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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 27 aprile 2021 – A.

(Causa C-270/21)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: A

Altra parte nel procedimento: Opetushallitus

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (in prosieguo: la «direttiva sulle qualifiche professionali»), nella versione modificata dalla direttiva 2013/55/UE1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, debba essere interpretato nel senso che si deve considerare come professione regolamentata una professione per la quale, da un lato, i requisiti di idoneità sono fissati in un regolamento adottato dal Ministro dell’Istruzione di uno Stato membro, il contenuto delle competenze pedagogiche richieste a un maestro di scuola materna è disciplinato in una norma professionale e lo Stato membro ha fatto inserire la professione di maestro di scuola materna nella banca dati delle professioni regolamentate istituita dalla Commissione europea, ma per la quale, dall’altro lato, in base alla formulazione del regolamento riguardante i requisiti di idoneità per tale professione, viene concesso al datore di lavoro un margine discrezionale ai fini della valutazione del soddisfacimento dei requisiti di idoneità, in particolare in relazione al requisito della competenza pedagogica, e il tipo di prova per la sussistenza della competenza pedagogica non viene stabilito né nel regolamento in questione né in altre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se un certificato rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine, che si riferisce a una qualifica professionale il cui ottenimento presuppone un’esperienza lavorativa nella professione di cui trattasi, possa essere considerato come attestato di competenza o altro titolo di formazione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva sulle qualifiche professionali, qualora l’esperienza professionale che giustifica il conferimento di tale certificato sia stata acquisita nello Stato di origine in un periodo in cui esso era una repubblica socialista sovietica e nello Stato membro ospitante, ma non nello Stato membro d’origine in un periodo successivo alla sua riacquistata indipendenza.

Se l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva sulle qualifiche professionali debba essere interpretato nel senso che una qualifica professionale, che si fonda su un titolo conseguito presso un istituto di formazione situato nel territorio geografico di uno Stato membro in un periodo in cui detto Stato membro non esisteva come Stato indipendente, ma come repubblica socialista sovietica, e su un’esperienza professionale acquisita in detta repubblica socialista sovietica prima della riacquistata indipendenza dello Stato membro, deve essere considerata come una qualifica professionale conseguita in un paese terzo, cosicché per avvalersi di tale qualifica professionale occorrono in aggiunta tre anni di esperienza professionale acquisiti nello Stato membro d’origine nel periodo successivo alla sua riacquistata indipendenza.

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1     Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (GU 2013, L 354, pag. 132).