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Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

18 aprile 2024 (*)

«Impugnazione – Funzione Pubblica – Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Pagamento forfettario delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d’origine – Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 – Nuove regole di calcolo – Funzionari il cui luogo d’origine è situato al di fuori dei territori degli Stati membri, dei paesi e territori elencati nell’Allegato II del trattato FUE e dei territori degli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) – Principio della parità di trattamento»

Nelle cause riunite da C‑567/22 P a C‑570/22 P,

aventi ad oggetto quattro impugnazioni proposte, a norma dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il 25 agosto 2022,

Vasile Dumitrescu, funzionario della Commissione europea, residente in Berchem-Sainte-Agathe (Belgio),

Guido Schwarz, funzionario della Commissione europea, residente in Bruxelles (Belgio) (C‑567/22 P),

YT, funzionario della Commissione europea,

YU, funzionario della Commissione europea (C‑568/22 P),

YV, funzionario della Commissione europea (C‑569/22 P),

ZA, funzionario della Corte di giustizia dell’Unione europea (C‑570/22 P),

rappresentati da L. Levi e J.-N. Louis, avocats,

ricorrenti,

procedimenti in cui le altre parti sono:

YW,

YZ,

ricorrenti in primo grado (C‑569/22 P),

YY,

ricorrente in primo grado (C‑570/22 P),

Commissione europea, rappresentata da T.S. Bohr e G. Gattinara, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado (da C‑567/22 P a C‑569/22 P),

Corte di giustizia dell’Unione europea, rappresentata da J. Inghelram e A. Ysebaert, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado (C‑570/22 P),

Parlamento europeo, rappresentato da E. Taneva e J. Van Pottelberge, in qualità di agenti,

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da M. Bauer, X. Chamodraka e T. Verdi, in qualità di agenti,

intervenienti in primo grado,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, O. Spineanu-Matei (relatrice), J.-C. Bonichot, S. Rodin e L.S. Rossi, giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con le loro rispettive impugnazioni, i sigg. Vasile Dumitrescu e Guido Schwarz (C‑567/22 P), YT e YU (C‑568/22 P), YV (C‑569/22 P) nonché ZA (C‑570/22 P) (in prosieguo, congiuntamente: i «ricorrenti») chiedono l’annullamento, rispettivamente, delle sentenze del Tribunale dell’Unione europea del 15 giugno 2022, Dumitrescu e Schwarz/Commissione (T‑531/16; in prosieguo: la «sentenza impugnata nella causa C‑567/22 P», EU:T:2022:362), del 15 giugno 2022, YT e YU/Commissione (T‑532/16; in prosieguo: la «sentenza impugnata nella causa C‑568/22 P», EU:T:2022:363), del 15 giugno 2022, YV e a./Commissione (T‑533/16; in prosieguo: la «sentenza impugnata nella causa C‑569/22 P», EU:T:2022:364), nonché del 15 giugno 2022, YY e ZA/Corte di giustizia dell’Unione europea (T‑545/16; in prosieguo: la «sentenza impugnata nella causa C‑570/22 P», EU:T:2022:366) (in prosieguo, congiuntamente: le «sentenze impugnate»), mediante le quali quest’ultimo ha respinto i loro ricorsi diretti a ottenere l’annullamento delle decisioni della Commissione europea (da T‑531/16 a T‑533/16) e della Corte di giustizia dell’Unione europea (T‑545/16), di ridurre o sopprimere, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il rimborso delle spese di viaggio annuali concesso affinché i ricorrenti possano mantenere un rapporto con il loro luogo d’origine.

 Contesto normativo

 Precedente Statuto

2        L’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, nella sua versione precedente all’entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (GU 2013, L 287, pag. 15) (in prosieguo: il «precedente Statuto»), intitolato «Disposizioni relative alla retribuzione e ai rimborsi spese» contemplava una Sezione 3, intitolata «Rimborso spese», la cui sottosezione C, intitolata «Spese di viaggio», comprendeva gli articoli 7 e 8 di tale allegato. Detto articolo 7, paragrafo 1, prevedeva che il funzionario avesse diritto al rimborso delle spese di viaggio per se stesso, il coniuge e le persone a carico effettivamente conviventi al ricorrere di diverse circostanze. A termini di detto articolo 7, paragrafo 3:

«Il luogo d’origine del funzionario è determinato all’atto dell’entrata in servizio di quest’ultimo, tenuto conto del luogo d’assunzione o del centro dei suoi interessi. Questa determinazione può in seguito, quando l’interessato è in servizio, e in occasione della sua partenza, essere riveduta con decisione speciale dell’autorità che ha il potere di nomina. Tuttavia, finché l’interessato è in servizio, tale decisione può intervenire soltanto eccezionalmente e su presentazione di documenti che ne giustifichino la domanda.

(...)».

3        L’articolo 8 di tale Allegato così disponeva:

«1.      Il funzionario ha diritto annualmente, per se stesso e, se ha diritto all’assegno di famiglia, per il coniuge e le persone a carico ai sensi dell’articolo 2, al pagamento forfettario delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d’origine definito all’articolo 7.

(...)

2.      Il pagamento forfettario è effettuato sulla base di un’indennità calcolata per chilometro della distanza che separa la sede di servizio del funzionario dal suo luogo di assunzione o di origine (…);

(...)

4.      Le disposizioni che precedono si applicano ai funzionari la cui sede di servizio si trova sul territorio di uno Stato membro. (...)

(...)».

 Statuto

4        Lo Statuto dei funzionari dell’Unione europea, nella sua versione risultante dal regolamento n. 1023/2013 (in prosieguo: lo «Statuto»), è applicabile, fatte salve talune delle sue disposizioni che non rilevano nelle presenti cause riunite, a partire dal 1° gennaio 2014, in conformità all’articolo 3, paragrafo 2, di detto regolamento.

5        Ai sensi dei considerando 2, 12 e 24 di tale regolamento:

«(2)      È (...) necessario garantire un quadro per attrarre, assumere e mantenere personale altamente qualificato e multilingue, scelto su una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri e nel debito rispetto dell’equilibrio di genere, che sia indipendente e rispondente ai livelli di professionalità più elevati, e consentire a tale personale di svolgere le proprie mansioni nella maniera più efficace ed efficiente possibile. A tale proposito, è necessario superare le difficoltà registrate attualmente dalle istituzioni nell’assumere funzionari o agenti di taluni Stati membri.

(...)

(12)      Nelle conclusioni dell’8 febbraio 2013 sul quadro finanziario pluriennale il Consiglio europeo ha sottolineato che la necessità di risanare le finanze pubbliche a breve, medio e lungo termine richiede uno sforzo particolare da parte di ogni pubblica amministrazione e del suo personale per migliorare l’efficienza e l’efficacia e adeguarsi al contesto economico in mutamento. Tale richiamo ha ribadito in realtà l’obiettivo della proposta della Commissione del 2011 di modifica dello statuto dei funzionari [dell’Unione europea] e del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, la quale puntava ad assicurare efficienza in termini di costi e riconosceva che le sfide a cui deve attualmente far fronte l’Unione europea esigono uno sforzo specifico da parte di ciascuna pubblica amministrazione in Europa e di tutto il personale che ne fa parte per migliorare l’efficienza e adeguarsi al contesto socioeconomico in mutamento. Il Consiglio europeo ha chiesto inoltre, nel quadro della riforma dello statuto dei funzionari, una sospensione di due anni dell’adeguamento, attraverso il cosiddetto “metodo salariale”, delle retribuzioni e delle pensioni di tutto il personale delle istituzioni dell’Unione e la reintroduzione di un nuovo prelievo di solidarietà quale parte integrante della riforma del “metodo salariale”.

(...)

