’art. 81 CE. Secondo la medesima disposizione, per ciascuna impresa o associazione di imprese partecipanti all’infrazione, l’ammenda non deve superare il 10% del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente.

308    Peraltro, secondo costante giurisprudenza, la Commissione gode di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda il metodo di calcolo delle ammende. Tale metodo, delimitato dagli orientamenti, prevede vari elementi di flessibilità che consentono alla Commissione di esercitare il proprio potere discrezionale in conformità al disposto del regolamento n. 1/2003 (v., in tal senso, sentenza della Corte 3 settembre 2009, cause riunite C‑322/07 P, C‑327/07 P e C‑338/07 P, Papierfabrik August Koehler e a./Commissione, Racc. pag. I‑7191, punto 112).

309    Inoltre, in settori quali la determinazione dell’importo di un’ammenda ai sensi del regolamento n. 1/2003, in cui la Commissione dispone di tale potere discrezionale, il controllo di legittimità operato su dette valutazioni si limita a quello dell’assenza di errore manifesto nella valutazione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 18 luglio 2005, causa T‑241/01, Scandinavian Airlines System/Commissione, Racc. pag. II‑2917, punto 79).

310    Il margine di discrezionalità della Commissione e i limiti che essa vi ha apportato non pregiudicano, per contro, l’esercizio, da parte del giudice dell’Unione, della sua competenza giurisdizionale estesa al merito (sentenza JFE Engineering e a./Commissione, punto 50 supra, punto 538), che lo abilita a sopprimere, ridurre o aumentare l’importo dell’ammenda inflitta dalla Commissione (v., in tal senso, sentenza della Corte 8 febbraio 2007, causa C‑3/06 P, Groupe Danone/Commissione, Racc. pag. I‑1331, punti 60‑62).

311    Il presente motivo si articola, in sostanza, su quattro capi, concernenti, in primo luogo, la valutazione della gravità dell’infrazione in questione, in secondo luogo, l’applicazione del trattamento differenziato e la determinazione dell’importo di partenza, in terzo luogo, l’aumento dell’importo di partenza in ragione dell’effetto dissuasivo e, in quarto luogo, l’aumento in ragione della durata dell’infrazione.

312    In termini più generali, le ricorrenti adducono altresì una censura vertente sulla violazione del principio di certezza del diritto, in considerazione del carattere imprevedibile dell’ammenda loro inflitta dalla decisione impugnata.

–       Sul primo capo, relativo alla valutazione della gravità dell’infrazione

313    Ai sensi dell’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003, per determinare l’ammontare dell’ammenda, occorre tener conto della durata e della gravità dell’infrazione.

314    Secondo costante giurisprudenza, la gravità di un’infrazione dev’essere accertata in funzione di un gran numero di elementi, quali le circostanze proprie del caso di specie, il contesto in cui questo si inserisce e l’efficacia dissuasiva delle ammende, rispetto ai quali la Commissione dispone di un ampio margine di discrezionalità (sentenze della Corte 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Dansk Rørindustri e a./Commissione, Racc. pag. I‑5425, punto 241, e 24 settembre 2009, cause riunite C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P e C‑137/07 P, Erste Group Bank e a./Commissione, Racc. pag. I‑8681, punto 91).

315    In particolare, ai sensi del punto 1 A, primo comma, degli orientamenti, ai fini della valutazione della gravità dell’infrazione occorre prenderne in considerazione la natura, l’impatto concreto sul mercato, quando sia misurabile, e l’estensione del mercato geografico rilevante.

316    Nell’ambito del suo sindacato esteso al merito, spetta al Tribunale verificare se l’importo dell’ammenda irrogata sia proporzionato alla gravità dell’infrazione e soppesare la gravità dell’infrazione e le circostanze invocate dalle ricorrenti (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 25 ottobre 2005, causa T‑38/02, Groupe Danone/Commissione, Racc. pag. II‑4407, punto 136).

317    Le ricorrenti deducono tre argomenti intesi a rimettere in discussione la determinazione, da parte della Commissione, della gravità dell’infrazione. In primo luogo, esse contestano la qualificazione dell’infrazione come molto grave con riguardo alla natura e all’obiettivo della collusione. In secondo luogo, censurano alla Commissione di non aver esaminato l’impatto dell’intesa sul mercato e di aver violato il suo obbligo di motivazione a tal proposito. In terzo luogo, esse affermano che, contrariamente alle affermazioni della Commissione, le dimensioni geografiche del mercato in questione avrebbero dovuto essere prese in considerazione quale fattore di attenuazione ai fini della determinazione della gravità dell’infrazione.

318    Nell’ambito del primo motivo, le ricorrenti fanno valere che, nella misura in cui il comportamento censurato si è limitato ad uno scambio di opinioni generali sulle circostanze del mercato senza assumere la forma della concertazione in ordine a un comportamento concreto, l’infrazione può solo essere qualificata come poco grave o grave. Le ricorrenti, peraltro, sottolineano che, nella decisione impugnata, la Commissione ha soppresso diversi elementi dell’infrazione rispetto alla comunicazione degli addebiti.

319    Si deve rammentare, a tal riguardo, che le infrazioni molto gravi ai sensi del punto 1 A, secondo comma, terzo trattino, degli orientamenti sono costituite essenzialmente, in particolare, da «restrizioni orizzontali, quali cartelli di prezzi e di ripartizione dei mercati».

320    Inoltre, secondo costante giurisprudenza, le intese di questo tipo rientrano tra le forme più gravi di pregiudizio alla concorrenza, in quanto sono dirette, per il loro oggetto, alla pura e semplice eliminazione di quest’ultima tra le imprese partecipanti, ponendosi in contrasto, in tal modo, con gli obiettivi fondamentali dell’Unione (v., in tal senso, sentenza 25 ottobre 2005, Gruppo Danone/Commissione, punto 316 supra, punto 147, e la giurisprudenza ivi richiamata).

321    Orbene, dal momento che correttamente la Commissione ha accertato che le ricorrenti avevano partecipato ad un’infrazione consistente in un insieme di accordi e/o pratiche concertate aventi ad oggetto la limitazione della concorrenza nel mercato comune, in particolare per mezzo del coordinamento dei prezzi e degli aumenti di prezzo nonché per mezzo della ripartizione della clientela, l’argomento delle ricorrenti secondo il quale l’infrazione non potrebbe essere considerata molto grave non può essere accolto.

322    L’affermazione di cui al punto 442 della decisione impugnata, secondo la quale l’infrazione in oggetto, per la sua stessa natura, doveva, conformemente agli orientamenti, essere qualificata come molto grave, non è pertanto viziata da un errore. Tale conclusione non può essere inficiata dalla circostanza che taluni elementi dell’infrazione indicati nella comunicazione degli addebiti non siano stati presi in considerazione nella decisione impugnata, in quanto quest’ultima espone gli elementi che giustificano la qualifica dell’infrazione come molto grave.

323    Nell’ambito del secondo motivo, relativo all’impatto dell’intesa sul mercato, le ricorrenti sostengono che erroneamente la Commissione ha qualificato l’infrazione come molto grave, stante l’assenza di un impatto sensibile sul mercato e contestano alla Commissione di non aver preso in considerazione le affermazioni in tal senso contenute in una relazione economica peritale presentata loro in sede di indagine amministrativa, i cui risultati sarebbero stati confermati, d’altronde, da un’altra relazione peritale, che esse avrebbero richiesto in esito all’adozione della decisione impugnata. Le ricorrnti sostengono inoltre che la Commissione ha violato il suo obbligo di motivazione, limitandosi ad affermare che l’effetto dell’infrazione non è misurabile. Inoltre, i punti 453 e 457 della decisione impugnata porterebbero alla conclusione opposta.

