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Ricorso proposto il 21 novembre 2008 - Psytech International Ltd / UAMI - Institute for Personality & Ability Testing (16PF)

(Causa T-507/08)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Psytech International Ltd (Pulloxhill, Regno Unito) (rappresentanti: N. Phillips, Solicitor, e N. Saunders, Barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Institute for Personality & Ability Testing, Inc. (Champaign, Stati Uniti)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 23 luglio 2008, pratica R 1012/2007-2 e rinviare la domanda di dichiarazione di nullità all'UAMI per consentirgli di procedere, nonché

condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo "16PF" per beni e servizi delle classi 9, 16, 35, 41 e 42 - registrazione in quanto marchio comunitario N. 1 892 652

Titolare del marchio comunitario: il controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione degli artt. 7, n. 1, lett. b), 7, n. 1, lett. c), 7, n. 1, lett. d), nonché dell'art. 51, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso: i) avrebbe dovuto constatare in base agli elementi di prova dinanzi ad essa prodotti che il marchio comunitario registrato sottoposto alla richiesta di dichiarazione di nullità era privo di carattere distintivo; ii) non avrebbe applicato i corretti criteri d'esame giuridico e non avrebbe valutato in modo esatto gli elementi di prova dinanzi ad essa prodotti; iii) avrebbe dovuto constatare in base agli elementi di prova dinanzi ad essa prodotti che la domanda ai fini della registrazione del marchio comunitario sottoposto alla richiesta di dichiarazione di nullità era stata effettuata in malafede.

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