Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) dell'11 dicembre 2014 – Colart e a. / Parlamento
(Causa F-31/14)1
(Funzione pubblica - Rappresentanza del personale - Comitato del personale - Elezioni al comitato del personale - Normativa sulla rappresentanza del personale al Parlamento europeo - Competenza del collegio degli scrutatori - Procedura di contestazione dinanzi al collegio degli scrutatori - Pubblicazione dei risultati delle elezioni - Reclamo presentato dinanzi al collegio degli scrutatori - Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto - Mancanza di previo reclamo dinanzi all’APN - Ricorso diretto al Tribunale - Irricevibilità )
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Philippe Colart (Bastogne, Belgio) e altri (rappresentante: avv. A. Salerno)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: O. Caisou-Rousseau e S. Alves, agenti)
Oggetto
Domanda di annullare le elezioni del comitato del personale del Parlamento europeo che si sono svolte nell’autunno 2013 e i cui risultati sono stati pubblicati il 28 novembre 2013.
Dispositivo
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
Il sig. Colart e gli altri ricorrenti i cui nomi sono elencati in allegato sopportano la metà delle proprie spese.
Il Parlamento europeo sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare la metà delle spese sostenute dai ricorrenti.
________________________1 GU C 184 del 16.6.2014, pag. 45.