Language of document : ECLI:EU:T:2019:447

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

26 giugno 2019 (*)

«Marchio dell’Unione europea – Domande di marchi dell’Unione europea denominativi 200 PANORAMICZNYCH, 300 PANORAMICZNYCH, 400 PANORAMICZNYCH, 500 PANORAMICZNYCH e 1000 PANORAMICZNYCH – Impedimenti assoluti alla registrazione – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 – Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all’uso – Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001 – Assenza di sviamento di potere»

Nelle cause riunite da T‑117/18 a T‑121/18,

Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o., con sede in Częstochowa (Polonia), rappresentata da C. Rogula, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da D. Walicka, in qualità di agente,

convenuto,

avente ad oggetto i ricorsi proposti contro cinque decisioni della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 dicembre 2017 (procedimenti R 2194/2016-5, R 2195/2016-5, R 2200/2016-5, R 2201/2016-5 e R 2208/2016‑5), riguardanti domande di registrazione come marchi dell’Unione europea dei segni denominativi 200 PANORAMICZNYCH, 300 PANORAMICZNYCH, 400 PANORAMICZNYCH, 500 PANORAMICZNYCH e 1000 PANORAMICZNYCH,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da A.M. Collins, presidente, R. Barents e J. Passer (relatore), giudici,

cancelliere: E. Hendrix, amministratore

visti i ricorsi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 20 febbraio 2018,

visti i controricorsi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 4 luglio 2018,

vista la decisione del 5 ottobre 2018 di riunione delle cause da T‑117/18 a T‑121/18 ai fini della fase orale del procedimento e della decisione che conclude il procedimento,

in seguito all’udienza del 5 dicembre 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 1o aprile 2016 l’Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o., ricorrente, ha presentato cinque domande di registrazione di marchi dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

2        I marchi di cui è stata chiesta la registrazione sono i segni denominativi 200 PANORAMICZNYCH, 300 PANORAMICZNYCH, 400 PANORAMICZNYCH, 500 PANORAMICZNYCH e 1000 PANORAMICZNYCH.

3        I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 16 ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Riviste [periodici]».

4        Con lettere del 2 e 3 maggio 2016 l’esaminatore ha comunicato alla ricorrente che gli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento 2017/1001] ostavano alla registrazione dei marchi richiesti. A tale titolo, esso ha concluso che il termine «panoramicznych» (panoramiche) designava un tipo di parole crociate per il pubblico di lingua polacca e che le riviste contenevano, rispettivamente, 200, 300, 400, 500 e 1000 parole crociate panoramiche.

5        Con lettere del 28 e del 30 giugno 2016, la ricorrente ha presentato osservazioni e ha fornito elementi di prova diretti a dimostrare che il termine «panoramicznych (panoramiche) non designava, in polacco, un tipo di parole crociate e che, in ogni caso, i marchi richiesti avevano acquisito un carattere distintivo secondario.

6        Con cinque decisioni del 29 settembre 2016, l’esaminatore ha mantenuto la sua posizione e ha negato la registrazione dei marchi richiesti per le «riviste [periodici]» sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009.

7        Il 27 novembre 2016 la ricorrente ha proposto ricorso contro ogni decisione dell’esaminatore, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009 [divenuti articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001]. Il 29 e il 30 gennaio 2017, la ricorrente ha depositato memorie che esponevano i motivi dei ricorsi.

8        Il 16 maggio 2017 la commissione di ricorso ha inviato una lettera alla ricorrente, ai sensi dell’articolo 63 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 70 del regolamento 2017/1001), chiedendole di presentare le sue osservazioni su alcuni particolari relativi alle domande e ai procedimenti di nullità in Polonia, poiché riguardavano marchi identici ai marchi richiesti.

9        Con lettere del 26 giugno e del 18 agosto 2017, la ricorrente ha presentato le proprie osservazioni alla commissione di ricorso.

10      Il 17 ottobre 2017 la commissione di ricorso ha informato la ricorrente che i documenti che essa aveva presentato non riguardavano l’uso dei segni denominativi in quanto marchi, bensì la loro funzione descrittiva e che non era possibile constatare che tali segni avessero acquisito un carattere distintivo secondario.

11      Con lettera del 17 novembre 2017, la ricorrente ha fornito ulteriori precisazioni sulle procedure nazionali relative ai marchi nazionali che sono identici ai marchi richiesti e sulla questione del carattere distintivo secondario.

12      Con cinque decisioni del 15 dicembre 2017 (in prosieguo, congiuntamente: le «decisioni impugnate»), la quinta commissione di ricorso ha respinto i ricorsi con la motivazione che i marchi richiesti erano descrittivi, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001, e che le prove fornite dalla ricorrente non dimostravano l’acquisizione di un carattere distintivo in seguito all’uso dei marchi richiesti, in forza dell’articolo 7, paragrafo 3, di detto regolamento.

