Language of document : ECLI:EU:T:2005:584

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)

22 dicembre 2005 (*)

«Normativa attinente al rimborso delle spese e al pagamento delle indennità dei deputati del Parlamento europeo – Controllo dell’impiego delle indennità – Giustificazione delle spese – Recupero di un debito per compensazione»

Nella causa T‑146/04,

Koldo Gorostiaga Atxalandabaso, ex deputato al Parlamento europeo, residente in Saint-Pierre-d’Irube (Francia), rappresentato dall’avv. D. Rouget,

ricorrente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato dai sigg. H. Krück, C. Karamarcos e D. Moore, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuto,

sostenuto da

Regno di Spagna, rappresentato dal proprio agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione del segretario generale del Parlamento europeo 24 febbraio 2004, concernente il recupero degli importi versati al ricorrente a titolo di spese e indennità parlamentari,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione ampliata),

composto dal sig. J. Pirrung, presidente, dai sigg. A.W.H. Meij, N.J. Forwood, dalla sig.ra I. Pelikánová e dal sig. S. Papasavvas, giudici,

cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 settembre 2005,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

1        L’art. 199, n. 1, CE così dispone:

«Il Parlamento europeo stabilisce il proprio regolamento interno a maggioranza dei membri che lo compongono».

2        L’art. 5 del regolamento del Parlamento europeo, nella versione applicabile nella specie (GU 2003, L 61, pag. 1, nel prosieguo: il «regolamento»), prevede quanto segue:

«L’Ufficio di presidenza disciplina il rimborso delle spese e il pagamento delle indennità dei deputati».

3        A termini dell’art. 16 del regolamento:

«Eletti i vicepresidenti, il Parlamento procede all’elezione di cinque questori.

Questa elezione si svolge secondo le stesse disposizioni applicabili all’elezione dei vicepresidenti».

4        Ai sensi dell’art. 21 del regolamento:

«1.       L’Ufficio di presidenza del Parlamento si compone del Presidente e dei quattordici vicepresidenti del Parlamento.

2.       I questori sono membri dell’Ufficio di presidenza con funzioni consultive».

5        L’art. 22, n. 2, del regolamento, così recita:

«L’Ufficio di presidenza adotta decisioni di carattere finanziario, organizzativo e amministrativo concernenti i deputati, l’organizzazione interna del Parlamento, il suo Segretariato e i suoi organi».

6        A termini dell’art. 25 del regolamento:

«I questori sono incaricati di compiti amministrativi e finanziari concernenti direttamente i deputati ai sensi di direttive fissate dall’Ufficio di presidenza».

7        Ai sensi dell’art. 182, n. 1, del regolamento:

«Il Parlamento è assistito da un segretario generale, nominato dall’Ufficio di presidenza.

Egli prende l’impegno solenne davanti all’Ufficio di presidenza di esercitare le sue funzioni con assoluta imparzialità e lealtà».

8        La normativa attinente alle spese e indennità dei deputati del Parlamento europeo (in prosieguo: la «normativa SID») è stata adottata dall’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo in base all’art. 22 del regolamento e ai sensi dell’art. 199 CE, dell’art. 112 EA e dell’art. 25 CA.

9        A termini dell’art. 13, n. 1, primo comma, della normativa SID, nel testo vigente all’epoca dei fatti di causa, «[i] deputati hanno diritto ad un’indennità forfettaria mensile al tasso corrente fissato dall’Ufficio di presidenza (in appresso denominata indennità per spese generali) a copertura delle spese risultanti dalle attività svolte nell’esercizio del loro mandato che non siano coperte da altre indennità previste dalla presente regolamentazione».

10      L’art. 14, n. 1, della normativa SID prevede quanto segue:

«Fatte salve le disposizioni del presente articolo, i deputati hanno diritto ad un’indennità (in appresso denominata indennità di assistenza parlamentare) a copertura delle spese connesse all’assunzione o al ricorso ai servizi di uno o più assistenti. Più deputati possono assumere o ricorrere congiuntamente ai servizi di uno stesso assistente (...)».

11      Conformemente all’art. 14, nn. 2 e 7, lett. b), della normativa SID, il deputato può delegare un terzo, denominato «terzo erogatore», della gestione amministrativa, totale o parziale, della sua indennità di assistenza parlamentare (parimenti chiamata «indennità di segretariato»).

12      A termini dell’art. 16, n. 2, della normativa SID:

«Qualora constati che sono state pagate somme indebite a titolo dell’indennità di assistenza parlamentare, il Segretario generale impartisce le istruzioni necessarie affinché si proceda al recupero di tali somme dal deputato».

13      Ai sensi dell’art. 27 della normativa SID:

«2.       Il deputato il quale ritenga che le presenti disposizioni non siano state correttamente applicate può rivolgersi per iscritto al Segretario generale. Qualora non venga raggiunto un accordo tra il deputato e il Segretario generale, la questione è deferita ai Questori che prendono una decisione previa consultazione del Segretario generale. I Questori possono altresì consultare il Presidente e/o l’Ufficio di presidenza.

3.       Qualora il Segretario generale, in consultazione con i Questori, constati che sono state versate somme indebite a titolo delle indennità previste dalla presente regolamentazione, egli impartisce istruzioni per ottenere la restituzione di tali importi dal deputato in causa.

4.       In casi eccezionali e sulla base della proposta fatta dal Segretario generale previa consultazione dei Questori, l’Ufficio di presidenza può, conformemente all’articolo 73 del regolamento finanziario e [alle] sue misure di esecuzione, incaricare il Segretario generale di sospendere temporaneamente il pagamento delle indennità parlamentari fintantoché il deputato non abbia rimborsato gli importi indebitamente utilizzati.

La decisione dell’Ufficio di presidenza viene presa nell’ambito della sorveglianza dell’esercizio effettivo del mandato del deputato e del buon funzionamento dell’istituzione, previa audizione del deputato interessato».

14      Il summenzionato n. 4 è stato aggiunto all’art. 27 della normativa SID con decisione dell’Ufficio di presidenza 12 febbraio 2003.

15      L’art. 5 delle norme interne relative all’esecuzione del bilancio del Parlamento europeo, approvate dall’Ufficio di presidenza il 4 dicembre 2002, così recita:

«3.       Con decisione di delega presa dall’Istituzione, rappresentata dal suo Presidente, il Segretario generale è designato in qualità di ordinatore delegato principale.

4.       Le deleghe sono accordate dall’ordinatore delegato principale agli ordinatori delegati. Le sottodeleghe sono accordate dagli ordinatori delegati agli ordinatori sottodelegati».

16      L’art. 71, n. 2, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento finanziario»), prevede quanto segue:

«Le risorse proprie messe a disposizione della Commissione ed ogni credito appurato come certo, liquido ed esigibile devono essere oggetto di accertamento mediante un ordine di riscossione destinato al contabile, seguito da una nota di addebito indirizzata al debitore; entrambi i documenti sono emessi dall’ordinatore competente».

17      A termini dell’art. 72, n. 2, del regolamento finanziario:

«L’istituzione può formalizzare l’accertamento di un credito a carico di persone diverse dagli Stati con una decisione che costituisce titolo esecutivo a norma dell’articolo 256 del trattato CE».

18      L’art. 73, n. 1, del regolamento finanziario così recita:

«Il contabile prende a carico gli ordini di riscossione dei crediti debitamente stabiliti dall’ordinatore competente. È tenuto ad assicurare l’afflusso delle entrate delle Comunità e a vigilare sulla conservazione dei loro diritti.

Il contabile procede al recupero mediante compensazione e a debita concorrenza dei crediti delle Comunità, se il debitore è titolare di un credito certo, liquido ed esigibile nei confronti delle Comunità».

19      Ai sensi dell’art. 78, n. 3, del regolamento (CE, Euratom) della Commissione 23 dicembre 2002, n. 2342, recante modalità d’esecuzione del regolamento finanziario (GU L 357, pag. 1):

«Con la nota di addebito il debitore viene informato di quanto segue:

a)       le Comunità hanno accertato il credito;

b)       il pagamento del debito nei confronti delle Comunità è esigibile ad una data determinata (in prosieguo: “data di scadenza”);

c)       in mancanza di pagamento entro la data di scadenza, il debito produce interessi al tasso di cui all’articolo 86, salva la pertinente normativa speciale;

d)       ove possibile, l’istituzione procede al recupero mediante compensazione dopo averne informato il debitore;

e)       in assenza di pagamento alla data di scadenza, l’istituzione procede al recupero mediante esecuzione di ogni garanzia preliminare;

f)      qualora, esperite tutte le fasi summenzionate, non si sia ottenuto il recupero integrale del credito, l’istituzione procede al recupero mediante esecuzione forzata del titolo ottenuto, in conformità dell’articolo 72, paragrafo 2, del regolamento finanziario ovvero in via contenziosa.

La nota di addebito è inviata dall’ordinatore al debitore, con copia al contabile».

20      L’art. 80 del regolamento n. 2342/2002 così prevede:

«1.       Qualsiasi accertamento di un credito si basa su documenti giustificativi che attestano i diritti delle Comunità.

2.       Prima di accertare un credito, l’ordinatore competente procede personalmente all’esame dei documenti giustificativi o verifica, sotto la sua responsabilità, che l’esame sia stato eseguito».

21      Ai sensi dell’art. 83 del regolamento n. 2342/2002:

«In qualsiasi fase del procedimento, il contabile, dopo aver informato l’ordinatore competente ed il debitore, procede al recupero per compensazione del credito accertato qualora il debitore sia titolare nei confronti delle Comunità di un credito certo, liquido ed esigibile avente per oggetto una somma di denaro accertata da un ordine di pagamento».

22      A termini dell’art. 84 del regolamento n. 2342/2002:

«1.       Salvo il disposto dell’articolo 83, se alla scadenza indicata nella nota di addebito il recupero integrale non è stato ottenuto, il contabile ne informa l’ordinatore competente ed avvia immediatamente la procedura di recupero, con qualsiasi via legale, compresa, se necessario, l’esecuzione di qualsiasi garanzia preliminare.

2.       Salvo il disposto dell’articolo 83, quando non è esperibile la modalità di recupero di cui al paragrafo 1 ed il debitore non ha eseguito il pagamento malgrado la costituzione in mora inviatagli dal contabile, quest’ultimo ricorre all’esecuzione forzata del titolo, a norma dell’articolo 72, paragrafo 2, del regolamento finanziario o sulla base di un titolo ottenuto in via contenziosa».

23      L’art. 4, n. 3, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43), così dispone:

«L’accesso a un documento elaborato per uso interno da un’istituzione o da essa ricevuto, relativo ad una questione su cui la stessa non abbia ancora adottato una decisione, viene rifiutato nel caso in cui la divulgazione del documento pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale dell’istituzione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione».

