Language of document : ECLI:EU:T:2005:461

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

15 dicembre 2005 (*)

«Trasmissione televisiva – Direttiva 89/552/CEE – Direttiva 97/36/CE – Art. 3 bis – Eventi di particolare rilevanza per la società – Ricevibilità – Violazione delle forme sostanziali»

Nella causa T-33/01,

Infront WM AG, già KirchMedia WM AG, con sede in Zug (Svizzera), rappresentata inizialmente dagli avv.ti C. Lenz, A. Bardong, avocats, e dal sig. E. Batchelor, solicitor, successivamente dall’avv. Lenz, dai sigg. Batchelor e R. Denton, solicitor, dalla sig.ra F. Carlin, barrister, e dal sig. M. Clough, QC, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra K. Banks e dal sig. M. Huttunen, in qualità di agenti, assistiti dal sig. J. Flynn, QC, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

sostenuta da

Repubblica francese, rappresentata dal sig. G. de Bergues, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato inizialmente dal sig. J. Collins, successivamente dalla sig.ra R. Caudwell, infine dal sig. M. Berthell, in qualità di agenti, assistito quest’ultimo dal sig. K. Parker, QC, con domicilio eletto in Lussemburgo,

Parlamento europeo, rappresentato dai sigg. C. Pennera e M. Moore, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato dai sigg. A. Lopes Sabino e M. Bishop, in qualità di agenti, 

intervenienti,

avente ad oggetto la domanda di annullamento dell’asserita decisione della Commissione adottata ai sensi dell’art. 3 bis della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23), modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE (GU L 202, pag. 60),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione ampliata),

composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra P. Lindh, dal sig. P. Mengozzi, dalla sig.ra I. Wiszniewska-Białecka e dal sig. V. Vadapalas, giudici,

cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 7 luglio 2005,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

1        La direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23), è stata adottata sul fondamento dell’art. 57, n. 2, del Trattato che istituisce la Comunità economica europea (divenuto, in seguito a modifica, art. 47, n. 2, CE) e dell’art. 66 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea (divenuto art. 55 CE). Tale direttiva è stata modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE (GU L 202, pag. 60).

2        La direttiva 89/552, modificata, costituisce il contesto giuridico nel quale sono esercitate le attività televisive nel mercato comune. Il suo obiettivo primario consiste nel garantire la libera diffusione dei programmi televisivi all’interno della Comunità europea prevedendo le disposizioni minime che gli Stati membri devono far osservare alle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione.

3        I ‘considerando’ da 18 a 21 della direttiva 97/36 enunciano:

«(18) considerando che è essenziale che gli Stati membri siano in grado di adottare misure volte a proteggere il diritto all’informazione e ad assicurare un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di eventi, nazionali e non, di particolare rilevanza per la società, quali i giochi olimpici, il campionato del mondo di calcio e il campionato europeo di calcio; che a tal fine gli Stati membri mantengono il diritto di prendere misure, compatibili con il diritto comunitario, volte a regolare l’esercizio, da parte delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione, dei diritti esclusivi di trasmissione di tali eventi;

(19)      considerando che occorre prendere le disposizioni necessarie, in ambito comunitario, al fine di evitare un’eventuale incertezza giuridica e distorsioni del mercato e di conciliare la libera circolazione dei servizi televisivi con la necessità di prevenire possibili elusioni delle misure nazionali destinate a proteggere un legittimo interesse generale;

(20)      considerando, in particolare, che è opportuno stabilire nella presente direttiva disposizioni relative all’esercizio, da parte delle emittenti televisive, di diritti esclusivi che esse possono aver acquistato per la trasmissione di eventi ritenuti di particolare rilevanza per la società in uno Stato membro diverso da quello alla cui giurisdizione sono soggette; che, al fine di evitare acquisti di diritti a fini speculativi per eludere le disposizioni nazionali, è necessario applicare tali disposizioni ai contratti conclusi dopo la pubblicazione della presente direttiva e relativi ad eventi successivi alla data di attuazione; che quando contratti anteriori alla pubblicazione della presente direttiva sono rinnovati, essi sono considerati contratti nuovi;

(21)      considerando che, ai fini della presente direttiva, gli eventi di “particolare rilevanza per la società” devono rispondere a determinati criteri, ossia essere eventi di straordinaria importanza che presentano interesse per il pubblico in generale nell’Unione europea o in un determinato Stato membro o in una parte componente significativa di uno Stato membro e sono organizzati in anticipo da un organizzatore legittimato a vendere i diritti relativi a tali eventi».

4        Ai sensi dell’art. 1 della direttiva 89/552, modificata (in prosieguo: la «direttiva»):

«a)      per “trasmissione televisiva” si intende la trasmissione, via cavo o via etere, nonché la trasmissione via satellite, in forma non codificata o codificata, di programmi televisivi destinati al pubblico. Il termine suddetto comprende la comunicazione di programmi effettuata tra le imprese ai fini della ritrasmissione al pubblico. La suddetta nozione non comprende invece i servizi di comunicazione che forniscono informazioni specifiche o altri messaggi su richiesta individuale, come la telecopiatura, le banche elettroniche di dati e servizi analoghi;

«b)       per “emittente” si intende la persona fisica o giuridica che ha la responsabilità editoriale nella composizione dei palinsesti dei programmi televisivi ai sensi della precedente lettera a) e che li trasmette o li fa trasmettere da terzi».

5        L’art. 3 bis della direttiva dispone:

«1.      Ciascuno Stato membro può prendere le misure compatibili con il diritto comunitario volte ad assicurare che le emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione non trasmettano in esclusiva eventi che esso considera di particolare rilevanza per la società, in modo da privare una parte importante del pubblico dello Stato membro della possibilità di seguire i suddetti eventi in diretta o in differita su canali liberamente accessibili. In tale caso, lo Stato membro interessato redige un elenco di eventi, nazionali e non, che considera di particolare rilevanza per la società. Esso redige tale elenco in modo chiaro e trasparente e in tempo utile. Inoltre, lo Stato membro determina se tali eventi debbano essere disponibili in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive nel pubblico interesse, in differita integrale o parziale.

2.      Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le misure che hanno adottato o che intendono adottare ai sensi del paragrafo 1. Entro tre mesi dalla notifica la Commissione verifica che tali misure siano compatibili con il diritto comunitario e le comunica agli altri Stati membri. La Commissione consulta il comitato di cui all’articolo 23 bis. Essa pubblica immediatamente nella [Gazzetta ufficiale] le misure prese e, almeno una volta all’anno, l’elenco consolidato di tutte le misure adottate dagli Stati membri.

3.      Gli Stati membri fanno sì, con mezzi adeguati, nel quadro della loro legislazione, che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione non esercitino i diritti esclusivi acquistati dopo la data di pubblicazione della presente direttiva in modo da privare una parte importante del pubblico di un altro Stato membro della possibilità di seguire su di un canale liberamente accessibile, […] in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive nel pubblico interesse, in differita integrale o parziale secondo quanto stabilito da tale ultimo Stato membro a norma del paragrafo 1, gli eventi che quest’altro Stato membro ha designato conformemente ai paragrafi precedenti».

6        Ai sensi dell’art. 23 bis, n. 1, della direttiva:

«È istituito un comitato di contatto sotto l’egida della Commissione. Esso è composto di rappresentanti delle competenti autorità degli Stati membri. È presieduto da un rappresentante della Commissione e si riunisce per iniziativa di quest’ultimo o a richiesta della delegazione di uno Stato membro».

 Fatti all’origine della controversia

7        La Kirch Media GmbH & Co. KGaA, già denominata TaurusFilm GmbH & Co., e la KirchMedia WM AG, divenuta Infront WM AG, esercitano un’attività di acquisto, di gestione e di commercializzazione di diritti di trasmissione televisiva di eventi sportivi ed acquistano abitualmente tali diritti dall’organizzazione dell’evento sportivo in questione. Esse rivendono i diritti così acquistati alle emittenti.

8        Il 10 settembre 1996 la TaurusFilm GmbH & Co. e la sua colicenziataria, la Sporis Holding AG, hanno stipulato un contratto con la Fédération internationale de football amateur (FIFA) concernente la cessione dei diritti esclusivi di ritrasmissione su scala mondiale – esclusi gli Stati Uniti d’America – delle partite della fase finale della Coppa del Mondo della FIFA per gli anni 2002 e 2006. Attraverso una convenzione conclusa il 26 maggio 1998 tra la FIFA e la TaurusFilm GmbH & Co., sostitutiva del precedente contratto, a quest’ultima è stata attribuita, ad un prezzo minimo di franchi svizzeri (CHF) 1,4 miliardi, l’esclusività dei diritti di ritrasmissione di tali eventi per gli Stati del continente europeo nonché per la Russia, le altre ex repubbliche socialiste sovietiche e la Turchia.

9        Il 14 ottobre 1998 la Kirch Media GmbH & Co. KGaA ha ceduto i suoi diritti di trasmissione della Coppa del Mondo della FIFA del 2002, esclusi i diritti per la Germania, alla sua filiale di diritto svizzero FWC Medien AG, divenuta KirchMedia WM AG. In seguito i diritti di trasmissione della Coppa del Mondo della FIFA sono stati ceduti anche alla KirchMedia WM AG.

10      Conformemente all’art. 3 bis, n. 2, della direttiva, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha notificato alla Commissione, il 25 settembre 1998, le misure prese in applicazione del n. 1 di tale articolo. Tali misure comprendevano l’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società designati da tale Stato membro.

11      La Commissione ha comunicato tali misure, in conformità dell’art. 3 bis, n. 2, della direttiva, agli altri Stati membri il 2 novembre 1998 ed ha ricevuto le osservazioni del comitato di contatto di cui all’art. 23 bis, n. 1, della suddetta direttiva (in prosieguo: il «comitato di contatto») in occasione di una riunione del 20 novembre 1998.

12      Con lettera 23 dicembre 1998 la Commissione ha portato a conoscenza del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che inesattezze sulla portata delle misure notificate non le permettevano di valutare la compatibilità di queste ultime col diritto comunitario.

13      Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha notificato alla Commissione una nuova versione di tali misure con lettera 5 maggio 2000.

14      Con lettera 14 luglio 2000, indirizzata alla Commissione, la ricorrente ha fatto valere che l’elenco stabilito dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non può essere approvato in ragione della sua incompatibilità sia con l’art. 3 bis della direttiva, sia con altre disposizioni del diritto comunitario. Essa asseriva segnatamente, in tale lettera, che l’elenco in parola non era stato stabilito secondo un procedimento chiaro e trasparente, che il suddetto elenco includeva eventi che non presentavano una particolare rilevanza per la società del Regno Unito, che le consultazioni nazionali e comunitarie erano inficiate da gravi lacune e denunciava il carattere retroattivo della normativa di cui trattasi.

15      Il 28 luglio 2000 il direttore generale della direzione generale (DG) «Educazione e cultura» della Commissione ha inviato una lettera al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord indicando quanto segue:

«Con lettera 5 maggio 2000, ricevuta dalla Commissione l’11 maggio 2000, la rappresentaza permanente del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord presso l’Unione europea ha notificato alla Commissione un insieme di misure nazionali concernenti la copertura televisiva di eventi di interesse nazionale nel Regno Unito. Tali misure comprendono: gli artt. 97, 98, 101, 103, 104 e 105 della sezione IV del Broadcasting Act [1996]; gli artt. 1, 3 e 9 del Regolamento 3 allegato ai Television Broadcasting Regulations 2000; le pertinenti disposizioni dell’[Independent Television Commission] Code on Sports and other Listed Events, pubblicato a norma dell’art. 104 del Broadcasting Act 1996; i criteri che definiscono gli eventi sportivi ed altri eventi di interesse nazionale annunciati dal Ministro della Cultura, dei Mezzi di comunicazione e dello Sport il 25 novembre 1997 nonché l’annuncio fatto al Parlamento il 25 giugno 1998 dal Ministro della Cultura, dei Mezzi di comunicazione e dello Sport in esito alla revisione dell’elenco degli eventi sportivi ed altri eventi di interesse nazionale effettuata a norma dell’art. 97, n. 3, della legge sulle trasmissioni radiotelevisive del 1996.

