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Ricorso proposto il 29 luglio 2022 – QM/Consiglio

(Causa T-471/22)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: QM (rappresentante: S. Koev, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che il ricorso è ricevibile e fondato nella sua integralità, nonché dichiarare che tutti i motivi di diritto in esso dedotti sono fondati,

dichiarare che gli atti impugnati possono essere parzialmente annullati,

annullare la decisione (PESC) 2022/849 del Consiglio del 30 maggio 2022, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria 1 , nella parte che riguarda il ricorrente,

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/840 del Consiglio del 30 maggio 2022, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria 1 , nella parte che riguarda il ricorrente,

condannare il Consiglio dell’Unione europea al pagamento integrale delle spese processuali del ricorrente, di esborsi, onorari e altri costi collegati alla sua difesa.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso il ricorrente deduce sette argomenti.

Primo motivo di ricorso, vertente su una grave violazione del diritto alla difesa e del diritto ad un equo processo.

Secondo motivo di ricorso, vertente sull’inosservanza dell’obbligo di motivazione da parte del Consiglio.

Terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

Quarto motivo di ricorso, vertente su un errore di valutazione da parte del Consiglio.

Quinto motivo di ricorso, vertente sulla violazione del diritto di proprietà, del principio di proporzionalità e della libertà economica.

Sesto motivo di ricorso, vertente sulla violazione del diritto a normali condizioni di vita.

Settimo motivo di ricorso, vertente su una grave lesione del diritto alla reputazione.

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1 GU 2022, L 148, pag. 52.

1 GU 2022, L 148, pag. 8.