 Fatti

24      Dal 1999 il sig. Koldo Gorostiaga Atxalandabaso era deputato del Parlamento europeo per la lista del gruppo politico basco Euskal Herritarok/Batasuna» (in prosieguo: lo «EH/B»). In forza di un’ordinanza del Juzgado de Instrucción n. 5 di Madrid (giudice istruttore n. 5 di Madrid), del 26 agosto 2002, nonché di una sentenza del Tribunal Supremo (Supremo giudice spagnolo), del 27 marzo 2003, lo EH/B veniva dichiarato illegittimo in Spagna. I ricorsi presentati avverso quest’ultima sentenza dinanzi al Tribunal Constitucional (Corte costituzionale spagnola) venivano respinti. Il divieto dello EH/B non produceva conseguenze giuridiche con riguardo al mandato parlamentare che il ricorrente continuava ad esercitare sino alla fine della legislatura, nel mese di giugno 2004.

25      Le indennità parlamentari del ricorrente venivano versate, sin dall’inizio del suo mandato nel 1999 e, con riguardo alle indennità per spese generali e di segretariato, sino al 31 agosto 2001, su un conto corrente aperto presso la Banca Bruxelles Lambert SA, a nome del medesimo e dello EH/B; quest’ultimo agiva in qualità di terzo erogatore ai sensi dell’art. 14, n. 2, della normativa SID.

26      Il 21 marzo 2002, il ricorrente prelevava l’importo di EUR 210 354 dal libro verde corrispondente al conto corrente.

27      Il giorno successivo al prelievo, vale a dire il 22 marzo 2002, il sig. Gorrotxategi, tesoriere dello EH/B e contabile del ricorrente, veniva fermato all’arrivo sul territorio francese, in provenienza dal Belgio. Il primo giudice istruttore del Tribunal de grande instance de Paris disponeva quindi il sequestro di un importo di EUR 200 304, detenuto dal sig. Gorrotxategi.

28      L’Ufficio di presidenza del Parlamento esaminava la vicenda, per la prima volta, in occasione della riunione dell’8 aprile 2002. Il punto 8.2 del processo verbale della detta riunione così recita:

«L’Ufficio di presidenza (…)

–        prende atto di notizie di stampa secondo cui le autorità francesi hanno fermato due membri di un partito politico nazionale in possesso di una notevole somma in contanti, i quali hanno dichiarato che tale somma era stata versata ad un parlamentare nel quadro delle sue attività come deputato del Parlamento europeo;

–        dà mandato, dopo aver ascoltato una dichiarazione del Presidente, al Segretario generale di prendere tutte le misure necessarie che la situazione impone, in particolare per verificare se le spese effettuate dal deputato in questione siano in conformità con le varie regolamentazioni applicabili e per riferire ai Questori in merito ad ogni eventuale infrazione».

29      Con lettera 12 aprile 2002, il segretario generale del Parlamento (in prosieguo: il «segretario generale») ricordava al ricorrente le varie indennità versategli dall’inizio del suo mandato e gli chiedeva di fornire, entro la fine del mese di aprile 2002, indicazioni dettagliate relative all’impiego dei fondi versati a titolo di indennità di segretariato dal 1999 sino al 31 gennaio 2001, nonché precisazioni relative all’utilizzazione dei fondi versati a titolo di indennità per spese generali.

30      Il ricorrente rispondeva con lettera in data 6 maggio 2002, esponendo dati contabili relativi all’impiego delle indennità di segretariato e di spese generali per gli anni 1999, 2000 e 2001. Secondo tali dati, il ricorrente risultava debitore di EUR 103 269,79 nei confronti dello EH/B, di EUR 51 070,19 nei confronti di tre assistenti e di EUR 15 359,46 nei confronti degli organismi di previdenza sociale, per un importo complessivo di EUR 169 699,44.

31      A seguito dei chiarimenti forniti dal ricorrente, il segretario generale gli chiedeva, con lettera 7 giugno 2002, di far effettuare una revisione contabile dell’impiego di tali indennità da parte di una società specializzata. Rilevava inoltre, nella detta lettera, che il ricorrente non aveva utilizzato, a titolo di indennità di segretariato, un importo di EUR 58 155,82 di cui chiedeva il rimborso immediato. Con riguardo a tale ultima somma, il ricorrente si impegnava a rimborsarla al Parlamento versando mensilmente un importo di EUR 3 000.

32      Il ricorrente rispondeva a tale lettera in data 20 giugno 2002, rilevando che l’importo di circa EUR 200 000, sequestrato dalle autorità francesi, proveniva esclusivamente dal Parlamento, che il conto corrente dal quale era stato prelevato riceveva esclusivamente versamenti provenienti dal Parlamento e che la sua restituzione costituiva la formalità preliminare indispensabile al fine di adempiere, se del caso, i propri obblighi nei confronti del Parlamento. Il ricorrente chiedeva parimenti al segretario generale di redigere un’attestazione in cui fosse indicata la provenienza del detto importo, al fine di produrla dinanzi al primo giudice istruttore del Tribunal de grande instance de Paris. Inoltre, manifestava il proprio accordo con riguardo alla revisione contabile proposta dal segretario generale.

33      Il segretario generale rispondeva con lettera 8 luglio 2002, cui veniva allegata un’attestazione recante menzione di tutti i versamenti effettuati dal Parlamento sul conto corrente. Da tale attestazione risulta che il Parlamento aveva versato sul detto conto, dal 1° luglio 1999 al 31 dicembre 2001, l’importo complessivo di EUR 495 891,31 a titolo di indennità di spese di viaggio, di spese generali e di spese di segretariato (ove l’indennità di spese di segretariato era stata versata su altri conti con decorrenza dal 1° settembre 2001).

34      Con nota 9 gennaio 2003, il direttore generale delle finanze del Parlamento trasmetteva al ricorrente la relazione di revisione contabile (recante data 19 dicembre 2002) relativa ai versamenti effettuati a titolo di indennità di spese generali e di segretariato. La revisione contabile veniva compiuta da una società privata, scelta di comune accordo dalle parti.

35      A termini del punto 4 della relazione, la revisione verteva sugli importi versati tra il 1° luglio 1999 e il 31 dicembre 2001 a titolo di indennità di spese generali e di segretariato.

36      Secondo la relazione, il Parlamento aveva versato al ricorrente, dal 1° luglio 1999 al 31 dicembre 2001, a titolo di spese generali, l’importo di EUR 104 021, di cui 103 927 venivano adeguatamente giustificati. Nel corso del medesimo periodo, il Parlamento aveva versato al ricorrente, a titolo di spese di segretariato, l’importo di EUR 242 582. Quanto a tale ultimo importo, EUR 53 119 venivano adeguatamente giustificati, mentre il ricorrente non forniva alcun documento che giustificasse l’impiego dei rimanenti EUR 189 463.

37      Con riguardo a tale relazione, il ricorrente formulava osservazioni che venivano allegati alla medesima.

38      Con lettera 30 gennaio 2003, il segretario generale comunicava al ricorrente che, alla luce della relazione di revisione, egli veniva invitato a produrre entro la successiva riunione dell’Ufficio di presidenza, prevista per il 10 febbraio, i documenti che giustificassero l’impiego dell’importo di EUR 189 463.

39      Con lettera 6 febbraio 2003, il ricorrente produceva documenti giustificativi e forniva chiarimenti ulteriori.

40      In data 12 febbraio 2003, l’Ufficio di presidenza decideva di incaricare il segretario generale di definire l’importo esatto del debito del ricorrente e di chiedere al medesimo di procedere al relativo rimborso.

41      In data 26 febbraio 2003, il segretario generale inviava una lettera al ricorrente, indicando che, in base agli elementi dal medesimo forniti nella sua lettera 6 febbraio 2003, poteva considerarsi adeguatamente giustificato solo l’importo di EUR 12 947. Quanto alle altre spese, il segretario generale dichiarava di non poterne tener conto sulla base del rilievo che esse non erano giustificate da documenti conformi, non riguardavano l’indennità di segretariato, ovvero si riferivano a importi non ancora versati ai beneficiari. L’importo iniziale, conseguentemente, si riduceva a EUR 176 516. Il segretario generale invitava il ricorrente a mettersi in contatto con i servizi del Parlamento al fine di raggiungere un accordo quanto alle modalità di rimborso.

42      In data 10 marzo 2003, veniva respinta con ordinanza la domanda presentata dal ricorrente dinanzi al primo giudice istruttore del Tribunal de grande instance de Paris, in cui si chiedeva la restituzione dell’importo sequestrato di EUR 200 304. Secondo le informazioni fornite dal difensore del ricorrente, tale controversia è attualmente pendente dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo.

43      Il difensore del ricorrente chiedeva taluni documenti e chiarimenti, fornitigli, in parte, dal segretario generale con lettera 16 aprile 2003; il ricorrente proponeva quindi, in data 21 aprile 2003, un ricorso amministrativo ai sensi dell’art. 27, n. 2, della normativa SID avverso la lettera del segretario generale 26 febbraio 2003.

44      Il segretario generale rispondeva con lettera 17 luglio 2003 al ricorso amministrativo presentato dal ricorrente. A suo avviso, il ricorso era diretto, in realtà, avverso la decisione 12 febbraio 2003 dell’Ufficio di presidenza. Egli osservava che tale ultima decisione si limitava a comunicare al ricorrente, nonché al servizio giuridico del Parlamento, istruzioni che avrebbero potuto sfociare in decisioni riguardanti il ricorrente medesimo. Il segretario generale segnalava, inoltre, che il procedimento si trovava solo nella fase di accertamento, in vista di una eventuale consultazione dei questori ai sensi dell’art. 27, n. 2, della normativa SID e che, conseguentemente, non essendo stata presa alcuna decisione dell’Ufficio di presidenza concernente direttamente il ricorrente, non era tenuto ad esaminare la richiesta nel merito.

45      Successivamente, il ricorrente presentava altri documenti, in particolare una ingiunzione a comparire dinanzi al Dipartimento per la giustizia, il lavoro e la previdenza sociale dell’amministrazione del Comune autonomo di Euskadi, ai fini di una transazione riguardante la domanda presentata da tre suoi assistenti con riguardo ad arretrati di retribuzione per un importo di EUR 50 865,43. Egli produceva, parimenti, un rendiconto di spese per un importo totale di EUR 63 308,64, effettuate, nel periodo oggetto della revisione contabile, a titolo di spese personali relative al domicilio del ricorrente medesimo e dei suoi assistenti a Bruxelles. Tali ultime spese sarebbero state assunte dallo EH/B che, secondo un accordo concluso con quest’ultimo, avrebbe trattenuto un importo forfettario di EUR 600 sulla retribuzione di ogni assistente. Tale importo risultava a tale data non pagato e, conseguentemente, dovuto allo EH/B.