(24)      Le disposizioni in materia di giorni di viaggio annuali e di rimborso annuale delle spese di viaggio tra la sede di servizio e il luogo d’origine dovrebbero essere modernizzate, razionalizzate e correlate allo status di personale espatriato, al fine di renderne l’applicazione più semplice e trasparente. In particolare, i giorni di viaggio annuali dovrebbero essere sostituiti con il congedo nel paese d’origine e limitati a un massimo di due giorni e mezzo».

6        L’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto è formulato come segue:

«La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a dirimere ogni controversia tra l’Unione e una delle persone indicate nel presente statuto circa la legalità di un atto che rechi pregiudizio a detta persona ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2. Nelle controversie di carattere pecuniario la Corte di giustizia ha una competenza anche di merito».

7        L’allegato VII dello Statuto è intitolato «Disposizioni relative alla retribuzione e ai rimborsi spese». Tale allegato contiene una Sezione 3, intitolata «Rimborso spese», la cui sottosezione C, intitolata «Spese di viaggio», comprende gli articoli 7 e 8 di detto allegato. L’articolo 7 prevede, al paragrafo 1, che il funzionario ha diritto al pagamento forfettario delle spese di viaggio per se stesso, il coniuge e le persone a carico effettivamente conviventi al ricorrere di diverse circostanze. A termini di detto articolo 7, paragrafo 4:

«Il luogo d’origine del funzionario è determinato all’atto dell’entrata in servizio di quest’ultimo, tenuto conto in linea di principio del luogo di assunzione o, su richiesta espressa e debitamente motivata, del centro dei suoi interessi. Questa determinazione può in seguito, quando l’interessato è in servizio, e in occasione della sua partenza, essere rivista con decisione speciale dell’autorità che ha il potere di nomina. Tuttavia, finché l’interessato è in servizio, tale decisione può intervenire soltanto eccezionalmente e previa presentazione, da parte del funzionario, di documenti giustificativi.

(...)».

8        L’articolo 8 dell’allegato VII dello Statuto enuncia quanto segue:

«1.      Il funzionario avente diritto all’indennità di dislocazione o all’indennità di espatrio ha diritto annualmente, entro il limite fissato al paragrafo 2, per se stesso e, se ha diritto all’assegno di famiglia, per il coniuge e le persone a carico ai sensi dell’articolo 2 [di tale allegato], al pagamento forfettario delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d’origine definito all’articolo 7 [di detto allegato].

(...)

2.      Il pagamento forfettario è effettuato sulla base di un’indennità calcolata per chilometro della distanza geografica tra la sede di servizio del funzionario e il suo luogo d’origine.

Qualora il luogo d’origine definito all’articolo 7 [del medesimo allegato] si trovi al di fuori dei territori degli Stati membri dell’Unione, dei paesi e territori elencati nell’allegato II del trattato [FUE] e dei territori degli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio [(AELS)], il pagamento forfettario è effettuato sulla base di un’indennità calcolata per chilometro della distanza geografica che separa la sede di servizio del funzionario e la capitale dello Stato membro di cui è cittadino. (...)

(...)

4.      I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano ai funzionari la cui sede di servizio si trovi sul territorio di uno Stato membro. (...)

(...)».

 Fatti

9        I fatti della controversia, quali risultano dalle sentenze impugnate, possono essere riassunti come segue.

10      I ricorrenti sono funzionari di un’istituzione dell’Unione, ovvero la Commissione (cause da C‑567/22 P a C‑569/22 P), o la Corte di giustizia dell’Unione europea (causa C‑570/22 P). Essi hanno tutti una sede di servizio situata nel territorio di uno Stato membro e un luogo d’origine situato al di fuori dei territori degli Stati membri, dei paesi e territori elencati all’allegato II del trattato FUE e dei territori degli Stati membri dell’AELS.

11      In seguito all’entrata in vigore del regolamento n. 1023/2013, l’istituzione loro datrice di lavoro ha determinato l’importo spettante a ciascuno di essi a titolo di pagamento forfettario delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d’origine in forza dell’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, dell’allegato VII dello Statuto. In conformità a tale disposizione, detto pagamento corrisponde ora ad un’indennità calcolata per chilometro della distanza geografica tra la sede di servizio del funzionario e la capitale dello Stato membro di cui egli possiede la cittadinanza, in base a una tabella chilometrica.

12      Il metodo di calcolo di detta indennità risultante da tale disposizione ha comportato, per ognuno dei ricorrenti, una notevole riduzione rispetto all’importo al quale ciascuno aveva diritto in forza dell’articolo 8 dell’allegato VII del precedente Statuto, fino all’assenza di pagamento forfettario per i funzionari la cui sede di servizio era situata a meno di 201 km dalla capitale dello Stato membro di cui essi possiedono la cittadinanza.

 I ricorsi dinanzi al Tribunale e le sentenze impugnate

13      Dopo aver proposto un reclamo infruttuoso contro le decisioni che hanno fissato per la prima volta l’importo del pagamento forfettario delle spese di viaggio al quale essi avevano diritto in forza dell’articolo 8 dell’allegato VII dello Statuto, i ricorrenti hanno proposto ricorsi di annullamento avverso tali decisioni dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, ricorsi che sono stati poi trasferiti al Tribunale.

14      Nell’ambito del ricorso proposto nella causa T‑531/16, i ricorrenti interessati hanno presentato cinque capi di conclusioni, mediante i quali hanno chiesto al Tribunale, in sostanza, di:

–        annullare la decisione con cui la Commissione ha fatto applicazione per la prima volta nei loro confronti dell’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, dell’allegato VII dello Statuto;

–        annullare ogni decisione adottata dalla Commissione nei loro confronti in applicazione di tale disposizione a decorrere dal 2015;

–        annullare le decisioni con cui la Commissione ha respinto i loro reclami;

–        condannare la Commissione al rimborso delle spese di viaggio annuali verso il luogo d’origine da essi sostenute che copra le loro spese reali, sulla base dell’articolo 8 dell’allegato VII del precedente Statuto, importo aumentato degli interessi moratori, e

–        condannare la Commissione alle spese.

15      Nel contesto dei ricorsi di annullamento proposti nelle cause T‑532/16, T‑533/16 e T‑545/16, i ricorrenti in parola hanno presentato tre capi di conclusioni, con cui hanno chiesto al Tribunale, in sostanza, di:

–        annullare la decisione con cui l’istituzione convenuta in ciascuna di tali cause, cioè, rispettivamente, la Commissione o la Corte di giustizia dell’Unione europea, ha fatto applicazione per la prima volta nei loro confronti dell’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, dell’allegato VII dello Statuto;

–        annullare le decisioni con cui tale istituzione ha respinto i loro reclami, e

–        condannare detta istituzione alle spese.

16      In ognuna delle cause che ha dato luogo alle sentenze impugnate, il Tribunale ha respinto, anzitutto, i capi delle conclusioni diretti all’annullamento delle decisioni di rigetto dei reclami, dopo aver constatato che tali decisioni non avevano contenuto autonomo.

17      Inoltre, con la sentenza impugnata nella causa C‑567/22 P, esso ha respinto in quanto irricevibili, da una parte, il secondo capo delle conclusioni, diretto all’annullamento di future decisioni della Commissione, considerato il suo carattere ipotetico, trattandosi di atti non ancora adottati e, dall’altra, il quarto capo delle conclusioni, in quanto diretto a ottenere la condanna di detta istituzione al pagamento delle spese di viaggio annuali sulla base delle disposizioni del precedente Statuto, a motivo del fatto che esso non era competente a rivolgere ingiunzioni all’amministrazione nell’ambito del controllo di legalità basato sull’articolo 91 dello Statuto.

18      Successivamente, il Tribunale ha esaminato, in ognuna delle cause che hanno dato luogo alle sentenze impugnate, i motivi dedotti dai ricorrenti a sostegno del primo capo delle conclusioni, diretto all’annullamento delle decisioni con cui le istituzioni convenute avevano applicato per la prima volta l’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, dell’allegato VII dello Statuto nei confronti dei ricorrenti, sostanzialmente a causa dell’illegittimità di tale disposizione.