13      In primo luogo, nell’ambito della sua valutazione dell’impedimento assoluto alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001, la commissione di ricorso ha ritenuto, ai punti 21 e 22 delle decisioni impugnate, che, poiché i marchi richiesti contengono una parola polacca, il pubblico di riferimento era il pubblico di lingua polacca e che si trattava del consumatore medio, il cui livello di attenzione è quello di un consumatore medio relativamente ben informato, attento e avveduto. Essa ha rilevato, al punto 24 delle decisioni impugnate, che il termine polacco «panoramicznych», che significa «panoramiche», che è il genitivo plurale del termine «panoramiczna» (panoramica), designava, in particolare, un tipo di parole crociate. Essa ha considerato, in sostanza, ai punti 26 e 31 delle decisioni impugnate, che il significato dei segni in questione era descrittivo delle «riviste [periodici]», in quanto i numeri 200, 300, 400, 500 o 1000 trasmettevano un’informazione sul numero delle parole crociate contenute nelle riviste, cosa che il pubblico di riferimento percepirebbe immediatamente e senza riflessione approfondita, anche se l’espressione «parole crociate» era assente dai marchi richiesti. La commissione di ricorso ha ritenuto, ai punti 28 e da 32 a 34 delle decisioni impugnate, che gli elementi di prova forniti dalla ricorrente, come i pareri linguistici, non possono rimettere in discussione il carattere descrittivo dei marchi richiesti e che la registrazione di questi ultimi come titoli di stampa non consentiva di concludere che essi possedevano un carattere distintivo. Peraltro, la commissione di ricorso ha aggiunto, ai punti 35 e 36 delle decisioni impugnate, che la prassi decisionale anteriore dell’EUIPO relativa alla registrazione di marchi contenenti numeri non invalidava tale conclusione.

14      Inoltre, ai punti 37 e 41 delle decisioni impugnate, la commissione di ricorso ha rilevato che le decisioni delle autorità polacche, vertenti sui segni denominativi 100 PANORAMICZNYCH, 200 PANORAMICZNYCH e 300 PANORAMICZNYCH, nonché le decisioni dei giudici polacchi, vertenti in particolare sui segni figurativi contenenti gli elementi «100 panoramicznych», «300 panoramicznych» e «500 panoramicznych», confermavano che i segni della ricorrente contenenti numeri non avevano carattere distintivo.

15      In secondo luogo, la commissione di ricorso ha ritenuto che i marchi richiesti non avevano acquisito carattere distintivo in seguito all’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001. In sostanza, essa ha ritenuto, ai punti da 46 a 55 delle decisioni impugnate, che gli elementi di prova forniti dalla ricorrente, quali sondaggi d’opinione pubblica, lettere di un’edicolante sulle vendite, spese di pubblicità nonché fatture che riportano la promozione e la pubblicità intensiva, non dimostravano che il pubblico di riferimento percepirebbe i segni come un’indicazione di origine commerciale invece che come un’informazione descrittiva dei contenuti delle riviste. Inoltre, la commissione di ricorso ha considerato, ai punti da 56 a 61 delle decisioni impugnate, che le copertine delle riviste, prodotte dalla ricorrente, dimostravano che i marchi richiesti erano promossi, in modo costante, in una forma grafica particolare, che questi ultimi erano utilizzati in tali riviste come indicazione del loro contenuto e non come indicazione della loro origine commerciale e che l’indicazione dell’origine commerciale rientrava, al contrario, nella ragione sociale TECHNOPOL, componente il segno figurativo presente su dette copertine. Di conseguenza, la commissione di ricorso ha concluso, al punto 65 delle decisioni impugnate, nonostante la popolarità della serie di riviste appartenenti alla ricorrente contenenti numeri, che non era possibile constatare che i marchi richiesti avessero acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001.

 Conclusioni delle parti

16      La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        in via principale, riformare le decisioni impugnate accogliendo i ricorsi e procedendo alla registrazione dei marchi richiesti in ragione del fatto che i segni denominativi non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento 2017/1001 e/o che i marchi richiesti hanno acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001;

–        in via subordinata, riformare le decisioni impugnate e invitare l’EUIPO a riesaminare le domande di registrazione per il motivo che i segni denominativi non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento 2017/1001 e/o che i marchi richiesti hanno acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001;

–        condannare l’EUIPO alle spese.

17      L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere i ricorsi;

–        condannare la richiedente alle spese.

 In diritto

 Sulla ricevibilità dei documenti presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale

18      L’EUIPO solleva un’eccezione d’irricevibilità in quanto la ricorrente avrebbe presentato i documenti contenuti negli allegati A.7 e A.8 dei ricorsi per la prima volta dinanzi al Tribunale. All’udienza, l’EUIPO ha altresì eccepito l’irricevibilità dell’allegato A.23 dei ricorsi per lo stesso motivo.

