Language of document : ECLI:EU:T:2005:369

Causa T‑298/02

Anna Herrero Romeu

contro

Commissione delle Comunità europee

«Dipendenti — Retribuzione — Indennità di dislocazione — Art. 4, n. 1, lett. a), dell’allegato VII dello Statuto — Servizi effettuati per un altro Stato — Nozione di residenza abituale — Motivazione — Principio della parità di trattamento»

Massime della sentenza

1.      Dipendenti — Retribuzione — Indennità di dislocazione — Oggetto — Presupposti per la concessione — Mancanza di residenza abituale o di attività professionale principale nello Stato membro in cui si trova la sede di servizio durante il periodo di riferimento — Eccezione — Servizi svolti per un altro Stato membro o un’organizzazione internazionale — Giustificazione

[Statuto del personale, allegato VII, art. 4, n. 1, lett. a)]

2.      Diritto comunitario — Interpretazione — Principi — Interpretazione autonoma — Limiti

3.      Dipendenti — Retribuzione — Indennità di dislocazione — Presupposti per la concessione — Servizi svolti per un altro Stato o un’organizzazione internazionale — Nozione di «Stato» — Persona giuridica e soggetto unitario di diritto internazionale

[Statuto del personale, allegato VII, art. 4, n. 1, lett. a)]

4.      Dipendenti — Statuto — Estensione per analogia del beneficio di una disposizione statutaria — Esclusione

5.      Dipendenti — Retribuzione — Indennità di dislocazione — Presupposti per la concessione — Servizi svolti per un altro Stato o un’organizzazione internazionale — Nozione — Necessità di un rapporto giuridico diretto tra l’interessato e lo Stato o l’organizzazione internazionale

[Statuto del personale, allegato VII, art. 4, n. 1, lett. a)]

6.      Dipendenti — Retribuzione — Indennità di dislocazione — Presupposti per la concessione — Mancanza di residenza abituale o di attività professionale principale nello Stato membro in cui si trova la sede di servizio durante il periodo di riferimento — Nozione di residenza abituale

(Statuto del personale, allegato VII, art. 4, n. 1))

7.      Dipendenti — Decisione che arreca pregiudizio — Obbligo di motivazione — Portata

(Statuto del personale, art. 25, secondo comma)

8.      Dipendenti — Parità di trattamento — Limiti — Vantaggio illegittimamente attribuito

1.      L’indennità di dislocazione prevista dall’art. 69 dello Statuto ha lo scopo di compensare gli oneri e gli svantaggi particolari risultanti dall’esercizio permanente di funzioni in un paese col quale il dipendente non ha stabilito legami duraturi prima della sua entrata in servizio. Perché siffatti legami duraturi possano stabilirsi e far così perdere al dipendente il beneficio dell’indennità di dislocazione, il legislatore esige che il dipendente abbia avuto la sua residenza abituale o abbia svolto la sua attività professionale principale durante un periodo di cinque anni nel paese in cui si trova la sua sede di servizio.

L’eccezione prevista dall’art. 4, n. 1, lett. a), secondo trattino, dell’allegato VII dello Statuto a favore delle persone che abbiano effettuato servizi per un altro Stato o un’organizzazione internazionale durante il periodo di riferimento di cinque anni che scade sei mesi prima della loro entrata in servizio è dovuta al fatto che, in tali casi, non si può ritenere che tali persone abbiano stabilito legami duraturi col paese in cui si trova la sede di servizio a causa del carattere temporaneo del loro comando in tale paese.

(v. punti 23-24)

2.      Dalle esigenze tanto dell’applicazione uniforme del diritto comunitario quanto del principio della parità di trattamento discende che i termini di una disposizione di diritto comunitario che non comporta alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri per determinare il suo senso e la sua portata devono di regola trovare in tutta la Comunità un’interpretazione autonoma e uniforme, che dev’essere individuata tenendo conto del contesto della disposizione e dell’obiettivo perseguito dalla regolamentazione di cui trattasi. In mancanza di un rinvio espresso, l’applicazione del diritto comunitario può tuttavia implicare, se del caso, un riferimento al diritto degli Stati membri quando il giudice comunitario non può rinvenire nel diritto comunitario o nei principi generali del diritto comunitario gli elementi che gli consentano di precisarne il contenuto e la portata mediante un’interpretazione autonoma.