46      Il segretario generale rifiutava di prendere in considerazione tali elementi. Con lettera 18 dicembre 2003, da un lato, osservava che il ricorrente non aveva prodotto i documenti giustificativi attinenti al versamento degli arretrati delle retribuzioni oggetto della transazione. Dall’altro, con riguardo alle fatture relative alle spese personali, rilevava l’assenza di documenti che dimostrassero l’esistenza di obblighi contrattuali in esecuzione dei quali sarebbe stato versato l’importo di EUR 63 308,64 e indicava, inoltre, che tali fatture erano state emesse, per la maggior parte, non a nome dello EH/B, ma a nome di altro soggetto.

47      Con lettera 28 gennaio 2004, il segretario generale ricordava al ricorrente che il suo debito nei confronti del Parlamento era pari, alla luce della revisione contabile e dei documenti giustificativi prodotti e successivamente accettati, a EUR 176 516 (v. precedenti punti 38 e 41) e rilevava che, avendo il ricorrente già provveduto al rimborso di parte del debito, pari a EUR 58 155,82, con mensilità di EUR 3 000 (v. precedente punto 31), rimaneva un saldo a suo debito di EUR 118 360,18.

48      Il segretario generale precisava che, a termini dell’art. 16, n. 2, e dell’art. 27, n. 3, della normativa SID, era tenuto ad impartire le istruzioni necessarie ai fini del recupero della somma di EUR 118 360,18 indebitamente versati o, se necessario, proporre all’Ufficio di presidenza di sospendere temporaneamente alcune indennità del ricorrente, conformemente all’art. 27, n. 4, della normativa medesima.

49      Il 9 febbraio 2004, il ricorrente veniva sentito dal segretario generale. Secondo il relativo processo verbale, il segretario generale intendeva presentare all’Ufficio di presidenza una proposta per la sua riunione del 25 febbraio 2004.

50      Con lettera 24 febbraio 2004, il segretario generale scriveva al ricorrente quanto segue:

«Con riferimento alla mia del 28 gennaio u.s. e a seguito della Sua audizione svoltasi il 9 u.s., mi pregio di trasmetterLe in allegato la decisione che ho adottato, ai sensi delle pertinenti disposizioni del regolamento finanziario dell’Unione nonché della disciplina sulle spese e indennità dei deputati, in merito al rimborso di 118 360,18 euro che Ella deve al Parlamento. L’Ufficio di presidenza ne sarà informato in occasione della prossima riunione. (…)».

51      La decisione del segretario generale 24 febbraio 2004, allegata alla summenzionata lettera (in prosieguo: la «decisione impugnata»), si fonda sugli artt. 16 e 27 della normativa SID e sugli artt. 71 e 73 del regolamento finanziario. La decisione impugnata fa anche riferimento ad una consultazione dei questori svoltasi il 14 gennaio 2004. Secondo il primo ‘considerando’ della decisione impugnata, la somma dovuta al Parlamento ammonta a EUR 176 576 e, avendo il ricorrente già provveduto al rimborso di EUR 58 155,82 con mensilità di EUR 3 000 (v. precedente punto 47), il saldo a suo debito è pari a EUR 118 360,18. Nella decisione medesima si fa menzione di un ordine di recupero del 18 marzo 2003, n. 92/332, emanato dall’ordinatore subdelegato del Parlamento per un importo di EUR 118 360,18.

52      A termini del secondo ‘considerando’ della decisione impugnata, conformemente agli artt. 16, n. 2, e 27, n. 3, della normativa SID, occorre procedere al recupero dell’importo di EUR 118 360,18 mediante compensazione con le indennità parlamentari meno essenziali per l’esecuzione del mandato elettivo del ricorrente.

53      A termini del dispositivo della decisione impugnata:

«1.       Dalle indennità dovute all’on. Koldo Gorostiaga Atxalandabaso, deputato al Parlamento europeo, vengono trattenute, fino a concorrenza del suo debito nei confronti del Parlamento europeo per un importo complessivo attualmente pari a EUR 118 360,18, le seguenti somme:

–        il 50% dell’indennità per spese generali,

–        il 50% dell’indennità di soggiorno.

2.       Nell’ipotesi di cessazione del mandato dell’On. Koldo Gorostiaga Atxalandabaso, deputato al Parlamento europeo, vengono trattenute, sino a concorrenza del suo debito nei confronti del Parlamento europeo, le seguenti somme:

–        l’indennità transitoria di fine mandato, e

–        ogni altra somma dovuta al deputato».

54      Con lettera 1° marzo 2004, il ricorrente presentava le proprie osservazioni relative alla decisione impugnata, chiedendo documenti e chiarimenti ulteriori, nonché l’accesso integrale agli atti che avevano dato luogo alle decisioni che lo riguardavano.

55      Il segretario generale rispondeva con lettera 31 marzo 2004, fornendo talune precisazioni e rilevando che l’accesso integrale agli atti sarebbe stato concesso al ricorrente nei limiti previsti dalle pertinenti disposizioni del regolamento n. 1049/2001 nonché del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2000, n. 45/2001, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8, pag. 1).

 Procedimento e conclusioni delle parti

56      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale in data 20 aprile 2004, il ricorrente proponeva il presente ricorso. Il 29 giugno 2004, il Parlamento depositava il proprio controricorso presso la cancelleria del Tribunale.

57      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 luglio 2004, il Regno di Spagna chiedeva di intervenire nel presente procedimento a sostegno del Parlamento. Con ordinanza 14 ottobre 2004, il presidente della Seconda Sezione del Tribunale ammetteva tale intervento. L’interveniente depositava la propria memoria entro i termini stabiliti.

58      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale decideva di passare alla fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, le parti venivano invitate a rispondere per iscritto ad una serie di quesiti.

59      Sentite le parti, il Tribunale rinviava la causa alla Seconda Sezione ampliata.

60      Le parti provvedevano, quanto al ricorrente, con lettera depositata il 27 maggio 2005, e, quanto al Parlamento, con lettera depositata il 1° giugno 2005, alle misure di organizzazione del procedimento adottate dal Tribunale producendo parimenti taluni documenti.

61      All’udienza del 12 settembre 2005 venivano sentite le difese orali delle parti e le risposte ai quesiti loro rivolti dal Tribunale.

62      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare il Parlamento alle spese.

63      Il Parlamento conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare il ricorrente alle spese.

64      Il Regno di Spagna chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare il ricorrente alle spese.

 In diritto

65      A sostegno della propria domanda, il ricorrente deduce otto motivi di annullamento, relativi, in primo luogo, alla violazione della normativa SID, in secondo luogo, alla violazione del «principio di obiettività e di imparzialità», in terzo luogo, alla violazione del principio del contraddittorio e del rispetto del diritto di difesa, in quarto luogo, alla violazione delle norme sulla notifica delle decisioni, in quinto luogo, alla violazione dell’obbligo di motivazione, in sesto luogo, alla violazione del principio di eguaglianza e di non discriminazione, in settimo luogo, allo sviamento di potere e, in ottavo luogo, ad errori di valutazione dei documenti giustificativi presentati al segretario generale.

 Sul primo motivo, attinente alla violazione della normativa SID

 Argomenti delle parti

66      Il primo motivo si articola su cinque capi. I primi due attengono, rispettivamente, alla violazione dell’art. 27, nn. 2 e 4, della normativa SID e i successivi tre alla violazione del diritto di difesa, del principio di eguaglianza e, infine, dell’art. 27, n. 3, della normativa SID.

67      Con riguardo alla violazione dell’art. 27, n. 2, della normativa SID, il ricorrente osserva che, in seguito alla sua lettera 21 aprile 2003 (v. supra, punto 43), in cui aveva rilevato che la normativa SID non sarebbe stata correttamente applicata nei suoi confronti, e in considerazione del fatto che non era intervenuto alcun accordo tra il segretario generale ed il ricorrente medesimo, tale questione avrebbe dovuto essere deferita ai questori conformemente alla detta disposizione affinché questi ultimi decidessero previa consultazione del segretario generale e, eventualmente, del Presidente o dell’Ufficio di presidenza. Per contro, la decisione impugnata sarebbe stata adottata dal segretario generale, che non sarebbe competente a tal riguardo.

68      Con riguardo alla violazione dell’art. 27, n. 4, della normativa SID, il ricorrente ricorda che, a termini di tale disposizione, solo l’Ufficio di presidenza è competente a decidere in merito al recupero di somme indebitamente percepite a titolo di indennità parlamentari mediante compensazione con indennità dovute al deputato de quo.

69      Con riguardo alla violazione del principio di eguaglianza, il ricorrente deduce che il Parlamento, pubblicando i nomi dei deputati aventi una controversia pendente con l’Istituzione, avrebbe agito in modo discriminatorio. Mentre solitamente il Parlamento non comunica dati personali al riguardo, tale prassi non sarebbe stata seguita nei suoi confronti. A tale proposito, il ricorrente rileva che nel marzo 2003 la rappresentanza del Parlamento in Spagna ha diffuso una rassegna stampa che raccoglieva gli articoli dei quotidiani spagnoli relativi alla presente controversia, sfavorevoli nei suoi confronti. Tale comportamento violerebbe, al contempo, le disposizioni sulla tutela dei dati personali e l’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»).

70      Con riguardo alla violazione dell’art. 27, n. 3, della normativa SID, il ricorrente rileva che, contrariamente a quanto prevede tale disposizione, il segretario generale, senza previa consultazione dei questori, aveva ritenuto fatto certo, sin dalla decisione 26 febbraio 2003 (v. supra, punto 41), che la somma di EUR 176 516 fosse stata indebitamente corrisposta.

71      Con riguardo ai primi due capi del motivo, a parere del Parlamento, dal combinato disposto dell’art. 16, n. 2, e dell’art. 27, nn. 2‑4, della normativa SID risulta che la normativa medesima prevede tre procedimenti distinti nell’ipotesi di contestazioni o di carenze con riguardo al versamento o all’uso delle singole indennità.

72      Il primo procedimento, di cui all’art. 27, n. 2, riguarderebbe l’accertamento delle spettanze economiche del deputato e del versamento delle spese e indennità e viene applicato nell’ipotesi di divergenza di valutazione tra il deputato e l’Istituzione. In tal caso, a parere del Parlamento, il deputato si rivolge inizialmente al segretario generale, che può accogliere il suo «reclamo». In caso di mancato accordo tra le parti, la questione viene deferita ai questori, che decidono previa consultazione facoltativa del segretario generale e del presidente o dell’Ufficio di presidenza.

73      Il secondo procedimento, descritto all’art. 16, n. 2, e all’art. 27, n. 3, riguarderebbe il controllo a posteriori dell’impiego delle somme versate al deputato a titolo di spese e indennità nonché il recupero delle somme indebitamente versate. Secondo il Parlamento, ove il segretario generale ritenga accertato che determinate somme siano state indebitamente versate a titolo di indennità parlamentari (in quanto non impiegate conformemente alla normativa SID), procede al loro recupero. L’art. 27, n. 2, non sarebbe applicabile a tale procedimento, in quanto la sua applicazione renderebbe impossibile quella dell’art. 27, nn. 3 e 4, dal momento che escluderebbe qualsivoglia decisione definitiva del segretario generale.