19      Tali motivi vertevano, in primo luogo, sulla violazione dell’articolo 45 TFUE; in secondo luogo, nella causa T‑531/16, sulla violazione del principio generale della parità di trattamento; in terzo luogo, sulla violazione dello scopo dell’articolo 8, dell’allegato VII dello Statuto, combinato, nella causa T‑531/16, con il principio generale del diritto del funzionario di mantenere rapporti personali con il luogo dei suoi interessi principali, e con l’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), nonché, in quarto luogo, sulla violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e dei diritti quesiti. Il Tribunale, avendo respinto l’insieme di tali motivi, ha respinto tale primo capo delle conclusioni.

20      Di conseguenza, nella sentenza impugnata nella causa C‑567/22 P, il Tribunale ha del pari respinto la domanda dei ricorrenti interessati di condannare la Commissione al rimborso delle loro spese di viaggio annuali verso il luogo d’origine sulla base delle loro spese reali.

21      Pertanto, il Tribunale ha integralmente respinto i ricorsi nelle cause da T‑531/16 a T‑533/16 e T‑545/16.

22      Infine, il Tribunale ha condannato i ricorrenti alle spese in ognuna di dette cause.

 Domande delle parti in sede di impugnazione

23      Con le loro impugnazioni nelle cause da C‑567/22 P a C‑569/22 P, i ricorrenti interessati chiedono che la Corte voglia:

–        annullare la sentenza impugnata;

–        accogliere integralmente i ricorsi di annullamento da essi proposti dinanzi al Tribunale, e

–        condannare la Commissione alle spese relative ai due gradi di giudizio.

24      La Commissione conclude che la Corte voglia respingere le impugnazioni relative alle cause suddette e condannare i ricorrenti interessati alle spese.

25      Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea, che, quali intervenienti in primo grado, hanno depositato una comparsa di risposta conformemente all’articolo 172 del regolamento di procedura della Corte, concludono anch’essi per il rigetto delle impugnazioni nelle cause suddette e per la condanna dei ricorrenti interessati alle spese.

26      Con la sua impugnazione nella causa C‑570/22 P, il ricorrente interessato chiede che la Corte voglia:

–        annullare la sentenza impugnata;

–        accogliere integralmente il ricorso di annullamento che egli ha proposto dinanzi al Tribunale, e

–        condannare la Corte di giustizia dell’Unione europea alle spese dei due gradi di giudizio.

27      La Corte di giustizia dell’Unione europea chiede il rigetto dell’impugnazione in tale causa e la condanna del ricorrente interessato alle spese.

28      Il Parlamento e il Consiglio chiedono anch’essi il rigetto dell’impugnazione nella causa suddetta e la condanna del ricorrente interessato alle spese.

29      In applicazione dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il 24 maggio 2023 il vicepresidente della Corte ha deciso di riunire le cause da C‑567/22 P a C‑570/22 P ai fini dell’eventuale fase orale del procedimento nonché ai fini della sentenza.

 Sulle impugnazioni

30      A sostegno della loro impugnazione, i ricorrenti nella causa C‑567/22 P deducono tre motivi, vertenti, il primo, su una violazione dell’articolo 45 TFUE, su un difetto di motivazione, su un errore di qualificazione giuridica nonché su uno snaturamento degli elementi del fascicolo; il secondo, sulla violazione dello scopo dell’articolo 8 dell’allegato VII dello Statuto, del principio generale relativo al diritto del funzionario di mantenere rapporti personali con il luogo dei suoi interessi principali, degli articoli 7 e 8 della Carta, nonché su uno snaturamento degli elementi del fascicolo e, il terzo, su una violazione del principio della parità di trattamento.

31      A sostegno delle loro impugnazioni, i ricorrenti nelle cause da C‑568/22 P a C‑570/22 P deducono due motivi: il primo, identico al primo motivo dell’impugnazione nella causa C‑567/22 P e, il secondo, vertente su una violazione dello scopo dell’articolo 8 dell’allegato VII dello Statuto e del principio di proporzionalità.

32      Va rilevato, anzitutto, che, da una parte, il secondo e il terzo nonché, in parte, il quarto capo delle conclusioni dei ricorrenti nella causa T‑531/16 e, dall’altra, il secondo capo delle conclusioni dei ricorrenti nelle cause T‑532/16, T‑533/16 e T‑545/16 sono stati respinti dal Tribunale, rispettivamente, ai punti da 26 a 28 della sentenza impugnata nella causa C‑567/22 P, al punto 22 della sentenza impugnata nella causa C‑568/22 P, al punto 23 della sentenza impugnata nella causa C‑569/22 P e al punto 22 della sentenza impugnata nella causa C‑570/22 P, sulla base delle considerazioni riassunte ai punti 16 e 17 della presente sentenza.

33      Sebbene i ricorrenti chiedano l’annullamento delle sentenze impugnate anche in quanto tali capi delle conclusioni sono stati respinti, occorre tuttavia osservare che dette considerazioni non vengono criticate in quanto tali nell’ambito delle impugnazioni e non vengono censurate da nessun motivo presentato a sostegno di queste ultime.

34      A tal riguardo, occorre ricordare che, in conformità all’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura, l’atto di impugnazione deve contenere i motivi e gli argomenti di diritto dedotti, nonché un’esposizione sommaria di detti motivi.

35      Conformemente alla giurisprudenza, gli argomenti di diritto dedotti a sostegno della domanda d’annullamento dei punti contestati della sentenza impugnata devono essere indicati in modo preciso, pena l’irricevibilità (v., in tal senso, sentenza del 23 novembre 2021, Consiglio/Hamas, C‑833/19 P, EU:C:2021:950, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

36      Ne consegue che l’impugnazione nella causa C‑567/22 P dev’essere respinta in quanto irricevibile nella misura in cui è diretta all’annullamento della sentenza impugnata in tale causa, riguardo al rigetto dei capi delle conclusioni secondo e terzo del ricorso nella causa T‑531/16, nonché del quarto capo delle conclusioni di tale ricorso, in quanto chiedeva la condanna della Commissione al pagamento delle spese di viaggio annuali sulla base delle disposizioni del precedente Statuto, in assenza di qualsiasi indicazione quanto agli elementi sui quali si basa detta impugnazione a tal riguardo.

37      Per identità di motivi, occorre respingere le impugnazioni nelle cause da C‑568/22 P a C‑570/22 P in quanto irricevibili, nei limiti in cui sono dirette all’annullamento delle sentenze impugnate nelle cause suddette con riferimento al rigetto del secondo capo delle conclusioni dei ricorsi nelle cause T‑532/16, T‑533/16 e T‑545/16.

38      Di conseguenza, occorre esaminare nel merito le impugnazioni in quanto dirette all’annullamento delle sentenze impugnate con riferimento al rigetto del primo capo delle conclusioni, con cui ciascuno dei ricorrenti ha chiesto, per quanto lo riguardava, l’annullamento della decisione con cui l’istituzione di cui è funzionario aveva applicato per la prima volta nei suoi confronti l’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, dell’allegato VII dello Statuto.

 Sul primo motivo di ciascuna impugnazione

39      Il primo motivo di ciascuna impugnazione consta, in sostanza, di tre parti, vertenti, la prima, su una violazione dell’articolo 45 TFUE; la seconda, su un difetto di motivazione e, la terza, su uno snaturamento degli elementi del fascicolo nonché su un errore di qualificazione giuridica.