324    Si deve ricordare che, se l’esistenza di un impatto concreto dell’infrazione sul mercato è un elemento da prendere in considerazione per valutare la gravità dell’infrazione stessa, si tratta di un criterio che si accompagna ad altri, quali la natura propria dell’infrazione e l’ampiezza del mercato geografico. Allo stesso modo, dal punto 1 A, primo comma, degli orientamenti risulta che tale impatto deve essere preso in considerazione unicamente quando sia misurabile.

325    Si deve parimenti rilevare che le intese orizzontali sui prezzi o di ripartizione dei mercati, quali l’infrazione oggetto del caso di specie, possono essere qualificate come infrazioni molto gravi sul solo fondamento della loro stessa natura, senza che la Commissione sia tenuta a dimostrare un impatto concreto dell’infrazione sul mercato. L’impatto concreto dell’infrazione, se misurabile, costituisce solo uno dei vari fattori che possono consentire alla Commissione di aumentare l’importo di partenza dell’ammenda oltre l’importo minimo applicabile di EUR 20 milioni (sentenza della Corte 3 settembre 2009, causa C‑534/07 P, Prym e Prym Consumer/Commissione, Racc. pag. I‑7415, punti 74 e 75).

326    A tale riguardo, al punto 452 della decisione impugnata la Commissione dichiara quanto segue:

«Nel contesto di questo procedimento, è impossibile misurare l’effetto reale, sul mercato olandese, dell’insieme di accordi di cui è composta l’infrazione e la Commissione non si fonda, pertanto, su un impatto particolare, conformemente agli orientamenti secondo i quali l’impatto concreto deve essere preso in considerazione quando può essere misurato (…). Pertanto, la Commissione non terrà conto dell’impatto sul mercato per determinare le ammende applicabili nel caso di specie».

327    Al punto 455 della decisione impugnata, che contiene la sua conclusione in ordine alla gravità dell’infrazione, la Commissione afferma poi quanto segue:

«Tenuto conto della natura dell’infrazione e del fatto che essa è stata estesa all’insieme del territorio dei Paesi Bassi, le imprese destinatarie della presente decisione hanno commesso un’infrazione molto grave all’art. 81 [CE]».

328    Da tali passi emerge che, al fine di determinare la gravità dell’infrazione, la Commissione non si è fondata sul suo impatto sul mercato, bensì sulla sua natura e sull’estensione del mercato geografico in questione.

329    A tal riguardo, si deve rilevare che, in considerazione della natura dell’infrazione accertata, che ha avuto ad oggetto, segnatamente, un coordinamento dei prezzi e degli aumenti di prezzo nonché un coordinamento occasionale sulla ripartizione della clientela, la Commissione ha potuto legittimamente non prendere in considerazione l’impatto dell’infrazione sul mercato.

330    Ciò premesso, le ricorrenti tantomeno possono contestare alla Commissione di non aver preso in considerazione la relazione peritale, che esse hanno fornito all’Istituzione nel corso del procedimento amministrativo, a sostegno della propria tesi secondo cui l’infrazione non ha avuto impatto sul mercato.

331    Peraltro, trattandosi di un elemento facoltativo nell’ambito della determinazione dell’importo dell’ammenda, che non è d’altronde stato presa in considerazione nel caso di specie, le ricorrenti non possono validamente addebitare alla Commissione di non aver esplicitato i motivi della propria valutazione del carattere non quantificabile dell’impatto concreto dell’infrazione.

332    Le ricorrenti affermano inoltre che dai punti 453 e 457 della decisione impugnata risulta che la Commissione, in realtà, ha tenuto conto dell’impatto sul mercato, nel contesto della determinazione dell’importo dell’ammenda.

333    Infatti, dal punto 452 della decisione impugnata risulta chiaramente che la Commissione non ha tenuto conto dell’impatto in questione. Tale accertamento non è affatto contraddetto dai motivi contenuti ai punti 453 e 457 della decisione impugnata dedotti dalle ricorrenti. In tal senso, al punto 453 della decisione impugnata, la Commissione si è limitata a valutare le dimensioni del mercato di cui trattasi, senza considerare l’impatto dell’infrazione su detto mercato. Al punto 457 della decisione impugnata, l’Istituzione si è limitata a ricordare l’esigenza di individualizzare gli importi di partenza, nell’ambito del trattamento differenziato, alla luce della rilevanza individuale della condotta di ogni impresa interessata.

334    Di conseguenza, la seconda censura delle ricorrenti non risulta fondata.

335    Con la terza censura, relativa alle dimensioni del mercato geografico in questione, le ricorrenti menzionano l’esigua superficie dei Paesi Bassi e la limitata rilevanza del mercato della birra per la sua economia globale. Inoltre, esse dichiarano che la sola circostanza che la quota di mercato totale dei birrifici interessati rappresentava più del 90% del mercato olandese non impedisce che l’infrazione sia qualificata come poco grave o grave, segnatamente alla luce delle decisioni precedenti della Commissione.

336    Al punto 453 della decisione impugnata, la Commissione ha tenuto conto, ai fini della determinazione della gravità dell’infrazione, del fatto che «[l]a quota di mercato totale delle imprese in questione sul mercato olandese superava il 90%». La Commissione ha parimenti accertato che la violazione riguardava contemporaneamente il settore «horeca» e quello del consumo a domicilio. Pertanto, ha concluso che «il 90% di tutto il mercato olandese della birra era oggetto di un’intesa».

337    Al riguardo, dalla giurisprudenza risulta che l’intero territorio di uno Stato membro rappresenta una parte sostanziale del mercato comune (sentenza della Corte 9 novembre 1983, causa 322/81, Nederlandsche Banden‑Industrie‑Michelin/Commissione, Racc. pag. 3461, punto 28).

338    Pertanto, avendo accertato che l’infrazione verteva sul 90% del mercato olandese della birra e riguardava ognuno dei settori principali della commercializzazione nell’ambito di detto mercato, correttamente la Commissione ha potuto prendere in considerazione l’ampiezza del mercato geografico in questione per qualificare l’infrazione come molto grave.

339    Si deve inoltre ricordare che infrazioni quali gli accordi o le pratiche concordate miranti specificamente alla fissazione dei prezzi o alla ripartizione della clientela, secondo la giurisprudenza, possono già solo per questa loro natura essere qualificate come molto gravi, senza che sia necessario che tali comportamenti siano caratterizzati da un’estensione geografica particolare.

340    Tale conclusione è, inoltre, rafforzata dal fatto che, mentre secondo la descrizione indicativa delle infrazioni gravi negli orientamenti «trattasi per lo più di restrizioni orizzontali o verticali (…) applicate in maniera più rigorosa, il cui impatto sul mercato è più vasto e che sono atte a produrre effetti su ampie zone del mercato comune», secondo quella delle infrazioni molto gravi, viceversa, non vi è alcuna necessità di un concreto impatto sul mercato, né di spiegamento degli effetti in una zona geografica particolare (sentenza 25 ottobre 2005, Groupe Danone/Commissione, punto 316 supra, punto 150).

341    Ne risulta che il fatto che la dimensione del mercato geografico in questione rivesta una dimensione nazionale non osta, comunque, alla qualificazione dell’infrazione commessa nel caso di specie come molto grave.