19      Secondo costante giurisprudenza, il ricorso dinanzi al Tribunale ha ad oggetto il controllo di legittimità delle decisioni adottate dalle commissioni di ricorso dell’EUIPO ai sensi dell’articolo 72 del regolamento 2017/1001, ragion per cui la funzione del Tribunale non è quella di riesaminare le circostanze di fatto alla luce dei documenti presentati dinanzi ad esso per la prima volta. I documenti summenzionati devono, quindi, essere respinti senza che sia necessario esaminarne il valore probatorio [v. sentenze del 24 novembre 2005, Sadas/UAMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, punto 19 e giurisprudenza ivi citata, e del 12 marzo 2014, Tubes Radiatori/UAMI – Antrax It (Radiateur), T‑315/12, non pubblicata, EU:T:2014:115, punto 27 e giurisprudenza ivi citata].

20      Nel caso di specie, è nell’ambito del primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001, e nell’ambito del quinto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 3, di detto regolamento, che la ricorrente menziona, da un lato, l’allegato A.7, relativo a una copia della schermata del sito Internet dell’enciclopedia Wikipedia, nonché l’allegato A.8 dei ricorsi, corrispondente alla pagina «Panorama dnia» del sito Internet «https://szarada.net», il quale propone quotidianamente un cruciverba e, dall’altro, l’allegato A.23, relativo a un DVD contenente una registrazione video di uno studio realizzato presso studenti di Varsavia (Polonia) nonché una registrazione video corrispondente a un estratto della trasmissione televisiva polacca Śmiechu Warte.

21      Orbene, in udienza, la ricorrente non ha contestato che tali documenti non erano stati presentati nel corso del procedimento amministrativo dinanzi agli organi dell’EUIPO.

22      Peraltro, è giocoforza constatare che è altresì per la prima volta dinanzi al Tribunale che la ricorrente ha menzionato, nell’ambito del quinto motivo, l’allegato A.22, relativo ad un documento «Analisi e parere [del professor F.] sul carattere distintivo delle cifre».

23      Orbene, giacché il diniego di registrazione è fondato sul carattere descrittivo dei marchi richiesti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001 e sull’assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all’uso, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001, si deve constatare che la ricorrente ha avuto la possibilità di fornire elementi di prova nel corso del procedimento amministrativo dinanzi agli organi dell’EUIPO (v. punti 5 e da 9 a 11 supra). Ne consegue che l’argomento della ricorrente secondo il quale gli allegati supplementari prodotti in fase di ricorso erano «perfettamente giustificati perché [erano] necessari a provare o illustrare il contenuto del ricorso e confutare le affermazioni infondate della commissione di ricorso, le quali sono state rivelate solo nelle [decisioni impugnate]» non può essere accolto.

24      Di conseguenza, gli allegati A.7, A.8, A.22 e A.23 devono essere esclusi in quanto irricevibili.

 Nel merito

25      A sostegno dei ricorsi, la ricorrente deduce dodici motivi che possono essere raggruppati nel seguente modo. In primo luogo, nell’ambito del primo e del secondo motivo, essa solleva una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001. In secondo luogo, nell’ambito del terzo e del quinto motivo, essa fa valere una violazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001. In terzo luogo, nell’ambito del quarto e del settimo motivo, essa deduce uno sviamento di potere relativo, rispettivamente, alla registrazione da parte dell’EUIPO di altri segni contenenti numeri e al fatto che la commissione di ricorso ha violato il principio dell’autonomia del sistema di tutela dei marchi. In quarto luogo, nell’ambito del sesto motivo e dei motivi dall’ottavo al dodicesimo, la ricorrente deduce, i) uno sviamento di potere, in quanto la commissione di ricorso avrebbe limitato la sua libertà di scelta sulle modalità di tutela, ii) la violazione dell’articolo 118 TFUE e uno sviamento di potere, in quanto la commissione di ricorso avrebbe privato la ricorrente di una misura di tutela efficace, iii) la violazione dell’articolo 4, lettera a), del regolamento 2017/1001, in quanto la commissione di ricorso avrebbe distinto i prodotti di un’impresa da quelli di un’altra impresa senza tenere conto della realtà del mercato, iv) la violazione dell’articolo 4 del regolamento 2017/1001, in quanto la commissione di ricorso non avrebbe correttamente interpretato la nozione di rappresentazione grafica del marchio denominativo, v) uno sviamento di potere e la violazione di forme sostanziali, in quanto la commissione di ricorso avrebbe disposto requisiti illegittimi richiedendo nuovi elementi di prova, e vi) la violazione dell’articolo 36 TFUE nonché dell’articolo 14 del regolamento 2017/1001, in quanto la commissione di ricorso non avrebbe correttamente interpretato l’esclusività conferita dalla registrazione del marchio.