74      Il terzo procedimento, previsto dall’art. 27, n. 4, riguarderebbe taluni casi eccezionali in cui la sospensione temporanea del pagamento delle indennità parlamentari può essere decisa dall’Ufficio di presidenza.

75      Il Parlamento si richiama parimenti agli artt. 71 e 73 del regolamento finanziario, sottolineando che una decisione di recupero deve rispettare le disposizioni del detto regolamento. Il Parlamento rinvia anche all’art. 5 delle norme interne relative all’esecuzione del suo bilancio (v. precedente punto 15). Secondo tale articolo, il segretario generale sarebbe designato in qualità di ordinatore delegato principale. Per contro, non sarebbe previsto alcun ruolo, in tale contesto, per l’Ufficio di presidenza o per i questori. Il Parlamento sottolinea che il recupero del debito del ricorrente è stato effettuato mediante compensazione conformemente all’art. 73, n. 1, secondo comma, del regolamento finanziario (v. supra, punto 18).

76      Il Parlamento sottolinea che la presente controversia concerne esclusivamente il procedimento di cui all’art. 27, n. 3, della normativa SID e non quello di cui al n. 2 del detto articolo. Il Parlamento precisa, nelle risposte ai quesiti scritti del Tribunale, di aver infatti ritenuto preferibile applicare cumulativamente l’art. 16, n. 2, e l’art. 27, n. 3, della normativa SID.

77      Con riguardo alla lettera 21 aprile 2003 del ricorrente (v. supra, punto 67), il Parlamento rileva che da essa non può essere scaturito il procedimento di cui all’art. 27, n. 2, della normativa SID, dal momento che il segretario generale, all’epoca, non aveva ancora preso una decisione definitiva.

78      Inoltre, il Parlamento fa valere che non è stato applicato nemmeno il procedimento di cui all’art. 27, n. 4, della normativa SID. Nel seguire il procedimento di cui all’art. 27, n. 3, della normativa SID, il Parlamento non avrebbe rimesso in discussione le spese e le indennità da versare al ricorrente, bensì ne avrebbe utilizzato una parte, mediante compensazione, per ridurre l’importo di cui il ricorrente era debitore. Nell’ipotesi in cui il Parlamento avesse sospeso il pagamento delle indennità in base all’art. 27, n. 4, della normativa SID, non vi sarebbero importi potenzialmente utilizzabili, successivamente, come oggetto di una compensazione con il debito del ricorrente nei confronti del Parlamento.

79      Ne conseguirebbe che l’art. 27, n. 4, della normativa SID non descrive un procedimento di compensazione, bensì fornisce al Parlamento la possibilità di esercitare una pressione sui suoi membri mediante la sospensione temporanea del versamento delle indennità, sino a quando il deputato in questione rimborsi, di propria iniziativa, gli importi indebitamente percepiti a titolo di indennità parlamentari. Secondo il Parlamento, si tratta di una disposizione mal redatta che, per tale ragione, sarebbe inoperante nella sua formulazione attuale.

80      Il Parlamento, infine, sottolinea che l’argomento del ricorrente attinente ad una violazione delle disposizioni sulla tutela dei dati di carattere personale, in mancanza di elementi di fatto e di diritto che lo sostengano, è inoperante. Quanto alla violazione dell’art. 8 della CEDU, il Parlamento deduce l’irricevibilità di tale motivo sulla base del rilievo che esso figura per la prima volta nella replica.

81      Il Regno di Spagna riprende l’argomento del Parlamento con riguardo all’analisi dei tre procedimenti descritti dagli artt. 16 e 27 della normativa SID ed all’applicazione del secondo di tali procedimenti nella specie. Ne conseguirebbe che l’art. 16, n. 2, e l’art. 27, n. 3, costituiscono il corretto fondamento normativo della decisione impugnata.

82      All’udienza il Regno di Spagna ha esposto, in subordine, alcune riflessioni con riguardo alle eventuali conseguenze nell’ipotesi in cui il Tribunale ritenesse che l’art. 27, n. 4, della normativa SID avrebbe dovuto essere assunto dal Parlamento quale corretto fondamento normativo. In tale ipotesi, l’eventuale annullamento della decisione impugnata ricollocherebbe la controversia alla fase anteriore all’adozione della decisione impugnata e darebbe luogo ad una regolarizzazione del procedimento. In tale contesto, il Regno di Spagna si è richiamato alla sentenza del Tribunale 15 ottobre 1998, causa T-2/95, Industrie des poudres sphériques/Consiglio (Racc. pag. II‑3939). A parere del Regno di Spagna, il Tribunale potrebbe richiamarsi al punto 91 della detta sentenza e dichiarare che, se la decisione impugnata dovesse essere annullata su tale base, ciò non implicherebbe necessariamente l’annullamento in toto del procedimento amministrativo sfociato nell’adozione dell’atto impugnato.

 Giudizio del Tribunale

–       Sui primi due capi del primo motivo

83      Con riguardo al primo capo, relativo alla violazione dell’art. 27, n. 2, della normativa SID, deve rilevarsi che tale disposizione prevede un procedimento che attribuisce ai questori la competenza a conoscere di ogni controversia relativa all’applicazione della normativa SID tra un deputato e il segretario generale. Si tratta di una disposizione di portata generale che riguarda, fatte salve norme speciali, tutte le materie disciplinate da tale normativa (polizze assicurative, corsi di lingua, pensioni, spese mediche etc.). Si deve pertanto rilevare che essa costituisce una disposizione generale rispetto all’art. 16, n. 2, e all’art. 27, nn. 3 e 4, i quali riguardano, in particolare, le controversie in materia di recupero delle indennità parlamentari indebitamente versate. Conseguentemente, in presenza di disposizioni speciali, l’art. 27, n. 2, non è applicabile in materia di recupero di indennità parlamentari indebitamente versate (v., per analogia, sentenze della Corte 12 dicembre 1995, causa C‑469/93, Chiquita Italia, Racc. pag. I‑4533, punto 61, e 19 giugno 2003, causa C‑444/00, Mayer Parry Recycling, Racc. pag. I‑6163, punti 49‑57). Pertanto, il primo capo del primo motivo va respinto in quanto infondato.

84      Quanto al secondo capo, relativo alla violazione dell’art. 27, n. 4, della normativa SID, si deve precisare, in limine, che la decisione impugnata contiene, sostanzialmente, due parti, vale a dire, da un lato, il rilievo del segretario generale che le somme ivi menzionate sono state indebitamente versate al ricorrente e che occorre procedere al loro recupero e, dall’altro, la decisione di procedere a tale recupero mediante compensazione con talune indennità da versare al ricorrente.

85      Il presente capo del motivo attiene unicamente alla legittimità della seconda parte della decisione impugnata. A tal riguardo, occorre esaminare, in primo luogo, se tale paragrafo descriva effettivamente un procedimento di compensazione e, nell’ipotesi affermativa, se tale procedimento prevalga, in quanto lex specialis, su quello di cui all’art. 16, n. 2, e di cui all’art. 27, n. 3, della detta normativa.

86      Sul primo punto, il Tribunale rileva che l’art. 27, n. 4, descrive in effetti un procedimento di compensazione. Tale rilievo si fonda sulle seguenti considerazioni. Anzitutto, l’art. 27, n. 4, rinvia all’art. 73 del regolamento finanziario nonché alle misure di esecuzione di quest’ultimo articolo. L’art. 73, n. 1, secondo comma, del regolamento finanziario prevede l’obbligo del contabile di ogni istituzione di procedere al recupero mediante compensazione e a debita concorrenza dei crediti delle Comunità nei confronti di ogni debitore a sua volta titolare di un credito certo, liquido ed esigibile nei confronti delle Comunità.

87      Inoltre, dall’art. 78, n. 3, lett. d)‑f), e dagli artt. 83 e 84 del regolamento n. 2342/2002, recante modalità d’esecuzione degli artt. 71 e 73 del regolamento finanziario, risulta che ogni istituzione deve procedere prioritariamente al recupero dei crediti delle Comunità mediante compensazione e che, qualora non sia stato ottenuto il recupero (parziale o integrale), l’istituzione deve avviare il procedimento di recupero mediante le altre vie legali (esecuzione di garanzia preliminare, esecuzione forzata del titolo ottenuto, in conformità dell’articolo 72, paragrafo 2, del regolamento finanziario ovvero in via contenziosa).

88      Si deve peraltro rilevare che l’interpretazione proposta dal Parlamento, secondo cui l’art. 27, n. 4, della normativa SID offre all’istituzione la possibilità di sospendere, del tutto o in parte, il versamento delle indennità dovute a un deputato fintantoché questi non abbia rimborsato, successivamente e di propria iniziativa, gli importi indebitamente percepiti, senza far uso, a tal fine, delle indennità al medesimo spettanti ma il cui pagamento sia sospeso, è in contrasto con il principio di proporzionalità.

89      A tal riguardo, il Tribunale ricorda che il principio di proporzionalità, che fa parte dei principi generali del diritto comunitario, richiede che gli atti delle istituzioni comunitarie non travalichino i limiti di quanto idoneo e necessario al conseguimento degli scopi legittimi perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta fra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (v. sentenza della Corte 14 luglio 2005, causa C‑41/03 P, Rica Foods/Commissione, Racc. pag. I‑6875, punto 85 e giurisprudenza ivi menzionata).

90      Inoltre, il principio di proporzionalità costituisce un criterio di interpretazione delle disposizioni di diritto comunitario (v., in tal senso, sentenza della Corte 25 luglio 2002, causa C‑459/99, MRAX, Racc. pag. I‑6591, punti 61 e 62; sentenze del Tribunale 25 marzo 1999, causa T‑37/97, Forges de Clabecq/Commissione, Racc. pag. II‑859, punto 128, e 19 luglio 1999, causa T‑14/98, Hautala/Consiglio, Racc. pag. II‑2489, punto 87), sicché, tra più interpretazioni possibili di una disposizione, occorre accogliere quella conforme al detto principio.

91      Nella specie, l’interpretazione proposta dal Parlamento implica una misura coercitiva nei confronti di un parlamentare (la sospensione di talune sue indennità affinché quest’ultimo rimborsi sua sponte gli importi indebitamente percepiti), mentre, per tutelare gli interessi dell’istituzione ai fini della ripetizione dell’indebito, è sufficiente una compensazione effettuata conformemente all’art. 73 del regolamento finanziario e alle sue misure di esecuzione. Un’interpretazione siffatta si porrebbe parimenti in contrasto con le disposizioni richiamate supra al punto 87, che prevedono che ogni istituzione ricorra al recupero dei crediti delle Comunità mediante compensazione prioritariamente rispetto alle altre modalità di recupero. Pertanto, l’interpretazione proposta dal Parlamento sfocerebbe nell’adozione di una misura che potrebbe procurare al deputato de quo inconvenienti sproporzionati.

