Language of document : ECLI:EU:T:2014:87

Causa T‑331/12

Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario consistente in un arco di circonferenza giallo nel bordo inferiore di uno schermo – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»

Massime – Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 26 febbraio 2014

1.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo – Valutazione del carattere distintivo – Criteri – Marchio di posizione

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)]

2.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo – Domanda di registrazione di un marchio costituito dalla rappresentazione di un arco di circonferenza giallo nel bordo inferiore di uno schermo

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)]

1.      La qualificazione di un «marchio di posizione» come marchio figurativo o tridimensionale o come categoria specifica di marchi è irrilevante ai fini della valutazione del suo carattere distintivo.

Infatti, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario, sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo. Detto carattere distintivo dev’essere valutato in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi per i quali è stata chiesta la registrazione e, dall’altro, del modo in cui il pubblico di riferimento percepisce il marchio. Tuttavia, è sufficiente un carattere distintivo minimo affinché non trovi applicazione l’impedimento assoluto alla registrazione di cui a detto articolo. Orbene, la percezione del pubblico di riferimento può essere influenzata dalla natura del segno di cui è stata chiesta la registrazione. Così, dal momento che i consumatori medi non hanno l’abitudine di presumere l’origine commerciale dei prodotti basandosi su segni che si confondono con l’aspetto dei prodotti stessi, segni di tal genere sono distintivi solo se divergono in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore.

L’elemento determinante per l’applicabilità della giurisprudenza citata non è dato dalla qualificazione del segno di cui trattasi come segno figurativo, tridimensionale o di altro genere, bensì dal fatto che esso si confonde con l’aspetto del prodotto designato. Così, tale criterio è stato applicato, oltre che ai marchi tridimensionali, a marchi figurativi consistenti in una riproduzione bidimensionale del prodotto designato, o ancora a un segno costituito da un motivo applicato alla superficie del prodotto. Del pari, la giurisprudenza ritiene che possa essere riconosciuto carattere distintivo intrinseco ai colori e alle loro combinazioni astratte solo in circostanze eccezionali, dato che essi si confondono con l’aspetto dei prodotti designati e non sono, in linea di principio, utilizzati come mezzi di identificazione di origine commerciale.

(v. punti 15, 16, 18‑21)

2.      È privo di carattere distintivo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario, il segno costituito dalla rappresentazione di un arco di circonferenza giallo nel bordo inferiore di uno schermo, la cui registrazione come marchio comunitario è richiesta per prodotti delle classi 7 e da 9 a 11 ai sensi dell’accordo di Nizza.

Il segno richiesto costituisce un motivo semplice. Malgrado il suo colore vivace, non contiene alcun elemento evidente tale da attirare l’attenzione del pubblico di riferimento, anche ipotizzando che quest’ultimo sia dotato di un grado di attenzione elevato. A tale riguardo, non è insolito, nel settore considerato, inserire una siffatta «indicazione visiva» colorata intorno allo schermo dell’apparecchio. Inoltre, la ricorrente non afferma che una precisa sfumatura di giallo formi oggetto del marchio richiesto. Pertanto, si deve ritenere che il marchio richiesto non presenti alcun carattere unico, originale o insolito.

Il segno richiesto non presenta alcun elemento caratteristico, né di rilievo né accattivante, tale da conferirgli un grado minimo di carattere distintivo e tale da permettere al consumatore di percepirlo come qualcosa di diverso da una decorazione consueta dello schermo dei prodotti rientranti nelle classi 7 e da 9 a 11.

(v. punti 39, 40, 42)