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Ricorso presentato l'11 giugno 2007 - Gerochristos / Parlamento

(Causa F-56/07)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ioannis Gerochristos (Bruxelles, Belgio) (Rappresentante: avv. E. Boigelot)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione del Parlamento 26 settembre 2006 di nominare il ricorrente dipendente in prova nel gruppo funzionale degli amministratori con inquadramento nel grado AD 6, scatto 3;

annullare la conseguente decisione del Parlamento di trattenere un importo pari a EUR 994,95 dallo stipendio base del ricorrente e restituirgli tale importo nel termine più ravvicinato possibile successivo all'emananda decisione di annullamento;

condannare il convenuto al pagamento, a titolo di risarcimento per danni morali e materiali e per pregiudizio alla carriera del ricorrente, di un importo pari a EUR 25 000, con riserva di aumento e / o diminuzione in corso di procedimento;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, vincitore del concorso EPSO A/18/041, il cui bando era stato pubblicato prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 marzo 2004, n. 723, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità2, era agente temporaneo nel grado AST 8 all'epoca della sua assunzione in qualità di funzionario nel grado AD 6.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente fa valere, in primo luogo, la violazione dell'obbligo di motivazione previsto dall'art. 25, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"), in quanto l'amministrazione non gli avrebbe mai fornito chiarimenti sulle ragioni del suo inquadramento nel grado AD 6, nonché della decisione di trattenere un importo pari a EUR 994,95 dal suo stipendio base.

In secondo luogo, egli, da una lato, deduce la violazione dell'art. 31 dello Statuto, degli artt. 2 e 8 dell'allegato XIII dello Statuto e delle disposizioni del bando di concorso e, dall'altro, solleva un'eccezione di illegittimità dell'art. 13, n. 1, dell'allegato XIII dello Statuto.

In terzo luogo, il ricorrente sostiene che l'amministrazione avrebbe violato i principi di parità di trattamento e di non discriminazione, in particolare in quanto egli si sarebbe trovato penalizzato rispetto agli agenti temporanei ed ai funzionari che hanno beneficiato di un inquadramento più vantaggioso in forza dell'art. 5, nn. 2 e 4, dell'allegato XIII dello Statuto o di talune disposizioni adottate il 13 febbraio 2006 dall'Ufficio del Parlamento.

In quarto luogo, il ricorrente deduce la violazione dei principi di certezza del diritto e del legittimo affidamento, segnatamente in quanto il bando di concorso riguardava la costituzione di un elenco di riserva per l'assunzione di amministratori di grado A7/A6.

In quinto luogo, il ricorrente fa valere la violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine.

Infine, egli sostiene che, procedendo alla trattenuta dell'importo sopra menzionato dal suo stipendio base, l'amministrazione avrebbe violato l'art. 85 dello Statuto.

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1 - GU C 96 A del 21.4.2004, pag. 1

2 - GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1