92      Peraltro, i termini «temporaneamente» e «fintantoché il deputato non abbia rimborsato gli importi indebitamente utilizzati» di cui all’art. 27, n. 4, della normativa SID non confermano l’interpretazione del Parlamento. Il significato del termine «temporaneamente», infatti, è precisato nell’articolo stesso, vale a dire, fintantoché il deputato non abbia rimborsato gli importi indebitamente utilizzati. Orbene, il termine «rimborsato» non implica necessariamente un versamento, ma può anche designare un rimborso mediante compensazione, che costituisce una forma di estinzione simultanea di due obbligazioni reciproche (v., in tal senso, sentenza della Corte 10 luglio 2003, causa C‑87/01 P, Commissione/CCRE, Racc. pag. I‑7617, punto 59).

93      All’udienza, inoltre, il Parlamento ha rilevato, rispondendo ad un quesito orale, che l’Ufficio di presidenza, adottando l’art. 27, n. 4, della normativa SID, intendeva istituire una norma speciale rispetto a quella contenuta al n. 3 del medesimo articolo, unitamente a talune garanzie procedurali a favore del deputato il cui debito è recuperato mediante compensazione.

94      Inoltre, il Tribunale rileva che dal resoconto del 14 gennaio 2004, che riporta il contenuto della riunione dei questori con il segretario generale (depositato dal Parlamento su richiesta del Tribunale) emerge che ricorrevano i requisiti per l’applicazione dell’art. 27, nn. 3 e 4, che la decisione definitiva sarebbe stata presa dall’Ufficio di presidenza e che il segretario generale era invitato a procedere all’audizione del ricorrente prima di adire l’Ufficio, ciò che rinvia all’art. 27, n. 4.

95      Con riguardo al rapporto di specialità tra l’art. 16, n. 2, l’art. 27, n. 3, e l’art. 27, n. 4, della normativa SID, il Tribunale rileva che tale ultimo articolo precisa la procedura da seguire nell’ipotesi in cui sia prevista l’applicazione di una modalità di recupero (la compensazione), riguardante le indennità spettanti a un deputato al fine di consentire al medesimo di esercitare le proprie funzioni di rappresentanza con la massima efficacia, assicurando che questi possa effettivamente esercitare il proprio mandato. Per questa ragione, tale procedura prevede una serie di garanzie procedurali e sostanziali (la previa consultazione dei questori, l’attribuzione della competenza per prendere la decisione ad un organo collettivo, nella specie l’Ufficio di presidenza, la tutela dell’esercizio effettivo del mandato del deputato e del buon funzionamento dell’istituzione e, infine, la previa audizione del deputato interessato). Dal momento che essa riguarda una determinata modalità di recupero di una o più indennità indebitamente versate, tale disposizione deve essere considerata come lex specialis rispetto all’art. 16, n. 2, e all’art. 27, n. 3, della normativa SID, il che giustifica, d’altronde, la sua collocazione dopo il detto n. 3.

96      È in tale contesto che va intesa l’espressione «in casi eccezionali», con cui si inizia l’art. 27, n. 4, della normativa SID, che conferma che la compensazione può effettuarsi solo quando sono state rispettate le garanzie menzionate al punto precedente.

97      Il Tribunale, pertanto, ritiene che, modificando la normativa SID nel febbraio 2003 con l’aggiunta di un nuovo n. 4, il Parlamento ha inteso prevedere che, ove occorra procedere al recupero di un credito nei confronti di un deputato mediante compensazione con indennità parlamentari dovute al medesimo, tale recupero può essere effettuato unicamente secondo il procedimento previsto dal n. 4 del detto articolo. Pertanto, atteso che il segretario generale non può disporre la compensazione in oggetto senza esserne stato incaricato dall’Ufficio di presidenza conformemente al procedimento previsto da tale disposizione, la decisione impugnata va annullata nella parte in cui dispone tale compensazione.

98      Con riguardo alle osservazioni del Regno di Spagna attinenti alla possibilità di porre rimedio a tale vizio, il Tribunale sottolinea che, a termini dell’art. 233 CE, non è sua competenza pronunciarsi in ordine ai provvedimenti di attuazione di una sentenza di annullamento, totale o parziale, di un atto, che l’istituzione deve adottare, ma spetta all’amministrazione interessata adottare le misure che comporta l’esecuzione della sentenza di annullamento (sentenza del Tribunale 27 gennaio 1998, causa T‑67/94, Ladbroke Racing/Commissione, Racc. pag. II‑1, punto 200).

99      La decisione impugnata deve pertanto essere annullata nella parte in cui prevede il recupero dell’importo in oggetto mediante compensazione.

100    Conseguentemente, il Tribunale ritiene che occorra esaminare la fondatezza degli altri motivi dedotti a sostegno del ricorso, nella parte in cui essi riguardano l’esistenza e la portata dell’obbligo del ricorrente di rimborsare al Parlamento l’importo indicato nella decisione impugnata.

–       Sul terzo, quarto e quinto capo del primo motivo

101    Il terzo capo, attinente ad una violazione del diritto di difesa, sarà esaminato nel contesto del terzo motivo.

102    Quanto alla violazione del principio di eguaglianza con riguardo alla pubblicazione dei nomi dei deputati aventi una controversia pendente con il Parlamento ed alla violazione delle disposizioni sulla tutela dei dati personali (v. precedente punto 69), è sufficiente rilevare che il ricorrente non indica specifici comportamenti del Parlamento che sarebbero costitutivi di tale violazione, né i dati che sarebbero stati trasmessi, né il rapporto che sussisterebbe tra tale trasmissione e la decisione impugnata. La diffusione di una rassegna stampa contenente gli articoli relativi alla presente controversia non costituisce un atto che presenti un nesso con la decisione impugnata. D’altronde, è pacifico che gli articoli in questione siano stati redatti da soggetti privi di qualsivoglia legame con il Parlamento. Il terzo capo del primo motivo deve essere pertanto respinto.

103    Con riguardo, infine, al capo del presente motivo attinente alla violazione dell’art. 27, n. 3, della normativa SID, secondo cui il segretario generale, senza aver previamente consultato i questori, avrebbe ritenuto accertato, sin dalla decisione 26 febbraio 2003, l’indebito versamento della somma di EUR 176 516 (v. supra, punto 70), tale capo deve essere respinto in quanto irricevibile ai sensi dell’art. 44, n. 1, lett. c), e dell’art. 48, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale. Il ricorrente, infatti, si limita a formulare tale motivo ai punti 30‑32 della propria replica, mentre i dati di fatto invocati a suo sostegno (la decisione 12 febbraio 2003 dell’Ufficio di presidenza e la lettera 26 febbraio 2003 del segretario generale) non sono stati dedotti durante il procedimento.

 Sul secondo motivo, attinente alla violazione del «principio di obiettività e di imparzialità»

 Argomenti delle parti

104    Il ricorrente sostiene, in primo luogo, che non sussiste un contesto normativo che garantisca l’indipendenza e l’imparzialità dell’Ufficio di presidenza rispetto alle influenze ed alle pressioni dei gruppi politici del Parlamento.

105    Il ricorrente fa parimenti valere, in secondo luogo, che la controversia si iscrive nel contesto di una campagna intesa alla criminalizzazione dell’attività politica degli indipendentisti baschi, e in particolare dell’EH/B, avviata nel 2002 a seguito di una conferenza stampa di alcuni portavoce dei gruppi parlamentari e dei partiti politici spagnoli, che esercitavano pressioni affinché l’Istituzione avviasse un’inchiesta.

106    Il ricorrente produce diversi articoli di stampa che farebbero luce sul contesto politico della controversia, sottolineando che taluni membri del Parlamento, che non erano membri dell’Ufficio di presidenza, hanno beneficiato di informazioni privilegiate e hanno formulato commenti negativi nei suoi confronti, mentre egli stesso ignorava il contenuto della delibera 12 febbraio 2003 dell’Ufficio. Il ricorrente si richiama, del pari, a talune dichiarazioni ed attacchi verbali dei tre vicepresidenti del Parlamento di cui sarebbe stato oggetto.

107    In considerazione delle pressioni dei tre vicepresidenti spagnoli del Parlamento, ogni membro dell’Ufficio di presidenza avrebbe esitato, secondo il ricorrente, ad assumere una posizione che potesse essere considerata favorevole o anche neutra nei suoi confronti.

108    Il Parlamento sottolinea, da un canto, che l’Ufficio di presidenza non ha preso alcuna decisione riguardante il ricorrente e, d’altro canto, che quest’ultimo non indica sotto quale profilo le sue contestazioni si riferirebbero alla decisione impugnata.

 Giudizio del Tribunale

109    Si deve osservare che le contestazioni del ricorrente sono rivolte nei confronti degli atti dell’Ufficio di presidenza e non nei confronti della decisione impugnata, emanata dal segretario generale. Ne consegue che tali contestazioni non sono idonee ad inficiare la validità della decisione impugnata (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 30 settembre 2003, cause riunite T‑191/98, da T‑212/98 a T‑214/98, Atlantic Container Line e a./Commissione, Racc. pag. II‑3275, punto 471).

110    Infatti, anche se l’Ufficio ha preso decisioni durante tutto il corso della procedura amministrativa, nessuna di tali decisioni costituisce il fondamento normativo della decisione impugnata. Ne consegue che il ricorrente non può invocare asserite irregolarità che inficiano tali decisioni dell’Ufficio quale motivo di impugnazione della decisione impugnata.

111    In ogni caso, la censura relativa alla mancanza di un meccanismo normativo che garantisca l’indipendenza e l’imparzialità dell’Ufficio di presidenza non è fondata, dal momento che dalla giurisprudenza della Corte emerge che, tra le garanzie offerte dall’ordinamento giuridico comunitario nei procedimenti amministrativi, si annovera, in particolare, il principio di buona amministrazione, cui si ricollega l’obbligo dell’istituzione competente di esaminare in modo accurato e imparziale tutti gli elementi rilevanti della fattispecie (sentenza della Corte 21 novembre 1991, causa C‑269/90, Technische Universität München, Racc. pag. I‑5469, punto 14; sentenze del Tribunale 24 gennaio 1992, causa T‑44/90, La Cinq/Commissione, Racc. pag. II‑1, punto 86, e 11 settembre 2002, causa T‑70/99, Alpharma/Consiglio, Racc. pag. II‑3495, punto 182). Spettava pertanto al ricorrente fornire gli elementi probatori che dimostrassero la violazione di tale principio, ciò che non ha fatto.