40      Con la prima parte, i ricorrenti sostengono, in via principale, che il Tribunale non ha esaminato il motivo relativo alla violazione dell’articolo 45 TFUE, dedotto a sostegno del loro ricorso di annullamento, per quanto riguarda il loro argomento secondo cui l’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, dell’allegato VII dello Statuto implica una discriminazione in base alla cittadinanza, mentre essi avevano fatto valere che quest’ultima disposizione costituisce anche un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori e l’esame del loro motivo sotto questo profilo avrebbe comportato un’analisi specifica. Per questo fatto, il Tribunale avrebbe omesso di rispondere al motivo che gli veniva sottoposto e non avrebbe pertanto adempiuto all’obbligo di motivazione.

41      Con una censura presentata in subordine nell’ambito di questa prima parte, i ricorrenti affermano, in sostanza, che, comunque, il Tribunale ha commesso un errore di diritto convalidando il criterio della cittadinanza di cui all’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, dell’allegato VII dello Statuto senza aver esaminato l’ammissibilità e la proporzionalità di tale criterio alla luce dello scopo di detta disposizione.

42      Con la seconda parte, i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un «errore di motivazione» facendo riferimento in modo non corretto al punto 51 della sentenza del 25 marzo 2021, Álvarez y Bejarano e a./Commissione (C‑517/19 P e C‑518/19 P, EU:C:2021:240).

43      Con la terza parte, i ricorrenti contestano al Tribunale di aver snaturato un elemento del fascicolo e commesso due errori di qualificazione giuridica, il primo, qualificando come «situazioni marginali» quelle dei 756 funzionari o agenti il cui luogo d’origine sarebbe stato situato al di fuori dei territori degli Stati membri al 1° gennaio 2015 e, il secondo, per quanto riguarda le conseguenze dell’utilizzo del criterio relativo alla cittadinanza nell’ambito dell’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, dell’allegato VII dello Statuto, qualificando come «inconvenienti casuali» la riduzione sostanziale, o quasi totale, del pagamento delle spese di viaggio a tali funzionari.

 Sulla censura della prima parte del primo motivo relativa a un difetto di motivazione

–       Argomenti delle parti

44      Nell’ambito della prima parte del loro primo motivo, i ricorrenti deducono, in via principale, una censura vertente su un difetto di motivazione, che occorre esaminare per prima. Con tale censura, essi sostengono che il Tribunale ha omesso di statuire sui loro argomenti relativi all’esistenza di un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, avendo esaminato il loro motivo vertente su una violazione dell’articolo 45 TFUE solo sotto il profilo dei loro argomenti sull’esistenza di una discriminazione in base alla cittadinanza.

45      Le istituzioni convenute contestano la fondatezza di tale censura.

–       Giudizio della Corte

46      Occorre ricordare che l’obbligo di motivare le decisioni costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, attinente alla legittimità nel merito dell’atto controverso. Infatti, la motivazione di una decisione consiste nell’esprimere espressamente le ragioni su cui si fonda tale decisione. Qualora tali ragioni siano viziate da errori, questi ultimi viziano la legittimità nel merito della decisione, ma non la motivazione di quest’ultima, che può essere sufficiente pur illustrando ragioni errate (sentenze del 10 luglio 2008, Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, EU:C:2008:392, punto 181 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 24 novembre 2022, Thunus e a./BEI, C‑91/21 P, non pubblicata, EU:C:2022:928, punto 90 e giurisprudenza ivi citata).

47      Nel caso di specie, nell’ambito dell’esame del motivo vertente sulla violazione dell’articolo 45 TFUE, che è stato dedotto in ciascuno dei ricorsi di annullamento sottopostigli, il Tribunale ha considerato che, «[d]ato che i ricorrenti sostengono che [l’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, dell’allegato VII dello Statuto] costituirebbe un ostacolo, in quanto li dissuaderebbe dall’avvalersi della loro libertà di circolazione accettando un impiego nella funzione pubblica europea, va considerato che tale argomento si confonde con quello relativo all’asserita natura discriminatoria di [detta disposizione], poiché quest’ultima istituirebbe una differenza di trattamento basata sulla cittadinanza tra lavoratori per quanto riguarda le loro condizioni di lavoro».

48      Con le considerazioni suddette il Tribunale ha espressamente tenuto conto dell’argomento dei ricorrenti relativo all’esistenza di un ostacolo, ma ne ha fatto un’analisi che l’ha indotto ad esaminarla unitamente a quella mediante la quale i ricorrenti asserivano una violazione del principio di non discriminazione.

49      Di conseguenza, occorre respingere la censura della prima parte del primo motivo relativa a un difetto di motivazione in quanto infondata.

 Sulla censura della prima parte del primo motivo relativa alla violazione del principio di non discriminazione in base alla cittadinanza

–       Argomenti delle parti

50      Con la censura presentata in subordine nell’ambito della prima parte del loro primo motivo, che occorre esaminare successivamente, le ricorrenti sostengono, in sostanza, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto convalidando il criterio relativo alla cittadinanza che figura all’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, dell’allegato VII dello Statuto facendo riferimento all’obiettivo del regolamento n. 1023/2013, sulla base di motivi inerenti a considerazioni di bilancio, amministrative e di politica del personale che esso ha considerato legittimi senza verificare se tale criterio fosse ammissibile e proporzionato alla luce dello scopo di detto articolo 8, consistente nel concedere vantaggi che devono consentire ai funzionari interessati e alle persone a loro carico di recarsi almeno una volta all’anno nel loro luogo d’origine.

51      Tale censura riguarda più in particolare i punti da 72 a 78 della sentenza impugnata nella causa C‑567/22 P, i punti da 38 a 41 e da 57 a 59 della sentenza impugnata nella causa C‑568/22 P, i punti da 39 a 42 e da 62 a 64 della sentenza impugnata nella causa C‑569/22 P, nonché i punti da 38 a 41 e da 60 a 62 della sentenza impugnata nella causa C‑570/22 P.

52      A tal riguardo, i ricorrenti sostengono, in sostanza, che l’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, dell’allegato VII dello Statuto implica una discriminazione diretta in base alla cittadinanza e che il Tribunale ha travisato il principio di non discriminazione considerando legittimi i motivi da esso individuati come quelli che hanno condotto all’adozione di detta disposizione, senza valutare né la proporzionalità di tale disposizione né l’adeguatezza del criterio basato sulla cittadinanza che essa contiene rispetto all’obiettivo perseguito da tale articolo 8.

53      Secondo i ricorrenti, il Tribunale non ha esaminato se detto criterio è appropriato o adeguato ai fini della possibilità, a vantaggio dei funzionari interessati, di recarsi almeno una volta all’anno nel loro luogo d’origine per mantenervi legami familiari, sociali e culturali, in conformità al principio generale della funzione pubblica europea pertinente al riguardo.

54      Le ricorrenti nella causa C‑568/22 P affermano che, sebbene esse abbiano entrambe il loro luogo d’origine fissato a Buenos Aires (Argentina), situato a più di 11 000 km da Bruxelles (Belgio), che è la loro sede di servizio, esse hanno percepito un importo diverso a titolo di pagamento delle spese di viaggio, calcolato con riferimento alla distanza che separa Bruxelles da Roma (Italia) o da Madrid (Spagna), che sono le capitali degli Stati membri di cui hanno rispettivamente la cittadinanza, distanza che corrisponde a meno del quindici per cento di quella che separa la loro sede di servizio dal loro luogo d’origine. I ricorrenti nella causa C‑567/22 P illustrano le conseguenze dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, dell’allegato VII dello Statuto, sottolineando che un altro ricorrente, il cui luogo d’origine è del pari fissato a Buenos Aires e la cui sede di servizio è Lussemburgo (Lussemburgo), vede riconoscersi il rimborso cui ha diritto calcolato con riferimento alla distanza che separa Lussemburgo da Bruxelles, capitale dello Stato membro di cui ha la cittadinanza, e non percepisce alcun importo a titolo di pagamento forfettario delle spese di viaggio, in quanto quest’ultima distanza è inferiore a 201 km.