Come l’esige l’art. 3 bis, n. 2 della direttiva [...], la Commissione ha comunicato la misure [notificate] agli altri Stati membri e sollecitato il parere del [comitato di contatto].

Ho l’onore di informarvi che, in seguito all’esame della conformità delle misure adottate con la direttiva e tenuto conto degli elementi di fatto disponibili quanto al paesaggio audiovisivo del Regno Unito, la Commissione europea non intende contestare le misure notificate dalle vostre autorità.

Conformemente a quanto prevede l’art. 3 bis, n. 2 della direttiva, la Commissione procederà alla pubblicazione delle misure notificate nella [Gazzetta ufficiale]».

16      Con lettera 7 novembre 2000 la ricorrente ha segnalato alla Commissione che essa ha avuto conoscenza della sua imminente approvazione dell’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e ha segnatamente denunciato la lesione arrecata al suo diritto di proprietà attraverso l’adozione di tali misure da parte di tale Stato ai sensi dell’art. 3 bis, n. 1, della direttiva.

17      La Commissione ha pubblicato il 18 novembre 2000 (GU C 328, pag. 2), conformemente all’art. 3 bis, n. 1, della direttiva, le misure prese dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, poi notificate alla Commissione, secondo il procedimento di cui all’art. 3 bis, n. 2.

18      Tali misure comprendono estratti della sezione IV del Broadcasting Act 1996 (in prosieguo: la «legge sulle trasmissioni televisive del 1996»), del Regolamento 3 allegato ai Television Broadcasting Regulations 2000 (in prosieguo: il «regolamento 2000 sulle trasmissioni televisive»), dell’Independent Television Commission (ITC) Code on Sports and other Listed Events, come modificato nel gennaio 2000 (in prosieguo: il «codice dell’ITC relativo agli eventi sportivi e ad altri eventi inseriti nell’elenco»), che includono, nell’allegato, l’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e l’elenco dei servizi in possesso delle «condizioni richieste» enunciate nel regolamento 2000 sulle trasmissioni televisive nonché le risposte scritte del Ministro della Cultura, dei Mezzi di comunicazione e dello Sport a due interrogazioni parlamentari, rispettivamente del 25 novembre 1997 e del 25 giugno 1998, concernenti la revisione dell’elenco degli eventi sportivi iscritti di cui alla sezione IV della legge sulle trasmissioni televisive del 1996. Tra tali eventi figura la fase finale della Coppa del Mondo della FIFA.

19      Il 7 dicembre 2000 la ricorrente ha inviato alla Commissione una lettera che afferma in particolare quanto segue:

«vi sarei grato di confermare che la Commissione ha senz’altro concluso il procedimento di verifica a norma dell’art. 3 bis [della direttiva], quanto all’elenco stabilito dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e alla legge sulla radiodiffusione del 1996 e […] di informarci della conclusione di tale procedimento, incluse eventuali misure prese dalla Commissione in tale contesto. Gradiremmo inoltre avere accesso a tutti i documenti pertinenti».

20      La ricorrente ha reiterato la sua domanda alla Commissione con lettera 22 dicembre 2000.

21      Con lettera 22 gennaio 2001 la Commissione ha risposto alla ricorrente quanto segue:

«Sul piano giuridico, ai sensi dell’art. 3 bis, n. 2, della direttiva, la pubblicazione delle misure è la conseguenza di un procedimento di verifica (positiva) effettuata dalla Commissione. Voi partite quindi con giusta ragione dal presupposto che il procedimento di verifica da parte della Commissione è concluso e che l’elenco del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è stato ritenuto compatibile con la direttiva».

22      La Commissione ha unito a tale lettera il parere emesso dal Comitato di contatto il 6 giugno 2000.

 Procedimento

23      Il 12 febbraio 2001 la Kirch Media GmbH & Co. KGaA e la KirchMedia WM AG hanno proposto il seguente ricorso.

24      Con lettera 5 aprile 2001 il Consiglio ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.

25      Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale l’11 giugno 2001, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale. Le ricorrenti hanno presentato, il 26 luglio 2001, le loro osservazioni su tale eccezione di irricevibilità cui hanno unito, all’allegato 6, versioni espurgate dei contratti conclusi con la FIFA concernenti la cessione dei diritti di trasmissione delle partite della fase finale della Coppa del Mondo di calcio della FIFA per gli anni 2002 e 2006 (v. punto 8 supra).

26      Con lettere 14 e 20 giugno 2001 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ed il Regno di Danimarca hanno chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione. Con lettere 25 giugno 2001 la Repubblica francese, la Comunità francese del Belgio ed il Parlamento hanno del pari chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.

27      Con lettera 2 agosto 2001 le ricorrenti hanno presentato, nell’eventualità di un’accettazione delle domande di intervento, una domanda di trattamento riservato, nei confronti delle parti richiedenti l’intervento, di talune parti dell’allegato 6 delle loro osservazioni sull’eccezione di irricevibilità.

28      Nelle loro osservazioni, depositate nella cancelleria del Tribunale il 31 agosto 2001, le ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di respingere la domanda di intervento della Comunità francese del Belgio e di condannare quest’ultima alle spese relative alla sua domanda. Le parti principali non hanno sollevato obiezioni circa le altre domande di intervento.

29      Con lettera 7 novembre 2001 la Commissione ha chiesto di presentare osservazioni sulla trasmissione ad opera delle ricorrenti, nell’allegato 6 delle loro osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, di versioni espurgate dei contratti conclusi con la FIFA e ha sollecitato, con lettera 12 aprile 2002, la produzione della versione integrale di tali contratti. Il Tribunale ha chiesto alle ricorrenti, con lettera 4 luglio 2002, di formulare osservazioni concernenti la trasmissione alla Commissione delle versioni integrali dei contratti di licenza conclusi con la FIFA.

30      Con ordinanza del Tribunale 11 marzo 2002 l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione è stata riunita al merito e le spese sono state riservate.

31      Il Tribunale ha ricevuto, il 13 maggio 2002, le versioni integrali dei contratti conclusi con la FIFA il 10 settembre 1996 ed il 26 maggio 1998.

32      Con lettera 29 novembre 2002 le ricorrenti hanno chiesto, ai sensi dell’art. 64, n. 4, del regolamento di procedura, che la Commissione sia invitata a produrre taluni documenti. Con lettera 20 gennaio 2003 la Commissione ha chiesto che l’allegato 17 dell’atto introduttivo sia ritirato dal fascicolo. Con lettera 26 marzo 2003 le ricorrenti hanno formulato osservazioni al riguardo.

33      Con lettera 11 febbraio 2003 il cancelliere del Tribunale ha informato la parti che si sarebbe statuito ulteriormente sul ritiro del suddetto documento dal fascicolo.

34      Con lettera 26 marzo 2003 la Kirch Media GmbH & Co. KGaA ha rinunciato al ricorso. Con ordinanza 24 giugno 2003 il presidente della Quinta Sezione del Tribunale ha dato atto di tale rinuncia.

35      Con ordinanza 9 luglio 2003 il Tribunale ha ammesso il Regno di Danimarca, la Repubblica francese, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il Parlamento ed il Consiglio ad intervenire a sostegno delle conclusioni della convenuta. Invece la Comunità francese del Belgio non è stata ammessa ad intervenire. Le parti ammesse all’intervento hanno presentato memorie, ad eccezione del Regno di Danimarca e del Consiglio. La ricorrente ha presentato osservazioni su tali memorie d’intervento.

36      Con lettera 19 agosto 2003 il cancelliere del Tribunale ha invitato la ricorrente a produrre versioni non confidenziali delle sue memorie.

37      Con lettera 19 settembre 2003 la ricorrente ha presentato una domanda di trattamento riservato di taluni elementi del controricorso.

38      Con ordinanza 4 dicembre 2003 il presidente della Quinta Sezione del Tribunale ha deciso che venga trasmessa alle intervenienti una versione non confidenziale di tutti i documenti del procedimento e che queste ultime siano invitate a presentare le loro osservazioni in proposito. Le intervenienti non hanno presentato osservazioni nel termine loro impartito a tal fine, ad eccezione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, che non ha formulato obiezioni su tale punto.

39      Con decisione 13 settembre 2004 relativa alla composizione delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato alla Quarta Sezione cui la presente causa è stata di conseguenza attribuita con decisione 21 ottobre 2004.

40      In forza dell’art. 14 del regolamento di procedura e su proposta della Quarta Sezione, il Tribunale, sentite le parti in conformità dell’art. 51 di detto regolamento, ha deciso di rinviare la causa dinanzi ad un collegio giudicante ampliato.

41      Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 1° luglio 2005, il Regno di Danimarca ha informato il Tribunale che ritirava il suo intervento. Dato che la ricorrente, la convenuta nonché il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non hanno sollevato obiezioni sulla domanda di ritiro depositata dal Regno di Danimarca e che le altre intervenienti non hanno presentato osservazioni, il presidente della Quarta Sezione ampliata ha dato atto al Regno di Danimarca, con ordinanza 31 agosto 2005, della sua rinuncia ed ha ingiunto a ciascuna parte di sopportare le proprie spese relative a tale intervento.

42      Su relazione del giudice relatore il Tribunale (Quarta Sezione ampliata) ha deciso di passare alla fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’art. 64, n. 3, lett. c) e d), del regolamento di procedura, ha invitato le parti principali ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a depositare taluni documenti ed ha posto per iscritto quesiti alla ricorrente ed alla Commissione invitandole a darvi risposta prima dell’udienza. La ricorrente, la convenuta nonché il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno dato seguito a tali domande nel temine loro impartito.

43      Le parti, ad eccezione della Repubblica francese, sono state sentite nelle loro difese e nelle loro risposte ai quesiti del Tribunale nel corso dell’udienza del 7 luglio 2005.

44      Con lettera 22 agosto 2005, depositata nella cancelleria del Tribunale il 23 agosto 2005, la ricorrente ha chiesto che sia versato agli atti un documento, allegato a tale lettera, di cui essa avrebbe ottenuto solo dopo l’udienza la produzione da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

 Conclusioni delle parti

45      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare parzialmente o integralmente la decisione della Commissione, adottata ai sensi dell’art. 3 bis della direttiva che constata la compatibilità col diritto comunitario delle misure notificate dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (in prosieguo: l’«atto impugnato»);

–        dichiarare che l’art. 3 bis della direttiva è inapplicabile e non può servire di base giuridica all’adozione dell’atto impugnato;

–        condannare la Commissione al pagamento delle spese;

–        condannare la Repubblica francese, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ed il Parlamento a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla stessa ricorrente per effetto dei loro interventi.

46      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso irricevibile;

–        in subordine, respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare la ricorrente alle spese.

47      Il Parlamento, a sostegno della Commissione, chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso irricevibile;

–        in subordine respingere il ricorso in quanto infondato.

48      Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, a sostegno della Commissione, chiede che il Tribunale voglia respingere il ricorso.

49      La Repubblica francese, a sostegno della Commissione, chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

A –  Sulla domanda di misure di organizzazione del procedimento

50      Nelle sue memorie la ricorrente ha chiesto che la Commissione sia invitata a produrre diversi documenti relativi al procedimento di verifica della compatibilità col diritto comunitario delle misure adottate dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

51      Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, ai sensi dell’art. 64, n. 3, lett. c) e d), del regolamento di procedura, il Tribunale ha chiesto alla Commissione e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di produrre tali documenti. All’udienza la ricorrente ha indicato, in seguito ad un quesito del Tribunale, che riteneva di aver ottenuto soddisfazione sulla sua domanda di produzione di documenti.