112    Con riguardo alle deduzioni del ricorrente menzionate ai precedenti punti 105 e 106, il Tribunale rileva che esse sono destituite di pertinenza, dal momento che si riferiscono ad atti di terzi (le autorità spagnole, alcuni rappresentanti dei partiti politici spagnoli, i portavoce dei gruppi parlamentari, taluni deputati al Parlamento europeo e i media) che non presentano alcun legame con la decisione impugnata. Le censure formulate con riguardo ai vicepresidenti dell’Ufficio di presidenza sono parimenti inconferenti, dal momento che le decisioni dell’Ufficio non costituiscono il fondamento della decisione impugnata, in particolare, nella parte in cui essa riguarda la sussistenza e l’importo del credito del Parlamento nei confronti del ricorrente. Conseguentemente, il secondo motivo deve essere respinto.

 Sul terzo motivo, attinente alla violazione del principio del contraddittorio e del rispetto del diritto di difesa

 Argomenti delle parti

113    Secondo il ricorrente, la relazione ai questori, redatta dal segretario generale in forza del mandato conferitogli dall’ufficio l’8 aprile 2002, non gli sarebbe stata comunicata. Il segretario generale, d’altronde, gli avrebbe negato l’accesso agli atti da cui è scaturita la decisione 12 febbraio 2003 dell’Ufficio. Il risultato della consultazione dei questori svoltasi il 14 gennaio 2004 non sarebbe stato poi comunicato al ricorrente. I questori, inoltre, essendo stati consultati prima del 9 febbraio 2004, non avrebbero potuto tener conto delle osservazioni formulate in tale data. Infine, il Parlamento non avrebbe comunicato al ricorrente il resoconto integrale del dibattito dell’Ufficio né i risultati delle votazioni dell’Ufficio relative alle misure adottate.

114    Con riguardo all’art. 4, n. 3, del regolamento n. 1049/2001, invocato dal segretario generale, il ricorrente rileva che il Parlamento non ha dimostrato sotto quale profilo la divulgazione dei detti documenti avrebbe gravemente leso il processo decisionale, la confidenzialità, il segreto professionale ovvero segreto d’ufficio, come imposto dalla detta disposizione.

115    Secondo il ricorrente, il Parlamento ha commesso un errore di diritto considerandolo come un «terzo» facente parte del «pubblico», nel senso definito dal regolamento n. 1049/2001. Infatti, essendo la persona direttamente «messa in discussione», il ricorrente sarebbe «parte» della controversia.

116    Il Parlamento fa valere che nei confronti del ricorrente non è stata presa alcuna decisione da parte dell’Ufficio il 12 febbraio 2003 e, conseguentemente, che non potevano esistere atti da cui fosse scaturita tale decisione. Tuttavia, il segretario generale avrebbe invocato l’art. 4, n. 3, del regolamento n. 1049/2001, e in particolare il fatto che l’istituzione non aveva ancora emanato una decisione definiva, al fine di giustificare il diniego del Parlamento di dare corso alla domanda del ricorrente.

117    Con riguardo alla seconda domanda di accesso agli atti formulata dal ricorrente il 1° marzo 2004, il Parlamento sostiene che essa non è mai stata negata e che quest’ultimo può sempre godere di tale diritto, come fattogli presente nella lettera 31 marzo 2004 (v. supra, punto 55).

 Giudizio del Tribunale

118    In forza del principio generale del rispetto del diritto di difesa, la persona nei confronti della quale è diretta una censura da parte dell’amministrazione comunitaria deve avere la possibilità di pronunciarsi su ogni documento che quest’ultima intenda utilizzare a suo sfavore. Nei limiti in cui tale possibilità non sia stata accordata, i documenti non divulgati non devono essere presi in considerazione alla stregua di mezzi di prova. Tuttavia, tale esclusione di determinati documenti utilizzati dall’amministrazione avrebbe incidenza unicamente nei limiti in cui l’addebito formulato possa essere provato solo mediante riferimento a tali documenti (v., in tal senso, sentenza della Corte 18 novembre 1999, causa C‑191/98 P, Tzoanos/Commissione, Racc. pag. I‑8223, punto 34; sentenza del Tribunale 3 luglio 2001, cause riunite T‑24/98 e T‑241/99, E/Commissione, Racc. PI pag. I‑A‑149 e II‑681, punto 92). Spetta al Tribunale verificare se la mancata divulgazione dei documenti segnalati dal ricorrente ha potuto influenzare, a suo svantaggio, lo svolgimento della procedura e il contenuto della decisione impugnata (sentenza E/Commissione, cit., punto 93).

119    Inoltre, nell’ambito del ricorso giurisdizionale proposto contro la decisione che chiude un procedimento amministrativo, il Tribunale può ordinare misure di organizzazione del procedimento e organizzare un accesso completo al fascicolo, per valutare se il rifiuto di divulgare un documento possa nuocere alla difesa dell’impresa incriminata (v., per analogia, sentenza della Corte 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Aalborg Portland e a./Commissione, Racc. pag. I‑123, punto 102).

120    Con riguardo alla consultazione dei questori del 14 gennaio 2004, il Parlamento ha prodotto, nel contesto delle misure di organizzazione del procedimento, il relativo resoconto. Il ricorrente, da parte sua, non ha fatto alcuna osservazione in ordine al modo in cui la mancata comunicazione di tale documento avrebbe potuto nuocere alla sua difesa ed inficiare a suo svantaggio l’esito del procedimento amministrativo. La sola censura formulata dal ricorrente con riguardo a tale relazione consiste nel fatto che, contrariamente a quanto esposto dal segretario generale ai questori durante la detta consultazione, non ha mai riconosciuto, bensì, al contrario, ha sempre contestato la tesi del Parlamento secondo cui l’importo in questione gli sarebbe stato indebitamente versato. A tal riguardo, è sufficiente rilevare che la decisione impugnata non è stata emanata sulla base di un riconoscimento da parte del ricorrente, ma in virtù del risultato della revisione contabile e dei documenti giustificativi successivamente prodotti dal medesimo (v. supra, punti 39 e 41). Si deve rilevare, in tale contesto, che la consultazione dei questori non è vincolante per il segretario generale, ordinatore dell’Istituzione, in materia di accertamento di un credito fondato sulla mancanza di documenti comprovanti l’impiego di un’indennità parlamentare in modo conforme alla normativa SID. Conseguentemente, la mancata divulgazione del resoconto relativo alla consultazione dei questori del 14 gennaio 2004 non è stata idonea a violare il diritto di difesa del ricorrente.

121    Inoltre, dalla giurisprudenza emerge che l’inesistenza di un documento cui è stato richiesto l’accesso è presunta allorché un’affermazione in tal senso è fatta dall’istituzione interessata. Trattasi nondimeno di una presunzione semplice che il ricorrente può rovesciare con qualsiasi mezzo, sulla base di indizi pertinenti e concordanti (v. sentenza del Tribunale 25 ottobre 2002, causa T‑5/02, Tetra Laval/Commissione, Racc. pag. II‑4381, punto 95 e giurisprudenza ivi richiamata).

122    Il Parlamento ha dichiarato, in risposta ai quesiti scritti del Tribunale, che il segretario generale non aveva redatto alcuna relazione all’attenzione dei questori in esito alla decisione 8 aprile 2002. Poiché il ricorrente non ha prodotto indizi pertinenti e concordanti che potessero mettere in discussione tale dichiarazione, il suo argomento deve essere respinto.

123    Inoltre, alla luce delle risposte del Parlamento ai quesiti scritti del Tribunale, non esistono nemmeno atti sfociati nella decisione dell’Ufficio di presidenza 12 febbraio 2003. Il ricorrente non ha dedotto argomenti che mettessero in discussione tale affermazione del Parlamento.

124    Con riguardo alla censura del ricorrente secondo cui quest’ultimo sarebbe stato ascoltato dopo la consultazione dei questori da parte del segretario generale, sicché i questori non avrebbero potuto tener conto delle sue osservazioni, si deve ricordare che, dal momento che la consultazione dei questori non vincola il segretario generale con riguardo alla decisione in ordine alle conseguenze da trarre dall’assenza di documenti giustificativi, il fatto che il ricorrente sia stato ascoltato dopo la detta consultazione non è idoneo a violare il diritto di difesa.

125    Quanto agli argomenti del ricorrente relativi alla mancata comunicazione del resoconto dei dibattiti dell’Ufficio di presidenza e dei risultati delle votazioni, si deve rilevare che si tratta di documenti privi di pertinenza nella parte in cui non attengono alla decisione impugnata; ne consegue che il ricorrente non può utilmente invocare tale difetto di comunicazione (v., per analogia, sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, punto 119 supra, punto 126). Pertanto, il terzo motivo deve essere respinto.

 Sul quarto motivo, attinente alla violazione delle norme sulla notifica delle decisioni

 Argomenti delle parti

126    Secondo il ricorrente, la decisione 12 febbraio 2003, che costituirebbe il fondamento del mandato conferito al segretario generale, gli sarebbe stata notificata solo a seguito della sua domanda. Il ricorrente afferma inoltre che la decisione risultante dalla consultazione dei questori del 14 gennaio 2004 non gli sarebbe stata comunicata.

127    Il ricorrente fa valere che l’obbligo che incombe alle istituzioni di notificare ogni decisione che pregiudichi i diritti o interessi delle persone interessate e di menzionare i rimedi giurisdizionali e i rispettivi termini risulta dai principi generali di diritto comunitario e dalla guida ai doveri dei funzionari e agenti del Parlamento europeo (GU 2000, C 97, pag. 1; in prosieguo: il «codice di condotta») e rileva che il punto A6 della parte III della detta guida precisa che, «[s]e una decisione può essere oggetto di ricorso, ciò deve essere chiaramente indicato assieme a tutte le informazioni necessarie per la presentazione del ricorso stesso».

128    Il Parlamento rileva che, in mancanza di una effettiva decisione che pregiudichi il ricorrente emanata il 12 febbraio 2003, non sussisteva alcunché da notificargli e, conseguentemente, non occorreva far menzione di termini e di rimedi giurisdizionali. Con riguardo al codice di condotta, il Parlamento deduce l’irricevibilità dell’argomento del ricorrente, sulla base del rilievo che esso è formulato per la prima volta nella replica. Inoltre, l’eventuale obbligo di far riferimento ai termini e ai rimedi giurisdizionali (contestato dal Parlamento) sarebbe stato comunque adempiuto mediante le lettere del segretario generale del 16 aprile 2003 e del 31 marzo 2004 (v. supra, punti 43 e 55). Il Parlamento fa parimenti valere che il punto richiamato del codice di condotta riguarda unicamente le relazioni dell’Istituzione con i cittadini e non quelle con i suoi membri.

 Giudizio del Tribunale

129    Con riguardo alla notifica della decisione dell’Ufficio di presidenza del 12 febbraio 2003, è sufficiente osservare che essa non costituisce la decisione impugnata, né il suo fondamento normativo e che, in ogni caso, essa è stata notificata al ricorrente per telefax il 20 febbraio 2003. Ciò premesso, il fatto che tale notifica abbia avuto luogo in seguito alla domanda del ricorrente è irrilevante.

130    Con riguardo alla notifica del risultato della consultazione dei questori del 14 gennaio 2004, tale argomento costituisce una censura identica a quella invocata nel contesto del motivo attinente alla violazione del diritto di difesa, che è stato respinto.