55      I ricorrenti sottolineano peraltro che il legislatore dell’Unione disponeva di varie possibilità per conseguire l’obiettivo di razionalizzazione del bilancio preso in considerazione dal Tribunale, senza travisare lo scopo di detto articolo 8 né introdurre una discriminazione in base alla cittadinanza tra i funzionari interessati, ad esempio accogliendo come punto di riferimento per il calcolo del pagamento delle spese di viaggio il punto del tragitto verso il luogo d’origine situato alle frontiere esterne dell’Unione, fissando un massimale oppure operando una riduzione dell’importo del beneficio.

56      Le istituzioni convenute contestano la fondatezza di detta censura.

57      In particolare, la Commissione sostiene che il Tribunale ha giustamente considerato che il criterio della cittadinanza del funzionario fosse adeguato, in quanto, ai punti 72 e 73 della sentenza del 25 marzo 2021, Álvarez y Bejarano e a./Commissione (C‑517/19 P e C‑518/19 P, EU:C:2021:240), la Corte ne avrebbe ammesso la pertinenza segnatamente nel contesto dell’articolo 8 dell’allegato VII dello Statuto. Peraltro, la Commissione, il Parlamento e il Consiglio sottolineano che il fatto che il luogo d’origine di un funzionario sia situato in un paese terzo è un elemento obiettivo idoneo a giustificare l’adozione di una regola specifica in materia, dato che tale elemento costituisce la causa unica della differenza di rimborso, ad esclusione della cittadinanza dei funzionari interessati, che costituirebbe soltanto un criterio secondario.

58      Il Parlamento osserva anche che il Tribunale ha correttamente preso in considerazione il fatto che il criterio della cittadinanza è obiettivo e idoneo a permettere un’applicazione semplice, trasparente e non discriminatoria dell’articolo 8 dell’allegato VII dello Statuto ai funzionari il cui luogo d’origine è situato al di fuori del territorio degli Stati membri.

59      Inoltre, il Consiglio asserisce che la cittadinanza costituisce un criterio di differenziazione comunemente ammesso nel diritto della funzione pubblica europea, sulla base di una presunzione secondo cui la cittadinanza di una persona costituisce un serio indizio dell’esistenza di legami molteplici e stretti tra tale persona e il paese di cui possiede la cittadinanza, il che escluderebbe che l’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, dell’allegato VII dello Statuto possa essere considerato di per sé discriminatorio.

–       Giudizio della Corte

60      Occorre osservare che il Tribunale, dopo aver valutato che era appropriato esaminare l’argomento dei ricorrenti relativo al travisamento del principio di non discriminazione in base alla cittadinanza nell’ambito del motivo vertente sulla violazione dell’articolo 45 TFUE, ha considerato, in sostanza, che l’argomento dei ricorrenti secondo cui l’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, dell’allegato VII dello Statuto costituirebbe un ostacolo, si confondeva con il loro argomento relativo all’esistenza di una differenza di trattamento basata sulla cittadinanza. Quanto a tale argomento, esso ha rilevato, in sostanza, che i ricorrenti facevano valere che i funzionari aventi la stessa sede di servizio situata sul territorio di uno Stato membro e lo stesso luogo d’origine situato al di fuori dell’Unione dovessero ricevere un importo identico a titolo del pagamento forfettario delle spese di viaggio, anche se possiedono una diversa cittadinanza.

61      A tal riguardo, il Tribunale ha constatato che, in forza dell’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, dell’allegato VII dello Statuto, l’importo di tale pagamento spettante ai funzionari interessati è effettivamente fissato in funzione della loro cittadinanza.

62      Tuttavia, da una parte, esso ha sottolineato che tale disposizione riguarda non la titolarità del diritto a tale pagamento, bensì unicamente le modalità di calcolo di detto importo, e ha considerato che occorreva riconoscere al legislatore dell’Unione un ampio potere discrezionale al riguardo.

63      Dall’altra parte, esso ha rilevato, in sostanza, che il legislatore dell’Unione può far ricorso ad una categorizzazione, che comporta eventualmente la scelta di un criterio basato sulla cittadinanza, in quanto tale categorizzazione non è di per sé discriminatoria, alla luce dell’obiettivo che persegue. Orbene, nel caso di specie, la scelta di un criterio siffatto sarebbe basata su obiettivi legittimi, cioè la necessità di modernizzare e razionalizzare le regole in materia di pagamento delle spese di viaggio, allo scopo di rendere la loro applicazione più semplice e trasparente, e la ricerca di un buon rapporto tra costi ed efficienza in un contesto socio economico europeo che richiede il risanamento delle finanze pubbliche. Inoltre, l’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, dell’allegato VII dello Statuto sarebbe proporzionato all’obiettivo perseguito dal legislatore, connesso a tali motivi legittimi di modernizzazione, razionalizzazione e ottimizzazione dell’efficienza in termini di costi. Infatti, trattandosi di un settore in cui il legislatore dispone di un ampio potere discrezionale e in cui, pertanto, solo la manifesta inadeguatezza di una misura rispetto all’obiettivo da essa perseguito potrebbe comprometterne la legittimità, il legislatore avrebbe accolto un criterio obiettivo per sua natura, semplice nell’applicazione, trasparente e la cui applicazione consente di realizzare economie.

64      In via preliminare, va osservato che, nell’ambito dei loro ricorsi dinanzi al Tribunale, i ricorrenti non hanno contestato il fatto stesso che, mediante il regolamento n. 1023/2013, il legislatore dell’Unione aveva modificato le modalità di calcolo del pagamento forfettario delle spese di viaggio. A tal riguardo, va ricordato che tra i funzionari e l’amministrazione non si instaura un rapporto giuridico di tipo contrattuale, ma un rapporto disciplinato dallo Statuto. Conseguentemente, i diritti e gli obblighi dei funzionari, come quelli degli agenti contrattuali che derivano dalle disposizioni dello Statuto ad essi applicabili per analogia, come l’articolo 8 dell’allegato VII dello Statuto, possono essere modificati in qualsiasi momento dal legislatore, pur nel rispetto delle esigenze che derivano dal diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 25 marzo 2021, Álvarez y Bejarano e a./Commissione, C‑517/19 P e C‑518/19 P, EU:C:2021:240, punti 49 e 50 e giurisprudenza ivi citata).

65      Tra tali esigenze figura il principio della parità di trattamento, sancito dall’articolo 20 della Carta (sentenza del 25 marzo 2021, Álvarez y Bejarano e a./Commissione, C‑517/19 P e C‑518/19 P, EU:C:2021:240, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

66      Si deve a tal riguardo ricordare che tale principio configura un principio generale del diritto dell’Unione e il principio di non discriminazione enunciato all’articolo 21, paragrafo 1, della Carta ne costituisce una particolare espressione (sentenza del 14 luglio 2022, Commissione/VW e a., da C‑116/21 P a C‑118/21 P, C‑138/21 P e C‑139/21 P, EU:C:2022:557, punto 140 e giurisprudenza ivi citata).

67      Il principio della parità di trattamento esige che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che un tale trattamento non sia oggettivamente giustificato (sentenza del 25 marzo 2021, Álvarez y Bejarano e a./Commissione, C‑517/19 P e C‑518/19 P, EU:C:2021:240, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).

68      Per poter determinare se vi sia o meno una violazione di detto principio, si deve tener conto, in particolare, dell’oggetto e dello scopo perseguito dalla disposizione che si afferma essere in contrasto con il principio stesso (sentenza del 25 marzo 2021, Álvarez y Bejarano e a./Commissione, C‑517/19 P e C‑518/19 P, EU:C:2021:240, punto 65 e giurisprudenza ivi citata).

