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Sentenza della Corte (Terza Sezione) 27 aprile 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden) - H. A. Solleveld / Staatssecretaris van Financïen

(Cause riunite C-443/04 e 444/04)1

(Sesta direttiva IVA - Art. 13, parte A, n. 1, lett. c) - Esenzioni - Prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche - Trattamenti terapeutici eseguiti da un fisioterapista e da uno psicoterapeuta - Definizione delle professioni paramediche da parte dello Stato membro interessato - Potere discrezionale - Limiti)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti nella causa principale

Ricorrente: H. A. Solleveld, J.E. van den Hout-van Eijnsbergen

Convenuto: Staatssecretaris van Financïen

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale - Hoge Raad der Nederlanden - Interpretazione dell'art. 13, parte A, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, sesta direttiva in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) - Esonero delle prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dagli Stati membri interessati - Attività esercitate da un fisioterapista al di fuori dell'ambito delle prestazioni mediche o paramediche nazionali

Dispositivo

L'art. 13, parte A, n. 1, lett. c), della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che conferisce agli Stati membri un potere discrezionale per definire le professioni paramediche e le prestazioni mediche attinenti a tali professioni ai fini dell'esenzione da esso prevista. Tuttavia, gli Stati membri debbono, nell'esercizio di tale potere discrezionale, rispettare l'obiettivo perseguito dalla detta disposizione, consistente nel garantire che l'esenzione si applichi unicamente a prestazioni fornite da persone in possesso delle qualifiche professionali richieste, nonché il principio di neutralità fiscale.

Una normativa nazionale che esclude la professione di psicoterapeuta dalla definizione delle professioni paramediche contrasta con l'obiettivo ed il principio suddetti soltanto nel caso in cui - ciò che spetta al giudice del rinvio verificare - i trattamenti psicoterapeutici siano esentati dall'IVA qualora vengano effettuati da psichiatri, da psicologi o da appartenenti a qualsiasi altra professione medica o paramedica, malgrado che i medesimi trattamenti, eseguiti da psicoterapeuti, possano essere considerati come di qualità equivalente tenuto conto delle qualifiche professionali di questi ultimi.

Una normativa nazionale che esclude talune attività mediche specifiche esercitate da fisioterapisti, quali i trattamenti attinenti alla diagnosi dei campi di disturbo, dalla definizione di tale professione paramedica contrasta con l'obiettivo ed il principio suddetti soltanto nel caso in cui - ciò che spetta al giudice del rinvio verificare - i detti trattamenti siano esentati dall'IVA qualora vengano effettuati da medici o da dentisti, malgrado che i medesimi trattamenti, eseguiti da fisioterapisti, possano essere considerati come di qualità equivalente tenuto conto delle qualifiche professionali di questi ultimi.

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1 - GU C 6 del 8.1.2005.