52      Alla luce di tali elementi il Tribunale ritiene che non occorra più statuire al riguardo.

B –  Sulla domanda di ritiro di un documento

53      La Commissione ha chiesto al Tribunale, con lettera 20 gennaio 2003, di ritirare dal dibattimento un documento prodotto dalla ricorrente nell’allegato 17 del suo atto introduttivo per il motivo che si tratta di un documento redatto dai suoi servizi ai fini di una discussione in seno al comitato di contatto e di natura confidenziale. La ricorrente si è opposta a tale ritiro.

54      La domanda della Commissione ha per oggetto il ritiro dal dibattimento del documento intitolato «Documento di lavoro per il comitato di contatto sull’art. 3 bis della direttiva» e recante il riferimento DOC CC TVSF (2000) 6. Va però constatato come la Commissione non abbia fatto esplicitamente valere che si tratta di un documento interno.

55      Inoltre, interrogata all’udienza dal Tribunale sulla natura confidenziale di tale documento, la Commissione ha indicato che il comitato di contatto, destinatario di tale documento, non lo considerava più come un documento di tale natura e che si poteva presumere che quest’ultimo sarebbe stato di conseguenza oggetto di un’ampia diffusione.

56      Dato quanto precede, benché la Commissione abbia manifestato all’udienza la volontà di confermare la sua domanda di ritiro dal fascicolo di tale documento, non si può considerare che quest’ultimo sia stato o, quanto meno, continui ad essere un documento interno all’istituzione e di natura confidenziale.

57      Va quindi respinta la domanda della Commissione diretta al ritiro del documento in parola dal fascicolo.

C –  Sulla ricevibilità

1.     Sulla ricevibilità del primo capo delle conclusioni della ricorrente

58      La Commissione eccepisce l’irricevibilità del ricorso per i motivi che, in primo luogo, essa non ha adottato alcun atto impugnabile ai sensi dell’art. 3 bis, n. 2, della direttiva, in secondo luogo, la ricorrente non è né direttamente né individualmente interessata dall’atto impugnato e, in terzo luogo, la ricorrente, avendo omesso di trasmettere, unitamente all’atto introduttivo, copia dei contratti conclusi con la FIFA il 10 settembre 1996 ed il 26 maggio 1998, non sarebbe stata in grado di preparare la sua difesa.

59      Per quanto concerne il terzo motivo di irricevibilità, va ricordato che la ricorrente ha prodotto, nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, copie dei contratti di cui è causa (v. supra, punti 25 e 31), che sono state trasmesse alla Commissione. Interrogata su tale punto all’udienza, la Commissione ha rinunciato, in seguito ad una domanda del Tribunale, ad avvalersi di un siffatto motivo di irricevibilità.

60      Peraltro, nell’ambito della sua difesa ed in seguito alla produzione da parte della ricorrente dei contratti conclusi con la FIFA il 10 settembre 1996 ed il 26 maggio 1998, la Commissione ha fatto valere che questi ultimi limitano considerevolmente la capacità della ricorrente di esercitare i suoi diritti concedendo sublicenze, in via esclusiva, ad emittenti televisive. Essa considera che, dato il contenuto di talune tra le clausole di tali contratti, non è certo che il danno che la ricorrente sostiene aver subito risulti dall’atto impugnato.

61      Occorre constatare che la Commissione non ha tratto alcuna conclusione dalle sue affermazioni in merito alla ricevibilità del presente ricorso. In ogni caso, nei limiti in cui la Commissione abbia avuto per obiettivo, attraverso le sue asserzioni, di contestare l’interesse della ricorrente, va rilevato come essa non abbia sostenuto che il tenore dei contratti in parola privasse la ricorrente di un interesse siffatto e che tale circostanza non risulta nemmeno dal fascicolo, data peraltro la risposta della ricorrente ai quesiti per iscritto del Tribunale, aventi segnatamente ad oggetto l’ampiezza delle restrizioni contrattuali all’esercizio da parte della ricorrente dei suoi diritti di trasmissione televisiva sulle partite della Coppa del Mondo della FIFA.

62      Alla luce delle considerazioni precedenti occorre esaminare unicamente il primo ed il secondo dei motivi di irricevibilità opposti dalla Commissione.

a)     Sulla natura giuridica dell’atto impugnato

 Argomenti delle parti

63      La Commissione sostiene che, contrariamente all’art. 2 bis, n. 2, della direttiva, l’art. 3 bis, n. 2, della direttiva stessa non menziona una «decisione» che essa dovrebbe adottare. La Repubblica francese invoca al riguardo che l’art. 3 bis non conferisce alcuna competenza decisionale alla Commissione. Il suo ruolo consisterebbe nel procedere alla verifica preliminare della compatibilità col diritto comunitario delle misure nazionali notificate.

64      Cosí, qualora le misure nazionali notificate non sembrino violare il diritto comunitario, la Commissione informerebbe lo Stato membro del fatto che non ha l’intenzione di opporsi a tali misure e procederebbe alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale affinché gli altri Stati membri si conformino agli obblighi loro incombenti a norma dell’art. 3 bis, n. 3, della direttiva. La convenuta e la Repubblica francese indicano che, nei limiti in cui le suddette misure violassero il diritto comunitario e partendo dal presupposto che lo Stato membro non procedesse alle modifiche necessarie, la Commissione sarebbe costretta ad avviare il procedimento per inadempimento di cui all’art. 226 CE.

65      La constatazione preliminare dell’assenza di violazione del diritto comunitario sarebbe pertanto una decisione di non promuovere, nell’immediato, un ricorso per inadempimento contro lo Stato membro interessato. Orbene, i singoli non sarebbero abilitati a contestare il diniego della Commissione di promuovere un procedimento per inadempimento a norma dell’art. 226 CE, in quanto l’adozione da parte della Commissione di una posizione su tale questione non è un atto produttivo di effetti giuridici definitivi (ordinanza del Tribunale 13 novembre 1995, causa T‑126/95, Dumez/Commissione, Racc. pag. II‑2863, punto 37).

66      La Repubblica francese precisa al riguardo che, ai sensi dell’art. 226 CE, la determinazione dei diritti e degli obblighi incombenti agli Stati membri e il giudizio sul loro comportamento possono risultare unicamente da una sentenza della Corte (sentenza della Corte 22 febbraio 2001, causa C‑393/98, Gomes Valente, Racc. pag. I‑1327). La posizione adottata dalla Commissione concernente la compatibilità col diritto comunitario di un elenco di eventi di particolare rilevanza per la società non modificherebbe quindi la situazione giuridica dello Stato membro interessato. Per di più, il carattere giuridicamente vincolante dell’elenco in parola, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, non conseguirebbe dalla lettera 28 luglio 2000 con cui la Commissione informava il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che tali misure sono compatibili col diritto comunitario, ma unicamente dal diritto nazionale. La Commissione precisa al riguardo che, pur supponendo che esista una decisione nel caso di specie, si tratterebbe di tale lettera del 28 luglio 2000.

67      La posizione della Commissione, qualunque essa sia in rapporto alle misure nazionali notificate, non influirebbe sulla loro attuazione nello Stato membro di notifica. La Commissione non sarebbe in effetti autorizzata a dichiarare incompatibile col diritto comunitario la legislazione di uno Stato membro.

68      La Commissione segnala peraltro che, nella lettera 28 luglio 2000 al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, essa ha indicato di non essere intenzionata, «in funzione degli elementi a sua disposizione», ad opporsi alle misure notificate e che tale valutazione non costituisce una decisione. Essa rileva in proposito che, nell’ipotesi in cui debba impegnarsi giuridicamente, la sua decisione dev’essere adottata dal collegio dei membri della Commissione e dev’essere motivata. La sua lettera del 28 luglio 2000 sarebbe, pertanto, assimilabile ad una lettera di archiviazione (sentenza della Corte 10 luglio 1980, cause riunite 253/78 e da 1/79 a 3/79, Giry e Guerlain e a., Racc. pag. 2327, e sentenza del Tribunale 24 marzo 1994, causa T‑3/93, Air France/Commissione, Racc. pag. II‑121, punto 50).

69      Quanto all’obbligo ad essa incombente di pubblicare nella Gazzetta ufficiale le misure nazionali approvate, la Commissione considera che esso non modifica affatto la natura della sua lettera 28 luglio 2000. Tale pubblicazione avrebbe il solo scopo di informare gli altri Stati membri affinché questi ultimi si conformino all’obbligo loro incombente ai sensi dell’art. 3 bis, n. 3, della direttiva. Essa segnala tuttavia che l’obbligo in capo agli Stati membri di conformarsi agli obblighi loro incombenti a norma di tale articolo viene generato non dall’approvazione provvisoria delle misure notificate da parte della stessa Commissione, bensì direttamente dal suddetto articolo, in cui si fa riferimento agli «eventi che quest’altro Stato membro ha designato conformemente ai paragrafi precedenti» e non agli eventi figuranti in un «elenco pubblicato dalla Commissione». Così, sia la notifica delle misure in questione agli altri Stati membri sia la pubblicazione di tali misure nella Gazzetta ufficiale sarebbero misure amministrative non implicanti affatto l’esercizio, da parte della Commissione, di un qualsiasi potere decisionale.

70      A tale riguardo, relativamente al richiamo nell’art. 3 bis, n. 3, dei «paragrafi precedenti» e non del «paragrafo 1», parrebbe che l’approccio della ricorrente sia quello di considerare che l’obbligo imposto agli Stati membri è subordinato alla designazione delle misure di cui all’art. 3 bis, n. 1, della direttiva nonché alla loro notifica ed approvazione da parte della Commissione ai sensi dell’art. 3 bis, n. 2, della suddetta direttiva. Tuttavia l’unico requisito imposto sarebbe che lo Stato membro abbia soddisfatto gli obblighi di designazione e di notifica delle misure incombentigli a norma dell’art. 3 bis, nn. 1 e 2, della direttiva, il che sarebbe compatibile con l’intenzione apparente del legislatore di porre in essere un sistema di riconoscimento reciproco delle misure prese dagli Stati membri, pur conferendo alla Commissione un ruolo di mediatore. L’interpretazione della ricorrente attribuirebbe quindi un’efficacia vincolante ad una mera constatazione della Commissione che non sarebbe tale da produrre effetti giuridici in capo agli altri Stati membri. L’obbligo di riconoscimento reciproco risultante dall’art. 3 bis, n. 3, della direttiva non sarebbe subordinato alla verifica da parte della Commissione della compatibilità col diritto comunitario delle misure notificate.

71      D’altro canto gli altri Stati membri non possono essere costretti, a norma del diritto comunitario, ad applicare misure di un altro Stato membro incompatibili col diritto comunitario, nonostante la posizione adottata dalla Commissione in rapporto a tali misure. La Commissione si riferisce, in tale contesto, alla sua lettera al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord 23 dicembre 1998 a tenore nella quale essa esprimeva dubbi circa la compatibilità delle misure inizialmente notificate col diritto comunitario. Essa rileva anche che le misure nazionali in parola sono state pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale e non nella serie L.

72      La Commissione, sostenuta dal Parlamento, fa infine valere che la ricorrente non contesta il fatto che le misure in questione avrebbero potuto essere impugnate dinanzi ai giudici del Regno Unito. Il giudice nazionale, nella causa all’origine della sentenza della House of Lords 25 luglio 2001, R v. ITC, ex parte TV Danmark 1 Ltd, [2001] UKHL 42, invocata dalla ricorrente, si sarebbe limitato ad affermare che non avrebbe statuito sulla questione dell’equilibrio tra gli interessi degli organizzatori di eventi sportivi e delle emittenti televisive a mantenere un mercato libero, da un lato, e l’interesse del cittadino a poter essere spettatore di importanti eventi sportivi, dall’altro. Esso non avrebbe tuttavia affermato di non voler riesaminare la legittimità di misure adottate a norma dell’art. 3 bis della direttiva. Se fosse stato proposto un ricorso dinanzi ai giudici del Regno Unito e si fosse effettuato un rinvio pregiudiziale alla Corte ai sensi dell’art. 234 CE, la ricorrente non avrebbe potuto stabilire alcun parallelo con la causa all’origine della sentenza della Corte 9 marzo 1994, causa C‑188/92, TWD Textilwerke Deggendorf (Racc. pag. I‑833). In effetti, nel caso di specie, alla ricorrente sarebbe precluso di proporre un ricorso dinanzi ai giudici del Regno Unito. Orbene, dichiarando ricevibile il presente ricorso proposto avverso un’asserita decisione della Commissione, il Tribunale darebbe il suo avallo ad uno sviamento di potere come quello denunciato dalla Corte nella citata sentenza TWD Textilwerke Deggendorf.