 Sul primo e secondo motivo, vertenti sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001

26      In primo luogo, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha commesso un errore di valutazione per quanto riguarda l’identificazione del pubblico di riferimento, in quanto, a differenza delle direttive d’esame dell’EUIPO, essa ha ritenuto che il pubblico di riferimento fosse il consumatore medio delle riviste di giochi, e non quello delle riviste, il quale non è necessariamente interessato alle riviste di giochi. La ricorrente aggiunge che il consumatore medio relativamente ben informato e ragionevolmente attento e avveduto, lettore di riviste in generale, non è necessariamente a conoscenza delle riviste contenenti parole crociate.

27      In secondo luogo, la ricorrente sostiene, in sostanza, che gli elementi di prova sui quali si è fondata la commissione di ricorso nell’ambito dell’interpretazione del termine «panoramiczna» (panoramico), come il sito Internet dell’enciclopedia Wikipedia e un sito Internet di parole crociate, non sono fonti affidabili e che il valore probatorio che la commissione di ricorso ha conferito loro non rispetta le direttive d’esame dell’EUIPO sull’esame dei marchi dell’Unione europea.

28      In terzo luogo, la ricorrente fa valere che, in ogni caso, la commissione di ricorso ha valutato il significato dei marchi richiesti in modo «errato, selettivo e parziale». Infatti, secondo la ricorrente, la commissione di ricorso non ha definito la parola «panoramiczny» (panoramiche), ma l’espressione «krzyżówka panoramiczna» (parole crociate panoramiche) per giungere alla conclusione del carattere descrittivo di detti marchi. A tale titolo, essa sostiene di aver scientemente omesso il termine polacco «krzyżówki» (parole crociate) al fine di dare ai segni in questione un carattere fantasioso, il quale può presentare diversi significati. Essa afferma che, considerando che il termine «panoramiczny» (panoramiche) faceva direttamente riferimento alle parole crociate e non alle riviste, la commissione di ricorso ha effettuato un trattamento selettivo degli elementi di prova e privo di obiettività che l’ha condotta a un’analisi non corretta nonché a una conclusione alla quale essa è giunta a priori, ignorando, in tal modo, i pareri linguistici e i pareri in materia di giochi che la ricorrente aveva fornito. La ricorrente sostiene che i segni in questione non contengono informazioni evidenti sul contenuto delle riviste. A tale titolo, essa fa valere che il termine «panorama» è polisemico e che esso non si riferisce alle parole crociate (krzyżówka) con la conseguenza che i segni di cui trattasi contengono un termine di fantasia e suscitano la riflessione senza indicare in modo diretto, concreto e evidente il contenuto delle riviste. Inoltre, la ricorrente precisa che esistono numerose riviste il cui nome è legato al contenuto senza tuttavia che tale collegamento sia evidente o diretto, comprese quelle che contengono la parola «panorama».

29      L’EUIPO contesta gli argomenti della ricorrente.

30      Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001, sono esclusi dalla registrazione i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire, nel commercio, a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, o l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione di servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio. Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001 persegue una finalità d’interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittive delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi [v. sentenza del 10 febbraio 2010, O2 (Germany)/UAMI (Homezone), T‑344/07, EU:T:2010:35, punti 18 e 20 e giurisprudenza ivi citata].

31      Inoltre, dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 risulta che è sufficiente che le cause d’impedimento esistano soltanto per una parte dell’Unione europea. Pertanto, la registrazione di un segno deve essere rifiutata quando esso ha carattere descrittivo nella lingua di uno Stato membro, benché sia registrabile in un altro Stato membro (sentenza del 19 settembre 2002, DKV/UAMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, punto 40).

32      Affinché un segno ricada nel divieto enunciato dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001 è necessario che esista una relazione sufficientemente diretta e concreta con i prodotti o servizi in causa, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e direttamente una descrizione dei prodotti o servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche [v. sentenze del 12 giugno 2007, MacLean-Fogg/UAMI (LOKTHREAD), T‑339/05, non pubblicata, EU:T:2007:172, punto 29 e giurisprudenza ivi citata, e del 27 aprile 2016, Niagara Bottling/EUIPO (NIAGARA), T‑89/15, non pubblicata, EU:T:2016:244, punto 14 e giurisprudenza ivi citata].