131    Infine, con riguardo alla menzione dei termini e dei rimedi giurisdizionali nella decisione impugnata, si deve rilevare che nessuna disposizione espressa di diritto comunitario impone alle istituzioni un obbligo generale di informare i destinatari degli atti dei possibili rimedi giurisdizionali né dei termini entro i quali essi possono essere presentati (ordinanza della Corte 5 marzo 1999, causa C‑153/98 P, Guérin automobiles/Commissione, Racc. pag. I‑1441, punti 13 e 15; sentenza del Tribunale 24 febbraio 2000, causa T‑145/98, ADT Projekt/Commissione, Racc. pag. II‑387, punto 210). Con riguardo agli obblighi che l’Istituzione si è imposta nell’adottare il codice di condotta, il fatto di non aver menzionato, nella decisione impugnata, la possibilità di proporre un ricorso giurisdizionale può certamente costituire una violazione degli obblighi imposti dal detto codice di condotta (v., per analogia, ordinanza del Tribunale 21 marzo 2002, causa T‑218/01, Laboratoire Monique Rémy/Commissione, Racc. pag. II‑2139, punto 25). La violazione di tale obbligo non costituisce, tuttavia, una violazione di forme sostanziali, tale da inficiare la legittimità della decisione impugnata. Ne consegue che il quarto motivo deve essere respinto.

 Sul quinto motivo, attinente alla violazione dell’obbligo di motivazione

 Argomenti delle parti

132    Il ricorrente deduce che la decisione impugnata non è sufficientemente motivata, in quanto non indica sotto quale profilo i documenti giustificativi presentati al segretario generale nel corso del procedimento non sarebbero conformi alla normativa SID. Del pari, sottolinea che taluni debiti potranno essere estinti solo successivamente alla restituzione dell’importo sequestrato dalle autorità francesi. Ne conseguirebbe che l’esigenza di produrre i documenti che dimostrino l’estinzione di suoi obblighi non è sufficientemente motivata, dal momento che l’esistenza di tali obblighi non è contestata.

133    Secondo il Parlamento, la decisione impugnata indica l’importo da restituire, i motivi del rimborso, nonché le modalità di calcolo del detto importo. Inoltre, il Parlamento ricorda che, in genere, le esigenze di motivazione sono minori quando l’interessato è stato strettamente associato al processo di elaborazione della decisione e conosce, per effetto della relazione di revisione contabile cui fa rinvio la decisione impugnata e che gli è stata comunicata, la ragione per la quale l’Istituzione ritiene di non dover iscrivere a bilancio le spese controverse.

 Giudizio del Tribunale

134    Si deve ricordare che la motivazione dev’essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo (sentenze della Corte 6 luglio 2000, causa C-289/97, Eridania, Racc. pag. I‑5409, punto 38, e 14 marzo 2002, causa C‑340/98, Italia/Consiglio, Racc. pag. I‑2663, punto 58).

135    Inoltre, una decisione può essere ritenuta sufficientemente motivata quando fa riferimento ad una relazione di revisione contabile inviata al ricorrente (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 24 aprile 1996, cause riunite T‑551/93, da T‑231/94 a T‑234/94, Industrias Pesqueras Campos e a./Commissione, Racc. pag. II‑247, punti 142‑144, e 17 settembre 2003, causa T‑137/01, Stadtsportverband Neuss/Commissione, Racc. pag. II‑3103, punti 52‑58).

136    Nella specie, la decisione impugnata rinvia espressamente alla relazione contabile effettuata nel dicembre 2002. Une copia della relazione di tale revisione contabile è stata inviata al ricorrente con lettera del direttore generale delle finanze del Parlamento in data 9 gennaio 2003. Il ricorrente ha presentato per iscritto le proprie osservazioni con riguardo a tale relazione (v. supra, punti 34 e 37). Del pari, la decisione impugnata fa riferimento ai documenti prodotti dal ricorrente successivamente alla revisione contabile, nonché alle mensilità di EUR 3 000 versate a saldo del debito, il cui importo è pari a EUR 58 155,82. In tale contesto, il rinvio espresso alla relazione di verifica contabile al ricorrente deve ritenersi sufficiente con riguardo ai requisiti di motivazione della decisione impugnata (sentenza Industrias Pesqueras Campos e a./Commissione, punto 135 supra, punto 144).

137    Inoltre, il ricorrente è stato, in effetti, strettamente associato al procedimento di elaborazione della decisione impugnata e conosce, per effetto della relazione della revisione contabile nonché dei documenti giustificativi dal medesimo forniti al Parlamento, gli elementi di fatto su cui si è fondato il segretario generale per determinare l’importo preciso del debito (v. supra, punti 37, 39, 41 e 51).

138    Gli argomenti relativi alla mancata considerazione di taluni documenti giustificativi non riguardano l’esistenza o la sufficienza della motivazione, bensì la fondatezza dei motivi, che attiene al merito della decisione impugnata (v., in tal senso, sentenza della Corte 22 marzo 2001, causa C‑17/99, Francia/Commissione, Racc. pag. I‑2481, punto 35), e saranno pertanto esaminati nel contesto dell’ottavo motivo. Risulta dalle suesposte considerazioni che il quinto motivo deve essere respinto.

 Sul sesto motivo, attinente alla violazione del principio di eguaglianza e di non discriminazione

 Argomenti delle parti

139    Il ricorrente sottolinea che, anche se non è stato accusato di un abuso analogo a quelli regolarmente accertati, in particolare dalla Corte dei conti, i provvedimenti adottati nei suoi confronti non hanno precedenti. Ciò costituirebbe una violazione del principio di eguaglianza e di non discriminazione.

140    Il Parlamento replica che gli abusi eventuali o esistenti sono oggetto di indagine da parte del segretariato generale e hanno già dato luogo al recupero di somme indebitamente versate.

 Giudizio del Tribunale

141    Dalla giurisprudenza della Corte risulta che l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi col rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri (sentenze della Corte 9 ottobre 1984, causa 188/83, Witte/Parlamento, Racc. pag. 3465, punto 15; 4 luglio 1985, causa 134/84, Williams/Corte dei conti, Racc. pag. 2225, punto 14, e Italia/Consiglio, cit. supra, punto 134, punti 87-93).

142    Così, anche a voler ritenere fondate le censure formulate dal ricorrente con riguardo agli illeciti commessi a favore di altri deputati, in ragione di un mancato o insufficiente controllo dell’impiego delle indennità parlamentari, questi non potrà invocarle a proprio favore. Pertanto, il sesto motivo deve essere respinto.

 Sul settimo motivo, attinente allo sviamento di potere

 Argomenti delle parti

143    Secondo il ricorrente, sussistono, nella specie, indizi obiettivi, pertinenti e concordanti nel senso che il procedimento sia stato avviato dall’Ufficio di presidenza per motivi meramente politici a seguito della pressione dei portavoce di due gruppi politici spagnoli. Questi ultimi avrebbero chiesto ai tre vicepresidenti spagnoli di agire, nell’ambito dell’Ufficio, contro il ricorrente.

144    Il Parlamento replica che non vi è stata una decisione dell’Ufficio nei confronti del ricorrente e, di conseguenza, che l’argomento sostenuto da quest’ultimo è inoperante. Inoltre, gli elementi di cui disponeva il Parlamento avrebbero giustificato l’avviamento di un’inchiesta in materia.

 Giudizio del Tribunale

145    Dalla giurisprudenza emerge che un atto è viziato da sviamento di potere solo se, in base a indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottato allo scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati o di eludere una procedura appositamente prevista dal Trattato per far fronte alle circostanze del caso di specie (sentenze della Corte 13 novembre 1990, causa C‑331/88, Fedesa e a., Racc. pag. I‑4023, punto 24, e 14 maggio 1998, causa C‑48/96 P, Windpark Groothusen/Commissione, Racc. pag. I‑2873, punto 52).

146    Il ricorrente non ha fornito tali indizi. Si deve ricordare che il ricorrente aveva percepito, sino al momento del sequestro, un importo complessivo di EUR 495 891,31 a titolo di spese e indennità parlamentari. Il sequestro di una parte rilevante di tale importo (EUR 200 304), proveniente, secondo le dichiarazioni del ricorrente, dal Parlamento, non poteva non far sorgere dubbi in ordine alla conformità con la normativa SID dell’impiego di una parte considerevole delle spese e delle indennità versate al ricorrente. L’avviamento di un’inchiesta era quindi giustificata. Pertanto, il settimo motivo deve essere respinto.

 Sull’ottavo motivo, attinente ad errori di valutazione dei documenti giustificativi presentati al segretario generale

 Argomenti delle parti

147    Il ricorrente fa valere che il Parlamento ha compiuto un errore manifesto di valutazione, non avendo tenuto conto del fatto che egli non era in grado di fornire taluni elementi della propria contabilità in quanto detenuti dal suo tesoriere e in ragione del sequestro di numerosi documenti contabili nonché della somma di EUR 200 304. Tale somma proveniva, secondo il ricorrente, esclusivamente dal Parlamento.

148    Il rifiuto di tener conto di varie voci di spesa, senza indicare sotto quale profilo esse sarebbero in contrasto con la normativa SID, costituisce parimenti, secondo il ricorrente, un errore manifesto di valutazione. Le spese che, secondo il segretario generale, non è stato possibile attestare con documenti contabili conformi potrebbero essere oggetto di valutazione forfettaria. Il ricorrente ricorda, a tal riguardo, la propria lettera del 6 febbraio 2003, indirizzata al segretario generale (v. supra, punto 39), che conteneva un nuovo calcolo, secondo il quale le spese a titolo di indennità di segretariato giustificate sarebbero ammontate, a quel punto, ad EUR 191 860, vale a dire EUR 138 741 giustificati dagli elementi allegati alla detta lettera cui si sarebbero aggiunti EUR 53 119, già giustificati dalla revisione contabile, sicché il saldo da rimborsare al Parlamento sarebbe stato pari a EUR 50 722.

149    Più precisamente, il ricorrente ritiene che gli importi relativi agli arretrati di retribuzioni (EUR 67 340) ed agli arretrati di previdenza sociale (EUR 26 054) avrebbero dovuto essere presi in considerazione dal segretario generale, dato che tali debiti sarebbero stati saldati con la restituzione dell’importo sequestrato. Inoltre, il ricorrente rimette in discussione il diniego del Parlamento di prendere in considerazione importi relativi a forfait di spese personali (EUR 27 600), mentre tali importi potrebbero essere attestati con altri mezzi, nonché le spese per i telefoni cellulari calcolate in base ad un’estrapolazione (EUR 4 800).