73      Secondo la Commissione, non spetta al Tribunale esaminare o interpretare la legittimità delle misure adottate dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Sarebbe peraltro particolarmente difficile per un giudice, diverso da quelli del Regno Unito, procedere all’interpretazione delle suddette misure, tra cui figurano segnatamente disposizioni del codice dell’ITC relativo agli eventi sportivi e ad altri eventi inseriti nell’elenco, data la loro mancanza di chiarezza.

74      In proposito, il Parlamento sottolinea che la ricorrente aveva la facoltà di difendere i suoi diritti attraverso un rinvio pregiudiziale della High Court di Londra alla Corte [sentenza della Corte 10 dicembre 2002, causa C‑491/01, British American Tobacco (Investments) e Imperial Tobacco, Racc. pag. I‑11453, punti 32‑41].

75      Il Parlamento aggiunge peraltro che si può stabilire un parallelo anche tra la presente causa e quella all’origine della sentenza del Tribunale 26 novembre 2002, cause riunite T‑74/00, T‑76/00, da T‑83/00 a T‑85/00, T‑132/00, T‑137/00 e T‑141/00, Artegodan e a./Commissione (Racc. pag. II‑4945, punto 142, confermata senza ricorso avverso la pronuncia del Tribunale di primo grado), da cui emerge che, in assenza di un esplicito trasferimento di competenza alla Commissione, la materia di cui trattasi rientra nella competenza residua degli Stati membri. Esso si riferisce, in tale contesto, all’art. 7 CE, a norma del quale ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal Trattato. Non risulterebbe tuttavia né dalla direttiva 89/552 né dalla direttiva 97/36 che gli Stati membri si sarebbero implicitamente spogliati della loro competenza. In particolare l’art. 3 bis della direttiva non conferirebbe espressamente alcuna competenza alla Commissione, il che sarebbe confermato dall’assenza di qualsiasi procedimento di comitologia. In proposito la missione incombente al comitato di contatto non si riferirebbe alle competenze di esecuzione dell’art. 202, terzo trattino, CE. Inoltre né l’economia generale, l’obiettivo primario ed il tenore letterale dell’art. 3 bis della direttiva, da un lato, né le intenzioni del legislatore, dall’altro, tenderebbero a conferire alla Commissione una particolare competenza decisionale.

76      In conclusione la Commissione considera che, dato quanto precede, la sua valutazione della compatibilità delle misure controverse non costituisce un atto impugnabile. Sostenendo che la Commissione non avrebbe dovuto comunicare agli altri Stati membri le misure notificate e pubblicarle nella Gazzetta ufficiale, la ricorrente contesterebbe, in realtà, la validità dell’art. 3 bis, n. 2, della direttiva.

77      La ricorrente si oppone all’argomento della Commissione e considera in sostanza che l’atto di approvazione da parte di quest’ultima delle misure notificate produce effetti giuridici sia nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sia negli altri Stati membri.

78      L’atto impugnato sarebbe un atto produttivo di effetti giuridici vincolanti in quanto risulta dall’esercizio di un potere legalmente conferito, al termine di un procedimento amministrativo contemplato da norme giuridiche e inteso a produrre effetti giuridici atti a ledere gli interessi della ricorrente modificandone la situazione giuridica (sentenza della Corte 4 marzo 1982, causa 182/80, Gauff/Commissione, Racc. pag. 799, punto 18).

79      Essa si riferisce, in primo luogo, al tenore dell’art. 3 bis, n. 2, della direttiva, ai sensi del quale si esige che la Commissione adotti, in esito alla verifica della compatibilità col diritto comunitario delle misure notificate, un atto vincolante.

80      In secondo luogo, si dedurrebbe chiaramente dalla finalità e dall’obiettivo dell’art. 3 bis, n. 2, della direttiva che tale disposizione è intesa a produrre effetti giuridici. La ricorrente si riferisce, in tale contesto, ai considerando 18 e 19 della direttiva 97/36 e constata che la redazione degli elenchi nazionali in cui gli Stati membri inclinerebbero a far inserire un gran numero di eventi darebbe a tali Stati la possibilità di favorire emittenti televisive stabilite sul loro territorio.

81      In terzo luogo, dal procedimento di applicazione dell’art. 3 bis, n. 2, della direttiva 89/552 emergerebbe che quest’ultima conduce all’adozione di una decisione produttiva di effetti vincolanti. La ricorrente si riferisce in proposito ai termini inquadranti tale procedimento nonché al suo svolgersi.

82      La ricorrente fa valere peraltro che né il tenore letterale e la finalità dell’art. 3 bis della direttiva, né i pertinenti ‘considerando’ della direttiva 97/36 permettono di sostenere l’argomento della Commissione secondo cui l’atto adottato da quest’ultima è assimilabile al rifiuto di promuovere un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE. Il presente procedimento imporrebbe in effetti alla Commissione di agire in qualità di arbitro e di adottare una decisione definitiva sulla legittimità delle misure notificate. Una decisione siffatta non può essere ritirata senza ledere la posizione giuridica del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e quella di tutti i singoli che hanno tratto diritti dall’approvazione da parte della Commissione delle suddette misure e dal loro riconoscimento reciproco. La ricorrente aggiunge che la tesi della Commissione priva di effetto utile il procedimento prescritto all’art. 3 bis della direttiva.

83      La ricorrente fa parimenti valere che l’atto impugnato produce effetti giuridici negli altri Stati membri, poiché questi ultimi sono tenuti a far osservare dalle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione, conformemente all’art. 3 bis, n. 3, della direttiva, le misure adottate dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. In effetti, in assenza di una decisione della Commissione che approvi le misure notificate, queste ultime non produrrebbero alcun effetto giuridico negli altri Stati membri. Qualsiasi altra interpretazione priverebbe di effetto utile il procedimento di cui all’art. 3 bis, n. 2, e sarebbe contraria alla finalità dell’art. 3 bis della direttiva, consistente nel conciliare la libera circolazione delle trasmissioni televisive e la necessità di impedire che siano eventualmente eluse misure nazionali intese a tutelare un interesse generale legittimo.

84      La ricorrente fa infine valere come emerga dal fascicolo che il riconoscimento reciproco è condizionato del controllo da parte della Commissione della compatibilità delle misure notificate col diritto comunitario e non risulta automaticamente dalla loro notifica.

 Giudizio del Tribunale

85      Nell’atto introduttivo la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della Commissione la quale dispone, da una parte, che le misure notificate dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono compatibili col mercato comune e prevede, dall’altra, che tali misure devono essere comunicate agli altri Stati membri di modo che vi si conformino le emittenti radiotelevisive soggette alla loro giurisdizione. Essa precisa, a tale riguardo, che l’unico documento accessibile al pubblico è la pubblicazione effettuata dalla Commissione, conformemente all’art. 3 bis, n. 2, della direttiva, nella Gazzetta ufficiale del 18 novembre 2000, delle misure prese dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

86      Unitamente alla sua eccezione di irricevibilità, la Commissione ha tuttavia prodotto una lettera del direttore generale della DG «Educazione e cultura», datata 28 luglio 2000, in cui quest’ultimo informa il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che, in seguito all’esame della conformità delle misure notificate il 5 maggio 2000 e tenuto conto degli elementi di fatto disponibili quanto al paesaggio audiovisivo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Commissione non intende contestare le suddette misure e procederà alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (v. punto 15 supra). La Commissione ha indicato in proposito che, quand’anche avesse adottato una decisione nel presente contesto, quod non, si tratterebbe di tale lettera (v. punto 66 supra).

87      Data tale situazione, va considerato che la lettera del 28 luglio 2000 è, in sostanza, l’atto impugnato nel caso di specie, considerato che trattasi del solo documento il quale informi esplicitamente il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord della posizione della Commissione quanto alla compatibilità col diritto comunitario delle misure da esso notificate e dell’imminente pubblicazione delle suddette misure nella Gazzetta ufficiale. All’udienza la ricorrente ha peraltro indicato, in risposta ad un quesito del Tribunale, che il suo ricorso era in realtà diretto all’annullamento di codesta lettera della Commissione al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

88      Occorre quindi porre la questione relativa alla natura di atto impugnabile della lettera della Commissione al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord 18 luglio 2000 (in prosieguo: la «lettera impugnata»).

89      Secondo una costante giurisprudenza, costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un’azione di annullamento ai sensi dell’art. 230 CE i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo. La forma in cui gli atti o le decisioni sono adottate è, in linea di massima, irrilevante ai fini della possibilità di impugnarli con un’azione di annullamento (sentenza della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione, Racc. pag. 239, punto 9, e sentenza del Tribunale 17 febbraio 2000, causa T‑241/97, Stork Amsterdam/Commissione, Racc. pag. II-309, punto 49). Per stabilire se un atto impugnato produca simili effetti, occorre infatti tener conto della sua sostanza (sentenza della Corte 22 giugno 2000, causa C‑147/96, Paesi-Bassi/Commissione, Racc. pag. I-4723, punti 25‑27).

90      Al fine di valutare, alla luce dei principi summenzionati, la natura giuridica della lettera impugnata e stabilire se essa produca effetti giuridici, occorre esaminarla secondo il metro della disciplina degli eventi di particolare rilevanza per la società istituito dall’art. 3 bis della direttiva.

91      Occorre ricordare in proposito che la direttiva è diretta a facilitare la libera circolazione delle trasmissioni televisive all’interno della Comunità europea, pur tenendo conto delle particolarità, segnatamente culturali e sociologiche, dei programmi audiovisivi.

92      Trattandosi della specifica disciplina dei diritti audiovisivi relativi ad eventi di particolare rilevanza per la società, istituita dall’art. 3 bis della direttiva, risulta dal considerando 18 della direttiva 97/36 che è essenziale che gli Stati membri siano in grado di adottare misure volte a proteggere il diritto all’informazione e ad assicurare un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di eventi, nazionali e non, di particolare rilevanza per la società. In tale contesto è previsto che gli Stati membri mantengono il diritto di prendere misure, compatibili con il diritto comunitario, volte a regolare l’esercizio, da parte delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione, dei diritti esclusivi di ritrasmissione di tali eventi. Ai fini del riconoscimento reciproco da parte degli altri Stati membri ai sensi dell’art. 3 bis, n. 3, della direttiva, le misure prese o contemplate da uno Stato membro vanno notificate alla Commissione.

93      L’art. 3 bis, n. 2, della direttiva prevede al riguardo che la Commissione verifica, entro tre mesi dalla notifica, che tali misure statali siano compatibili con il diritto comunitario. In occasione di tale verifica essa consulta il comitato di contatto, il quale emette un parere.

94      Nel caso di specie la lettera impugnata che in sostanza informa il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dell’approvazione da parte della Commissione delle misure notificatele e della loro successiva pubblicazione nella Gazzetta ufficiale chiude il procedimento di verifica che la Commissione è tenuta ad osservare ai sensi dell’articolo summenzionato. La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle suddette misure approvate dalla Commissione permette agli altri Stati membri, come constata la Commissione stessa attraverso le sue memorie (v. punto 69 supra), di prenderne conoscenza e, pertanto, di essere in grado di conformarsi agli obblighi loro incombenti ai sensi dell’art. 3 bis, n. 3, della direttiva, nell’ambito del meccanismo di riconoscimento reciproco di tali misure istituito dal medesimo articolo.