33      A tale riguardo, si deve precisare che la scelta da parte del legislatore del termine «caratteristica» evidenzia il fatto che i segni considerati dalla suddetta disposizione sono solamente quelli che servono a designare una proprietà, facilmente riconoscibile dagli ambienti interessati, dei prodotti o dei servizi per i quali la registrazione è richiesta. Pertanto, la registrazione di un segno può essere rifiutata sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001 solamente qualora si possa ragionevolmente prevedere che esso sarà effettivamente riconosciuto dagli ambienti interessati come una descrizione di una delle suddette caratteristiche [v. sentenza del 24 aprile 2012, Leifheit/UAMI (EcoPerfect), T‑328/11, non pubblicata, EU:T:2012:197, punto 16 e giurisprudenza ivi citata].

34      Inoltre, segni o indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare caratteristiche del prodotto o servizio di cui è chiesta la registrazione, sono considerati, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001, inidonei per loro stessa natura ad assolvere alla funzione principale del marchio, ossia quella di identificare l’origine commerciale del prodotto o del servizio, al fine di consentire così al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio di fare, al momento di un successivo acquisto, la stessa scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, o di farne un’altra, se essa risulti negativa [v. sentenza del 17 dicembre 2015, Olympus Medical Systems/UAMI (3D), T‑79/15, non pubblicata, EU:T:2015:999, punto 17 e giurisprudenza ivi citata].

35      Perché l’EUIPO opponga un diniego di registrazione sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001 non è necessario che i segni e le indicazioni che compongono il marchio di cui a detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale di detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine [v. sentenza del 17 novembre 2016, Vince/EUIPO (ELECTRIC HIGHWAY), T‑315/15, non pubblicata, EU:T:2016:667, punto 31 e giurisprudenza ivi citata].

36      Un segno denominativo dev’essere escluso dalla registrazione se, in almeno uno dei suoi significati potenziali, designa una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi [v. sentenza del 23 settembre 2015, Mechadyne International/UAMI (FlexValve), T‑588/14, non pubblicata, EU:T:2015:676, punto 38 e giurisprudenza ivi citata].

37      Infine, il carattere distintivo di un marchio deve essere valutato, da una parte, in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali la registrazione del segno è richiesta e, dall’altra, in relazione alla percezione da parte del pubblico cui ci si rivolge [sentenza del 27 febbraio 2002, Eurocool Logistik/UAMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, punto 38].

38      È alla luce dei principi summenzionati che occorre esaminare il primo e il secondo motivo.

39      In primo luogo, per quanto riguarda la delimitazione del pubblico di riferimento, occorre rilevare che la commissione di ricorso ha considerato, al punto 22 delle decisioni impugnate, senza peraltro essere contestata dalla ricorrente, che quest’ultimo era il pubblico di lingua polacca per il fatto che i segni di cui trattasi erano composti da una parola polacca, ossia «panoramicznych» (panoramiche). Peraltro, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, la commissione di ricorso ha ritenuto, al punto 21 delle decisioni impugnate, senza commettere errori di valutazione, che le «riviste [periodici]» erano destinate a consumatori medi e che il livello di attenzione del pubblico di riferimento era quello di un consumatore medio, relativamente ben informato, attento e avveduto.

40      Infatti, la presunta contraddizione sollevata dalla ricorrente tra la motivazione delle decisioni impugnate e la sentenza del 29 aprile 2004, Procter & Gamble/UAMI (C‑473/01 P e C‑474/01 P, EU:C:2004:260, punto 33), non può essere accolta. A tale riguardo, pur avendo ritenuto che il consumatore medio fosse relativamente ben informato, e non normalmente informato, la commissione di ricorso non ne ha tuttavia dedotto che il livello di attenzione del consumatore dovesse essere interpretato diversamente.

41      Peraltro, anche a supporre che la formulazione accolta dalla commissione di ricorso al punto 21, seconda frase, delle decisioni impugnate, debba essere oggetto di una interpretazione diversa, è sufficiente ricordare che il livello di attenzione di un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, può variare in funzione della categoria di prodotti e servizi in questione [v. sentenza del 9 dicembre 2010, Fédération internationale des logis/UAMI (Sfumature di marrone), T‑329/09, non pubblicata, EU:T:2010:510, punto 20 e giurisprudenza ivi citata].

42      Inoltre, va ricordato che, come emerge da una costante giurisprudenza della Corte, per valutare se un marchio sia o no privo di carattere distintivo, occorre prendere in considerazione l’impressione complessiva che esso suscita (v. sentenza del 12 luglio 2012, Smart Technologies/UAMI, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

43      In secondo luogo, occorre constatare che ciascuno dei segni si compone di un numero, vale a dire 200, 300, 400, 500 o 1000, seguito dall’elemento denominativo «panoramicznych» (panoramiche).