342    Tale soluzione si impone a fortiori per quanto attiene all’importanza asseritamente limitata del mercato della birra per l’economia dei Paesi Bassi, posto che la dimensione del mercato in questione, in linea di principio, non è un elemento che debba essere obbligatoriamente preso in considerazione, ma solo uno dei fattori pertinenti per valutare la gravità dell’infrazione e stabilire l’importo dell’ammenda (v., in tal senso, sentenza della Corte 25 gennaio 2007, causa C‑407/04 P, Dalmine/Commissione, Racc. pag. I‑829, punto 132).

343    Alla luce delle suesposte considerazioni, la terza censura e il primo capo del presente motivo complessivamente inteso non possono essere accolti.

–       Sul secondo capo, relativo alla determinazione dell’importo di partenza e all’applicazione del trattamento differenziato

344    Le ricorrenti contestano l’importo di partenza dell’ammenda loro inflitta, in primo luogo, deducendo una violazione del principio di parità di trattamento in considerazione della prassi decisionale della Commissione e, in particolare, in considerazione delle ammende imposte ai birrifici belgi nella decisione 2003/569/CE. Deducendo la violazione dello stesso principio, esse si riferiscono altresì ad alcune decisioni della Commissione concernenti infrazioni relative al mercato di un solo Stato membro, che avrebbero comportato la qualificazione dell’infrazione come «grave» o la determinazione di importi di partenza meno elevati rispetto a quelli fissati nella specie.

345    In limine, occorre rilevare, da una parte, che la precedente prassi decisionale della Commissione non funge da contesto normativo per le ammende in tema di concorrenza (sentenza del Tribunale 30 settembre 2003, Michelin/Commissione, causa T‑203/01, Racc. pag. II‑4071, punto 292) e, dall’altra, che la Commissione dispone, nell’ambito del regolamento n. 17 e del regolamento n. 1/2003, di un margine di discrezionalità nel fissare gli importi delle ammende al fine di orientare il comportamento delle imprese verso il rispetto delle regole di concorrenza (sentenza del Tribunale 29 aprile 2004, cause riunite T‑236/01, T‑239/01, da T‑244/01 a T‑246/01, T‑251/01 e T‑252/01, Tokai Carbon e a./Commissione, Racc. pag. II‑1181, punto 216) e della facoltà di adeguare in qualsiasi momento il livello delle ammende alle esigenze della relativa politica (sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, punto 314 supra, punto 169).

346    Nel caso di specie, la determinazione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti è stata effettuata, conformemente all’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003, in considerazione della gravità e della durata dall’infrazione di cui è causa. A tal riguardo, le ricorrenti non possono trarre un argomento valido dal solo fatto che, nella sua precedente prassi decisionale, la Commissione ha sanzionato comportamenti simili imponendo ammende inferiori a quelle che sono state loro inflitte nella specie.

347    Ciò premesso, le ricorrenti non possono nemmeno invocare una violazione del principio di parità di trattamento. La Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che la precedente prassi decisionale della Commissione non funge da contesto normativo per le ammende in materia di concorrenza e che decisioni relative ad altri casi hanno solo un carattere indicativo dell’eventuale esistenza di discriminazioni, dato che è poco verosimile che le relative circostanze, quali i mercati, i prodotti, le imprese e i periodi in questione, siano identiche (v. sentenza Erste Group Bank e a./Commissione, punto 314 supra, punto 233, e la giurisprudenza ivi richiamata).

348    A tal proposito, quanto all’argomento delle ricorrenti che fa valere la qualifica dell’infrazione ed il livello delle ammende imposte dalle decisioni relative a determinate infrazioni limitate al mercato di uno Stato membro, si deve sottolineare che, fatta salva quest’ultima circostanza, le ricorrenti non lamentano l’identità delle infrazioni invocate, per quanto riguarda, segnatamente, i prodotti, le imprese e i periodi in questione. Detto argomento non può quindi essere sufficiente ai fini dell’accertamento dell’asserito trattamento discriminatorio.

349    Quanto alla decisione 2003/569, le ricorrenti deducono la violazione del principio di parità di trattamento basandosi sul fatto che le ammende inflitte ai birrifici belgi coinvolti sono state significativamente meno elevate di quelle inflitte dalla decisione impugnata, mentre né la natura delle infrazioni né le condizioni dei mercati in questione presentano differenze che giustifichino tale divaricazione.

350    Occorre ricordare, al riguardo, che la Commissione valuta la gravità delle infrazioni in funzione di un gran numero di elementi che non derivano da un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere in considerazione e che, inoltre, essa non è tenuta ad applicare una formula matematica precisa, che si tratti dell’importo totale dell’ammenda applicata ovvero della sua scomposizione in diversi elementi (v. sentenza del Tribunale 13 gennaio 2004, causa T‑67/01, JCB Service/Commissione, Racc. pag. II‑49, punti 187 e 188, e la giurisprudenza ivi richiamata).

351    Ciò premesso, la comparazione diretta delle ammende imposte ai destinatari delle due decisioni relative a infrazioni distinte rischia di snaturare le funzioni specifiche svolte dalle diverse fasi del calcolo di un’ammenda. Gli importi finali delle ammende, infatti, riflettono circostanze specifiche proprie di ogni intesa nonché le valutazioni proprie della fattispecie.

352    Risulta da tutto quanto sopra che, quanto al livello delle ammende imposte, la situazione delle ricorrenti non può essere comparata a quella delle imprese interessate dalle precedenti decisioni invocate.

353    Alla luce di tali considerazioni, la censura relativa alla violazione del principio di parità di trattamento rispetto alla precedente prassi della Commissione deve essere respinta.

354    In secondo luogo, le ricorrenti affermano che la Commissione ha applicato un trattamento differenziato basandosi su premesse errate, in violazione dei principi della «ragionevolezza», della parità di trattamento e di proporzionalità e, a questo riguardo, non ha motivato a sufficienza la sua decisione.

355    A tal proposito, da un lato, le ricorrenti erroneamente asseriscono che la Commissione avrebbe applicato il trattamento differenziato sulla base dell’impatto concreto dell’infrazione sul mercato, in contraddzione con l’affermazione, contenuta al punto 452 della decisione impugnata, secondo la quale non si è tenuto conto di detto impatto.

356    L’argomento delle ricorrenti, infatti, deriva da una lettura erronea del punto 457 della decisione impugnata, che si limita a richiamare l’affermazione di cui al punto 1 A, sesto comma, degli orientamenti, secondo cui, per un’infrazione di una determinata gravità, si può decidere, nelle fattispecie che vedano coinvolte più imprese, come i cartelli, di ponderare l’importo di partenza generale per determinare un importo di partenza specifico tenendo conto del peso specifico e, dunque, dell’impatto concreto sulla concorrenza dell’infrazione di ogni impresa, in particolare qualora esista una disparità notevole nelle dimensioni delle imprese autrici di un’infrazione della stessa specie.

357    Contrariamente a quanto asserito dalle ricorrenti, la considerazione del «peso specifico, e dunque dell’impatto concreto di ogni impresa sulla concorrenza» riguarda la ripartizione in categorie dei membri di un’intesa, alla luce delle proprie dimensioni sul mercato, nel corso di un periodo di riferimento, e non comporta la valutazione dell’impatto sul mercato dell’infrazione complessivamente intesa.

358    Contrariamente a quanto affermano le ricorrenti, l’applicazione del trattamento differenziato sulla base di tale disposizione non impone la considerazione dell’impatto concreto dell’infrazione sul mercato e, pertanto, non implica che la Commissione abbia accertato che l’infrazione di cui trattasi abbia avuto tale impatto.

359    D’altra parte, deducendo la violazione dei principi della «ragionevolezza» e della parità di trattamento, in considerazione del fatto che la InBev ha ottenuto l’immunità dall’ammenda, le ricorrenti si limitano a sollevare l’argomento, già respinto ai precedenti punti 70‑90, relativo all’asserita natura vaga e contraddittoria della dichiarazione della InBev.