95      La lettera impugnata produce quindi effetti giuridici in capo agli Stati membri in quanto prevede la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle misure statali in questione, dato che tale pubblicazione ha per effetto di avviare il meccanismo di riconoscimento reciproco di tali misure, previsto all’art. 3 bis, n. 3, della direttiva.

96      In primo luogo, un esame siffatto risulta dalla lettera dell’art. 3 bis, n. 3, della direttiva, che prevede il riconoscimento reciproco delle misure adottate dagli Stati membri al fine di garantire il libero accesso del pubblico agli eventi indicati «conformemente ai paragrafi precedenti», cioè, segnatamente, quelli per cui le misure statali notificate sono state ritenute dalla Commissione compatibili col diritto comunitario e pubblicate nella Gazzetta ufficiale, conformemente al n. 2 del medesimo articolo.

97      Inoltre lo svolgimento del procedimento di verifica quale descritto all’art. 3 bis, n. 2, della direttiva nonché l’intensità della verifica stessa ostano a ch’essa venga considerata come una verifica «preliminare» in esito alla quale sarebbe emesso un «parere». In effetti, da un lato, la Commissione è tenuta a procedere a tale verifica entro un termine rigido di tre mesi dalla notifica delle misure da parte dello Stato membro interessato e deve, a tal fine, consultare il comitato di contatto che dal canto suo emette un parere, conformemente al disposto dell’art 3 bis, n. 2, della direttiva. La Commissione ha ammesso all’udienza che doveva procedere ad un esame approfondito della compatibilità delle suddette misure col diritto comunitario, dato che la Commissione deve in particolare garantire l’osservanza delle disposizioni della direttiva nonché delle regole relative alla libera circolazione dei servizi e al diritto della concorrenza.

98      In secondo luogo, data l’economia della disciplina degli eventi di particolare rilevanza per la società istituita dall’art. 3 bis della direttiva, non si può considerare, come sostiene la Commissione, che né l’approvazione delle suddette misure né la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale facciano sorgere l’obbligo per gli altri Stati membri di conformarsi agli obblighi loro incombenti a norma dell’art. 3 bis, n. 3, della direttiva.

99      In effetti, da una parte, il procedimento di controllo incombente alla Commissione a norma dell’art. 3 bis, n. 2, della direttiva è inteso a garantire la compatibilità di tali misure col diritto comunitario (‘considerando’ 18 della direttiva 97/36).

100    In proposito, trattandosi dello svolgimento del procedimento di verifica delle misure notificate dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Commissione ha segnatamente indicato nella lettera 23 dicembre 1998 (v. punto 12 supra) quanto segue:

«Vi prego di trovare in allegato il risultato provvisorio dell’esame da parte dei servizi della Commissione delle misure notificate […] la Commissione conclude che, nell’attesa di più ampie precisazioni da parte delle vostre autorità su molteplici questioni rilevanti, essa non è in grado di avviare formalmente il procedimento di verifica della compatibilità col diritto comunitario delle misure per cui il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord chiede il riconoscimento reciproco da parte degli altri Stati membri».

101    Dunque i termini stessi di tale lettera emanante dalla Commissione confermano l’interpretazione dell’art. 3 bis, nn. 2 e 3, della direttiva esposta ai punti 98 e 99 supra, secondo cui il riconoscimento reciproco delle misure nazionali notificate è subordinato alla verifica della compatibilità di queste ultime col diritto comunitario.

102    Inoltre, la verifica della compatibilità col diritto comunitario delle misure notificate cui è tenuta la Commissione sarebbe priva di effetto se l’approvazione delle suddette misure non condizionasse il riconoscimento reciproco da parte degli altri Stati membri. Infatti, partendo dal presupposto che il meccanismo di riconoscimento reciproco possa riguardare misure nazionali considerate dalla Commissione incompatibili col diritto comunitario, non sono evitabili l’esistenza di rischi di incertezza giuridica e di distorsione del mercato, mentre rischi siffatti sono vietati dal ‘considerando’ 19 della direttiva 97/36. Il riconoscimento reciproco di misure nazionali incompatibili col diritto comunitario non permetterebbe neppure di garantire la conciliazione tra la libera circolazione delle trasmissioni televisive e la necessità di impedire che siano eventualmente eluse le misure nazionali destinate a proteggere un legittimo interesse generale, come anche prevede il ‘considerando’ 19 della suddetta direttiva.

103    D’altra parte il fatto che la pubblicazione delle misure nazionali nella Gazzetta ufficiale, la quale permette agli altri Stati membri di prenderne conoscenza onde conformarsi agli obblighi risultanti dall’art. 3 bis, n. 3, può aver luogo solo dopo che la Commissione, al termine della sua verifica, abbia constatato la loro compatibilità col diritto comunitario, è peraltro corroborato da vari elementi del fascicolo.

104    In primo luogo, il modo in cui si è svolto il procedimento di verifica delle misure notificate dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord conforta tale interpretazione. In effetti il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha notificato per la prima volta misure alla Commissione il 25 settembre 1998 e, come già detto, con lettera 23 dicembre 1998 la Commissione gli ha comunicato che taluni aspetti delle misure in parola sollevavano problemi di compatibilità col diritto comunitario. Con lettera 5 maggio 2000 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha notificato una versione emendata di tali misure. Dunque, solo queste ultime misure, ritenute dalla Commissione compatibili col diritto comunitario, sono state oggetto di una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dopo che la Commissione ha informato il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord circa la loro compatibilità col diritto comunitario attraverso la lettera impugnata.

105    Nella lettera 22 gennaio 2001 la Commissione ha peraltro risposto alla ricorrente che «sul piano giuridico, ai sensi dell’art. 3 bis, n. 2, della direttiva, la pubblicazione delle misure [era] la conseguenza di una verifica [positiva] effettuata dalla Commissione» (v. punto 21 supra).

106    In secondo luogo, la posizione della Commissione al riguardo è attestata da numerosi documenti allegati al fascicolo e di cui essa è l’autore. Così, sulla pagina del sito Intranet consacrata all’art. 3 bis della direttiva, prodotta dalla ricorrente unitamente alle sue osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, la Commissione indica che, «in caso di risultato positivo di tale valutazione [della loro compatibilità col diritto comunitario], le misure sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale». La posizione della Commissione emerge anche dal suo documento di lavoro CCTVSF (97) 9/3, prodotto su domanda del Tribunale, ove si afferma che «tale esigenza di certezza del diritto rende necessario che la compatibilità col diritto comunitario delle misure in questione sia provata al termine di un rapido procedimento di esame e che – in caso di risultato positivo – le suddette misure siano pubblicate nella Gazzetta ufficiale» o che «deriva da quanto precede che soltanto misure nazionali specifiche, rientranti nel campo di applicazione dell’art. 3 bis, n. 1, […] sono idonee ad essere assoggettate al procedimento di notifica alla Commissione ai fini del loro esame e della loro eventuale pubblicazione» o ancora che, «in caso di risultato positivo del procedimento di esame, le misure in questione saranno pubblicate nella [(Gazzetta ufficiale)]».

107    Risulta da quanto precede che la Commissione dispone, ai sensi dell’art. 3 bis, n. 2, della direttiva, di un potere decisionale e che la lettera impugnata produce effetti giuridici definitivi senza che una siffatta constatazione possa essere contraddetta dal fatto che l’art. 3 bis della direttiva 89/552 non si riferisce espressamente all’adozione da parte della Commissione di una «decisione».

108    Va quindi disatteso l’argomento della Commissione e della Repubblica francese secondo cui la lettera impugnata sarebbe una decisione di non promuovere nell’immediato un procedimento per inadempimento contro lo Stato membro interessato. Comunque, pur muovendo dal presupposto che la Commissione constati l’incompatibilità col diritto comunitario delle misure notificate e che lo Stato membro notificante non rimedi a tale incompatibilità, è sufficiente che la Commissione non pubblichi le suddette misure nella Gazzetta ufficiale perché le stesse siano private di effetto nell’ambito del meccanismo di riconoscimento reciproco stabilito dall’art. 3 bis, n. 3, della direttiva.

109    Quanto all’argomento secondo cui la ricorrente poteva contestare le misure in questione dinanzi ai giudici del Regno Unito, esso non può avere successo dato che il controllo che al Tribunale si richiede di effettuare nel caso di specie verte unicamente sulla legittimità della constatazione da parte della Commissione della compatibilità col diritto comunitario delle suddette misure ai fini dell’attuazione del meccanismo di riconoscimento reciproco degli eventi di particolare rilevanza istituito dall’art. 3 bis, n. 3, della direttiva. La menzione, in tale contesto, della citata sentenza della House of Lords, R v. ITC, ex parte TV Danmark 1 Ltd [2001] UKHL 42 è irrilevante poiché il ricorso in questione in codesta causa era stato proposto da un’emittente televisiva danese, soggetta al diritto del Regno Unito, avverso la decisione delle autorità competenti di tale Stato membro che rifiutava l’acquisto da parte della stessa emittente dei diritti esclusivi di ritrasmissione di cinque incontri di qualifica della Coppa del Mondo della FIFA figuranti nell’elenco degli eventi di maggiore rilevanza per la società designati dal Regno di Danimarca. Tale causa verteva quindi sulla contestazione dell’applicazione, da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, in base al principio del riconoscimento reciproco, delle misure danesi e non, come nel caso di specie, sulla decisione constatante la loro compatibilità col diritto comunitario.

110    Infine va del pari disatteso l’argomento della convenuta secondo cui il fatto di non essersi impegnata giuridicamente sarebbe confermato dalla natura della formulazione utilizzata nella lettera impugnata, dalla mancata adozione di una decisione motivata da parte del collegio dei membri della Commissione e dalla scelta di procedere alla pubblicazione delle misure notificate ritenute compatibili col diritto comunitario nella serie C «Comunicazioni ed informazioni» e non nella serie L «Legislazione» della Gazzetta ufficiale. È infatti sufficiente ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, la forma in cui gli atti o le decisioni sono adottate è, in linea di massima, irrilevante ai fini della possibilità di impugnarli con un’azione di annullamento e che occorre tener conto della loro sostanza per stabilire se costituiscano atti impugnabili ai sensi dell’art. 230 CE (v. punto 89 supra).

111    Risulta dal complesso delle precedenti considerazioni di diritto e di fatto che la lettera impugnata produce effetti giuridici vincolanti e costituisce quindi una decisione ai sensi dell’art. 249 CE. Pertanto, poiché la lettera contestata è un atto impugnabile ai sensi dell’art. 230 CE, il presente motivo di irricevibilità va respinto.

b)     Sulla legittimazione ad agire della ricorrente

112    Ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle stesse condizioni, un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente e individualmente.

113    Nel caso di specie, poiché la Commissione eccepisce l’irricevibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad agire della ricorrente, va stabilito se la decisione impugnata la riguardi direttamente e individualmente.

Sul punto se la ricorrente sia direttamente interessata

– Argomenti delle parti

114    La Commissione, sostenuta dalla Repubblica francese, si riferisce alla sentenza della Corte 5 maggio 1998, causa C‑386/96 P, Dreyfus/Commissione (Racc. pag. I‑2309), nonché alla sentenza del Tribunale 13 dicembre 2000, causa T‑69/99, DSTV/Commissione (Racc. pag. II-4039, punto 24).

115    Essa fa valere, nel caso di specie, che la situazione giuridica della ricorrente non è modificata, posto che sia la direttiva sia la legislazione del Regno Unito riguardano unicamente i diritti e gli obblighi delle emittenti televisive e che queste ultime possono trasmettere in diretta un evento figurante nell’elenco solo a determinate condizioni. La ricorrente subirebbe solo conseguenze economiche indirette di tali costrizioni, le quali sarebbero connesse al rischio che le emittenti televisive rifiutino di pagare un prezzo tanto elevato quanto quello che essa aveva messo in conto di ottenere cedendo sublicenze dei suoi diritti di ritrasmissione delle partite della Coppa del Mondo della FIFA.

