Language of document : ECLI:EU:C:2015:845

Causa C‑333/14

Scotch Whisky Association e altri

contro

Lord Advocate
e

Advocate General for Scotland

[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Court of Session (Scotland)]

«Rinvio pregiudiziale – Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli – Regolamento (UE) n. 1308/2013 ‐ Libera circolazione delle merci – Articolo 34 TFUE ‐ Restrizioni quantitative – Misure di effetto equivalente – Prezzo minimo delle bevande alcoliche calcolato in base alla quantità di alcool nel prodotto – Giustificazione – Articolo 36 TFUE ‐ Tutela della salute e della vita delle persone – Valutazione da parte del giudice nazionale»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 23 dicembre 2015

1.        Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Vino – Normativa nazionale che impone un prezzo minimo per unità di alcool per la vendita al dettaglio dei vini – Ammissibilità – Giustificazione – Tutela della salute e della vita delle persone – Presupposto – Rispetto del principio di proporzionalità

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013, art. 167)

2.        Libera circolazione delle merci – Restrizioni quantitative – Misure di effetto equivalente – Normativa nazionale che impone un prezzo minimo per unità di alcool per la vendita al dettaglio delle bevande alcoliche – Inammissibilità – Giustificazione – Tutela della salute e della vita delle persone – Obbligo di far ricorso alle misure meno restrittive – Verifica da parte del giudice nazionale

(Artt. 34 TFUE e 36 TFUE)

3.        Libera circolazione delle merci – Deroghe – Tutela della salute e della vita delle persone – Normativa nazionale che impone un prezzo minimo per unità di alcool per la vendita al dettaglio delle bevande alcoliche – Giustificazione – Condizione – Rispetto del principio di proporzionalità – Criteri di valutazione – Data da prendere in considerazione

(Articolo 36 TFUE)

1.        Il regolamento n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti n. 922/72, n. 234/79, n. 1037/2001 e n. 1234/2007, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una misura nazionale che impone un prezzo minimo per unità di alcool per la vendita al dettaglio dei vini, a condizione che detta misura sia effettivamente idonea a garantire l’obiettivo della tutela della salute e della vita delle persone e che, tenuto conto degli obiettivi della politica agricola comune nonché del buon funzionamento dell’organizzazione comune dei mercati agricoli, non ecceda quanto è necessario per il raggiungimento del citato obiettivo della tutela della salute e della vita delle persone.

Infatti, il regolamento n. 1308/2013 non contiene né disposizioni che autorizzino a fissare prezzi di vendita al dettaglio dei vini, a livello nazionale o dell’Unione, né disposizioni che vietino agli Stati membri di adottare misure nazionali che fissino tali prezzi. Di conseguenza, gli Stati membri restano, in linea di principio, competenti per l’adozione di talune misure non previste nel citato regolamento a condizione che dette misure non siano tali da derogare o violare detto regolamento, o ostare al suo buon funzionamento. A tal proposito, per quanto concerne l’imposizione di un prezzo minimo per unità di alcool, essa può violare il regolamento n. 1308/2013 in quanto in contrasto con il principio di libera determinazione del prezzo di vendita dei prodotti agricoli attraverso il libero gioco della concorrenza, sul quale tale regolamento è fondato. Tuttavia, dal momento che l’instaurazione di un’organizzazione comune dei mercati agricoli non impedisce agli Stati membri di applicare norme nazionali che perseguano uno scopo d’interesse generale diverso da quelli perseguiti da tale organizzazione, uno Stato membro può invocare l’obiettivo della tutela della salute e della vita delle persone per giustificare una misura che compromette il sistema di libera determinazione dei prezzi in condizioni di concorrenza effettiva, sul quale è fondato il regolamento n. 1308/2013.

Una misura restrittiva, tuttavia, deve essere conforme al principio di proporzionalità, deve cioè essere idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non eccedere quanto necessario per il suo raggiungimento. L’esame della proporzionalità deve farsi tenendo conto, in particolare, degli obiettivi della politica agricola comune nonché del buon funzionamento dell’organizzazione comune dei mercati agricoli, il che impone un bilanciamento tra tali obiettivi e quello della tutela della salute perseguito dalla normativa nazionale.

(v. punti 17, 19, 24, 26-29, disp. 1)

2.        Gli articoli 34 TFUE e 36 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro, per perseguire l’obiettivo della tutela della salute e della vita delle persone a mezzo dell’aumento del prezzo del consumo di alcool, opti per una normativa che impone un prezzo minimo per unità di alcool per la vendita al dettaglio delle bevande alcoliche ed escluda una misura, quale l’aumento delle accise, che può essere meno restrittiva degli scambi e della concorrenza all’interno dell’Unione europea. La sola circostanza che quest’ultima misura possa comportare benefici aggiuntivi e soddisfare in modo più ampio l’obiettivo della lotta contro l’abuso di alcool non può giustificarne l’esclusione.