360    Per quanto riguarda, anzitutto, l’asserita insufficienza di motivazione relativamente all’applicazione del trattamento differenziato, è opportuno rammentare che, secondo costante giurisprudenza, i requisiti formali sostanziali nei quali consiste l’obbligo di motivazione delle modalità di calcolo dell’ammenda risultano soddisfatti allorché la Commissione indichi, nella sua decisione, gli elementi di valutazione che le hanno consentito di misurare la gravità e la durata dell’infrazione (v. sentenza Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, punto 286 supra, punto 463 e giurisprudenza ivi citata).

361    Nella fattispecie, dal punto 458 della decisione impugnata risulta che, per determinare l’importo di partenza specifico relativo alle ricorrenti, la Commissione si è riferita alle vendite di birra che le ricorrenti stesse hanno effettuato nei Paesi Bassi nel corso dell’ultimo anno civile completo dell’infrazione, vale a dire il 1998. Le ricorrenti sono state classificate nella prima categoria in termini di importanza relativa sul mercato, in esito al rilievo che le vendite di birra che hanno realizzato erano di gran lunga superiori a quelle degli altri birrifici.

362    Dal momento che la Commissione, quale motivazione dell’inclusione delle ricorrenti nella prima categoria, ha indicato il fatturato delle vendite da esse realizzate nel 1998, l’affermazione delle ricorrenti relativa alla violazione dell’obbligo di motivazione non può essere accolta. Al riguardo, le considerazioni espresse, in particolare, al punto 458 della decisione impugnata, sono sufficienti per consentire alle ricorrenti di prendere conoscenza dei motivi della decisione impugnata al riguardo e al Tribunale di disporre di elementi sufficienti per esercitare il suo controllo (v., in tal senso, sentenza della Corte 22 maggio 2008, Evonik Degussa/Commissione e Consiglio, causa C‑266/06 P, non pubblicata nella Raccolta, punto 103).

363    Infine, è opportuno rilevare che l’approccio seguito dalla Commissione al riguardo è totalmente compatibile con i criteri fissati dagli orientamenti e dalla menzionata giurisprudenza, in quanto il fatturato delle vendite delle imprese partecipanti all’infrazione, nel corso di un periodo di riferimento, rappresenta un’indicazione utile del loro peso individuale sul mercato. Pertanto, la fissazione dell’importo di partenza risultante da detto approccio, di per sé, non può sfociare nella violazione del principio di proporzionalità.

364    Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve concludere che la Commissione, fissando l’importo di partenza ed applicando il trattamento differenziato, non ha violato i principi invocati dalle ricorrenti e non è venuta meno al suo obbligo di motivazione al riguardo.

365    Di conseguenza, il secondo capo del presente motivo dev’essere respinto.

–       Sul terzo capo, relativo all’aumento in base all’effetto dissuasivo

366    Le ricorrenti affermano che, applicando il coefficiente moltiplicatore in questione, la Commissione ha violato i principi di parità del trattamento, di proporzionalità e di certezza del diritto.

367    Occorre ricordare che, per stabilire l’importo dell’ammenda, la Commissione deve verificare il suo carattere dissuasivo (sentenze della Corte 7 giugno 1983, cause riunite da 100/80 a 103/80, Musique Diffusion française e a./Commissione, Racc. pag. 1825, punto 106, e sentenza del Tribunale 27 settembre 2006, causa T‑329/01, Archer Daniels Midland/Commissione, Racc. pag. II‑3255, punto 63).

368    A tal proposito, la Commissione può prendere in considerazione, in particolare, le dimensioni e la forza economica dell’impresa interessata (v., in tal senso, sentenze Musique Diffusion française e a./Commissione, punto367 supra, punto 120, e Dansk Rørindustri e a./Commissione, punto 314 supra, punto 243).

369    Del pari, il punto 1 A, quarto comma, degli orientamenti prevede la necessità di prendere in considerazione la capacità economica effettiva degli autori dell’infrazione di arrecare un danno consistente agli altri operatori, in particolare ai consumatori, e di fissare l’importo dell’ammenda ad un livello tale da garantire un carattere sufficientemente dissuasivo.

370    Nel caso di specie, conformemente a tali considerazioni, la Commissione ha indicato che occorreva fissare l’importo delle ammende ad un livello tale da garantire un carattere sufficientemente dissuasivo tenuto conto delle dimensioni di ogni impresa (punto 463 della decisione impugnata).

371    Al medesimo punto, la Commissione ha ammesso l’applicazione, riguardo alle ricorrenti, di un coefficiente moltiplicatore pari a 2,5 all’importo di partenza, in considerazione delle dimensioni di rilievo della Heineken, risultanti dal suo elevato fatturato mondiale nel corso dell’esercizio finanziario più recente anteriore alla data di adozione della decisione impugnata, per il quale erano disponibili i dati.

372    Al riguardo, relativamente alle affermazioni delle ricorrenti concernenti i moltiplicatori applicati in alcune decisioni precedenti della Commissione, si deve ricordare che la Commissione dispone di un margine discrezionale nella determinazione dell’importo delle ammende, al fine di orientare le condotte delle imprese nel senso del rispetto delle norme sulla concorrenza. Il fatto che la Commissione abbia inflitto, nel passato, ammende di una determinata entità per taluni tipi di infrazione non può privarla, pertanto, della possibilità di elevare tale livello in qualsiasi momento, per assicurare l’attuazione della politica della concorrenza e per rinforzare l’effetto dissuasivo delle ammende (v. sentenza del Tribunale 8 ottobre 2008, causa T‑68/04, SGL Carbon/Commissione, Racc. pag. II‑2511, punto 49, e la giurisprudenza ivi richiamata).

373    Pertanto, la circostanza che, nella sua prassi decisionale precedente, la Commissione abbia applicato moltiplicatori meno elevati nei confronti di imprese di dimensioni paragonabili a quelle della Heineken non può risolversi né nel carattere spoporzionato e discriminatorio dell’aumento in questione, né nella violazione del principio di certezza del diritto.

374    Riguardo all’asserita violazione dell’obbligo di motivazione, si deve rilevare che facendo riferimento, da una parte, alla necessità di stabilire l’importo delle ammende ad un livello che garantisca un effetto dissuasivo sufficiente e, d’altra parte, alle considerevoli dimensioni della Heineken, risultanti dal suo notevole fatturato mondiale (punto 463 della decisione impugnata), la Commissione ha esposto, a sufficienza di diritto, gli elementi presi in considerazione al fine di aumentare, a scopi dissuasivi, l’importo di partenza nei confronti delle ricorrenti, consentendo loro in tal modo di conoscere la giustificazione di detto aumento, effettuato con riguardo alla loro particolare situazione, e di far valere i loro diritti, nonché al giudice di esercitare il proprio sindacato giurisdizionale.

375    Infatti, nell’ambito dell’esposizione dei motivi che giustificano il livello dell’ammenda, la Commissione non è tanuta a indicare i dati che, in particolare per quanto riguarda l’effetto dissuasivo ricercato, hanno ispirato l’esercizio del suo potere (v., in tal senso, sentenza della Corte 16 novembre 2000, Cascades/Commissione, causa C‑279/98 P, Racc. pag. I‑9693, punti 39‑48, e sentenza del Tribunale 27 settembre 2006, causa T‑330/01, Akzo Nobel /Commissione, Racc. pag. II‑3389, punto 125).