116    Inoltre, la Commissione rileva che solo talune disposizioni della legge sulle trasmissioni radiotelevisive del 1996, lette in combinato disposto col codice dell’ITC relativo agli eventi sportivi e ad altri eventi inseriti nell’elenco, hanno direttamente interessato la ricorrente. La Repubblica francese sottolinea in proposito che gli effetti subiti dalla ricorrente non derivano dalla lettera impugnata, ma dalla legislazione vigente nel Regno Unito, sul cui fondamento è redatto l’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società. Ora, la ricorrente, benché la sua situazione economica fosse stata ben evidente sin dall’entrata in vigore della legge sulle trasmissioni radiotelevisive del 1996 in quanto l’elenco degli eventi era già redatto ed includeva la fase finale della Coppa del Mondo della FIFA, non avrebbe mai contestato la legislazione del Regno Unito o l’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società redatto dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

117    A tale riguardo le autorità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nell’adottare le misure litigiose, avrebbero pienamente esercitato il loro potere discrezionale di legislatore. L’art. 3 bis, n. 1, della direttiva conferirebbe, in effetti, agli Stati membri la possibilità di adottare misure relative agli eventi di maggiore rilevanza per la società. Circa la verifica della compatibilità col diritto comunitario delle misure notificate, la Commissione e il Parlamento sostengono che essa è comparabile al procedimento di cui all’art. 2 bis, n. 2, della direttiva con riguardo al quale il Tribunale ha dichiarato che un ricorrente non può essere direttamente interessato dall’atto adottato dalla Commissione su tale fondamento (citata sentenza DSTV/Commissione, punti 26 e 27).

118    La Commissione sottolinea che, nel caso di specie, essa ha proceduto alla sua valutazione relativa alla compatibilità col diritto comunitario delle misure notificate dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord successivamente alla loro adozione e che soltanto tali misure hanno avuto un’incidenza diretta sugli interessi economici della ricorrente.

119    Essa si oppone all’asserzione della ricorrente secondo cui la pubblicazione delle misure notificate dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nella Gazzetta ufficiale ha avuto per conseguenza di imporre obblighi agli altri Stati membri. In ogni caso, tale circostanza non significherebbe che la ricorrente è direttamente interessata dall’atto impugnato. In effetti, gli altri Stati membri sarebbero tenuti a garantire che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione rispettino l’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, ma lo farebbero applicando le loro regole nazionali. Così la messa in opera della valutazione effettuata dalla Commissione circa la compatibilità delle misure notificate non sarebbe «puramente automatica» e non deriverebbe soltanto dalla normativa comunitaria.

120    Peraltro la Commissione rileva che, anche se la sua verifica preliminare delle misure notificate inducesse gli altri Stati membri a garantire che le emittenti radiotelevisive soggette alla loro giurisdizione osservino l’elenco degli eventi di maggiore rilevanza per la società, ciò sarebbe senza effetto nel caso di specie. Non si può infatti immaginare che la ricorrente conceda sublicenze dei suoi diritti televisivi concernenti il Regno Unito ad un’emittente televisiva non stabilita nel Regno Unito, poiché tali diritti sono concessi su una base nazionale. A livello nazionale le entrate delle emittenti televisive proverrebbero dalla pubblicità diretta al pubblico nazionale, dai diritti relativi a licenze nazionali o dagli abbonamenti nazionali alla televisione pagante. Poiché l’interesse di tali emittenti è quindi quello di fornire emissioni ad un pubblico nazionale, soltanto quelle che raggiungono un’ampia parte della popolazione nazionale accetterebbero di acquistare, ad un prezzo molto elevato, i diritti di trasmissione televisiva di cui è titolare la ricorrente. Pertanto, poiché i subtitolari potenziali di tali diritti per il Regno Unito sono emittenti sottostanti alle autorità del Regno Unito, soltanto le misure nazionali interesserebbero direttamente la ricorrente.

121    La Commissione segnala, in tale contesto, che, nel Regno Unito, il mercato della trasmissione televisiva è uno dei più concorrenziali d’Europa e che il 25% delle emittenti televisive operanti nel settore detengono una licenza nel Regno Unito.

122    Alla luce di tali elementi, pur supponendo che la pubblicazione delle misure notificate nella Gazzetta ufficiale faccia sorgere in capo agli altri Stati membri l’obbligo di rispettare quello che loro incombe sul fondamento dell’art. 3 bis, n. 3, della direttiva, tale circostanza sarebbe nella fattispecie irrilevante.

123    La Commissione ne inferisce che la verifica e la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle misure notificate dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non riguardano direttamente la ricorrente.

124    La ricorrente contesta nel suo complesso l’argomentazione della Commissione.

125    Essa fa valere in sostanza che la sua situazione giuridica è direttamente toccata, in quanto le misure del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord approvate dalla lettera impugnata producono effetti sulle condizioni a cui essa può rivendere i suoi diritti di trasmissione televisiva in diretta delle partite della fase finale della Coppa del Mondo della FIFA per il Regno Unito. Essa si riferisce in proposito agli artt. 99 e 101 della legge sulle trasmissioni televisive del 1996.

126    Quanto agli effetti sugli altri Stati membri, la ricorrente sostiene che la lettera impugnata impone loro di far rispettare dalle proprie emittenti televisive le misure in parola. A tale riguardo gli obblighi imposti alle emittenti televisive soggette alla giurisdizione degli altri Stati membri sarebbero automatici e deriverebbero soltanto dalla normativa comunitaria, senza applicazione di altre norme intermedie. Tali Stati non sarebbero infatti tenuti a garantire che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione si conformino alle misure adottate dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord fintantoché la Commissione non abbia adottato la decisione constatante la compatibilità delle misure notificate col diritto comunitario. Cosí l’art. 3 bis, n. 3, della direttiva sarebbe stato trasposto in diritto nazionale dalla maggioranza degli Stati membri e si applicherebbe automaticamente a tutte le misure nazionali notificate che sono approvate e pubblicate dalla Commissione.

127    Alla ricorrente, dal canto suo, si impedirebbe di cedere una licenza esclusiva di esercizio dei suoi diritti ad un’emittente televisiva basata in un altro Stato membro e la Commissione non potrebbe validamente sostenere, dati tali elementi, che la lettera impugnata produca effetti giuridici soltanto nei confronti delle emittenti televisive.

128    La ricorrente fa anche valere che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, la citata sentenza DSTV/Commissione (punto 27), relativa all’art. 2 bis, n. 2, della direttiva, non è applicabile nel caso di specie, poiché le misure sono state notificate alla Commissione, conformemente all’art. 3 bis, n. 2, della direttiva, prima della loro entrata in vigore. Sarebbe quindi impossibile considerare che le misure notificate dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord esistessero indipendentemente dalla decisione della Commissione, dato che la loro esistenza dipendeva dall’esito della verifica cui quest’ultima era tenuta a procedere.

129    La ricorrente si oppone infine all’argomento della Commissione secondo cui non è plausibile che un’emittente televisiva non stabilita nel Regno Unito intenda acquistare diritti di trasmissione televisiva in diretta e nel Regno Unito degli incontri della fase finale della Coppa del Mondo della FIFA.

–       Giudizio del Tribunale

130    Secondo una costante giurisprudenza, perché incida direttamente su un singolo, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, il provvedimento comunitario contestato deve produrre direttamente effetti sulla situazione giuridica dell’interessato e la sua applicazione deve avere carattere meramente automatico e derivare dalla sola normativa comunitaria, senza intervento di altre norme intermedie (v. citata sentenza Dreyfus/Commissione, punto 43 e giurisprudenza menzionata).

131    Nel caso di specie, al fine di determinare secondo il metro di tale giurisprudenza se la ricorrente sia direttamente interessata dalla lettera impugnata, vanno esaminate le due ipotesi prese in considerazione dalla ricorrente, cioè quella in cui i diritti di trasmissione televisiva delle partite della fase finale della Coppa del Mondo della FIFA, di cui è detentrice per gli anni 2002 e 2006, sono venduti, ai fini della loro ritrasmissione nel Regno Unito, ad un’emittente televisiva soggetta alla giurisdizione del Regno Unito e quella in cui tali diritti sono venduti ad un’emittente stabilita in un altro Stato membro.

132    Per quanto concerne la prima ipotesi, la ricorrente sostiene che le misure notificate «minano le stesse fondamenta del mercato dei [suoi] prodotti presso i suoi clienti basati nel Regno Unito». In effetti, al fine di conformarsi alla legislazione in vigore nel Regno Unito, la ricorrente non potrebbe più concedere una licenza in via esclusiva ad una catena televisiva stabilita nel Regno Unito.

133    Tuttavia, pur muovendo dal presupposto che l’emittente televisiva di cui trattasi sia stabilita nel Regno Unito, occorre constatare che ad essere direttamente applicabili sono le misure prese dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, propriamente dette, dato che l’approvazione da parte della Commissione di tali misure ai fini del loro riconoscimento reciproco è senza incidenza sulla loro applicabilità in tale Stato membro.

134    Peraltro, occorre ricordare che, a norma dell’art. 3 bis, n. 2, della direttiva, gli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi misura presa o contemplata. Orbene, nel caso di specie, le misure prese dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono entrate in vigore prima della loro notifica alla Commissione il 5 maggio 2000, come quest’ultimo ha confermato all’udienza, ed erano quindi idonee ad essere già produttive di effetti giuridici in tale Stato al momento della loro notifica.

135    Data tale situazione, la Commissione non ha potuto, attraverso la lettera impugnata, accordare al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord un’autorizzazione preliminare all’adozione di tali misure. La Commissione non ha neppure autorizzato il mantenimento retroattivo di tali misure ai fini della loro applicazione nel Regno Unito (v., in tal caso, sentenza della Corte 23 novembre 1971, causa 62/70, Bock/Commissione, Racc. pag. 897), ma ha permesso a tale Stato di fruire del riconoscimento delle suddette misure da parte degli altri Stati membri.

136    A tale proposito, l’argomento della ricorrente tratto dalla circostanza che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha notificato, una prima volta, misure alla Commissione con lettera 25 settembre 1998 è irrilevante, poiché quest’ultima ha ritenuto, con lettera 23 dicembre 1998, che le stesse ponevano problemi di compatibilità col diritto comunitario e non ha proceduto alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Oltre al fatto che talune delle misure inizialmente notificate erano entrate in vigore alla data della loro notifica, fermo resta che l’insieme delle misure dichiarate compatibili col diritto comunitario attraverso la lettera impugnata erano comunque in vigore nel Regno Unito al momento di tale notifica.

137    Di conseguenza, dal momento che la ricorrente cede i suoi diritti di trasmissione televisiva delle partite della fase finale della Coppa del Mondo della FIFA ad un’emittente televisiva stabilita nel Regno Unito, ai fini della ritrasmissione di codeste partite in tale Stato, le misure prese dalle autorità del Regno Unito godono di un’esistenza giuridica autonoma rispetto alla lettera impugnata (v., in tal senso, citata sentenza OSTV/Commissione, punto 25). Nei limiti in cui le misure notificate sono applicabili alle emittenti televisive stabilite nel Regno Unito a norma della legge nazionale vigente in tale Stato membro e non a norma della decisione della Commissione, la ricorrente non è interessata direttamente, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, dalla lettera impugnata e non è quindi legittimata a chiederne l’annullamento.

138    Per quanto concerne la seconda ipotesi, in cui la ricorrente cede i suoi diritti di ritrasmissione delle partite della fase finale della Coppa del Mondo della FIFA ad un’emittente televisiva stabilita in uno Stato membro diverso dal Regno Unito ai fini della ritrasmissione di tali partite in quest’ultimo Stato, va constatato che quest’altro Stato membro sarà tenuto, ai sensi dell’art. 3 bis, n. 3, della direttiva, a garantire che la suddetta emittente non si sottragga alle misure approvate dalla Commissione e pubblicate nella Gazzetta ufficiale.