44      Per quanto riguarda il numero compreso in ciascun segno, è già stato dichiarato che, quando una domanda di registrazione ha ad oggetto, in particolare, una categoria di prodotti il cui contenuto è facilmente e tipicamente designato dalla quantità delle sue unità, è ragionevole prevedere che un segno costituito da cifre sarà effettivamente riconosciuto dagli ambienti interessati come una descrizione di detta quantità e dunque di una caratteristica di tali prodotti (sentenza del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, punto 56). Orbene, ciò è quanto avviene manifestamente nel caso di specie, senza che, del resto, tale significato sia contestato dalla ricorrente.

45      Per quanto riguarda il significato dell’elemento denominativo «panoramicznych», la commissione di ricorso ha indicato, ai punti 24 e 26 delle decisioni impugnate, che la parola «panoramicznych» (panoramiche) è il genitivo plurale della parola «panoramiczna» (panoramica), derivata dalla parola «panorama» (panorama), e che il termine «panoramica» designava, in particolare, un tipo di parole crociate, di modo che, per quanto riguarda i prodotti considerati, i marchi richiesti trasmettevano un’informazione evidente sul contenuto di una rivista (200, 300, 400, 500 o 1000 parole crociate panoramiche).

46      Nessuno degli argomenti della ricorrente può rimettere in discussione tale valutazione.

47      Poiché la ricorrente pretende che, fondandosi su prove sotto forma di fonti elettroniche per determinare il significato dell’elemento denominativo «panoramicznych» (panoramiche), l’EUIPO non ha rispettato le proprie direttive d’esame, occorre rammentare che tali direttive, pur non avendo valore vincolante, costituiscono non soltanto una fonte di riferimento della prassi dell’EUIPO in materia di marchi, ma anche la codificazione di una linea di condotta che esso stesso si propone di adottare, di modo che, fatta salva la loro conformità alle disposizioni di diritto di rango superiore, ne risulta un’autolimitazione dell’EUIPO, in quanto è tenuto a conformarsi alle norme che si è imposto [v. sentenza del 18 settembre 2015, Federación Nacional de Cafeteros de Colombia/UAMI – Hautrive (COLOMBIANO HOUSE), T‑387/13, non pubblicata, EU:T:2015:647, punti 45 e 46 e giurisprudenza ivi citata].

48      Tuttavia, anzitutto, dal testo citato dalla ricorrente stessa emerge chiaramente che la versione delle direttive d’esame dell’EUIPO, che è entrata in vigore il 1o febbraio 2014, non limitava la possibilità di utilizzare una ricerca su Internet per dimostrare un significato descrittivo unicamente per i nuovi termini e per i termini argotici. Infatti, per affermare, al capitolo 4 della sezione 4 della parte B, che «[u]na ricerca su Internet costituisce del pari un mezzo valido per dimostrare un significato descrittivo, in particolare quando si tratti di nuovi termini (…) o di termini argotici», le direttive d’esame dell’EUIPO non escludevano una ricerca su Internet in altri casi.

49      Inoltre, e in ogni caso, si deve rilevare che, nella versione entrata in vigore il 1o ottobre 2017, lo stesso testo è stato modificato nel seguente modo: «[u]na ricerca su Internet costituisce del pari un mezzo valido per dimostrare un significato descrittivo, in particolare quando si tratti di nuovi termini, di termini tecnici o di termini argotici». Orbene, se è vero che la parola «panoramica» non è nuova, le altre fonti alle quali la commissione di ricorso ha fatto riferimento nelle decisioni impugnate dimostrano che, nel settore delle sciarade, tale parola rientra effettivamente nel gergo tecnico. Di conseguenza, non vi è contraddizione alcuna con le direttive d’esame dell’EUIPO.

50      Infine, occorre rilevare che, in ogni caso, la commissione di ricorso non si è basata esclusivamente sulle due fonti di informazioni menzionate dalla ricorrente, ossia il sito Internet dell’enciclopedia Wikipedia e il sito Internet «krzyzowki.net», per valutare il significato dell’elemento denominativo «panoramicznych» (panoramiche). Infatti, la commissione di ricorso ha fatto propri gli altri elementi di prova indicati nella motivazione delle decisioni dell’esaminatore del 29 settembre 2016 e ha espressamente rinviato a tali elementi al punto 24 delle decisioni impugnate, riferendosi altresì a diverse pubblicazioni nel settore delle sciarade, come il Dizionario dei termini delle sciarade e simili (1994), il Dizionario degli esercizi delle sciarade, pubblicato su Internet, il Vademecum del professionista delle sciarade (1988) e una pubblicazione intitolata Consigli di un professionista delle sciarade. Come risolvere e concepire esercizi intellettuali (1968).