376    Peraltro, relativamente alla valutazione correttamente effettuata con riguardo alle dimensioni e alla forza economica dell’impresa in questione, le ricorrenti erroneamente asseriscono che, fissando il moltiplicatore di cui trattasi, la Commissione sarebbe stata tenuta a prendere in considerazione altre circostanze, quali la natura dell’infrazione, l’asserita assenza di un suo impatto sul mercato, il fatto che l’infrazione fosse già cessata prima dell’inizio dell’indagine o che il procedimento amministrativo avesse avuto una durata eccessiva.

377    Alla luce di quanto precede, il terzo capo del presente motivo deve essere respinto.

–       Sul quarto capo, relativo all’aumento in base alla durata dell’infrazione

378    Al punto 466 della decisione impugnata, la Commissione rileva che la Heineken ha partecipato all’infrazione almeno tra il 27 febbraio 1996 e il 3 novembre 1999, vale a dire durante un periodo di tre anni e otto mesi. Di conseguenza, l’importo di partenza dell’ammenda è stato aumentato, nei confronti delle ricorrenti, del 35%, ossia del 10% per ogni anno completo di infrazione e del 5% per il rimanente periodo di sei mesi o superiore.

379    Le ricorrenti rimettono in questione detta valutazione contestando gli accertamenti della Commissione relativi alle date di inizio e di fine dell’infrazione di cui trattasi.

380    Occorre evidenziare che, come si è già rilevato nel contesto dell’analisi del settimo motivo ai precedenti punti 210‑229, correttamente la Commissione ha affermato che la durata dell’infrazione, con riguardo alle ricorrenti, corrispondeva al periodo compreso tra il 27 febbraio 1996 e il 3 novembre 1999. Al riguardo, l’aumento del 35% operato dalla Commissione sull’importo di partenza dell’ammenda non può essere rimesso in questione.

381    Pertanto, il quarto capo, relativo alla durata dell’infrazione, non può essere condiviso.

–       Sull’asserita violazione del principio di certezza del diritto

382    Le ricorrenti rilevano che l’ammontare dell’ammenda come fissato dalla Commissione non era prevedibile, anche approssimativamente.

383    Occorre ricordare che la certezza del diritto costituisce un principio generale del diritto dell’Unione che impone, in particolare, che una normativa che comporti conseguenze sfavorevoli nei confronti dei singoli sia chiara e precisa e che la sua applicazione sia prevedibile per gli amministrati (v. sentenza del Tribunale 5 aprile 2006, causa T‑279/02, Degussa/Commissione, Racc. pag. II‑897, punto 66, e la giurisprudenza ivi richiamata).

384    Tale principio ha come corollario il principio di legalità dei reati e delle pene, in forza del quale la legge deve definire chiaramente le infrazioni e le pene poste a loro repressione (sentenza Evonik Degussa/Commissione e Consiglio, punto 362 supra, punto 39).

385    A tale proposito occorre rammentare che, se è vero che l’art. 23, nn. 2 e 3, del regolamento n. 1/2003 lascia alla Commissione un ampio potere discrezionale, esso ne limita nondimeno l’esercizio, stabilendo criteri oggettivi ai quali essa deve attenersi. Così, da un lato, l’importo dell’ammenda applicabile è soggetto ad un limite massimo calcolabile e assoluto, sicché l’importo massimo dell’ammenda che può essere inflitta a un’impresa è determinabile anticipatamente. Dall’altro, l’esercizio di detto potere discrezionale è parimenti circoscritto dalle norme che la Commissione stessa si è imposta negli orientamenti, ove la prassi amministrativa della Commissione è d’altronde soggetta in toto al sindacato del giudice dell’Unione. Un operatore accorto può quindi, avvalendosi se del caso dei servizi di un consulente legale, prevedere con un certo grado di precisione il metodo di calcolo e l’entità delle ammende in cui può incorrere per un comportamento determinato, e la circostanza che tale operatore non possa conoscere con precisione in anticipo il livello delle ammende che la Commissione infliggerà in ogni fattispecie non può costituire una violazione del principio di legalità delle pene (v., in tal senso, sentenza Evonik Degussa/Commissione e Consiglio, punto 362 supra, punti 50‑55).

386    Inoltre, le imprese coinvolte in un procedimento amministrativo che possa concludersi con un’ammenda devono tenere conto della possibilità che, in qualsiasi momento, la Commissione decida di aumentare l’importo delle ammende rispetto a quello applicato in passato (sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, punto 314 supra, punti 229 e 230). Il fatto che la Commissione possa in qualsiasi momento rivedere il livello generale delle ammende nell’ambito dell’attuazione di un’altra politica concorrenziale è pertanto ragionevolmente prevedibile per le imprese interessate (v., in tal senso, sentenza Archer Daniels Midland/Commissione, punto 367 supra, punto 48).

387    Tali considerazioni trovano applicazione a fortiori nella specie, in quanto si tratta di un’infrazione per sua natura molto grave, costituita da condotte la cui illegittimità è stata dichiarata più volte dalla Commissione.

388    Così, anche se le ricorrenti non fossero in grado di conoscere in anticipo e con precisione il livello delle ammende che la Commissione avrebbe applicato nel caso di specie, tenuto conto, in particolare, dell’aumento del livello generale delle ammende intervenuto successivamente ai fatti costitutivi dell’infrazione, tale circostanza non è indicativa della violazione dei principi di certezza del diritto e di legalità delle pene, nella misura in cui, così come si è accertato nell’ambito dell’analisi del presente motivo, la Commissione abbia esercitato il suo potere discrezionale rispettando sia il contesto normativo di cui all’art. 23, nn. 2 e 3, del regolamento n. 1/2003, come specificato dalla giurisprudenza della Corte e del Tribunale, sia le norme di condotta che la Commissione stessa si è imposta negli orientamenti.

389    La presente censura, nonché l’ottavo motivo nel suo complesso devono quindi essere respinti in quanto infondati.

 Sul nono motivo, relativo all’omessa considerazione delle circostanze attenuanti

 Argomenti delle parti

390    In primo luogo, le ricorrenti sostengono che la circostanza che la data di cessazione dell’infrazione sia stata fissata al 3 novembre 1999, mentre gli accertamenti operati della Commissione hanno avuto luogo solo il 22 e 23 marzo 2000, avrebbe dovuto essere preso in considerazione dalla Commissione al fine di mitigare l’importo di base dell’ammenda.

391    In secondo luogo, esse rilevano di non aver mai aumentato i propri prezzi nel settore del consumo a domicilio nel corso del periodo dell’infrazione. Il coordinamento contestato non sarebbe dunque mai stato attuato. Dato che circa il 62% della birra è venduta tramite il canale del consumo a domicilio, la mancata attuazione sarebbe dimostrata dalla maggior parte delle loro vendite. Inoltre, la complessità e la poca trasparenza della struttura del settore «horeca» renderebbero impossibile la realizzazione di un accordo vero e proprio o di una vera e propria concertazione restrittiva della concorrenza.

392    La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

 Giudizio del Tribunale

393    Nel contesto del presente motivo, le ricorrenti affermano, in sostanza, che la Commissione ha violato gli orientamenti in quanto non ha sufficientemente tenuto conto delle circostanze attenuanti relative, in primo luogo, alla cessazione dell’infrazione prima dei suoi primi interventi e, in secondo luogo, alla mancata attuazione effettiva degli accordi illegittimi in questione.

394    In primo luogo, quanto alla prima circostanza invocata, si deve rammentare che, ai sensi del punto 3 degli orientamenti, l’importo di base dell’ammenda fissata dalla Commissione viene ridotto, segnatamente, qualora l’impresa incriminata cessi l’infrazione sin dai primi interventi della Commissione.

