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Rettifica della comunicazione nella Gazzetta ufficiale relativa alla causa T-326/12

("Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 311 del 13 ottobre 2012, pag. 8")

La comunicazione nella GU relativa alla causa T-326/12, Al Toun e Al Toun Group/Consiglio, va letta come segue:

Ricorso proposto il 19 luglio 2012 - Al Toun e Al Toun Group/Consiglio

(Causa T-326/12)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrenti: Salim Georges Al Toun e Al Toun Group (rappresentanti: avv. S. Koev)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato nella sua interezza e accoglierne tutti i motivi;

consentire che il ricorso sia esaminato con procedimento accelerato;

dichiarare che gli atti impugnati possono essere dichiarati parzialmente nulli, in quanto la parte dell'atto da dichiararsi nulla può essere separata dall'atto nella sua interezza;

annullare la decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, e la decisione di esecuzione 2012/256/PESC del Consiglio, del 14 maggio 2012, nei limiti in cui il sig. Salim Al Toun e l'Al Toun Group sono stati inseriti nell'elenco di cui all'allegato della decisione 2011/782/PESC;

annullare il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e il regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2012 del Consiglio, nei limiti in cui il sig. Salim Al Toun e l'Al Toun Group sono stati inseriti nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012;

condannare il Consiglio a sopportare la totalità delle spese giudiziarie sostenute dai ricorrenti, compresi costi, onorari e altre spese connesse alla loro difesa nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono sei motivi.

1.    Primo motivo, vertente su una violazione sostanziale dei diritti della difesa e del diritto a un equo processo, in quanto gli atti impugnati, dei quali i ricorrenti avrebbero avuto notizia tramite i media, non sarebbero stati loro notificati e non sarebbero state presentate loro prove o elementi consistenti a giustificazione del loro inserimento nell'elenco delle persone destinatarie delle sanzioni. A tale proposito l'onere della prova graverebbe sul Consiglio, che dovrebbe giustificare l'imposizione delle misure restrittive.

2.    Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione; negli atti impugnati il Consiglio si sarebbe limitato a formulare affermazioni infondate, violando così tale obbligo che incombe agli organi dell'Unione europea in forza dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la "Convenzione europea dei diritti dell'uomo"), dell'articolo 296 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In tale contesto è fatto riferimento alla vaga nozione della partecipazione al sistema, la cui definizione giuridica non compare negli atti concernenti la situazione in Siria. In difetto di una motivazione chiara e precisa da parte del Consiglio, il Tribunale non sarebbe in condizione di esaminare la legittimità degli atti impugnati.

3.    Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, poiché l'accesso a tale tutela, previsto dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dall'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dagli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sarebbe inibito dalla violazione dell'obbligo di motivazione.

4.    Quarto motivo, vertente su un errore di valutazione del Consiglio, poiché il ricorrente Salim Al Toun sarebbe stato erroneamente identificato come cittadino venezuelano, ciò che non corrisponderebbe alla realtà dei fatti, e l'Al Toun Group non avrebbe mai partecipato, dal momento della sua costituzione, ad attività correlate al petrolio o a prodotti petroliferi, come affermato negli atti impugnati.

5.    Quinto motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà sancito dall'articolo 1 del protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dall'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché sulla violazione del principio di proporzionalità e della libertà d'iniziativa economica, in quanto il Consiglio, con la sua decisione di esecuzione 2012/256/PESC e con il regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2012, avrebbe illegittimamente privato i ricorrenti della possibilità di fare pacificamente uso dei beni di loro proprietà, mettendo in pericolo la loro esistenza e la loro sopravvivenza fisica.

6.    Sesto motivo, vertente su una violazione grave del diritto alla tutela della reputazione sancito dagli articoli 8 e 10, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, poiché l'inserimento dei nomi dei ricorrenti negli atti impugnati avrebbe illegittimamente distrutto il prestigio di cui essi godevano in seno alla società siriana, presso la rete di amicizie, la comunità religiosa e nei confronti dei loro partner commerciali.

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