Language of document : ECLI:EU:T:2013:295

Causa T‑65/11

Recombined Dairy System A/S

contro

Commissione europea

«Unione doganale – Importazione di concentrati di lattoglobulina provenienti dalla Nuova Zelanda – Recupero di dazi all’importazione – Domanda di sgravio di dazi all’importazione – Articoli 220, paragrafo 2, lettera b), e 236 del regolamento (CEE) n. 2913/92»

Massime – Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 5 giugno 2013

1.      Risorse proprie dell’Unione europea – Rimborso o sgravio dei dazi all’importazione o all’esportazione – Eccezione – Interpretazione restrittiva

[Regolamento del Consiglio n. 2913/92, artt. 220, § 2, b), e 239]

2.      Risorse proprie dell’Unione europea – Recupero dei dazi all’importazione o all’esportazione – Condizioni per non procedere alla contabilizzazione dei dazi all’importazione menzionate all’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 2913/92 – Carattere cumulativo

[Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 220, § 2, b)]

3.      Risorse proprie dell’Unione europea – Recupero dei dazi all’importazione o all’esportazione – Condizioni per non procedere alla contabilizzazione dei dazi all’importazione menzionate all’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 2913/92 – Errore delle stesse autorità competenti – Mancato rilascio di informazione tariffaria vincolante – Irrilevanza

[Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 220, § 2, b)]

4.      Unione doganale – Applicazione della normativa doganale – Prodotti classificati sotto la medesima voce doganale – Legittimo affidamento del debitore – Mancato rilascio, da parte della Commissione, di un’informazione tariffaria vincolante a conferma di tale classificazione – Irrilevanza

[Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 220, § 2, b); regolamento della Commissione n. 2454/93, art. 871, § 5]

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 22)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punto 23)

3.      A norma dell’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, può ritenersi che le autorità competenti abbiano commesso un errore qualora non abbiano sollevato alcuna obiezione riguardo alla classificazione doganale dei prodotti effettuata dall’operatore economico nelle sue dichiarazioni in dogana e dette dichiarazioni contenessero tutti i dati di fatto necessari per applicare la normativa in questione, di modo che un eventuale controllo successivo da parte delle autorità competenti non potesse evidenziare un elemento nuovo. Ciò vale, in particolare, qualora tutte le dichiarazioni in dogana presentate dall’operatore economico fossero complete, in quanto menzionavano, segnatamente, la designazione dei prodotti secondo le specifiche della nomenclatura a lato della voce doganale dichiarata, e qualora le importazioni in questione siano state di un certo numero e abbiano avuto luogo durante un periodo relativamente lungo, senza che la voce doganale venisse contestata.

Il citato articolo 220, paragrafo 2, lettera b), che concede il diritto al non recupero a posteriori dei dazi all’importazione o all’esportazione in caso di errore commesso dalle autorità doganali, è applicabile anche in situazioni in cui la ricorrente non sia titolare o non abbia chiesto un’informazione tariffaria vincolante. Infatti, la circostanza che la ricorrente non abbia chiesto un’informazione tariffaria vincolante per i prodotti in questione non significa per questo che le autorità doganali non abbiano commesso alcun errore.

(v. punti 24, 25, 27)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punto 33)