Language of document : ECLI:EU:C:2022:163

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE

3 marzo 2022 (*)

«Intervento – Articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Istanza presentata dall’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza – Interesse alla soluzione della controversia – Ammissione»

Nella causa C‑551/21,

avente ad oggetto un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE, proposto il 7 settembre 2021,

Commissione europea, rappresentata da A. Bouquet, B. Hofstötter, T. Ramopoulos e A. Stobiecka-Kuik, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da A. Antoniadis, F. Naert e B. Driessen, in qualità di agenti,

convenuto,

sostenuto da:

Repubblica ceca, rappresentata da M. Smolek, O. Šváb, J. Vláčil e K. Najmanová, in qualità di agenti;

Repubblica francese, rappresentata da A.-L. Desjonquères e J.‑L. Carré, in qualità di agenti;

Ungheria, rappresentata da M.Z. Fehér e K. Szíjjártó, in qualità di agenti;

Regno dei Paesi Bassi, rappresentato da M.K. Bulterman e J. Langer, in qualità di agenti;

Repubblica portoghese, rappresentata da M. Pimenta, P. Barros da Costa e J. Ramos, in qualità di agenti,

intervenienti,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE,

vista la proposta di C. Lycourgos, giudice relatore,

sentito l’avvocato generale J. Kokott,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede l’annullamento dell’articolo 2 della decisione (UE) 2021/1117 del Consiglio, del 28 giugno 2021, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea (2021-2026) (GU 2021, L 242, pag. 3), nonché della designazione da parte del Consiglio dell’Unione europea, attraverso il suo presidente e sulla base di tale disposizione, dell’ambasciatore portoghese quale persona abilitata alla firma di detto protocollo.

2        A sostegno del suo ricorso di annullamento, la Commissione afferma, in particolare, che la prassi del Consiglio consistente nel far designare dal suo presidente la persona abilitata a firmare un accordo internazionale a nome dell’Unione europea viola la prerogativa della Commissione, conferita dall’articolo 17, paragrafo 1, TUE, di assicurare, nelle materie non rientranti nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC), la rappresentanza esterna dell’Unione.

3        Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 6 gennaio 2022, l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (in prosieguo: l’«alto rappresentante») ha chiesto, sulla base dell’articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 130 del regolamento di procedura della Corte, di intervenire nella causa a sostegno delle conclusioni della Commissione.

4        A sostegno della sua istanza di intervento, l’alto rappresentante afferma, in via principale, di far parte delle «istituzioni dell’Unione», ai sensi dell’articolo 40, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e, in subordine, di dover essere considerato un «organo» o un «organismo» dell’Unione, ai sensi dell’articolo 40, secondo comma, di detto Statuto e di avere un «interesse alla soluzione della controversia», ai sensi di tale disposizione. A questo proposito, l’alto rappresentante osserva che le valutazioni che la Corte effettuerà, nella sentenza che verrà emessa, in merito alla prerogativa invocata dalla Commissione si applicheranno, mutatis mutandis, all’analoga prerogativa di cui egli è titolare ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, TUE nel settore della PESC.

5        Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 13 gennaio 2022, la Commissione ha chiesto l’accoglimento di tale istanza di intervento.

6        Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 21 gennaio 2022, il Consiglio ha chiesto il rigetto di detta istanza di intervento.

7        Il Consiglio ritiene che l’alto rappresentante non sia un’«istituzione dell’Unione», ai sensi dell’articolo 40, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, e che, sebbene debba ritenersi che quest’ultimo rientri nella nozione di «organo o organismo dell’Unione», ai sensi dell’articolo 40, secondo comma, di tale Statuto, egli non dimostri di avere un «interesse alla soluzione della controversia», ai sensi di quest’ultima disposizione.

8        Il Consiglio osserva, in particolare, che, nel caso di specie, la controversia non riguarda la PESC e che la soluzione che ad essa darà la Corte non potrà quindi incidere sulla situazione giuridica dell’alto rappresentante. La situazione di quest’ultimo rispetto a quella del Consiglio sarebbe, d’altronde, diversa da quella della Commissione. A tale riguardo, il Consiglio rileva che l’alto rappresentante presiede, a norma dell’articolo 27, paragrafo 1, TUE, il Consiglio «Affari esteri» e che egli può pertanto nominare da sé la persona abilitata a concludere un accordo internazionale nel settore della PESC. La situazione giuridica dell’alto rappresentante si distinguerebbe quindi da quella in cui si trova la Commissione quando, come nel caso di specie, un accordo internazionale è concluso in una materia che non rientra nell’ambito della PESC.