51      Dall’altro, occorre altresì respingere l’argomento della ricorrente secondo il quale la commissione di ricorso non avrebbe esaminato i pareri linguistici e i pareri del settore delle sciarade, laddove essi sono stati espressamente presi in considerazione, ai punti 28 e 29 delle decisioni impugnate, nell’ambito dell’esame del significato dell’elemento denominativo «panoramicznych» (panoramiche). È nell’analisi dei pareri del settore delle sciarade, prodotti dalla ricorrente, che la commissione di ricorso ha rilevato che da tali pareri emergeva che, nell’espressione «parole crociate panoramiche», il termine «panoramico» designava un tipo di parole crociate. Come rilevato dall’EUIPO, tale constatazione è corroborata dalla ricorrente quando essa dichiara di avere volontariamente omesso il termine «parole crociate» al fine di conferire un carattere fantasioso ai segni in questione. Pertanto, l’argomento della ricorrente secondo il quale detto termine non designa in alcun modo un tipo di parole crociate e che la commissione di ricorso ha fatto riferimento, nei fatti, al significato dell’espressione verbale «krzyżówka panoramiczna» deve essere respinto in quanto infondato.

52      Peraltro, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza citata al punto 36 supra, può essere negata la registrazione di un segno denominativo se, in almeno uno dei suoi significati potenziali, esso designa una caratteristica dei prodotti considerati. Di conseguenza, il fatto che la parola «panoramiche» possa avere altri significati è, nella fattispecie, privo di incidenza sulla valutazione della commissione di ricorso.

53      In tale contesto, è altresì irrilevante un eventuale errore commesso dalla commissione di ricorso nel citare, al punto 29 delle decisioni impugnate, la definizione della parola «panorama», come presentata nella lettera del Rada Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk (consiglio della lingua polacca dell’Accademia polacca delle scienze) dell’11 febbraio 2002, definizione che, secondo la commissione di ricorso, definirebbe la parola «panorama» nel seguente modo: «1. Ampia vista ammirata di solito da un luogo d’altitudine; anche: il disegno o la fotografia che presentano tale vista; 2. Vasta presentazione di un fenomeno in un’opera letteraria o cinematografica; 3. Affresco di grandi dimensioni, che presenta di solito temi di battaglia, disposto sulle pareti interne di un edificio rotondo; anche: l’edificio che ospita tale affresco», mentre, secondo la ricorrente, tale definizione andrebbe letta nel seguente modo: «2. Vasta presentazione di un fenomeno in un libro, pellicola ecc. (…)». È chiaro che, in entrambi i casi, tale definizione riguarda gli altri significati, come menzionato al punto 52 supra.

54      Inoltre, alla luce degli altri elementi di prova, la conclusione della commissione di ricorso, relativa al significato della parola «panoramicznych», non può essere rimessa in discussione da un elemento di prova isolato, vale a dire dal parere del presidente dell’Associazione polacca dei giocatori, secondo il quale «i termini correnti nella stampa, quali panorama, panoramiczne, panoramix rientrano nella fantasia creatrice degli editori per quanto riguarda i nomi/titoli di stampa e non nella terminologia di gioco». Inoltre, tale parere è contraddetto dalla ricorrente stessa, nella misura in cui fa valere che, sul sito Internet «https://szarada.net», la parola «panorama», dalla quale è derivata la parola «panoramicznych», è utilizzata per denominare un tipo di parole crociate.

55      Ne consegue che la commissione di ricorso ha giustamente considerato, ai punti 24 e 26 delle decisioni impugnate, che il termine «panoramicznych» corrispondeva, in particolare, a un tipo di parole crociate e che la sua associazione con un numero designava un numero di parole crociate di tipo panoramico.

56      Occorre, quindi, constatare che la commissione di ricorso ha giustamente concluso che, nell’impressione complessiva dei segni in questione, il pubblico di riferimento, in particolare i lettori di riviste di parole crociate, percepirebbe, immediatamente e senza ulteriore riflessione, l’associazione dell’elemento «200», «300», «400», «500» o «1000» e dell’elemento denominativo «panoramicznych» come facente riferimento, in uno dei suoi significati potenziali, a un numero di parole crociate di tipo panoramico.

57      Peraltro, va ricordato che un marchio non può essere registrato per un gruppo di prodotti, nella specie «riviste [periodici]» qualora sia descrittivo rispetto a una parte di tali prodotti che costituisce il loro sotto gruppo non distinto, vale a dire quello delle riviste contenenti un certo numero di parole crociate [v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2001, DKV/UAMI (EuroHealth), T‑359/99, EU:T:2001:151, punto 33].

58      Infatti, la stessa conclusione s’impone anche nel caso in cui, come nella presente fattispecie, i marchi richiesti possano essere considerati descrittivi solo per i consumatori di un sottogruppo non distinto.