69      Peraltro, in presenza di norme statutarie quali quelle di cui trattasi nella fattispecie e tenuto conto dell’ampio potere discrezionale di cui gode in proposito il legislatore dell’Unione, il principio di parità di trattamento è violato solo nel caso in cui il legislatore operi una differenziazione arbitraria o manifestamente inadeguata rispetto all’obiettivo perseguito dalla normativa in questione (sentenza del 25 marzo 2021, Álvarez y Bejarano e a./Commissione, C‑517/19 P e C‑518/19 P, EU:C:2021:240, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).

70      Nel caso di specie, con riferimento all’articolo 8, dell’allegato VII dello Statuto, esso mira, congiuntamente all’articolo 7 dell’allegato V di quest’ultimo, relativo al congedo nel paese d’origine, la cui durata si aggiunge a quella del congedo per ferie, a concedere un’agevolazione che deve consentire al funzionario e alle persone a suo carico di recarsi, almeno una volta all’anno, presso il luogo d’origine dello stesso allo scopo di mantenervi legami familiari, sociali e culturali (sentenza del 25 marzo 2021, Álvarez y Bejarano e a./Commissione, C‑517/19 P e C‑518/19 P, EU:C:2021:240, punto 66).

71      Con la concessione di tale agevolazione, detto articolo 8 contribuisce all’attuazione, nei confronti dei funzionari interessati, del principio generale del diritto della funzione pubblica europea secondo cui il funzionario deve avere la possibilità di mantenere i suoi rapporti personali con il luogo in cui risiedono i suoi interessi principali malgrado la sua entrata in servizio e la distanza fra la sede di servizio e tale luogo (v., in tal senso, sentenza del 2 maggio 1985, De Angelis/Commissione, 144/84, EU:C:1985:171, punto 13).

72      In quest’ottica, detto articolo 8 dispone, al paragrafo 1, che tutti i funzionari il cui luogo d’origine è diverso da quello della sede di servizio e che hanno diritto all’indennità di dislocazione o di espatrio beneficiano di un vantaggio finanziario consistente del pagamento forfettario delle spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d’origine, ovunque quest’ultimo sia localizzato.

73      Il paragrafo 2 del medesimo articolo 8 determina le modalità di calcolo di tale agevolazione finanziaria. A tale scopo, detta disposizione prevede, al primo comma, che tale pagamento forfettario sia fissato sulla base della distanza geografica che separa la sede di servizio del funzionario dal suo luogo d’origine, precisando, al secondo comma, che, qualora il luogo d’origine si trovi al di fuori dei territori degli Stati membri, dei paesi e territori elencati all’allegato II del trattato FUE e dei territori degli Stati membri dell’AELS, detto pagamento forfettario è fissato in base alla distanza geografica tra la sede di servizio del funzionario di cui trattasi e la capitale dello Stato membro di cui è cittadino.

74      La differenza di trattamento dedotta nell’ambito della presente censura riguarda i funzionari il cui luogo d’origine è situato al di fuori dell’Unione, a seconda dello Stato membro di cui sono cittadini.

75      Occorre constatare che, alla luce dell’obiettivo consistente nel permettere di conservare rapporti personali con il luogo degli interessi principali, tutti i funzionari che hanno diritto a un’indennità di dislocazione o di espatrio si trovano in una situazione comparabile.

76      A tal riguardo, la presente causa si distingue da quella sfociata nella sentenza del 25 marzo 2021, Álvarez y Bejarano e a./Commissione (C‑517/19 P e C‑518/19 P, EU:C:2021:240), poiché, come risulta dai punti 68, 71 e 74 di questa sentenza, la differenza di trattamento di cui trattavasi in quest’ultima causa riguardava due categorie di funzionari che non erano in situazioni comparabili. Infatti, tra i funzionari il cui luogo d’origine era diverso da quello della sede di servizio, una categoria raggruppava coloro che avevano diritto a un’indennità di dislocazione o di espatrio ed erano quindi, in linea di principio, considerati poco o per nulla integrati nella società dello Stato membro della sede di servizio, avendo, per questo motivo, maggiormente bisogno dell’agevolazione del rimborso delle spese di viaggio, mentre l’altra categoria era quella costituita dai funzionari che non avevano diritto a tali indennità, cosicché si poteva ritenere che essi intrattenessero con il luogo della sede di servizio un legame più stretto.

77      Per contro, il fatto che, nella causa sfociata in tale sentenza, questa differenza di trattamento aveva ad oggetto la titolarità stessa del diritto al pagamento forfettario delle spese di viaggio, mentre la differenza di trattamento asserita nella fattispecie riguarda le modalità di calcolo di quest’ultimo, è privo di rilievo, in quanto il rispetto del principio della parità di trattamento s’impone in ogni caso.

78      Riguardo al ricorso al criterio della cittadinanza, la Corte ha senz’altro già constatato che quest’ultima poteva costituire un elemento obiettivo idoneo a costituire il presupposto della concessione di un’agevolazione finanziaria, nella fattispecie l’indennità di espatrio, per il fatto che tale criterio era, in particolare, direttamente connesso allo scopo perseguito mediante la concessione di tale agevolazione, cioè compensare gli svantaggi connessi allo status di straniero (v., in tal senso, sentenza del 16 ottobre 1980, Hochstrass/Corte di giustizia, 147/79, EU:C:1980:238, punti da 12 a 14).

79      Tuttavia, nella specie, il criterio della cittadinanza sulla base del quale viene calcolato il pagamento forfettario delle spese di viaggio al quale hanno diritto i funzionari interessati è privo di un rapporto con l’obiettivo perseguito dall’articolo 8 dell’allegato VII dello Statuto, poiché conduce a calcolare le spese di viaggio in base ad una distanza priva di un nesso con quella che separa la sede di servizio dal luogo d’origine degli interessati.

80      Da quanto precede risulta che, accogliendo un criterio di calcolo basato sull’ubicazione della capitale dello Stato membro di cui i funzionari considerati all’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, dell’allegato VII dello Statuto hanno la cittadinanza, tale disposizione introduce una differenziazione arbitraria tra i funzionari il cui luogo d’origine è situato al di fuori dell’Unione, poiché tale pagamento viene calcolato sulla base di un criterio privo di un nesso con il luogo d’origine di detti funzionari.

81      Certamente, l’obiettivo consistente nell’assicurare un buon livello di efficienza in termini di costi in un contesto socioeconomico europeo che richiede il risanamento delle finanze pubbliche e un particolare sforzo di ogni amministrazione pubblica e del suo personale ai fini del miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia, nonché l’obiettivo di modernizzazione e di razionalizzazione in materia di spese di viaggio, rispettivamente enunciati ai considerando 12 e 24 del regolamento n. 1023/2013, possono giustificare che la concessione dell’agevolazione di cui trattasi sia limitata ai funzionari che ne hanno maggiormente bisogno (v., in tal senso, sentenza del 25 marzo 2021, Álvarez y Bejarano e a./Commissione, C‑517/19 P e C‑518/19 P, EU:C:2021:240, punto 68), o anche una riduzione di tale agevolazione. Tuttavia, considerazioni esclusivamente di bilancio, amministrative o di politica del personale non possono costituire, di per sé, una giustificazione obiettiva della differenza di trattamento istituita tra funzionari che si trovano in situazioni comparabili e derivante dal ricorso a un criterio privo di qualsiasi nesso con l’obiettivo perseguito dall’articolo 8 dell’allegato VII dello Statuto.

82      Da quanto precede risulta che il Tribunale, dichiarando che la differenza di trattamento istituita dal legislatore dell’Unione in base alla cittadinanza dei funzionari interessati era giustificata da considerazioni di bilancio, amministrative o connesse alla gestione delle risorse umane, ha commesso un errore di diritto.

