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Sentenza del Tribunale 20 settembre 2012 - Ungheria / cm

(Causa T-407/10)

("Fondi strutturali - Contributo finanziario - Linea ferroviaria Budapest Kelenföld - Székesfehérvár - Boba - IVA - Spesa non ammissibile")

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: M.Z. Fehér e K. Szíjjártó, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Steiblytė, D. Triantafyllou e V. Bottka, agenti)

Oggetto

Ricorso di annullamento proposto contro la decisione della Commissione dell'8 luglio 2010, relativa al grande progetto denominato "Ricostruzione della linea ferroviaria Budapest-Kelenföld - Székesfehérvár - Boba, primo troncone, prima fase", e che prevede un sostegno strutturale dell'Unione europea, nell'ambito dell'obiettivo "Convergenza", per il tramite del Fondo europeo di sviluppo regionale (FEDER) e del Fondo di coesione (CCI 2008HU161PR015)

Dispositivo

Il ricorso é respinto.

L'Ungheria è condannata alle spese.

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1 - GU C 317 del 20.11.2010.