150    Del pari, il rifiuto di tener conto di una serie di atti e di fatture relative a spese attinenti al domicilio del ricorrente e dei suoi assistenti, per un importo di EUR 63 308,64, nonché le spese concernenti arretrati di retribuzioni di cui il ricorrente sarebbe stato riconosciuto debitore dinanzi al giudice del lavoro di San Sebastián (EUR 50 865,43, v. supra, punto 45) costituirebbe egualmente un errore manifesto di valutazione.

151    All’udienza, il ricorrente ha precisato che il sig. Gorrotxategi avrebbe trattenuto EUR 100 000 dei 200 304 sequestrati, dal momento che quest’ultimo gli aveva anticipato tale importo a titolo di tesoreria al fine di far fronte ai suoi obblighi nei confronti dei suoi assistenti. Inoltre, l’importo di cui sarebbe stato riconosciuto debitore dal giudice di San Sebastián a favore dei suoi assistenti sarebbe stato prelevato sulla somma sequestrata.

152    Il Parlamento sottolinea, in limine, che l’attestazione redatta su domanda del ricorrente (v. supra, punti 32 e 33) si limita a dare atto dei versamenti effettuati sui conti bancari appartenenti al medesimo, nonché all’organismo terzo erogatore, a titolo delle diverse indennità parlamentari e non si riferisce all’importo sequestrato.

153    Il Parlamento rileva che non sussiste un nesso tra il recupero di EUR 200 304 e la produzione di documenti giustificativi supplementari, dal momento che la somma sequestrata riguarda un periodo successivo a quello durante il quale le indennità avrebbero dovuto essere impiegate conformemente alla normativa SID. Pertanto, sia l’assenza di documenti giustificativi sia l’esistenza di un importo rilevante sul conto corrente avrebbero indotto il Parlamento a ritenere che tali somme non fossero state impiegate al fine di adempiere impegni assunti nel rispetto della normativa SID.

154    Secondo il Parlamento, la relazione di revisione contabile ha accertato la violazione della normativa SID da parte del ricorrente. Inoltre, il ricorrente stesso avrebbe riconosciuto che alcuni dei suoi obblighi nei confronti dei suoi assistenti non erano stati adempiuti. Il Parlamento contesta, d’altronde, il valore probatorio degli elementi invocati dal ricorrente con riguardo alla conciliazione relativa agli arretrati degli assistenti del ricorrente (v. supra, punto 149) nonché quello degli atti prodotti nel corso del procedimento.

155    Il Parlamento sottolinea che gli importi dedotti dal ricorrente, che sarebbero dovuti agli assistenti, non potevano essere presi in considerazione, dal momento che, secondo la relazione di revisione contabile, i contratti di cui trattasi erano stati conclusi tra questi ultimi e l’EH/B, il che è stato parimenti sottolineato dal Regno di Spagna.

156    Infine, il Parlamento dichiara, come precisato al punto 3 della decisione impugnata, di essere tuttora disponibile a prendere in considerazione i documenti giustificativi supplementari che il ricorrente possa presentargli.

 Giudizio del Tribunale

157    Si deve rilevare, in limine, che, secondo il sistema istituito con la normativa SID, il deputato che designi un terzo erogatore incaricato della gestione degli importi versati a titolo di indennità di assistenza parlamentare deve poter produrre documenti che giustifichino l’impiego conforme ai contratti che ha concluso con i suoi assistenti. L’assenza di documenti che giustifichino le spese sostenute a titolo di retribuzioni degli assistenti o di ogni altra spesa rimborsabile secondo la normativa SID può solo produrre come conseguenza l’obbligo di rimborsare i relativi importi al Parlamento. Infatti, ogni importo di cui non sia dimostrato documentalmente l’impiego conforme alla normativa SID deve ritenersi indebitamente versato. Pertanto, spetta all’interessato che abbia presentato all’amministrazione documenti al fine di giustificare l’impiego di fondi percepiti far valere e provare, a sostegno del proprio ricorso dinanzi al Tribunale, che quest’ultima abbia commesso un errore nel rifiutare di tenerne conto.

158    In tale contesto, l’argomento del ricorrente relativo alle difficoltà che aveva dovuto affrontare in ragione del fermo del suo tesoriere e del sequestro di numerosi documenti non può essere accolto. Il ricorrente ha precisato, a tal riguardo, rispondendo ad un quesito scritto del Tribunale, che l’unico documento sequestrato dalle autorità francesi era la nota recante menzione del prelievo di EUR 210 354, rilasciata dalla Banque Bruxelles Lambert al mandatario del conto corrente. Il ricorrente ne ha ottenuto copia presso l’agenzia bancaria e l’ha prodotta dinanzi al Tribunale. La circostanza che il ricorrente abbia dovuto restituire la propria contabilità senza l’aiuto del suo tesoriere è parimenti irrilevante.

159    Con riguardo alla valutazione forfettaria delle spese fatta valere dal ricorrente, essa non può essere accolta. È pacifico che il pagamento degli obblighi coperti con l’indennità di segretariato deve essere provato con documenti giustificativi che forniscano tutti gli elementi necessari per la realizzazione di un controllo a posteriori (gli importi esatti, le date dei pagamenti, le informazioni relative al debitore e al creditore, il fondamento normativo del pagamento etc.). Una valutazione forfettaria, peraltro non prevista da alcuna disposizione, non offre tale possibilità.

160    Con riguardo alla restituzione della somma di EUR 200 304, sequestrata in Francia e, più precisamente, all’argomento del ricorrente secondo cui il Parlamento avrebbe dovuto tenere conto del fatto che la produzione di una parte dei documenti giustificativi è subordinata a tale restituzione, tale argomento non può essere accolto.

161    Il ricorrente, infatti, tenta di dimostrare di essere debitore di taluni importi nei confronti di soggetti retribuiti con i crediti dell’indennità di segretariato e fa valere che, per tale ragione, il Parlamento avrebbe dovuto ritenere tali importi debitamente giustificati. A tal riguardo, egli si riferisce agli arretrati di retribuzioni (EUR 67 340) ed agli arretrati di previdenza sociale (EUR 26 054), sottolineando che tali debiti saranno estinti quando l’importo sequestrato verrà restituito.

162    Tuttavia, il fatto che il ricorrente sia debitore di determinati importi nei confronti di soggetti cui è destinata l’indennità di segretariato non può dispensarlo dall’obbligo di fornire i documenti che dimostrino l’estinzione dei suoi obblighi. In caso contrario, un deputato potrebbe riscuotere un’indennità senza versare le somme destinate ai prestatori di servizi e privare quindi il Parlamento di qualsivoglia controllo, producendo una qualsiasi prova del proprio debito nei confronti di questi ultimi.

163    Ne consegue che, come già rilevato, il Parlamento deve controllare l’esistenza dei documenti giustificativi dimostrando che l’impiego dei fondi sia conforme alla normativa SID. Inoltre, il Parlamento non può essere obbligato a dispensare il ricorrente dalla produzione di documenti giustificativi in ragione di un sequestro di cui non è responsabile. Infatti, è il parlamentare che sopporta, a decorrere dal momento della riscossione di un’indennità, i rischi inerenti alla propria gestione. Il Parlamento, d’altronde, ha dichiarato che avrebbe continuato ad essere disponibile a prendere in considerazione documenti giustificativi relativi al saldo dei debiti cui fa riferimento il ricorrente. Conseguentemente, il Parlamento ha tenuto conto del sequestro compiuto in Francia ed offre al ricorrente la possibilità di giustificare somme spese a titolo di indennità parlamentari.

164    Con riguardo al diniego, da parte del Parlamento, di prendere in considerazione importi relativi ai forfait di spese personali (EUR 27 600) mentre, secondo il ricorrente, tali importi potrebbero essere attestati con altri mezzi, è sufficiente rilevare che quest’ultimo non precisa tali mezzi. Con riguardo alle spese per i telefoni cellulari, si deve rilevare che, per le ragioni esposte supra, al punto 159, l’estrapolazione proposta non può essere ammessa quale metodo di giustificazione di spese nel contesto della normativa SID.

165    Quanto alla decisione del giudice del lavoro di San Sebastián, invocata dal ricorrente quale prova del proprio debito (pari ad EUR 50 865,43) nei confronti dei propri assistenti, si deve sottolineare che non si tratta di un atto prodotto da un’autorità giudiziaria, bensì di una decisione di natura amministrativa, emessa dal conciliatore del dipartimento di giustizia del governo basco e fondata su un accordo tra il ricorrente ed i suoi assistenti. In ogni caso, tale atto, non attestando l’estinzione del debito del ricorrente nei confronti dei suoi assistenti, non costituisce un documento giustificativo conforme (v. supra, punti 162 e 163). Ad abundantiam, un accordo intervenuto nel contesto di una conciliazione, come quello su cui si fonda la suddetta decisione, non offre, in realtà, alcuna prova certa dell’esistenza di un credito. Il Parlamento, dunque, ha correttamente richiesto documenti che provassero il versamento di tali arretrati agli assistenti al fine di procedere alla riduzione del debito.

166    Il ricorrente sostiene che l’importo di EUR 63 308,64 avrebbe dovuto considerarsi giustificato a titolo di spese personali. Tali spese sarebbero state assunte dall’EH/B, che, secondo un accordo concluso con il ricorrente medesimo, avrebbe trattenuto una somma forfettaria di EUR 600 sulla retribuzione di ogni assistente. Tale importo, secondo il ricorrente, sarebbe dovuto all’EH/B (v. supra, punti 45 e 150).

167    A tal riguardo, è sufficiente osservare che, per le ragioni precedentemente esposte, un debito non saldato non può essere preso in considerazione quale spesa giustificata. Pertanto, correttamente il Parlamento ha rifiutato di tener conto di tale elemento.

168    Dalle suesposte considerazioni risulta che il diniego del segretario generale di tener conto dei documenti prodotti dal ricorrente e sopra menzionati non è viziato da errore. Ne consegue che l’ottavo motivo deve essere respinto.

169    Essendo stati respinti gli ultimi tre capi del primo motivo, nonché tutti i motivi successivi (dal secondo all’ottavo), la decisione impugnata deve essere annullata solo nella parte in cui prevede che il recupero dell’importo dovuto dal ricorrente sarà effettuato mediante compensazione.

 Sulle spese

170    Ai sensi dell’art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese. Nella specie, in considerazione dell’annullamento parziale della decisione impugnata e del rigetto della maggior parte dei motivi dedotti dal ricorrente, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

171    A termini dell’art. 87, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, gli Stati membri intervenuti nella causa sopporteranno le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione del segretario generale del Parlamento europeo 24 febbraio 2004, relativa al recupero degli importi versati al ricorrente a titolo di spese e indennità parlamentari, è annullata nella parte in cui prevede che il recupero dell’importo dovuto dal ricorrente sarà effettuato mediante compensazione.

2)      Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)      Il ricorrente, il Parlamento e il Regno di Spagna sopporteranno ciascuno le proprie spese.

Pirrung

Meij

Forwood

Pelikánová

 

      Papasavvas

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 22 dicembre 2005.

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       J. Pirrung


* Lingua processuale: il francese.