83      Pertanto, occorre accogliere, in ciascuna delle impugnazioni, la censura della prima parte del primo motivo relativa a una violazione del principio di non discriminazione in base alla cittadinanza e, pertanto, annullare le sentenze impugnate per quanto riguarda il rigetto del primo capo delle conclusioni del ricorso di annullamento nonché, conseguentemente, per quanto riguarda, da una parte, il rigetto della domanda contenuta nel quarto capo delle conclusioni nella causa T‑531/16 e, dall’altra, la condanna dei ricorrenti alle spese nelle cause da T‑531/16 a T‑533/16 e T‑545/16, senza che occorra esaminare le altre parti del primo motivo delle impugnazioni.

 Sul terzo motivo di impugnazione nella causa C567/22 P

 Argomenti delle parti

84      Con il loro terzo motivo, i ricorrenti nella causa C‑567/22 P sostengono, in sostanza, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto convalidando la differenza di trattamento fissata all’articolo 8, paragrafo 2, dell’allegato VII dello Statuto tra i funzionari che hanno diritto al pagamento forfettario delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d’origine, con la previsione di modalità di calcolo di tale pagamento distinte per i funzionari il cui luogo d’origine è situato al di fuori dei territori degli Stati membri dell’Unione o dei paesi e dei territori elencati all’allegato II del trattato FUE o dei territori degli Stati membri dell’AELS.

85      Tale motivo riguarda, più in particolare, i punti da 59 a 63 della sentenza impugnata nella causa C‑567/22 P.

86      I ricorrenti in tale causa sostengono che il Tribunale ha considerato a torto che la differenza di trattamento fissata tra le due categorie di funzionari interessati, che sono in situazioni comparabili alla luce della finalità e dello scopo dell’articolo 8 dell’allegato VII dello Statuto, era giustificata da obiettivi legittimi, indicati ai considerando 2 e 12 del regolamento n. 1023/2013. Il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che, considerato l’ampio potere discrezionale di cui legislatore dell’Unione dispone in tale materia, non era manifestamente inappropriato fissare modalità di calcolo di tale agevolazione finanziaria diverse per i funzionari il cui luogo d’origine si trova fuori del territorio dell’Unione, ai quali si riferisce il paragrafo 2, secondo comma, di tale articolo 8, al fine di conseguire tali obiettivi. Infatti, il Tribunale avrebbe omesso di esaminare la proporzionalità di tale differenza di trattamento alla luce dell’obiettivo perseguito dal medesimo articolo 8.

87      Tali ricorrenti fanno riferimento, al riguardo, agli argomenti da essi sviluppati nell’ambito del primo motivo per quanto concerne la censura relativa a una violazione del principio di non discriminazione in base alla cittadinanza.

88      Le istituzioni convenute contestano la fondatezza del terzo motivo dell’impugnazione nella causa C‑567/22 P.

89      In particolare, la Commissione sostiene che il Tribunale ha esaminato la comparabilità delle due categorie di funzionari interessati alla luce della finalità e dello scopo dell’articolo 8 dell’allegato VII dello Statuto e ha rilevato che il pagamento previsto in tale articolo è comparabile per le due categorie di funzionari suddette. Inoltre, il Tribunale avrebbe correttamente concluso, alla luce degli obiettivi della riforma dello Statuto operata dal regolamento n. 1023/2013 e dell’ampio potere discrezionale di cui il legislatore disponeva, che quest’ultimo non aveva commesso alcuna differenziazione arbitraria né scelta manifestamente inadeguata.

 Giudizio della Corte

90      La differenza di trattamento fatta valere nell’ambito del presente motivo riguarda i funzionari il cui luogo d’origine è situato al di fuori dell’Unione rispetto a quelli il cui luogo d’origine si trova nell’Unione.

91      Dal punto 75 della presente sentenza risulta che, alla luce dell’obiettivo consistente nel permettere di mantenere rapporti personali con il luogo degli interessi principali, tutti i funzionari aventi diritto a un’indennità di dislocazione o di espatrio si trovano in una situazione comparabile, indipendentemente dalla circostanza che il loro luogo d’origine sia situato all’interno del territorio dell’Unione oppure al di fuori di esso.

92      Orbene, la differenziazione operata tra i funzionari considerati a seconda che il loro luogo d’origine si trovi all’interno o al di fuori dell’Unione è priva di rapporto con tale obiettivo.

93      Pertanto, l’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, dell’allegato VII dello Statuto introduce, a tal riguardo, una differenziazione arbitraria a svantaggio dei funzionari il cui luogo d’origine è situato al di fuori dell’Unione.

94      Inoltre, come osservato al punto 81 della presente sentenza, considerazioni esclusivamente di bilancio, amministrative o di politica del personale non possono costituire, di per sé, una giustificazione obiettiva della differenza di trattamento istituita tra funzionari che si trovano in situazioni comparabili, derivante dal ricorso a un criterio privo di qualsiasi nesso con l’obiettivo perseguito dall’articolo 8 dell’allegato VII dello Statuto.

95      Da quanto precede risulta che, dichiarando che la differenza di trattamento istituita dal legislatore dell’Unione tra i funzionari aventi diritto al pagamento forfettario delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d’origine, a seconda che quest’ultimo sia situato all’interno o al di fuori dell’Unione, era giustificata da considerazioni di bilancio, amministrative o connesse alla gestione delle risorse umane, il Tribunale ha commesso un errore di diritto.

96      Pertanto, si deve accogliere anche il terzo motivo dell’impugnazione nella causa C‑567/22 P e, quindi, annullare la sentenza impugnata nell’ambito di tale impugnazione, nella stessa misura precisata al punto 83 della presente sentenza.

 Sugli altri motivi di impugnazione

97      Considerato l’accoglimento della censura relativa a una violazione del principio di non discriminazione in base alla cittadinanza, sollevata nell’ambito della prima parte del primo motivo delle impugnazioni, e del terzo motivo dell’impugnazione nella causa C‑567/22 P, relativo a una violazione del principio della parità di trattamento, non occorre esaminare gli altri motivi delle impugnazioni.

 Sui ricorsi dinanzi al Tribunale

98      Conformemente all’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, la Corte può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta.

99      Nel caso di specie, tenuto conto in particolare della circostanza che i ricorsi proposti dai ricorrenti nelle cause da T‑531/16 a T‑533/16 e T‑545/16 sono fondati, in sostanza, su un’eccezione di illegittimità oggetto di dibattito in contraddittorio dinanzi al Tribunale e il cui esame non richiede l’adozione di alcuna misura supplementare di organizzazione del procedimento o di istruzione del fascicolo, la Corte considera che lo stato degli atti consente di statuire definitivamente su detti ricorsi.

100    Alla luce del parziale annullamento delle sentenze impugnate, occorre statuire esclusivamente sui primi capi delle conclusioni di annullamento di tali ricorsi e sulle conclusioni di carattere finanziario presentate nella causa T‑531/16.

 Sui primi capi delle conclusioni di annullamento

101    Dinanzi al Tribunale, i ricorrenti hanno chiesto, ognuno per quanto lo riguardava, l’annullamento della decisione con cui l’istituzione di cui erano funzionari ha applicato, per la prima volta nei loro confronti, l’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, dell’allegato VII dello Statuto.

102    A sostegno di tale domanda essi hanno eccepito l’illegittimità di tale disposizione, basata, segnatamente, sulla violazione del principio di non discriminazione in base alla cittadinanza.

103    Dall’esame delle impugnazioni e, in particolare, dai punti da 80 a 83 della presente sentenza risulta che detta eccezione di illegittimità è fondata.

104    Di conseguenza, occorre accogliere il primo capo delle conclusioni di annullamento dei ricorsi nelle cause da T‑531/16 a T‑533/16 e T‑545/16, e, di conseguenza, annullare le decisioni con cui l’istituzione di appartenenza di ciascuno dei ricorrenti ha fissato per la prima volta i suoi diritti in materia di pagamento forfettario delle spese di viaggio annuali, in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, dell’allegato VII dello Statuto.

