Ricorso proposto il 29 luglio 2013 – Gossio / Consiglio
(Causa T-406/13)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Marcel Gossio (Casablanca, Marocco) (rappresentante: avv. S. Zokou)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare:
la decisione 2010/656/PESC ed il regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio nonché la decisione di esecuzione 2012/144/PESC dell’8 marzo 2012 che istituiscono misure restrittive per tener conto della situazione in Costa d’Avorio nella parte in cui riguardano e si riferiscono al ricorrente;
la decisione del 17 maggio 2013 che conferma e proroga le misure restrittive summenzionate nella parte in cui dispongono che il ricorrente debba continuare a figurare nell’elenco delle persone e delle entità menzionate all’allegato II della decisione 2010/656/PESC e all’allegato IA del regolamento (CE) n. 560/2005 relativo alle misure restrittive istituite per tener conto della situazione in Costa d’Avorio.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
Primo motivo, vertente su un eccesso di potere e su un errore manifesto di valutazione, nella parte in cui:
i fatti addebitati al ricorrente non avrebbero alcun fondamento obiettivo e non si baserebbero su alcuna prova concreta;
non potrebbe essere stabilito un legame obiettivo tra i motivi invocati per giustificare le misure restrittive adottate nel confronti del ricorrente e la situazione generale della Costa d’Avorio;
le basi giuridiche all’origine delle misure restrittive adottate nei confronti del ricorrente sarebbero in contraddizione con gli ultimi motivi dedotti per giustificare tali misure;
le decisioni del Consiglio costituirebbero uno sviamento di procedura o di potere.
Secondo motivo, vertente su una violazione dei diritti fondamentali del ricorrente e segnatamente del diritto ad essere presunto innocente, del diritto alla libertà d’impresa, del diritto di proprietà, del principio di proporzionalità nonché del diritto al rispetto della vita privata e familiare e del diritto di non essere assoggettato a trattamenti inumani e degradanti.