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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank Den Haag sede di ’s-Hertogenbosch (Paesi Bassi) il 22 febbraio 2022 – X, Y e i loro sei figli minorenni / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Causa C-125/22)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Den Haag, sede di ’s-Hertogenbosch

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: X, Y e i loro sei figli minorenni

Resistente: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Questioni pregiudiziali

1)    Se l’articolo 15 della direttiva qualifiche 1 , in combinato disposto con l’articolo 2, lettera g), e con l’articolo 4 della medesima direttiva, nonché con gli articoli 4 e 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che, per stabilire se un richiedente sia bisognoso di protezione sussidiaria, devono essere sempre esaminati e valutati, integralmente e in combinato disposto, tutti gli elementi rilevanti che riguardano sia la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente sia la situazione generale nel paese di origine, prima di indicare quale paventato aspetto di danno grave possa essere suffragato da detti elementi.

2)    In caso di risposta negativa alla prima questione, se la valutazione della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente nell’esame di cui all’articolo 15, lettera c), della direttiva qualifiche, relativamente alle quali la Corte ha già precisato che devono essere prese in considerazione, sia più estesa della verifica del requisito di individualizzazione, di cui alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nella causa N.A./Regno Unito 1 . Se detti elementi relativi alla stessa domanda di protezione sussidiaria possano essere presi in considerazione tanto nella valutazione di cui all’articolo 15, lettera b), della direttiva qualifiche quanto nella valutazione di cui all’articolo 15, lettera c), della medesima direttiva.

3)    Se l’articolo 15 della direttiva qualifiche debba essere interpretato nel senso che, nel valutare la necessità di protezione sussidiaria, la cosiddetta scala progressiva, relativamente alla quale la Corte ha già precisato che deve essere applicata per valutare un asserito timore di danno grave, ai sensi dell’articolo 15, lettera c), della direttiva qualifiche, deve essere applicata anche nel valutare un asserito timore di danno grave, ai sensi dell’articolo 15, lettera b), della direttiva qualifiche.

4)    Se l’articolo 15 della direttiva qualifiche, in combinato disposto con gli articoli 1, 4 e 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali, debba essere interpretato nel senso che circostanze umanitarie, che sono un effetto (in)diretto dell’azione e/o dell’omissione di un responsabile di danno grave, devono essere prese in considerazione per valutare se un richiedente sia bisognoso di protezione sussidiaria.

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1     Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9).

1     Corte EDU 17 luglio 2008, n. 25904/07, N.A./Regno Unito, ECLI:CE:ECHR:2008:0717JUD002590407.