 Sulle conclusioni a carattere pecuniario nella causa T531/16

105    Dinanzi al Tribunale, i ricorrenti nella causa T‑531/16 hanno sostenuto che l’annullamento, in particolare, della decisione che fissa l’importo del rimborso delle loro spese di viaggio per il 2014 doveva comportare il rimborso delle loro spese di viaggio annuali verso il luogo d’origine sulla base delle loro spese reali, maggiorate degli interessi moratori a decorrere dal 12 giugno 2014.

106    Il Tribunale ha considerato, senza esaminare la ricevibilità di tale domanda di rimborso, che essa doveva essere respinta in conseguenza del rigetto dei capi delle conclusioni di annullamento, poiché presentava uno stretto legame con essi.

107    A tal riguardo, occorre ricordare che l’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto dispone che il giudice dell’Unione è competente a dirimere ogni controversia tra l’Unione e una delle persone indicate nello Statuto circa la legalità di un atto che rechi pregiudizio a detta persona ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, di quest’ultimo, e che nelle controversie di carattere pecuniario tale giudice ha una competenza estesa al merito.

108    Costituiscono segnatamente «controversie di carattere pecuniario», ai sensi di detto articolo 91, paragrafo 1, quelle in cui i ricorsi mirano ad ottenere da un’istituzione il pagamento al funzionario o all’agente di un importo che quest’ultimo ritiene essergli dovuto in forza dello Statuto o di un altro atto che disciplina il loro rapporto di lavoro (v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2007, Weißenfels/Parlamento, C‑135/06 P, EU:C:2007:812, punto 65 e giurisprudenza ivi citata).

109    In linea di principio, la competenza estesa al merito attribuita al giudice dell’Unione dall’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto gli conferisce l’incarico di risolvere esaustivamente le controversie a lui sottoposte, ossia di pronunciarsi su tutti i diritti e gli obblighi del funzionario o dell’agente, salva la possibilità di un rinvio all’istituzione interessata, sotto il controllo di detto giudice, per l’esecuzione di talune parti della sentenza alle precise condizioni da esso stabilite (sentenza del 18 dicembre 2007, Weißenfels/Parlamento, C‑135/06 P, EU:C:2007:812, punto 67).

110    Spetta pertanto al giudice dell’Unione pronunciare, se del caso, la condanna di un’istituzione al pagamento di un importo al quale il funzionario o l’agente interessato ha diritto in forza dello Statuto o di un altro atto giuridico (v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2007, Weißenfels/Parlamento, C‑135/06 P, EU:C:2007:812, punto 68).

111    Dai motivi che precedono risulta che l’annullamento delle decisioni impugnate nell’ambito della causa T‑531/16 deriva dall’illegittimità, constatata per via d’eccezione, dell’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, dell’allegato VII dello Statuto, disposizione su cui tali decisioni erano fondate.

112    Poiché tale disposizione deve quindi essere disattesa, l’importo delle spese di viaggio dovute a ciascuno dei ricorrenti nella causa T‑531/16 a titolo del 2014 deve essere determinato solo in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, dell’allegato VII dello Statuto.

113    Ne consegue che occorre condannare la Commissione a versare a ciascuno dei ricorrenti nella causa T‑531/16 una somma corrispondente alla differenza tra l’importo delle spese di viaggio già percepite a titolo del 2014 e quello derivante dall’applicazione di un’indennità calcolata per chilometro della distanza geografica che separa la loro sede di servizio dal loro luogo d’origine, corredata degli interessi moratori al tasso legale.

 Sulle spese

114    A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta o quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, la Corte statuisce sulle spese.

115    Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, reso applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

116    Poiché i ricorrenti, rispettivamente nelle cause da C‑567/22 P a C‑569/22 P e C‑570/22 P, ne hanno fatto domanda, la Commissione e la Corte di giustizia dell’Unione europea, rimaste soccombenti nell’ambito delle presenti impugnazioni e, per l’essenziale, nell’ambito dei ricorsi dinanzi al Tribunale, vanno condannate a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dai rispettivi ricorrenti sia in primo grado sia nell’ambito delle presenti impugnazioni.

117    In conformità all’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in virtù dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella controversia sopportano ciascuno le proprie spese. Il Parlamento e il Consiglio, in quanto parti intervenienti dinanzi al Tribunale, sopporteranno ciascuno le proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:

1)      Le sentenze del Tribunale dell’Unione europea del 15 giugno 2022, Dumitrescu e Schwarz/Commissione (T531/16, EU:T:2022:362), del 15 giugno 2022, YT e YU/Commissione (T532/16, EU:T:2022:363), del 15 giugno 2022, YV e a./Commissione (T533/16, EU:T:2022:364), nonché del 15 giugno 2022, YY e ZA/Corte di giustizia dell’Unione europea (T545/16, EU:T:2022:366), sono annullate in quanto, con esse, il Tribunale ha respinto i ricorsi dei sigg. Vasile Dumitrescu e Guido Schwarz (T531/16), YT e YU (T532/16), YV (T533/16) e ZA (T545/16), diretti a ottenere l’annullamento della decisione con cui la Commissione europea (da T531/16 a T533/16) e la Corte di giustizia dell’Unione europea (T545/16) hanno fissato, per la prima volta nei loro confronti, il pagamento forfettario delle spese di viaggio in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, nella sua versione derivante dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, e in quanto, con tali sentenze, il Tribunale ha statuito sulle spese.

2)      Le impugnazioni sono respinte quanto al resto.

3)      Le decisioni della Commissione europea che fissano i diritti dei sigg. Vasile Dumitrescu e Guido Schwarz in materia di pagamento forfettario delle spese di viaggio in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, nella sua versione derivante dal regolamento n. 1023/2013, quali rilevabili dai loro fogli paga del mese di giugno 2014, sono annullate.

4)      Le decisioni della Commissione europea che fissano i diritti di YT e di YU in materia di pagamento forfettario delle spese di viaggio in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, nella sua versione derivante dal regolamento n. 1023/2013, quali rilevabili dai loro fogli paga del mese di giugno o del mese di luglio 2014, sono annullate.

5)      La decisione della Commissione europea che fissa i diritti di YV in materia di pagamento forfettario delle spese di viaggio in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, nella sua versione derivante dal regolamento n. 1023/2013, quale rilevabile dal suo foglio paga del mese di luglio 2014, è annullata.

6)      La decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea che fissa i diritti di ZA in materia di pagamento forfettario delle spese di viaggio in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, nella sua versione derivante dal regolamento n. 1023/2013, quale rilevabile dal suo foglio paga del mese di luglio 2014, è annullata.

7)      La Commissione europea è condannata a pagare ai sigg. Vasile Dumitrescu e Guido Schwarz, a ciascuno rispettivamente, una somma corrispondente alla differenza tra l’importo delle spese di viaggio già percepite a titolo del 2014 e quello derivante dall’applicazione di un’indennità calcolata per chilometro della distanza geografica che separa la loro sede di servizio dal loro luogo d’origine, corredata dagli interessi moratori al tasso legale.

8)      La Commissione europea si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dai sigg. Vasile Dumitrescu e Guido Schwarz sia nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea nella causa T531/16 sia nell’ambito dell’impugnazione nella causa C567/22 P, di quelle sostenute da YT e YU sia nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale nella causa T532/16 sia nell’ambito dell’impugnazione nella causa C568/22 P e di quelle sostenute da YV sia nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale nella causa T533/16 sia nell’ambito dell’impugnazione nella causa C569/22 P.

9)      La Corte di giustizia dell’Unione europea si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute da ZA sia nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea nella causa T545/16 sia nell’ambito dell’impugnazione nella causa C570/22 P.

10)    Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea si faranno carico, ciascuno, delle proprie spese.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.