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Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 5 maggio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof - Germania) – absoluts-bikes and more- GmbH & Co. KG / the-trading-company GmbH

(Causa C-179/21) 1

(Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2011/83/UE – Articolo 6, paragrafo 1, lettera m) – Contratto a distanza tra un consumatore e un professionista – Obbligo del professionista di informare il consumatore dell’esistenza di una garanzia commerciale del produttore e delle relative condizioni – Condizioni in presenza delle quali sorge un tale obbligo – Contenuto dell’informazione da comunicare al consumatore in merito alla garanzia commerciale del produttore – Incidenza dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 1999/44/CE)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: absoluts-bikes and more- GmbH & Co. KG

Convenuta: the-trading-company GmbH

Dispositivo

L’articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che, per quanto riguarda la garanzia commerciale proposta dal produttore, l’obbligo di informazione posto a carico del professionista da tale disposizione sorge non già per il semplice fatto dell’esistenza di tale garanzia, ma soltanto qualora il consumatore abbia un interesse legittimo ad ottenere informazioni in merito a detta garanzia per poter prendere la sua decisione di vincolarsi contrattualmente al professionista. Un tale interesse legittimo è dimostrato, in particolare, quando il professionista fa della garanzia commerciale del produttore un elemento centrale o determinante della sua offerta. Al fine di determinare se la garanzia commerciale del produttore costituisca un tale elemento centrale o determinante, occorre tener conto del contenuto e della configurazione generale dell’offerta rispetto al bene in questione, dell’importanza, in termini di argomento di vendita o di messaggio pubblicitario, della menzione della garanzia commerciale del produttore, della posizione occupata da tale menzione nell’offerta, del rischio di errore o di confusione che tale indicazione potrebbe indurre nella mente del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e sensibile ai diversi tipi di garanzie che egli può esercitare o all’effettiva identità del garante, della presenza o meno, nell’offerta, di spiegazioni relative alle altre garanzie collegate al bene nonché di qualsiasi altro elemento idoneo a dimostrare un’esigenza oggettiva di tutela del consumatore.

L’articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, deve essere interpretato nel senso che le informazioni che devono essere fornite al consumatore in merito alle condizioni relative alla garanzia commerciale del produttore comprendono qualsiasi elemento informativo che riguardi le condizioni di applicazione e attuazione di una tale garanzia, che consenta al consumatore di prendere la propria decisione di vincolarsi contrattualmente o meno al professionista.

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1 GU C 242 del 21.6.2021.