395    La concessione di una siffatta riduzione dell’importo di base dell’ammenda è legata alle circostanze di specie, che possono condurre la Commissione a non concederla ad un’impresa che sia parte di un accordo illecito. Segnatamente, riconoscere il beneficio di una circostanza attenuante in fattispecie in cui un’impresa sia parte di un accordo manifestamente illegittimo, di cui sapesse o non potesse ignorare che costituiva un’infrazione, potrebbe incitare le imprese a perseguire un accordo segreto fintantoché possibile, sperando che il loro comportamento non venga mai scoperto, nella consapevolezza che, nel caso in cui il loro comportamento fosse effettivamente scoperto, esse potrebbero comunque ottenere una riduzione dell’ammenda interrompendo a quel punto l’infrazione. Un siffatto riconoscimento priverebbe l’ammenda inflitta di qualsivoglia effetto dissuasivo e pregiudicherebbe l’effetto utile dell’art. 81, n. 1, CE (sentenza della Corte 9 luglio 2009, causa C‑511/06 P, Archer Daniels Midland/Commissione, Racc. pag. I‑5843, punti 104 e 105).

396    Si tratta, infatti, di una circostanza attenuante che, in considerazione dell’effetto utile dell’art. 81, n. 1, CE, deve essere interpretata restrittivamente, in quanto solo le circostanze del caso di specie possono giustificare la sua considerazione (sentenza del Tribunale 27 settembre 2006, causa T‑59/02, Archer Daniels Midland/Commissione, Racc. pag. II‑3627, punti 337 e 338).

397    In particolare, la cessazione di un’infrazione intenzionalmente commessa non può essere considerata come una circostanza attenuante allorché sia stata determinata dall’intervento della Commissione (v. sentenza 27 settembre 2006, causa T‑59/02, Archer Daniels Midland/Commissione, punto 396 supra, punto 341, e la giurisprudenza ivi richiamata).

398    È quindi sulla base di una premessa errata che le ricorrenti sollevano un argomento a fortiori, asserendo che la circostanza attenuante in causa deve essere, a maggior ragione, concessa nel caso della cessazione dell’infrazione precedentemente ai primi interventi della Commissione.

399    Inoltre, anche ammettendo che tali considerazioni non si applichino con la medesima forza nell’ipotesi di cessazione dell’infrazione intervenuta su iniziativa del contravventore precedentemente ai primi interventi della Commissione, la concessione del beneficio della circostanza attenuante in questione non può tuttavia, in linea di principio, essere adeguata riguardo a comportamenti deliberatamente commessi, la cui illegittimità è stata dichiarata a più riprese dalla Commissione.

400    Pertanto, al punto 475 della decisione impugnata, correttamente la Commissione ha potuto rilevare che, trattandosi nel caso di specie di un’infrazione per sua natura molto grave e manifestamente illegittima, il fatto che un’impresa ponga fine alla condotta incriminata prima di qualsiasi intervento della Commissione non merita di essere tenuto in considerazione quale circostanza attenuante.

401    D’altronde, se è pur vero che le ricorrenti sostengono che la Commissione ha dimostrato, in passato, una posizione diversa quanto alla circostanza attenuante in questione, occorre rammentare che, conformemente a costante giurisprudenza, il semplice fatto che la Commissione, nelle decisioni precedenti, abbia considerato che taluni elementi costituivano circostanze attenuanti ai fini della determinazione dell’importo dell’ammenda non implica che essa sia tenuta ad effettuare la medesima valutazione in una decisione successiva (sentenza 25 ottobre 2005, Gruppo Danone/Commissione, punto 316 supra, punto 395).

402    Alla luce di tali considerazioni, l’argomento delle ricorrenti inteso al riconoscimento della cessazione della loro infrazione precedentemente ai primi interventi della Commissione come circostanza attenuante non può essere accolto.

403    In secondo luogo, per quanto riguarda l’asserita circostanza attenuante attinente alla mancata attuazione effettiva degli accordi, va verificato se le circostanze addotte dalle ricorrenti possano provare che, durante il periodo nel corso del quale hanno aderito agli accordi illeciti, esse si fossero effettivamente sottratte alla loro applicazione adottando un comportamento concorrenziale sul mercato o, quantomeno, avessero chiaramente e notevolmente violato gli obblighi diretti ad attuare tale intesa, al punto da averne perturbato lo stesso funzionamento (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 15 marzo 2006, causa T‑26/02, Daiichi Pharmaceutical/Commissione, Racc. pag. II‑713, punto 113).

404    Al riguardo, al punto 477 della decisione impugnata, la Commissione ha rilevato che nessun partecipante aveva dimostrato di essersi sottratto all’attuazione degli accordi in questione, in quanto la mancata esecuzione occasionale non si era tradotta in un «rigetto completo e totale degli accordi conclusi».

405    Le ricorrenti censurano tali osservazioni, affermando che, nel segmento del consumo a domicilio, la Heineken mai ha aumentato i suoi prezzi nel corso del periodo di infrazione e che, riguardo al settore «horeca», la struttura del mercato è talmente complicata che sarebbe stato impossibile raggiungere un vero e proprio accordo e, a fortiori, eseguirlo.

406    A tal proposito, esse si fondano sulle relazioni economiche allegate al ricorso, da cui risulterebbe, in particolare, che i loro prezzi nel segmento del consumo a domicilio non sono aumentati nel periodo dell’infrazione, che tale settore sarebbe caratterizzato da una concorrenza tra birrifici, da spostamenti notevoli nelle quote di mercato, da un forte potere d’acquisto presso gli acquirenti e da un aumento di volume degli sconti e che, riguardo al settore «horeca», i loro prezzi non sono aumentati nel 1996 e nel 1997, ove gli aumenti dei prezzi in detto settore nel corso dell’infrazione, complessivamente intesi, erano d’altronde inferiori alla media degli aumenti dei prezzi a lungo termine e la struttura di mercato aveva comportato una concorrenza per i posti «horeca» nuovi e «liberati», con notevoli spostamenti nelle quote di mercato tra i birrifici.

407    Esse censurano poi alla Commissione di non aver analizzato i dati corretti, quanto ai prezzi e, in particolare, di non aver considerato la mancata esecuzione degli accordi per ogni impresa individualmente considerata.

408    La Commissione nega di aver dichiarato, nella decisione impugnata, che la collusione di cui trattasi ha comportato aumenti di prezzo effettivi, affermando che il fatto che sia stata acclarata la partecipazione delle ricorrenti al coordinamento dei prezzi è sufficiente per respingere il loro argomento relativo alla mancata esecuzione degli accordi in questione.

409    Si deve rilevare che detto argomento della Commissione non può essere accolto. Infatti, sebbene la sola circostanza che un’impresa non dia seguito agli accordi illeciti non sia tale da escludere la sua responsabilità, si tratta nondimeno di una circostanza di cui si deve tenere conto, in quanto circostanza attenuante, nel contesto della fissazione dell’importo dell’ammenda.