 Sull’istanza di intervento

9        L’articolo 40, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea dispone che gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione possono intervenire nelle controversie proposte alla Corte.

10      Le istituzioni dell’Unione, ai sensi di tale disposizione, sono soltanto quelle tassativamente elencate all’articolo 13, paragrafo 1, TUE (ordinanza del presidente della Corte del 29 luglio 2019, Commissione e Consiglio/Carreras Sequeros e a., C‑119/19 P, non pubblicata, EU:C:2019:658, punto 6 e giurisprudenza ivi citata).

11      Di conseguenza, poiché l’alto rappresentante non figura nell’elenco di cui all’articolo 13, paragrafo 1, TUE, non può essere qualificato come «istituzione dell’Unione». Egli non può, pertanto, invocare un simile status per rivendicare il diritto di intervenire nella presente causa (ordinanza del presidente della Corte del 29 luglio 2019, Commissione e Consiglio/Carreras Sequeros e a., C‑119/19 P, non pubblicata, EU:C:2019:658, punto 7 e giurisprudenza ivi citata).

12      Ciò premesso, occorre verificare se, nel caso di specie, l’alto rappresentante possa essere ammesso ad intervenire nella controversia, a sostegno delle conclusioni della Commissione, ai sensi dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, come egli sostiene in subordine.

13      A termini dell’articolo 40, secondo comma, prima frase, di tale Statuto, il diritto di intervenire in una controversia sottoposta alla Corte spetta «agli organi e agli organismi dell’Unione e ad ogni altra persona», se possono dimostrare di avere un «interesse alla soluzione della controversia». La seconda frase di tale secondo comma esclude l’intervento di «persone fisiche e giuridiche» nelle cause fra Stati membri, fra istituzioni dell’Unione, o fra Stati membri da una parte e istituzioni dell’Unione dall’altra. Sulla base della formulazione e della sistematica di quest’ultima disposizione, si deve ritenere che siffatta esclusione non si applichi agli «organi e agli organismi dell’Unione» (ordinanza del presidente della Corte del 17 settembre 2021, Parlamento/Commissione, C‑144/21, EU:C:2021:757, punti da 6 a 8).

14      Tenuto conto del mandato, intrinsecamente legato al funzionamento dell’Unione, di cui è investito l’alto rappresentante in forza dell’articolo 27 TUE, e, in particolare, del fatto che, pur avvalendosi del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, TUE, egli ne è giuridicamente distinto, l’alto rappresentante deve essere equiparato agli «organi e agli organismi dell’Unione» ai fini dell’applicazione dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Di conseguenza, alla luce della giurisprudenza richiamata al punto precedente, l’alto rappresentante può intervenire nella controversia tra la Commissione e il Consiglio, a condizione che egli dimostri di avere un «interesse alla soluzione della controversia».

15      Per quanto riguarda l’esistenza di un simile interesse, va ricordato che la nozione di «interesse alla soluzione della controversia», ai sensi di tale articolo 40, secondo comma, deve essere intesa come un interesse diretto e attuale all’esito riservato alle conclusioni presentate, e non come un interesse in relazione ai motivi dedotti o agli argomenti invocati. Infatti, le parole «soluzione della controversia» rinviano alla decisione finale richiesta, quale sarebbe enunciata nel dispositivo dell’emananda sentenza (ordinanza del presidente della Corte del 17 settembre 2021, Parlamento/Commissione, C‑144/21, EU:C:2021:757, punto 10).

16      Per quanto riguarda le istanze di intervento degli organi e degli organismi dell’Unione, occorre applicare tale condizione relativa all’esistenza di un interesse diretto e attuale in modo da riflettere la specificità del mandato che un istante di tal genere è chiamato ad eseguire in forza del diritto dell’Unione (v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte del 17 settembre 2021, Parlamento/Commissione, C‑144/21, EU:C:2021:757, punti 11 e 12).

17      Nel caso di specie, è importante rilevare che l’articolo 27, paragrafo 2, TUE conferisce all’alto rappresentante il mandato di rappresentare l’Unione per le materie che rientrano nella PESC.

18      La Commissione, dal canto suo, assicura la rappresentanza esterna dell’Unione al di fuori della PESC e degli altri casi previsti dai trattati, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, sesta frase, TUE.

19      Nella specie, la controversia verte, in particolare, sulla questione se il compito di assicurare la rappresentanza esterna dell’Unione, di cui all’articolo 17, paragrafo 1, sesta frase, TUE, implichi che spetta alla Commissione, e non al presidente del Consiglio, nominare, ai fini della conclusione di un accordo internazionale a nome dell’Unione, la persona abilitata a firmare tale accordo.