139    Occorre ricordare in proposito che l’obbligo incombente agli altri Stati membri è far sí, con mezzi adeguati, nel quadro della loro legislazione, che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione non esercitino i diritti esclusivi acquistati dopo la data di pubblicazione della direttiva in modo da privare una parte importante del pubblico di un altro Stato membro della possibilità di seguire, secondo quanto stabilito da tale Stato membro, a norma dell’art. 3 bis, n. 1, gli eventi che tale Stato membro ha designato conformemente all’art. 3 bis, nn. 1 e 2.

140    Gli Stati membri destinatari della direttiva sono quindi tenuti ad adottare, nell’ambito del rispettivo ordinamento giuridico nazionale, tutte le misure necessarie a garantire la piena efficacia della suddetta direttiva, conformemente all’obiettivo da essa perseguito e, in tal contesto, a trasporre segnatamente l’art. 3 bis, n. 3.

141    Nell’ambito di tale controllo esercitato dalle loro autorità sul fondamento del meccanismo di riconoscimento reciproco, gli altri Stati membri devono far si che le misure notificate dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non vengano eluse dalle emittenti televisive che si prefiggono di ritrasmettere un evento designato da tale Stato membro e sono soggette alla loro giurisdizione.

142    Tuttavia, come precedentemente constatato (v. punto 94 supra), soltanto la decisione della Commissione che constata la compatibilità delle misure notificate dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord col diritto comunitario e prevede la pubblicazione successiva di tali misure nella Gazzetta ufficiale permette di rendere effettivo il meccanismo di riconoscimento reciproco facendo sorgere in capo agli altri Stati membri l’obbligo di conformarsi agli obblighi loro incombenti al riguardo a norma dell’art. 3 bis, n. 3, della direttiva.

143    Ne consegue che, in tale ipotesi, la lettera impugnata convalida, ex nunc, le misure prese dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ai soli fini del loro riconoscimento reciproco da parte degli altri Stati membri.

144    Per quanto concerne, in tale contesto, il riferimento ad opera della Commissione alla citata sentenza DSTV/Commissione, va rilevato che l’art. 2 bis, n. 2, secondo comma, della direttiva, di cui trattasi nella causa all’origine di tale sentenza, prevede un controllo, a posteriori, di compatibilità col diritto comunitario delle misure prese da uno Stato membro al fine di vietare la diffusione sul suo territorio di emissioni provenienti da altri Stati membri e non un controllo di compatibilità col diritto comunitario che permetta il riconoscimento reciproco di misure nazionali.

145    Inoltre, diversamente dalla disposizione specifica in parola nella causa all’origine della citata sentenza Artegodan e a./Commissione, invocata dal Parlamento, l’art. 3 bis, n. 2, della direttiva conferisce alla Commissione una competenza decisionale che garantisce l’effetto utile del meccanismo di riconoscimento reciproco e non mira unicamente all’istituzione di un procedimento di natura consultiva.

146    Peraltro, poiché il riconoscimento reciproco delle misure adottate dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è subordinato alla loro approvazione da parte della Commissione e alla loro successiva pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, occorre constatare che la lettera impugnata non lascia alle autorità nazionali, a partire da tale pubblicazione, alcun margine di valutazione nell’ambito dell’adempimento dei loro obblighi. Infatti, benché le modalità di controllo a cui le autorità nazionali sono tenute a procedere nell’ambito del meccanismo di riconoscimento reciproco, siano stabilite da ciascuno Stato membro, nel contesto della sua legislazione che traspone l’art. 3 bis, n. 3, della direttiva, ciò non toglie che tali autorità devono garantire l’osservanza, da parte delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione, delle condizioni di ritrasmissione degli eventi di cui trattasi quali definiti dallo Stato membro nelle sue misure approvate e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dalla Commissione.

147    Infine, per quanto concerne l’argomento della Commissione secondo cui soltanto emittenti televisive stabilite nel Regno Unito avrebbero un interesse ad acquistare alla ricorrente i diritti di trasmissione televisiva delle fase finale della Coppa del Mondo della FIFA al fine di ritrasmetterla nel Regno Unito, occorre rilevare che una supposizione siffatta priva di qualsiasi effetto utile l’art. 3 bis, n. 3, della direttiva. Va infatti ricordato che, secondo i considerando 18 e 19 della direttiva 97/36, l’obiettivo di tale articolo è quello di garantire al pubblico il libero accesso alla diffusione di eventi considerati dagli Stati membri di particolare rilevanza per la società e, sulla base del principio del riconoscimento reciproco, di esigere dagli Stati membri di assicurarsi che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione rispettino gli elenchi di eventi redatti da un altro Stato membro al fine di non privare una parte importante del pubblico di tale Stato della possibilità di seguire gli eventi designati da quest’ultimo.

148    Il contesto fattuale della causa all’origine della citata sentenza della House of Lords, R v. ITC, ex parte TV Danmark 1 Ltd [2001] UKHL 42, benché relativo agli eventi designati dal Regno di Danimarca, conferma peraltro l’esistenza di situazioni di messa in opera del meccanismo di riconoscimento reciproco istituito dall’art. 3 bis, n. 3, della direttiva. Inoltre, la Commissione, nella sua terza relazione del 2001 al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale concernente l’applicazione della direttiva (COM/2001/009 def.) indica che emittenti televisive soggette alla giurisdizione del Regno Unito hanno, a tre riprese, trasmesso eventi inseriti nell’elenco del Regno di Danimarca in modo tale che una parte importante della popolazione danese è stata privata della possibilità di seguire i suddetti eventi.

149    Alla luce di quanto precede, nonostante le asserzioni relative alla specificità del mercato della trasmissione televisiva nel Regno Unito (v. punto 121 supra), non può considerarsi che i diritti di trasmissione televisiva in tale Stato membro della fase finale della Coppa del Mondo della FIFA saranno necessariamente acquistati da emittenti televisive stabilite in quello stesso Stato.

150    Ne consegue che la ricorrente è direttamente interessata dalla lettera impugnata in quanto permette la messa in opera del meccanismo di riconoscimento reciproco, da parte degli altri Stati membri, delle misure notificate dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e che il motivo di irricevibilità sollevato dalla Commissione va respinto.

 Sul punto se la ricorrente sia individualmente interessata

–       Argomenti delle parti

151    La Commissione contesta l’argomento della ricorrente secondo cui quest’ultima è direttamente interessata, facendo parte di una «cerchia ristretta» di imprese che, già prima dell’entrata in vigore dell’art. 3 bis della direttiva, erano detentrici in esclusiva di diritti di trasmissione di eventi di particolare rilevanza per la società designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

152    Secondo la Commissione, tale criterio della detenzione di diritti esclusivi non è pertinente poiché allora si dovrebbero prendere in considerazione tutte le altre organizzazioni ed imprese detentrici di diritti di trasmissione televisiva degli eventi figuranti nell’elenco del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Orbene, il suddetto elenco avrebbe forse più radicalmente pregiudicato codesti altri detentori di diritti televisivi di quanto non lo abbia fatto con la ricorrente.

153    Inoltre, contrariamente ai detentori di diritti televisivi degli eventi di particolare rilevanza per la società enumerati nell’elenco del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, le imprese o organizzazioni che possono aver concluso contratti di licenza con uno di tali detentori sono potenzialmente numerose e la Commissione sarebbe nell’impossibilità di individuarle. Pertanto, non si potrebbe ammettere che la ricorrente faccia parte di una cerchia ristretta di imprese.

154    Per di più, né la ricorrente né i detentori di diritti televisivi relativi ad eventi di particolare rilevanza per la società designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord potrebbero essere individualmente interessati da una misura della Commissione per il solo motivo che quest’ultima riguarda la loro attività economica (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 15 dicembre 2000, causa T-113/99, Galileo e Galileo International/Consiglio, Racc. pag. II‑4141). Le misure notificate e, indirettamente, l’accettazione di queste ultime da parte della Commissione avrebbero riguardato le attività economiche della ricorrente. Non vi sarebbe però alcuna incidenza sulla sua situazione giuridica.

155    La ricorrente farebbe valere anche che è individualmente interessata un’impresa la quale ha scritto a più riprese alla Commissione al fine di comunicarle la sua preoccupazione quanto all’attuazione, da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dell’art. 3 bis, n. 1, della direttiva. Ora, secondo la Commissione, soltanto la lettera 14 luglio 2000 della ricorrente può, in tale contesto, essere presa in considerazione, poiché le altre lettere sono state scritte posteriormente all’adozione della sua posizione circa la compatibilità col diritto comunitario delle misure notificate. In ogni caso, nessuna di tali lettere può essere definita una denuncia, dato che il loro oggetto non sarebbe quello di chiedere alla Commissione l’adozione di misure nei confronti dello Stato membro interessato, ma soltanto di influenzarlo nel suo esame della compatibilità col diritto comunitario delle misure notificate. L’invio di tali lettere alla Commissione non sarebbe quindi idoneo a contraddistinguere un’impresa.

156    La Repubblica francese si riferisce, segnatamente, alle sentenze della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione (Racc. pag. 197), e 25 luglio 2002, causa C‑50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, (Racc. pag. I‑6677), e ricorda che la portata generale e, di conseguenza, la natura normativa di un atto non sono poste in discussione dalla possibilità di determinare con maggiore o minore precisione il numero o persino l’identità dei soggetti di diritto cui esso si applica in un dato momento, fintantoché è pacifico che tale applicazione si compie in forza di una situazione oggettiva di diritto o di fatto, definita dall’atto in relazione con la finalità di quest’ultimo (ordinanza del Tribunale 29 giugno 1995, causa T‑183/94, Cantina cooperativa fra produttori vitivinicoli di Torre di Mosto e a./Commissione, Racc. pag. II‑1941, punto 48). Orbene, benché la ricorrente sia detentrice dei diritti di diffusione della fase finale della Coppa del Mondo della FIFA per gli anni 2002 e 2006, tale circostanza non sarebbe sufficiente per contraddistinguerla, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, in rapporto a qualsiasi altro operatore economico idoneo ad acquistare o a detenere diritti di diffusione televisiva degli eventi figuranti in tale elenco.

157    La ricorrente ribatte in sostanza che essa è individualmente interessata, considerato, da un lato, che essa appartiene ad una «cerchia ristretta» di imprese che hanno acquistato diritti di trasmissione televisiva di un evento figurante nell’elenco del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord prima della proposta di adozione dell’art. 3 bis della direttiva e prima dell’entrata in vigore delle misure notificate dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Commissione. In seno a tale cerchia essa sarebbe individualmente interessata in maniera specifica e distinta dagli altri titolari di diritti di trasmissione televisiva. D’altro lato, essa sarebbe individualmente interessata dal fatto della sua partecipazione al procedimento di verifica, da parte della Commissione, della compatibilità col diritto comunitario delle misure notificate. In tale contesto essa avrebbe segnatamente fatto valere la violazione da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dell’obbligo incombentegli di redigere il suo elenco di eventi di particolare rilevanza per la società secondo un procedimento chiaro e trasparente, conformemente al disposto dell’art. 3 bis, n. 1, della direttiva.

–       Giudizio del Tribunale

158    Trattandosi, in primo luogo, delle qualità che le sarebbero peculiari, la ricorrente fa valere che essa ha acquistato diritti di trasmissione televisiva di un evento figurante nell’elenco redatto dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord prima dell’entrata in vigore di quest’ultima e addirittura prima della proposta di adozione dell’art. 3 bis della direttiva.

