Language of document : ECLI:EU:C:2005:665

Causa C-443/03

Götz Leffler

contro

Berlin Chemie AG

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden)

«Cooperazione giudiziaria in materia civile — Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziari — Mancanza di traduzione dell’atto — Conseguenze»

Massime della sentenza

1.        Libera circolazione delle persone — Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale — Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziari — Regolamento n. 1348/2000 — Omessa previsione, nel regolamento, delle conseguenze di determinati fatti — Applicazione del diritto nazionale — Presupposti — Rispetto dei principi di equivalenza e di effettività — Portata

[Regolamento (CE) del Consiglio n. 1348/2000]

2.        Libera circolazione delle persone — Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale — Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziari — Regolamento n. 1348/2000 — Comunicazione di un atto redatto in una lingua diversa dalla lingua ufficiale dello Stato membro destinatario o da una lingua dello Stato membro mittente compresa dal destinatario — Possibilità di ovviare a questa situazione mediante l’invio di una traduzione — Modalità — Applicazione del diritto nazionale — Presupposti

(Regolamento del Consiglio n. 1348/2000, art. 8)

1.        In mancanza di disciplina comunitaria, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità procedurali per i ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai soggetti dell’ordinamento in forza delle norme di diritto comunitario aventi efficacia diretta. Tuttavia, tali modalità non devono essere meno favorevoli di quelle riguardanti diritti che trovino origine nell’ordinamento giuridico interno (principio di equivalenza) e non devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività). Inoltre, il principio di effettività deve indurre il giudice nazionale ad applicare le modalità procedurali previste dal suo ordinamento giuridico interno soltanto qualora esse non pregiudichino la ratio e le finalità del regolamento. Ne consegue che, qualora il regolamento n. 1348/2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, non preveda le conseguenze di determinati fatti, è compito del giudice nazionale applicare, in via di principio, il suo diritto nazionale vegliando nel contempo affinché sia garantita la piena efficacia del diritto comunitario, il che può indurre a disapplicare, ove occorra, una norma nazionale che vi si opponga o a interpretare una norma nazionale adottata unicamente in vista di una situazione puramente interna, al fine di applicarla alla situazione internazionale di cui trattasi.

(v. punti 49-51)

2.        L’art. 8 del regolamento n. 1348/2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, dev’essere interpretato nel senso che, qualora il destinatario di un atto lo abbia rifiutato in quanto non redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro destinatario o in una lingua dello Stato membro mittente che il destinatario comprenda, questa situazione può essere sanata inviando la traduzione dell’atto secondo le modalità previste dal detto regolamento e nel più breve tempo possibile.

Per risolvere i problemi connessi al modo in cui la mancanza di traduzione dev’essere sanata, non previsti dal citato regolamento, il giudice nazionale è tenuto ad applicare il suo diritto processuale nazionale, vegliando nel contempo affinché sia garantita la piena efficacia di tale regolamento, nel rispetto delle sue finalità.

(v. punti 53, 71, dispositivo 1-2)