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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso contro la Commissione delle Comunità europee presentato dalla Koninklijke BAM NBM N.V. il 27 settembre 2002.

(Causa T-295/02)

(lingua processuale: l'olandese)

II 27 settembre 2002 la Koninklijke BAM NBM N.V., con sede in Den Haag, rappresentata dagli avv.ti E.H. Pijnacker Hordijk e G.W.H. Corstens, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

1)annullare la decisione della Commissione 3 settembre 2002, adottata a norma dell'art. 9, n. 3, del regolamento (CEE) n. 4064/89, nella pratica COMP/M.2881-BAM NMB/HBG,

2)condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrente ha notificato alla Commissione la prevista acquisizione della Hollandsche Beton Groep N.V.. Entrambe le imprese sono attive nel settore della costruzione e mercati affini.

Con la decisione impugnata la Commissione, su richiesta del Ministro degli Affari economici olandese, ha rinviato la pratica all'Autorità olandese della concorrenza per quanto riguarda il settore della costruzione e dei mercati regionali dell'asfalto. Il relazione alle altre attività della ricorrente e della Hollandsche Beton Groep N.V., la concentrazione prevista veniva approvata dalla Commissione con decisione in pari data, ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento n. 4064/89 1.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente adduce in primo luogo che la Commissione nella decisione di rinvio ha manifestamente valutato in maniera errata i fatti. Secondo la ricorrente la Commissione è in errore nel considerare che la ricorrente e la Hollandsche Beton Groep N.V. deterrebbero insieme più del 25% del mercato rilevante delle grandi opere.

La ricorrente aggiunge che la decisione impugnata viola l'art. 9, n. 3, del regolamento n. 4064/89. A suo parere la Commissione incorre in un errore di valutazione riguardo alle conseguenze della concentrazione per i settori della costruzione civile e non residenziale, da un lato, e la costruzione relativa a suoli, acque e strade, d'altro lato. In particolare le quote di mercato della ricorrente e della Hollandsche Beton Groep N.V. per i grandi progetti in tali settori sarebbero molto inferiori a quelle asserite dalla Commissione. Tali progetti verrebbero sottoscritti da varie imprese che collaborano per la realizzazione di un progetto. A parere della ricorrente la Commissione è in errore in quanto ascrive le quote di mercato di tali gruppi di imprese, ai quali hanno partecipato la ricorrente e la Hollandsche Beton Groep N.V., interamente a queste ultime, senza tenere conto delle altre imprese partecipanti all'associazione d'imprese.

La ricorrente adduce del pari una violazione dell'art. 9, n. 3, del regolamento n. 4064/89 riguardo al mercato di produzione dell'asfalto. Secondo la ricorrente la Commissione non ha indicato gli specifici mercati regionali nei quali si produrrebbero gli effetti negativi per la concorrenza.

La ricorrente lamenta inoltre la violazione del principio del contraddittorio e dell'obbligo di motivazione. La Commissione basa le proprie conclusione relative alle conseguenze della concentrazione nei settori della costruzione civile e non residenziale, da un lato, e la costruzione riguardante suoli, acque e strade, dall'altro, sui risultati di una prova a campione. La ricorrente sostiene di non aver mai potuto prendere visione di tali dati e di non aver neanche potuto reagire al riguardo.

Essa invoca infine la violazione dell'obbligo di motivazione riguardo ai mercati per la produzione dell'asfalto.

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1 - (Regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU L 395, pag. 1) (Nuova pubblicazione integrale in GU 1990, L 257, pag. 13)