410    Tuttavia, nella specie, si deve riconoscere che, così come risulta dai punti 349‑354 della decisione impugnata e come confermato nel contesto della precedente analisi del quinto e del sesto motivo, l’infrazione in questione è consistita in un’intesa complessa attuata mediante accordi e pratiche concertate che si iscrivono in un progetto comune di cartello, applicato nel corso di un lungo periodo ed avente come obiettivo il mantenimento dello status quo e la minimizzazione della concorrenza. I suoi partecipanti hanno coordinato i prezzi e gli aumenti dei prezzi della birra nei Paesi Bassi, in particolare nel segmento «horeca», limitando le riduzioni, nel segmento del consumo a domicilio, nonché i prezzi della birra venduta con il marchio del distributore. La collusione ha altresì comportato concertazioni sulla ripartizione della clientela, sia del segmento «horeca» sia, per quanto riguarda la birra venduta con il marchio del distributore, del segmento del consumo a domicilio. I partecipanti hanno rafforzato la loro posizione nei confronti dei propri clienti, vale a dire i supermercati nel segmento del consumo a domicilio e i punti vendita nel segmento «horeca», consultandosi regolarmente e in modo serrato e conducendo trattative su tutti gli aspetti sensibili dei parametri di concorrenza, al fine di ottenere aumenti dei prezzi o quantomeno la stabilità dei prezzi, nonché di circoscrivere il numero e gli effetti dei cambiamenti di birrificio effettuati dai clienti nel segmento del consumo a domicilio.

411    In considerazione dell’esistenza di detto piano globale, che si è manifestato nel contesto di riunioni svoltesi deliberatamente in segreto, nel corso di un periodo considerevole, gli elementi addotti dalle ricorrenti, intesi principalmente a dimostrare la mancanza di aumenti effettivi dei prezzi, non sono sufficienti per provare che esse si siano sottratte all’applicazione di tutti gli accordi in questione o, quantomeno, che abbiano chiaramente e notevolmente violato gli obblighi diretti ad attuarli, al punto da aver perturbato lo stesso funzionamento dell’intesa.

412    Relativamente agli asseriti indizi di comportamento concorrenziale nei settori in questione, che risulta dalle analisi economiche allegate al ricorso, vale a dire gli spostamenti nelle quote di mercato, l’aumento del volume degli sconti, nonché le specifiche circostanze caratterizzanti la struttura di mercato nel settore «horeca», ossia l’esistenza di contratti a lunga durata, occorre rilevare che, anche a volerle ritenere acclarate, tali circostanze non costituiscono indizi concreti di azioni concorrenziali tali da perturbare il funzionamento stesso degli accordi collusivi descritti al precedente punto 410 e, pertanto, non contraddicono, in quanto tali, l’attuazione dell’intesa in questione.

413    Infine, ove le ricorrenti si riferiscono a determinate indicazioni relative alla mancata attuazione degli accordi di cui trattasi, contenute nelle dichiarazioni di taluni direttori della InBev, è sufficiente notare che dette indicazioni si limitano a semplici allegazioni che non bastano, di per sé, a dimostrare che l’intesa non è stata attuata o che il suo funzionamento è stato perturbato.

414    Ciò premesso, si deve rilevare che le ricorrenti non hanno dimostrato l’esistenza di circostanze tali da giustificare la concessione del beneficio della circostanza attenuante relativa alla mancata applicazione degli accordi collusivi in questione.

415    Conseguentemente, il nono motivo dev’essere respinto.

 Sul decimo motivo, relativo all’incidenza della durata eccessiva del procedimento amministrativo sull’importo dell’ammenda

 Argomenti delle parti

416    Le ricorrenti sostengono che la durata eccessiva del procedimento amministrativo abbia portato alla determinazione di un’ammenda più elevata, derivante direttamente dall’aumento del livello delle ammende inflitte dalla Commissione con riferimento a periodi precedenti. In particolare, esse sottolineano che, se fosse stata adottata una decisione in un termine ragionevole, l’importo dell’ammenda sarebbe stato meno elevato.

417    La Commissione contesta gli argomenti delle ricorrenti.

 Giudizio del Tribunale

418    Risulta da costante giurisprudenza che il fatto che la Commissione abbia inflitto, in passato, ammende di una certa entità per determinati tipi di infrazioni non può impedirle di aumentare tale entità entro i limiti stabiliti dal regolamento n. 1/2003 se ciò è necessario per garantire l’attuazione della politica della concorrenza, ma che, al contrario, l’efficace applicazione delle norme della concorrenza esige che la Commissione possa sempre adeguare il livello delle ammende alle esigenze di questa politica (sentenze Musique Diffusion française e a./Commissione, punto 367 supra, punto 109, e Dansk Rørindustri e a./Commissione, punto 314 supra, punto 169).

419    In considerazione di tale giurisprudenza, un ricorrente non può validamente sostenere che la sua sanzione avrebbe potuto essere meno elevata se la Commissione avesse terminato prima il procedimento amministrativo, dato che l’Istituzione ha aumentato il livello generale delle sanzioni nel corso del procedimento amministrativo (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 8 luglio 2008, causa T‑52/03, Knauf Gips/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 486).

420    Alla luce di tali rilievi, non può ritenersi che la durata del procedimento amministrativo, sebbene sia stata eccessiva, abbia inciso sul contenuto della decisione impugnata, per il semplice fatto che medio tempore la Commissione ha aumentato il livello delle ammende.

421    Pertanto, nella specie, anche se la Commissione ha riconosciuto, all’udienza, di aver aumentato il livello generale delle ammende intorno al 2005, e cioè durante il procedimento amministrativo in oggetto, questa circostanza non può essere presa in considerazione nel contesto della valutazione dell’incidenza del mancato rispetto del principio del termine ragionevole sul contenuto della decisione impugnata.

422    Il decimo motivo, pertanto, non può trovare accoglimento.

 Sull’undicesimo motivo, relativo al livello di riduzione dell’ammenda concessa in virtù della durata eccessiva del procedimento amministrativo

 Argomenti delle parti

423    Le ricorrenti fanno valere che la riduzione dell’ammenda di EUR 100 000, concessa dalla Commissione in considerazione della durata eccessiva del procedimento amministrativo, è troppo limitata rispetto all’importo dell’ammenda inflitta.

424    La Commissione dichiara di aver fatto uso della possibilità di concedere, di propria iniziativa, una riduzione dell’ammenda, trattandosi di una delle prerogative per cui dispone di un ampio potere discrezionale. Le ricorrenti non avrebbero sollevato alcun argomento che giustificherebbe una riduzione ulteriore.

 Giudizio del Tribunale

425    Si deve rilevare che un’irregolarità procedurale può a volte giustificare una riduzione dell’ammenda anche se non è tale da comportare l’annullamento della decisione (v., in tal senso, sentenze Baustahlgewebe/Commissione, punto 48 supra, punti 26‑48, e Nederlandse Vereniging voor de Groothandel Elektrotechnisch Gebied et Technische Unie/Commissione, punto 245 supra, punti 436‑438).

426    Il superamento del termine ragionevole è tale da fondare la decisione della Commissione di ridurre secondo equità l’importo di un’ammenda, ove la possibilità di accordare una tale riduzione rientra nell’ambito dell’esercizio delle sue prerogative (v., in tal senso, sentenza Technische Unie/Commissione, punto 286 supra, punti 202‑204).

427    Nella fattispecie, la Commissione ha deciso di concedere alle ricorrenti una riduzione dell’ammenda in ragione della durata «irragionevole» del procedimento amministrativo (punti 498 e 499 della decisione impugnata).

428    L’esercizio di tale prerogativa da parte della Commissione non impedisce al Tribunale, nell’esercizio della sua competenza anche nel merito, di concedere un’ulteriore riduzione dell’importo dell’ammenda.

429    Orbene, occorre considerare che la riduzione forfettaria di EUR 100 000, concessa dalla Commissione, non tiene affatto conto dell’importo dell’ammenda inflitta nella specie, pari, prima di tale riduzione, a EUR 219 375 000, e, pertanto, non costituisce una riduzione della sanzione tale da correggere adeguatamente la violazione che risulta dal superamento del termine ragionevole del procedimento amministrativo.

