Language of document : ECLI:EU:C:2006:257

Cause riunite C‑443/04 e C‑444/04

H.A. Solleveld

e

J.E. van den Hout-van Eijnsbergen

contro

Staatssecretaris van Financiën

(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo Hoge Raad der Nederlanden)

«Sesta direttiva IVA — Art. 13, parte A, n. 1, lett. c) — Esenzioni — Prestazioni di cure alla persona effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche — Trattamenti terapeutici eseguiti da un fisioterapista e da uno psicoterapeuta — Definizione delle professioni paramediche da parte dello Stato membro interessato — Potere discrezionale — Limiti»

Massime della sentenza

Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto — Esenzioni contemplate dalla sesta direttiva

[Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte A, n. 1, lett. c)]

L’art. 13, parte A, n. 1, lett. c), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che conferisce agli Stati membri un potere discrezionale per definire le professioni paramediche e le prestazioni mediche attinenti a tali professioni ai fini dell’esenzione da esso prevista. Tuttavia, gli Stati membri debbono, nell’esercizio di tale potere discrezionale, rispettare l’obiettivo perseguito dalla detta disposizione, consistente nel garantire che l’esenzione si applichi unicamente a prestazioni fornite da persone in possesso delle qualificazioni professionali richieste, nonché il principio di neutralità fiscale.

Una normativa nazionale che esclude la professione di psicoterapeuta dalla definizione delle professioni paramediche contrasta con l’obiettivo ed il principio suddetti soltanto nel caso in cui – ciò che spetta al giudice del rinvio verificare – i trattamenti psicoterapeutici siano esentati dall’imposta sul valore aggiunto qualora vengano effettuati da psichiatri, da psicologi o da appartenenti a qualsiasi altra professione medica o paramedica, benché i medesimi trattamenti, eseguiti da psicoterapeuti, possano essere considerati come di qualità equivalente tenuto conto delle qualificazioni professionali di questi ultimi.

Una normativa nazionale che esclude talune attività specifiche di cure alla persona esercitate da fisioterapisti, quali i trattamenti attinenti alla diagnosi dei campi di disturbo, dalla definizione di tale professione paramedica contrasta con l’obiettivo ed il principio suddetti soltanto nel caso in cui – ciò che spetta al giudice del rinvio verificare – i detti trattamenti siano esentati dall’imposta sul valore aggiunto qualora vengano effettuati da medici o da dentisti, benché i medesimi trattamenti, eseguiti da fisioterapisti, possano essere considerati come di qualità equivalente tenuto conto delle qualificazioni professionali di questi ultimi.

(v. punto 51 e dispositivo)