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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 9 novembre 2023 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid / X

(Causa C-662/23, Izmir) 1

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Resistente: X

Questioni pregiudiziali

a. Se, in caso di un gran numero di domande di protezione internazionale presentate contemporaneamente, ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, terzo comma e lettera b), della direttiva procedure 1 , l’autorità accertante possa avvalersi della sua facoltà di prorogare il termine di decisione di sei mesi, qualora l’aumento del gran numero di domande di protezione internazionale abbia luogo gradualmente su un determinato periodo e di conseguenza sia in pratica molto difficile concludere la procedura entro il termine di sei mesi. Come si debba interpretare il termine «contemporaneamente» a questo riguardo.

b. A norma di quali criteri occorra valutare se si configuri «un gran numero» di domande di protezione internazionale, ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, terzo comma e lettera b), della direttiva procedure.

Se sia applicabile una delimitazione nel tempo del periodo in cui si deve riscontrare un aumento del numero di domande di protezione internazionale, per poter ancora rientrare nella portata dell’articolo 31, paragrafo 3, terzo comma e lettera b), della direttiva procedure. E, in caso affermativo, quanto possa durare detto periodo.

Se, al fine di valutare se all’atto pratico sia molto difficile concludere la procedura entro il termine di sei mesi, di cui all’articolo 31, paragrafo 3, terzo comma e lettera b), della direttiva procedure – anche alla luce dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva procedure – si possa tenere conto di circostanze non riconducibili all’aumento del numero di domande di protezione internazionale, come la circostanza che l’autorità accertante debba affrontare ritardi già esistenti prima dell’aumento del numero di domande di protezione internazionale o una carenza di organico.

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1 Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

1 Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60).