Infatti, per il solo fatto di impedire che il prezzo di costo inferiore dei prodotti importati possa riflettersi sul prezzo di vendita al consumatore, la citata normativa può ostacolare l’accesso al mercato nazionale delle bevande alcoliche legalmente commercializzate negli altri Stati membri e costituisce, quindi, una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa ai sensi dell’articolo 34 TFUE. Di per sé, tale misura può essere giustificata, in particolare, da ragioni di tutela della salute e della vita delle persone, ai sensi dell’articolo 36 TFUE, solo se essa è idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non eccede quanto necessario per il suo raggiungimento. A tal proposito, per quanto concerne l’idoneità della normativa di cui trattasi a raggiungere il suo obiettivo di tutela della salute e della vita delle persone, non pare irragionevole ritenere che una misura che stabilisce un prezzo minimo di vendita delle bevande alcoliche, e che mira in particolare ad aumentare i prezzi delle bevande alcoliche a basso costo, sia idonea a ridurre il consumo di alcool, in generale, e il consumo pericoloso o nocivo, in particolare, dato che i bevitori dediti ad un simile consumo acquistano in larga misura bevande alcoliche a basso costo.

Per quanto concerne la questione se la citata normativa nazionale non ecceda quanto è necessario per tutelare efficacemente la salute e la vita delle persone, una misura fiscale che aumenta la tassazione sulle bevande alcoliche può essere meno restrittiva per il commercio di tali prodotti all’interno dell’Unione rispetto ad una misura che imponga un prezzo minimo per unità di alcool. Infatti quest’ultima misura limita fortemente la libertà degli operatori economici di determinare il loro prezzo di vendita al dettaglio e, di conseguenza, costituisce un grave ostacolo all’accesso al mercato nazionale delle bevande alcoliche legalmente commercializzate negli altri Stati membri nonché al libero gioco della concorrenza in tale mercato. A tale riguardo, la circostanza che un inasprimento della tassazione sulle bevande alcoliche comporti un aumento generalizzato dei prezzi delle stesse – colpendo tanto i bevitori che fanno un uso moderato di alcool quanto quelli dediti ad un consumo pericoloso o nocivo – non sembra portare alla conclusione che tale inasprimento di tassazione presenti un’efficacia inferiore rispetto alla misura prescelta, tenuto conto del duplice obiettivo perseguito dalla normativa nazionale di cui trattasi. Al contrario, il fatto che una misura alternativa di inasprimento della tassazione possa procurare vantaggi ulteriori rispetto all’imposizione di un prezzo minimo per unità di alcool, contribuendo alla realizzazione dell’obiettivo generale di lotta contro l’abuso di alcool, non solo non potrebbe costituire una ragione per respingere una tale misura, ma costituirebbe di fatto un elemento atto a giustificare la scelta di tale misura in luogo di quella che impone un prezzo minimo per unità di alcool.

(v. punti 32, 33, 36, 46-48, 50, disp. 2)

3.        L’articolo 36 TFUE dev’essere interpretato nel senso che, quando esamina una normativa nazionale rispetto alla giustificazione relativa alla tutela della salute e della vita delle persone, ai sensi di detto articolo, un giudice nazionale deve esaminare in modo obiettivo se gli elementi di prova forniti dallo Stato membro interessato consentano ragionevolmente di stimare che i mezzi scelti sono idonei a realizzare gli obiettivi perseguiti nonché la possibilità di conseguire questi ultimi attraverso misure meno restrittive della libera circolazione delle merci e dell’organizzazione comune dei mercati agricoli.

Nel caso di una normativa nazionale che impone un prezzo minimo per unità di alcool per la vendita al dettaglio di bevande alcoliche, il giudice nazionale può tener conto dell’eventuale esistenza di dubbi scientifici quanto agli effetti concreti e reali sul consumo di alcool di una simile misura per conseguire l’obiettivo perseguito. A tale riguardo, la circostanza che la normativa nazionale preveda che la fissazione di un prezzo minimo per unità di alcool cessi dopo un certo periodo di tempo, a meno che il legislatore nazionale non decida di mantenerlo, costituisce un elemento che il giudice nazionale può parimenti prendere in considerazione. Allo stesso modo, detto giudice deve anche valutare la natura e l’ampiezza della restrizione alla libera circolazione delle merci derivante da una misura come il prezzo minimo per unità di alcool, nella comparazione con altre possibili misure che incidano meno sul commercio all’interno dell’Unione, nonché l’incidenza di una simile misura sul buon funzionamento dell’organizzazione comune dei mercati agricoli, essendo tale valutazione inerente all’esame di proporzionalità.

Peraltro, per quanto concerne la data di riferimento per la valutazione di legittimità della misura di cui trattasi, l’articolo 36 TFUE deve essere interpretato nel senso che l’esame di proporzionalità di una misura che impone un prezzo minimo per unità di alcool per la vendita al dettaglio di bevande alcoliche non è limitato alle sole informazioni, prove o altri documenti di cui disponeva il legislatore nazionale al momento dell’adozione di tale misura. A tal proposito, nei casi in cui il giudice nazionale sia chiamato ad esaminare la conformità di una normativa nazionale con il diritto dell’Unione anche se essa non è ancora entrata in vigore nell’ordinamento giuridico nazionale, la verifica della conformità di detta misura rispetto al diritto dell’Unione deve essere effettuata sulla base delle informazioni, delle prove o di altri documenti di cui il giudice nazionale dispone al momento in cui statuisce, in base alle condizioni previste dal suo diritto nazionale.

(v. punti 57-59, 63, 65, disp. 3, 4)