(v. punto 27)

3.      Dal sistema generale del Trattato emerge con chiarezza che la nozione di Stato membro, ai sensi delle norme istituzionali, comprende le sole autorità di governo degli Stati membri e non può estendersi agli esecutivi di regioni o di comunità autonome, indipendentemente dalla portata delle competenze loro attribuite. Ammettere il contrario equivarrebbe a mettere in pericolo l’equilibrio istituzionale voluto dai Trattati, i quali determinano in particolare le condizioni nelle quali gli Stati membri, vale a dire gli Stati firmatari dei trattati istitutivi e di quelli di adesione, partecipano al funzionamento delle istituzioni comunitarie.

La nozione di «Stato» di cui all’art. 4 dell’allegato VII dello Statuto riguarda soltanto lo Stato, in quanto persona giuridica e soggetto unitario del diritto internazionale, e i suoi organi di governo. Pertanto, si deve interpretare l’espressione «servizi effettuati per un altro Stato», di cui all’art. 4 dell’allegato VII dello Statuto, nel senso che essa non si riferisce ai servizi prestati per i governi delle suddivisioni politiche degli Stati.

(v. punti 29, 32-33)

4.      Le disposizioni dello Statuto, che mirano soltanto a disciplinare i rapporti giuridici fra le istituzioni e i funzionari stabilendo diritti ed obblighi reciproci, comportano una terminologia precisa la cui estensione analogica a casi non considerati espressamente è esclusa.

(v. punto 30)

5.      L’eccezione figurante all’art. 4, n. 1, lett. a), secondo trattino, dell’allegato VII dello Statuto non si può limitare alle sole persone che abbiano fatto parte del personale di un altro Stato o di un’organizzazione internazionale, poiché essa riguarda tutte le situazioni risultanti da servizi effettuati per un altro Stato o un’organizzazione internazionale. Il beneficio dell’eccezione prevista dal detto art. 4 richiede, tuttavia, che l’interessato abbia avuto rapporti giuridici diretti con lo Stato o con l’organizzazione internazionale di cui trattasi, il che è conforme all’autonomia di cui godono gli Stati e le istituzioni nell’organizzazione interna dei loro servizi, che li autorizza a invitare terzi non appartenenti alla loro struttura gerarchica a proporre i loro servizi al fine di garantire l’esecuzione di lavori ben determinati.

(v. punto 41)

6.      L’art. 4 dell’allegato VII dello Statuto dev’essere interpretato nel senso che adotta come criterio principale, quanto alla concessione dell’indennità di dislocazione, la residenza abituale del dipendente, prima della sua entrata in servizio. Inoltre, la nozione di dislocazione dipende anche dalla situazione soggettiva del dipendente, cioè dal suo grado di integrazione nel nuovo ambiente, che può essere provato, ad esempio, dalla sua residenza abituale o dal precedente svolgimento di un’attività professionale principale.

La residenza abituale è il luogo in cui l’interessato ha fissato, con voluto carattere di stabilità, il centro abituale o permanente dei propri interessi. Ai fini della determinazione della residenza abituale, occorre tener conto di tutti gli elementi di fatto che contribuiscono alla sua costituzione e, in particolare, della residenza effettiva dell’interessato.

(v. punti 50-51)

7.      L’obbligo di motivazione, risultante dal combinato disposto degli artt. 25, secondo comma, e 90, n. 2, dello Statuto, mira, da un lato, a fornire all’interessato un’indicazione sufficiente a valutare la fondatezza della decisione dell’amministrazione e l’opportunità di proporre un ricorso dinanzi al Tribunale e, dall’altro, a consentire a quest’ultimo di esercitare il suo sindacato. La sua portata dev’essere valutata in funzione delle circostanze concrete, in particolare del contenuto dell’atto, della natura della motivazione invocata e dell’interesse che il destinatario può avere a ricevere spiegazioni.

(v. punto 67)

8.      Il principio generale della parità di trattamento, che esige che situazioni analoghe non siano essere trattate in modo diverso, può essere invocato soltanto nell’ambito del rispetto della legalità e nessuno può invocare a suo vantaggio un illecito commesso a favore di altri.

(v. punti 76-77)