159    Secondo una giurisprudenza costante, i soggetti che non siano destinatari di una decisione possono sostenere che questa li riguarda individualmente soltanto qualora la decisione li tocchi a causa di determinate qualità personali o di particolari circostanze atte a distinguerli dalla generalità e, per questo motivo, li identifichi alla stessa stregua dei destinatari (sentenze della Corte Plaumann/Commissione, cit., Racc. pag. 197, in particolare pag. 223, e 18 maggio 1994, causa C‑309/89, Cordoníu/Consiglio, Racc. pag. I‑1853, punto 20; sentenza del Tribunale 27 aprile 1995, causa T‑435/93, ASPEC e a./Commissione, Racc. pag. II‑1281, punto 62).

160    Nel caso di specie va dunque rilevato che la ricorrente detiene in via esclusiva, per gli anni 2002 e 2006, i diritti di trasmissione televisiva della fase finale della Coppa del Mondo della FIFA, che è uno degli eventi enumerati nell’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società adottato dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ed approvato dalla Commissione nella lettera impugnata.

161    Le emittenti televisive soggette alla giurisdizione degli Stati membri diversi dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord devono quindi necessariamente negoziare con la ricorrente, nella sua qualità di mediatore dei diritti di trasmissione di tale evento, per ottenere le licenze di trasmissione televisiva del medesimo.

162    È vero che le misure adottate dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a norma dell’art. 3 bis, n. 1, della direttiva e approvate dalla lettera impugnata, conformemente al n. 2 di tale articolo, impongono limiti alle emittenti televisive circa la trasmissione in un modo che escluda eventi di particolare rilevanza figuranti nell’elenco, ad eccezione di quelli che hanno già acquistato diritti prima dell’entrata in vigore delle misure considerate. Tali limiti sono tuttavia connessi alle condizioni in cui tali emittenti televisive, considerate in maniera generale ed astratta, acquistano tali diritti esclusivi di trasmissione dai loro detentori.

163    In effetti, a norma degli artt. 98 e 101 della sezione IV della legge sulle trasmissioni radiotelevisive del 1996, modificata dal regolamento del 2000 sulle trasmissioni televisive:

«98 – 1) Ai fini della presente sezione, i servizi di programmi televisivi e i servizi di diffusione via satellite che rientrano nel SEE sono suddivisi in due categorie nel modo seguente:

a)       i servizi dei programmi televisivi e i servizi di diffusione via satellite che rientrano nel SEE i quali, sino a nuovo ordine, soddisfano le condizioni richieste e,

b)       tutti gli altri servizi di programmi televisivi e servizi di diffusione via satellite che rientrano nel SEE.

2)      Nel quadro del presente articolo, le «condizioni richieste» che devono essere soddisfatte da un servizio sono le seguenti:

a)       la ricezione del servizio non deve dar luogo ad alcuna remunerazione, e

b)       il servizio deve essere ricevuto da almeno il 95% della popolazione del Regno Unito.

«101 – 1) Qualunque fornitore di programmi televisivi che garantisca un servizio che rientri in una delle due categorie definite al paragrafo 1 dell’art. 98 (il “primo servizio”), e destinato ad essere ricevuto sulla totalità o su una parte del territorio del Regno Unito può trasmettere in diretta, nel quadro di tale servizio, la totalità o una parte di un evento inserito nell’elenco, senza aver ottenuto il previo consenso della Commissione, a meno che:

a)       un’altra persona che garantisca un servizio che rientri nell’altra categoria definita da tale paragrafo (il “secondo servizio”) non abbia acquistato il diritto di inserire nel secondo servizio la trasmissione in diretta dell’intero evento o di parte dell’evento, e

b)       la regione nella quale è diffuso il secondo servizio copra o comprenda la (quasi) totalità della regione nella quale il primo servizio viene fornito.

[...]

101 – 4)  L’art. 101, paragrafo 1, non è applicabile qualora il fornitore di programmi televisivi che garantisca il primo servizio eserciti diritti acquisiti prima dell’entrata in vigore del presente articolo».

164    In tale contesto, trattandosi del consenso che dev’essere ottenuto dall’ITC menzionato all’art. 101 della legge sulle trasmissioni radiotelevisive del 1996, modificata, ripreso supra, risulta dall’insieme delle misure approvate dalla Commissione, e più particolarmente dal codice dell’ITC relativo agli eventi sportivi e ad altri eventi inseriti nell’elenco, che i fattori condizionanti il consenso dell’ITC sono, in sostanza, che la vendita dei diritti di trasmissione televisiva sia stata oggetto di un annuncio pubblico e che le emittenti televisive abbiano disposto della possibilità effettiva di acquistare tali diritti a condizioni ragionevoli ed eque. A tale riguardo, l’ITC può segnatamente verificare che l’offerta di vendita sia stata comunicata apertamente e simultaneamente alle due categorie di emittenti definite all’art. 98 della legge sulle trasmissioni radiotelevisive del 1996, che il prezzo richiesto sia equo e ragionevole e che non comporti alcuna discriminazione tra le due categorie di emittenti nonché che si offra alle stesse un termine ragionevole che dia loro una possibilità effettiva di acquistare tali diritti.

165    Così, benché la ricorrente, in quanto mediatore di diritti di trasmissione televisiva della fase finale della Coppa del Mondo della FIFA per gli anni 2002 e 2006, non venga espressamente presa in considerazione da tali disposizioni, ciò non toglie che queste ultime ostacolano la sua facoltà di disporre liberamente dei suoi diritti ponendo condizioni alla loro cessione in via esclusiva ad un’emittente televisiva che è stabilita in uno Stato membro diverso dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e desidera trasmettere il suddetto evento in quest’ultimo Stato.

166    Inoltre, benché la validità giuridica dei contratti che la ricorrente ha concluso con la FIFA non sia toccata dalla lettera impugnata dato che quest’ultima non ha potuto impedire per nulla l’esecuzione di tali contratti nel senso indicato dalla giurisprudenza elaborata su tale punto nelle sentenze della Corte 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki-Patraiki e a./Commissione (Racc. pag. 207), e 26 giugno 1990, causa C‑152/88, Sofrimport/Commissione (Racc. pag. I‑2477), resta il fatto che la ricorrente ha acquistato in esclusiva i diritti di cui trattasi prima dell’entrata in vigore dell’art. 3 bis della direttiva e, a fortori, prima dell’adozione della lettera impugnata.

167    Dati tali elementi, occorre ritenere che la lettera impugnata concerne la ricorrente in ragione di una qualità che le è peculiare, cioè nella sua qualità di detentrice in esclusiva dei diritti di trasmissione di uno degli eventi designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

168    Ne consegue che la ricorrente, nella sua qualità di detentore dei diritti di trasmissione televisiva di un evento figurante nell’elenco delle misure notificate dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ed avendo acquistato tali diritti prima dell’adozione delle misure applicabili nel Regno Unito e, a fortiori, prima della loro approvazione da parte della Commissione, va considerata, ai fini dell’esame della ricevibilità del presente ricorso, come individualmente interessata dalla lettera impugnata.

169    Va quindi respinta l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione.

2.     Sulla ricevibilità del secondo capo delle conclusioni della ricorrente

170    Nell’ambito delle sue conclusioni, la ricorrente chiede al Tribunale di dichiarare che l’art. 3 bis della direttiva è inapplicabile e non può servire di base giuridica all’adozione della lettera impugnata.

171    È sufficiente constatare al riguardo che il contenzioso comunitario non conosce mezzi di ricorso che autorizzino il giudice a prendere posizione attraverso una dichiarazione generale o di principio (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 14 febbraio 2001, causa T‑62/99, Sodima/Commissione, Racc. pag. II‑655, punto 28, e ordinanza del Tribunale 7 giugno 2004, causa T‑338/02, Segi e a./Consiglio, Racc. pag. II‑1647, punto 48; v. anche, per analogia, sentenza del Tribunale 28 ottobre 2004, causa T‑76/03, Meister/UAMI, Racc. PI pagg. I-A-325 e II‑1477, punto 38).

172    Tale capo delle conclusioni è quindi irricevibile.

D –  Sul merito

173    A sostegno del suo ricorso la ricorrente invoca quattro motivi fondati, in primo luogo, sulla violazione di principi generali del diritto comunitario, in secondo luogo, sulla violazione dell’art. 3 bis, n. 2, della direttiva, in terzo luogo, sull’inapplicabilità dell’art. 3 bis, n. 3, della suddetta direttiva e, in quarto luogo, sulla violazione delle forme sostanziali.

174    Occorre esaminare anzitutto il quarto motivo, fondato sulla violazione delle forme sostanziali.

175    Nell’ambito di tale motivo la ricorrente trae, in particolare, argomento dall’incompetenza dell’autore della lettera impugnata, cioè del direttore generale della DG «Educazione e cultura». Essa sostiene in proposito che la lettera impugnata non è stata adottata in conformità delle regole della Commissione in materia di procedura collegiale, di delegazione e di esecuzione delle decisioni.

176    Per disattendere tale argomento la Commissione si è limitata, nelle sue memorie ed in risposta ad un quesito del Tribunale, a far valere che la lettera impugnata non è una decisione ai sensi dell’art. 249 CE e che essa non era quindi tenuta a conformarsi alle pertinenti regole di procedura.

177    Così la Commissione ha ammesso, in risposta ad un quesito scritto del Tribunale e all’udienza, che il collegio dei membri della Commissione non era stato consultato e che il direttore generale firmatario della lettera impugnata non aveva ricevuto alcuna abilitazione specifica di quest’ultimo.

178    Alla luce di quanto precede, la lettera impugnata, che, come accertato nell’ambito dell’esame della ricevibilità, costituisce una decisione ai sensi dell’art. 249 CE, è inficiata da incompetenza e va per questo annullata senza che occorra esaminare l’altro argomento a sostegno di tale motivo e gli altri tre motivi a sostegno del ricorso.

179    In tale contesto, il Tribunale ritiene che non vada accolta la domanda formulata dalla ricorrente nella lettera 22 agosto 2005 (v. punto 44 supra), in quanto tale domanda è priva di interesse per la soluzione della controversia [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 25 giugno 2002, causa T‑311/00, British American Tobacco (Investments)/Commissione, Racc. pag. II‑2781, punto 50].

 Sulle spese

180    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell’art. 87, n. 4, primo comma, del suddetto regolamento, gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa sopportano le proprie spese.

181    La Repubblica francese, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il Parlamento e il Consiglio sopportano le loro proprie spese. La Repubblica francese, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ed il Parlamento sopporteranno anche le spese della ricorrente relative al loro intervento, conformemente alla domanda in tal senso di quest’ultima.

182    Poiché la Commissione è soccombente nelle sue domande, va condannata alle spese, conformemente alla domanda della ricorrente, ad eccezione delle spese della ricorrente relative agli interventi della Repubblica francese, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e del Parlamento.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione della Commissione contenuta nella sua lettera al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord del 29 luglio 2000 è annullata.

2)      Il ricorso è respinto per il resto.

3)      La Repubblica francese, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ed il Parlamento sopporteranno le spese della ricorrente relative al loro intervento.

4)      La Commissione sopporterà le proprie spese nonché quelle della ricorrente, escluse quelle di cui al punto 3 supra.

5)      Le intervenienti sopporteranno le proprie spese.

Legal

Lindh

Mengozzi


Wiszniewska-Białecka

 

      Vadapalas

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 dicembre 2005.

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

      H. Legal

Indice

Contesto normativo

Fatti all’origine della controversia

Procedimento

Conclusioni delle parti

In diritto

A –  Sulla domanda di misure di organizzazione del procedimento

B –  Sulla domanda di ritiro di un documento

C –  Sulla ricevibilità

1.  Sulla ricevibilità del primo capo delle conclusioni della ricorrente

a)  Sulla natura giuridica dell’atto impugnato

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

b)  Sulla legittimazione ad agire della ricorrente

–  Giudizio del Tribunale

Sul punto se la ricorrente sia individualmente interessata

–  Argomenti delle parti

–  Giudizio del Tribunale

2.  Sulla ricevibilità del secondo capo delle conclusioni della ricorrente

D –  Sul merito

Sulle spese




*Lingua processuale: l'inglese.