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Ricorso presentato il 19 febbraio 2010 - Lucchini/Commissione

(Causa T-91/10)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Lucchini SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: M. Delfino, avvocato, J.-P. Gunther, avocat, E. Bigi, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

In via principale, annullare la decisione della Commissione nel caso COMP/37.956 - Tondo per cemento armato, riadozione - C(2009) 7492 definitiva, come modificata dalla Decisione C(2009) 9912 definitiva.

In via subordinata, annullare l'articolo 2 della decisione del 30 settembre 2009, nella parte in cui la ricorrente è stata condannata al pagamento della somma di Euro 14,35 milioni, in solido con la società S.P. S.p.A..

In via di ulteriore subordine, ridurre l'ammenda comminata.

In ogni caso, condannare la Commissione al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto contro la decisione del 30 settembre 2009, come modificato dalla decisione dell'8 dicembre 2009 con cui la Commissione ha sanzionato una violazione dell'articolo 65 CECA sulla base del regolamento (CE) n. 1/20031.

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati in altri ricorsi introdotti contro la suddetta decisione.

In particolare, la ricorrente fa valere i seguenti motivi:

Incompletezza della Decisione, violazione di forme sostanziali ed inesistenza, nella misura in cui la decisione è stata notificata sprovvista dei suoi allegati e sarebbe stata, altresì, adottata dal Collegio in forma incompleta nonché ri-notificata in forma ulteriormente incompleta, senza il testo principale.

Incompetenza della Commissione a contestare un'infrazione all'art. 65 del trattato CECA, una volta spirato e, quindi, erronea scelta della base giuridica sostanziale.

Violazione dei diritti della difesa e violazione ed errata applicazione del diritto, nella misura in cui la Commissione non ha riaperto la procedura amministrativa e si è arrogata il diritto di esaminare la legge più favorevole applicabile nel caso di specie, senza dare la possibilità alla ricorrente di far conoscere in modo efficace il proprio punto di vista sulla realtà e sulla rilevanza dei fatti e delle circostanze allegati.

In via subordinata la ricorrente chiede di annullare la Decisione per mancanza di prove ed errata applicazione del diritto sostanziale, nella misura in cui la Commissione ascrive l'imputazione dell'infrazione, per tutto il periodo intercorso tra il 6 dicembre 1989 ed il 27 giugno 2000, alla Lucchini, per via dell'impresa unica Lucchini/Siderpotenza. La ricorrente pone l'accento sull'autonomia decisionale e gestionale della Siderpotenza ed il fatto che la Commissione non è stata in grado di fornire prove convincenti per dimostrare che la Lucchini fosse la responsabile, sotto il profilo egli elementi umani e materiali, della gestione della Siderpotenza;

In via di ulteriore subordine la ricorrente osserva come la Commissione abbia erroneamente applicato le norme relative al calcolo delle ammende, in particolare gli Orientamenti del 1998.

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1 - Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 Trattato (GU L 1, del 04.01.2003, pag. 1).