20      La valutazione, da parte della Corte, di tale questione di diritto istituzionale non soltanto determinerà la soluzione della controversia nel caso di specie, ma avrà anche un’incidenza determinante, mutatis mutandis, sulla scelta della procedura seguita e sulle competenze esercitate dall’alto rappresentante quando un accordo internazionale dovrà essere firmato nel settore della PESC. Infatti, al pari della Commissione nelle materie che esulano dalla PESC, l’alto rappresentante è investito, nelle materie rientranti nella PESC, del mandato di assicurare la rappresentanza dell’Unione.

21      È ben vero che, nel caso di specie, l’alto rappresentante fonda il proprio interesse alla soluzione della controversia sulla prerogativa analoga relativa alla rappresentanza dell’Unione che gli spetta in materia di PESC, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, TUE, rispetto alla prerogativa che spetta alla Commissione, in forza dell’articolo 17, paragrafo 1, TUE, ai fini della rappresentanza dell’Unione nei settori non rientranti nella PESC, mentre soltanto quest’ultima prerogativa è in questione nella presente causa. Tuttavia, occorre sottolineare che tale interesse dell’alto rappresentante alla soluzione della controversia non si basa sul fatto che egli si troverebbe nella medesima situazione della Commissione in uno o più casi analoghi, bensì, come si è constatato al punto precedente, sul fatto che la soluzione della controversia nel caso di specie determinerà la portata del suo ruolo e delle competenze attribuitegli dal diritto primario, per quanto riguarda la firma di qualsiasi accordo internazionale concluso dall’Unione nel settore della PESC.

22      Tenuto conto di tale portata generale dell’interesse invocato dall’alto rappresentante, nonché del fatto che quest’ultimo è, in linea di principio, l’unica persona o entità che possa invocarlo, detto interesse deve essere qualificato come «diretto» e «attuale».

23      L’interesse diretto e attuale che la soluzione della controversia nel caso di specie potrà in tal modo presentare per l’alto rappresentante non è inficiato dalla circostanza, invocata dal Consiglio, che l’alto rappresentante presieda, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, TUE, il Consiglio «Affari esteri». A tale riguardo, è sufficiente rilevare, da una parte, che, come il Consiglio ha precisato, le decisioni che autorizzano la sottoscrizione di un accordo internazionale nel settore della PESC non sono sempre adottate dal Consiglio «Affari esteri» e, dall’altra, che, indipendentemente dal ruolo preciso svolto dall’alto rappresentante nell’ambito della conclusione di un simile accordo internazionale, i chiarimenti forniti dalla Corte sul piano giuridico per quanto riguarda la portata della missione di rappresentanza di cui all’articolo 17, paragrafo 1, TUE possono precisare la portata del mandato di rappresentanza di cui all’articolo 27, paragrafo 2, TUE.

24      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre accogliere, ai sensi dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 131, paragrafo 3, del regolamento di procedura, l’istanza di intervento dell’alto rappresentante a sostegno delle conclusioni della Commissione.

 Sui diritti processuali dell’interveniente

25      Essendo accolta l’istanza d’intervento, l’alto rappresentante riceverà comunicazione, ai sensi dell’articolo 131, paragrafo 3, del regolamento di procedura, di tutti gli atti processuali notificati alle parti.

26      Poiché tale istanza è stata presentata entro il termine di sei settimane di cui all’articolo 130 del regolamento di procedura, l’alto rappresentante potrà, a norma dell’articolo 132, paragrafo 1, di tale regolamento, presentare una memoria di intervento nel termine di un mese decorrente dalla comunicazione di cui al punto precedente.

27      Infine, l’alto rappresentante potrà presentare osservazioni orali qualora sia organizzata un’udienza di discussione.

 Sulle spese

28      Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura, si provvede sulle spese con la sentenza o con l’ordinanza che definisce la causa.

29      Nel caso di specie, poiché l’istanza di intervento dell’alto rappresentante è accolta, occorre riservare le spese connesse al suo intervento.

Per questi motivi, il presidente cella Corte così provvede:

1)      L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza è autorizzato ad intervenire nella causa C551/21 a sostegno delle conclusioni della Commissione europea.

2)      Una copia di tutti gli atti processuali sarà notificata all’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a cura del cancelliere.

3)      All’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sarà impartito un termine per presentare una memoria di intervento.

4)      Le spese dell’intervento dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sono riservate.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.