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Sentenza del Tribunale del 9 luglio 2014 – Al-Tabbaa/Consiglio

(Cause riunite T-329/12 e T-74/13)1

(«Politica estera e di sicurezza comune– Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione – Diritti della difesa – Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione»)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Mazen Al-Tabbaa (Beirut, Libano) (rappresentanti: M. Lester, barrister, e G. Martin, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Kyriakopoulou e V. Piessevaux, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento di atti del Consiglio contenenti misure restrittive riguardanti il ricorrente, ossia, inizialmente, la decisione di esecuzione 2012/256/PESC del Consiglio, del 14 maggio 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 126, pag. 9), nonché il regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2012 del Consiglio, del 14 maggio 2012, che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 126, pag. 3).

Dispositivo

La decisione di esecuzione 2012/256/PESC del Consiglio, del 14 maggio 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, nonché il regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2012 del Consiglio, del 14 maggio 2012, che attua l'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, sono annullati, nella parte in cui riguardano il sig. Mazen Al-Tabbaa.

La decisione 2012/739/PESC del Consiglio, del 29 novembre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/782 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1117/2012 del Consiglio, del 29 novembre 2012, che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento n. 36/2012, sono annullati, nelle parti in cui riguardano il sig. Al-Tabbaa.

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 363/2013 del Consiglio, del 22 aprile 2013, che attua il regolamento n. 36/2012, nonché la decisione di esecuzione 2013/185/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, che attua la decisione 2012/739, sono annullati, nella parte in cui riguardano il sig. Al-Tabbaa.

La decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, è annullata, nella parte in cui riguarda il sig. Al-Tabbaa.

Gli effetti della decisione 2013/255 sono mantenuti per quanto riguarda il sig. Al-Tabbaa fino alla produzione di effetti dell’annullamento parziale del regolamento di esecuzione n. 363/2013, che attua il regolamento n. 36/2012.

Non vi è luogo a statuire sul ricorso nella causa T-74/13.

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal ricorrente nella causa T-329/12 e i tre quarti delle spese sostenute da quest’ultimo nella causa T-74/13.

Il ricorrente sopporterà un quarto delle proprie spese nella causa T-74/13.

    

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1 GU C 273 dell’8.9.2012.