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Ricorso proposto il 29 luglio 2013 – Gossio / Consiglio

(Causa T-406/13)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Marcel Gossio (Casablanca, Marocco) (rappresentante: avv. S. Zokou)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare:

la decisione 2010/656/PESC ed il regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio nonché la decisione di esecuzione 2012/144/PESC dell’8 marzo 2012 che istituiscono misure restrittive per tener conto della situazione in Costa d’Avorio nella parte in cui riguardano e si riferiscono al ricorrente;

la decisione del 17 maggio 2013 che conferma e proroga le misure restrittive summenzionate nella parte in cui dispongono che il ricorrente debba continuare a figurare nell’elenco delle persone e delle entità menzionate all’allegato II della decisione 2010/656/PESC e all’allegato IA del regolamento (CE) n. 560/2005 relativo alle misure restrittive istituite per tener conto della situazione in Costa d’Avorio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, vertente su un eccesso di potere e su un errore manifesto di valutazione, nella parte in cui:

i fatti addebitati al ricorrente non avrebbero alcun fondamento obiettivo e non si baserebbero su alcuna prova concreta;

non potrebbe essere stabilito un legame obiettivo tra i motivi invocati per giustificare le misure restrittive adottate nel confronti del ricorrente e la situazione generale della Costa d’Avorio;

le basi giuridiche all’origine delle misure restrittive adottate nei confronti del ricorrente sarebbero in contraddizione con gli ultimi motivi dedotti per giustificare tali misure;

le decisioni del Consiglio costituirebbero uno sviamento di procedura o di potere.

Secondo motivo, vertente su una violazione dei diritti fondamentali del ricorrente e segnatamente del diritto ad essere presunto innocente, del diritto alla libertà d’impresa, del diritto di proprietà, del principio di proporzionalità nonché del diritto al rispetto della vita privata e familiare e del diritto di non essere assoggettato a trattamenti inumani e degradanti.