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Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) dell'11 dicembre 2014 – Colart e a. / Parlamento

(Causa F-31/14)1

(Funzione pubblica - Rappresentanza del personale - Comitato del personale - Elezioni al comitato del personale - Normativa sulla rappresentanza del personale al Parlamento europeo - Competenza del collegio degli scrutatori - Procedura di contestazione dinanzi al collegio degli scrutatori - Pubblicazione dei risultati delle elezioni - Reclamo presentato dinanzi al collegio degli scrutatori - Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto - Mancanza di previo reclamo dinanzi all’APN - Ricorso diretto al Tribunale - Irricevibilità )

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Philippe Colart (Bastogne, Belgio) e altri (rappresentante: avv. A. Salerno)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: O. Caisou-Rousseau e S. Alves, agenti)

Oggetto

Domanda di annullare le elezioni del comitato del personale del Parlamento europeo che si sono svolte nell’autunno 2013 e i cui risultati sono stati pubblicati il 28 novembre 2013.

Dispositivo

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

Il sig. Colart e gli altri ricorrenti i cui nomi sono elencati in allegato sopportano la metà delle proprie spese.

Il Parlamento europeo sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare la metà delle spese sostenute dai ricorrenti.

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1 GU C 184 del 16.6.2014, pag. 45.