430    Al riguardo, le ricorrenti fanno valere, a giusto titolo, che le conseguenze della violazione del principio del termine ragionevole non sono state sufficientemente prese in considerazione dalla Commissione riguardo alla riduzione dell’importo dell’ammenda.

431    Quanto al livello adeguato della riduzione della sanzione, occorre tuttavia respingere l’argomento delle ricorrenti, dedotto per la prima volta nella memoria di replica, secondo cui, dato che la violazione del principio del termine ragionevole costituisce un fatto illecito ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE, nel contesto della riduzione dell’ammenda si deve tenere conto dell’importo del danno.

432    Infatti, la riduzione della sanzione, nella specie, ha per oggetto la compensazione della violazione del principio del termine ragionevole e deve, pertanto, essere fissata ad un livello adeguato rispetto alla sanzione inflitta alle ricorrenti. Tuttavia, contrariamente a quanto asserito dalle ricorrenti, detta operazione è effettuata secondo equità e non deve essere preceduta da un’analisi dei requisiti relativi all’impegno della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE.

433    Pertanto, dato che le ricorrenti non hanno presentato domande di risarcimento danni, né nel ricorso né d’altronde nella memoria di replica, non occorre pronunciarsi quanto all’argomento relativo all’importo del presunto danno, deducendo una valutazione ipotetica dell’importo dell’ammenda che sarebbe stata loro inflitta se la Commissione avesse posto termine al procedimento in un termine ragionevole, né quanto all’argomento vertente sull’esistenza di un nesso di causalità tra la violazione del principio del termine ragionevole ed il danno medesimo.

434    In considerazione delle circostanze della fattispecie, il Tribunale ritiene, nell’esercizio della sua competenza anche nel merito, che, al fine di concedere alle ricorrenti un risarcimento equo in ragione della durata eccessiva del procedimento, la riduzione di cui è causa deve essere portata al 5% dell’importo dell’ammenda.

 Conclusione sull’ammenda

435    In esito all’analisi dei motivi dedotti dalle ricorrenti e all’esercizio, da parte del Tribunale, della sua competenza giurisdizionale anche nel merito, si deve riformare l’importo dell’ammenda inflitta, congiuntamente e in solido, alle ricorrenti, da una parte, fissando un importo di partenza pari a EUR 61 750 000, in luogo di EUR 65 000 000, conseguentemente all’annullamento dell’art. 1 della decisione impugnata, nella parte in cui considera la componente dell’infrazione consistente nel coordinamento occasionale delle condizioni commerciali, diverse dai prezzi, offerte ai consumatori individuali nel segmento «horeca» nei Paesi Bassi (v. punti 201 e 202 supra) e, dall’altra, portando la riduzione operata in ragione del superamento del termine ragionevole del procedimento al 5% dell’importo finale dell’ammenda, in luogo di EUR 100 000 (v. punto 434 supra).

436    Conseguentemente a tale riforma, l’importo dell’ammenda è calcolato moltiplicando per 2,5, in ragione dell’effetto dissuasivo, l’importo di partenza riformato, aumentandolo poi del 35% in ragione della durata dell’infrazione, e riducendolo del 5% in ragione del superamento del termine ragionevole del procedimento. Di conseguenza, l’importo dell’ammenda inflitta in solido alle ricorrenti va fissato in EUR 197 985 937,5.

 Sulle spese

437    A norma dell’art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi.

438    Nella specie, poiché le conclusioni delle ricorrenti sono state dichiarate parzialmente fondate, il Tribunale procederà ad un’equa valutazione delle circostanze della causa decidendo che le ricorrenti sopporteranno due terzi delle proprie spese nonché delle spese esposte dalla Commissione e che quest’ultima sopporterà un terzo delle proprie spese nonché di quelle esposte dalle ricorrenti.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      L’art. 1 della decisione della Commissione 18 aprile 2007, C (2007) 1697 relativa a una procedura di applicazione dell’art. 81 [CE] (procedimento COMP/B/37.766 – Mercato olandese della birra) è annullato nella parte in cui la Commissione europea ha ivi accertato che la Heineken NV e la Heineken Nederland BV hanno partecipato ad un’infrazione consistente nel coordinamento occasionale delle condizioni commerciali, diverse dai prezzi, offerte ai consumatori individuali nel segmento «horeca» nei Paesi Bassi.

2)      L’importo dell’ammenda inflitta alla Heineken e alla Heineken Nederland all’art. 3, lett. a), della decisione C (2007) 1697 è fissato in EUR 197 985 937,5.

3)      Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)      La Heineken e la Heineken Nederland sopporteranno i due terzi delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea.

5)      La Commissione sopporterà un terzo delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Heineken e dalla Heineken Nederland.

Vadapalas

Dittrich       

Truchot

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 giugno 2011.




Indice


Fatti

Procedimento amministrativo

Decisione impugnata

Infrazione in esame

Ammenda inflitta alle ricorrenti

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

Sul quinto e sesto motivo, vertenti, rispettivamente, sull’insufficienza degli elementi di prova dell’infrazione e sull’assenza di accordi e/o pratiche concordate ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

– Sulla dichiarazione della InBev

– Su altri elementi di prova

– Sugli elementi di fatto relativi agli accertamenti, da una parte, di un coordinamento dei prezzi e degli aumenti di prezzo della birra e, dall’altra, di un coordinamento occasionale sulla ripartizione della clientela

– Sugli elementi di fatto relativi all’accertamento di un coordinamento occasionale di altre condizioni commerciali offerte ai singoli clienti nel segmento «horeca»

– Sull’asserito errore di diritto e di qualificazione dei fatti

– Conclusione

Sul settimo motivo, riguardante la durata dell’infrazione

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

– Sulla determinazione della data di inizio dell’infrazione

– Sulla determinazione della data di cessazione dell’infrazione

Sul primo motivo, attinente alla violazione del principio di buona amministrazione e dell’art. 27 del regolamento n. 1/2003, quanto al diniego di accesso alle risposte alla comunicazione degli addebiti fornite da altre imprese interessate

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sul secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione, del «principio di sollecitudine» e del principio del contraddittorio, risultante dall’asserita mancanza di un’indagine accurata ed imparziale

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sul terzo motivo, vertente sulla violazione della presunzione di innocenza

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sul quarto motivo, vertente sulla violazione del termine ragionevole

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

– Sulla durata del procedimento amministrativo

– Sull’incidenza della durata eccessiva del procedimento amministrativo sulla legittimità della decisione impugnata

Sull’ottavo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003, degli orientamenti, dei principi di parità di trattamento, di certezza del diritto, di proporzionalità e «di ragionevolezza», nonché dell’obbligo di motivazione, quanto alla determinazione dell’importo dell’ammenda

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

– Sul primo capo, relativo alla valutazione della gravità dell’infrazione

– Sul secondo capo, relativo alla determinazione dell’importo di partenza e all’applicazione del trattamento differenziato

– Sul terzo capo, relativo all’aumento in base all’effetto dissuasivo

– Sul quarto capo, relativo all’aumento in base alla durata dell’infrazione

– Sull’asserita violazione del principio di certezza del diritto

Sul nono motivo, relativo all’omessa considerazione delle circostanze attenuanti

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sul decimo motivo, relativo all’incidenza della durata eccessiva del procedimento amministrativo sull’importo dell’ammenda

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sull’undicesimo motivo, relativo al livello di riduzione dell’ammenda concessa in virtù della durata eccessiva del procedimento amministrativo

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Conclusione sull’ammenda

Sulle spese


* Lingua processuale: l’olandese.