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Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 16 luglio 2015 – Murariu / EIOPA

(Causa F-116/14) 1

(Funzione pubblica – Personale dell’EIOPA – Agente temporaneo – Avviso di posto vacante – Requisito di un’esperienza professionale di almeno otto anni – Candidato interno già confermato nelle sue funzioni di agente temporaneo al termine di un periodo di prova – Assegnazione provvisoria al nuovo impiego che comporta un inquadramento in un grado superiore – Errore materiale nell’avviso di posto vacante – Revoca dell’offerta d’impiego – Applicabilità delle disposizioni generali di esecuzione – Consultazione del comitato del personale – Legittimo affidamento)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Simona Murariu (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Convenuta: Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (rappresentanti: C. Coucke, agente, F. Tuytschaever, avvocato)

Oggetto

La domanda di annullamento della decisione del direttore esecutivo dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) che ha revocato una precedente decisione con cui la ricorrente era stata nominata agente temporaneo di grado AD8 e la domanda di risarcimento danni per il danno materiale e morale asseritamente subito.

Dispositivo

La decisione del 24 febbraio 2014 dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali è annullata nella parte in cui essa:

in violazione, in un rapporto contrattuale, dei diritti acquisiti e dei termini contrattuali, respinge retroattivamente la candidatura della sig.ra Murariu per il posto di esperto senior in pensioni aziendali e professionali («senior expert on personal pensions») e revoca implicitamente l’offerta di impiego, in regime di assegnazione provvisoria, già accettata dalla sig.ra Murariu, che le era stata fatta il 17 luglio 2013;

priva la sig.ra Murariu del beneficio di un trattamento corrispondente al grado AD 8 durante il periodo di assegnazione provvisoria dal 16 settembre 2013 al 24 febbraio 2014.

La domanda di annullamento è respinta quanto al resto.

L’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali è condannata a indennizzare il danno materiale della sig.ra Murariu, subito tra il 16 settembre 2013 e il 24 febbraio 2014, per un importo corrispondente alla differenza di retribuzione tra i gradi AD 6 e AD 8, maggiorata degli interessi di mora, a decorrere dal 16 settembre 2013, al tasso stabilito dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento, nel periodo interessato e maggiorato di due punti.

La domanda di risarcimento è respinta quanto al resto.

L’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla sig.ra Murariu.

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1 GU C 26 del 26.01.2015, pag. 47.