Language of document : ECLI:EU:C:2013:117

Causa C‑168/11

Manfred Beker
e

Christa Beker

contro

Finanzamt Heilbronn

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof)

«Libera circolazione dei capitali — Imposta sul reddito — Redditi da capitale — Convenzione contro la doppia imposizione — Dividendi distribuiti da società stabilite in Stati membri e in Stati terzi — Determinazione del limite massimo dell’imputazione della ritenuta effettuata all’estero all’imposta sul reddito nazionale — Mancato computo delle spese personali e connesse alle esigenze della vita quotidiana — Giustificazione»

Massime — Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 febbraio 2013

1.        Questioni pregiudiziali — Ricevibilità — Limiti — Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una soluzione utile

(Art. 267 TFUE)

2.        Libertà di stabilimento — Libera circolazione dei capitali — Ambito di applicazione — Normativa tributaria — Imposta sulle società — Tassazione dei dividendi — Trattamento fiscale dei dividendi distribuiti a residenti, provenienti da partecipazioni al capitale di una società con sede in un altro Stato membro e che non conferiscono un’influenza determinante su quest’ultima — Inapplicabilità delle disposizioni che disciplinano la libertà di stabilimento — Applicabilità delle disposizioni che disciplinano la libera circolazione dei capitali

(Artt. 49 TFUE e 63 TFUE)

3.        Libera circolazione dei capitali — Restrizioni — Normativa nazionale riguardante la determinazione del limite massimo dell’imputazione della ritenuta alla fonte effettuata all’estero all’imposta sul reddito nazionale — Mancato computo delle spese personali connesse alle esigenze della vita quotidiana — Inammissibilità — Giustificazione — Insussistenza

(Art. 63 TFUE)

1.        V. il testo della decisione.

(v. punto 19)

2.        V. il testo della decisione.

(v. punti 26-31)

3.        L’articolo 63 TFUE dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale, nell’ambito di un regime diretto a limitare la doppia imposizione, qualora persone assoggettate illimitatamente all’imposta assolvano su redditi di origine estera, nello Stato di origine di detti redditi, un’imposta equivalente all’imposta sul reddito prelevata da detto Stato membro, l’imputazione di detta imposta estera all’importo dell’imposta sul reddito in tale Stato membro è operata moltiplicando l’importo dell’imposta dovuta a titolo dei redditi imponibili nel medesimo Stato membro, comprendente i redditi di origine estera, per il rapporto esistente tra detti redditi di origine estera e la somma dei redditi, somma quest’ultima che non tiene conto delle spese speciali e degli oneri straordinari in quanto spese relative alle esigenze della vita quotidiana o alla situazione personale o familiare.

Infatti, da un lato, se è vero che una tale normativa prende certamente in considerazione le deduzioni corrispondenti alle spese speciali e agli oneri straordinari in quanto spese relative alle esigenze della vita quotidiana o alla situazione personale o familiare per calcolare l’importo teorico dell’imposta che colpisce tutti i redditi dei contribuenti, essa comporta tuttavia, in pratica, la conseguenza che ai contribuenti residenti in detto Stato membro che hanno percepito all’estero una parte dei loro redditi vengano riconosciute le deduzioni corrispondenti a dette spese speciali e agli oneri straordinari soltanto a concorrenza dei redditi percepiti nel loro Stato membro di residenza. Una parte di dette deduzioni non è quindi computata da tale ultimo Stato membro ai fini del calcolo dell’imposta sul reddito di tali contribuenti. Ne discende che i contribuenti residenti in uno Stato membro che hanno percepito una parte dei loro redditi all’estero sono svantaggiati rispetto ai contribuenti residenti nel medesimo Stato membro che hanno percepito in quest’ultimo l’integralità dei loro redditi e che beneficiano di conseguenza dell’integralità delle deduzioni corrispondenti alle spese speciali e agli oneri straordinari in quanto spese relative alle esigenze della vita quotidiana o alla situazione personale o familiare.

Dall’altro lato, se è vero che il mantenimento della ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri può certamente costituire una ragione imperativa d’interesse generale che consente di giustificare una restrizione all’esercizio di una libertà di circolazione all’interno dell’Unione, una tale giustificazione non può essere invocata dallo Stato di residenza di un contribuente per sottrarsi alla responsabilità, che ricade in principio su tale Stato, di riconoscere al contribuente le deduzioni di tipo personale e familiare che gli spettano, a meno che, in maniera volontaria o a seguito di specifici accordi internazionali, gli Stati in cui una parte del reddito è percepita non concedano a loro volta tali deduzioni. Tali deduzioni, in linea di principio, devono essere integralmente computate dallo Stato di residenza. Ne consegue che esse devono, di massima, essere operate per l’intero sulla parte del reddito del contribuente percepita in tale ultimo Stato.

(v. punti 41, 42, 51, 53, 56, 60, 63)