59      Alla luce di quanto precede, il primo e il secondo motivo devono essere respinti.

 Sul terzo e quinto motivo, vertenti, in sostanza, sulla violazione dell’articolo 7, paragrafi 1 e 3, del regolamento 2017/1001

60      Nell’ambito del terzo e del quinto motivo, la ricorrente sostiene che i marchi richiesti hanno acquisito un «carattere distintivo secondario in seguito all’uso intensivo e prolungato».

61      In primo luogo, ciò sarebbe corroborato da un documento intitolato «Analisi e parere [del professor F.] sul carattere distintivo delle cifre» nonché da uno studio condotto presso studenti.

62      In secondo luogo, i marchi richiesti godrebbero di notorietà tenuto conto del fatto che essi sono utilizzati da oltre 20 anni, come dimostrerebbe la data di registrazione dei titoli di stampa. Di conseguenza, il pubblico interessato sarebbe abituato a fare il collegamento tra tali slogan e i le parole crociate pubblicate dalla ricorrente, il che faciliterebbe altresì l’identificazione da parte di tale pubblico dell’origine commerciale dei prodotti designati.

63      A tale riguardo, la ricorrente fa valere che, nei limiti in cui i marchi richiesti sono titoli di stampa protetti contro la registrazione di altre riviste recanti il medesimo titolo, ciò equivale all’utilizzo di tali segni da parte di un solo professionista, nel presente caso, lei stessa. Orbene, dalla sentenza del 18 giugno 2002, Philips (C‑299/99, EU:C:2002:377), risulterebbe che l’uso di un segno da parte di un unico professionista può essere sufficiente per conferire a quest’ultimo un carattere distintivo secondario.

64      In terzo luogo, il carattere distintivo secondario dei marchi richiesti sarebbe altresì dimostrato da elementi di prova relativi alla collaborazione della ricorrente alla trasmissione televisiva polacca Śmiechu Warte, ovvero i ringraziamenti per tale collaborazione, cifre che dimostrano la popolarità di tale trasmissione presso i telespettatori polacchi nonché da fatture e da un contratto relativo al finanziamento di premi in natura distribuiti nell’ambito di tale trasmissione e alla promozione che dei segni in questione è fatta nel medesimo ambito.

65      In quarto luogo, il carattere distintivo secondario dei marchi richiesti sarebbe altresì dimostrato da fatture di pubblicità sulla stampa, alla radio, alla televisione e su cartelli pubblicitari.

66      Peraltro, occorrerebbe prendere in considerazione le modalità specifiche di vendita delle riviste, comprese riviste di parole crociate, vale a dire il fatto che, generalmente, il consumatore comunicherebbe con il venditore solo attraverso un piccolo sportello e utilizzerebbe quindi il segno denominativo solo in una forma fonetica per i prodotti che ha scelto. Pertanto, quando il consumatore sceglie tra i prodotti della ricorrente e quelli di altri editori, utilizzerebbe principalmente i segni denominativi in questione.

67      Inoltre, la commissione di ricorso avrebbe erroneamente indicato, al punto 56 delle decisioni impugnate, che la ricorrente aveva costantemente promosso i marchi richiesti in una forma grafica peculiare. Da un lato, gli elementi di prova dedotti dalla commissione di ricorso stessa dimostrerebbero che la ricorrente utilizza anche i segni denominativi in questione sul suo sito Internet. Dall’altro lato, dalla sentenza del 7 luglio 2005, Nestlé (C‑353/03, EU:C:2005:432), risulterebbe che la presentazione dei segni di cui trattasi in una forma grafica non esclude né il loro uso né il fatto che essi abbiano acquisito un carattere distintivo secondario.

68      Sarebbe altresì a torto che la commissione di ricorso ha ritenuto che fossero solo il segno TECHNOPOL e il marchio contenente l’elemento denominativo «technopol» che costituivano, nel caso di specie, un’indicazione dell’origine commerciale. Il logo Technopol sarebbe solo un indicatore della qualità dei prodotti di cui trattasi, che si distinguerebbe quindi dagli altri concorrenti non solo per i loro nomi di fantasia, ma anche per la loro notorietà.

69      Inoltre, imponendo alla ricorrente numerosi requisiti, anche in materia di prove, la commissione di ricorso avrebbe commesso un abuso considerevole e adottato un comportamento illegittimo. A tale proposito, per insistere sul mancato uso dei segni di cui trattasi come marchi, la commissione di ricorso stabilirebbe un nesso tra il carattere distintivo intrinseco e secondario, il che porterebbe, illegittimamente, a conseguenze negative per la ricorrente.

70      Infine, in via subordinata, la ricorrente invoca la giurisprudenza polacca e, in particolare, quella del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) che avrebbe dichiarato, nella sentenza del 21 febbraio 2008 (n. III CSK 264/07), che i segni apposti sulle riviste avevano acquisito un carattere distintivo secondario.

71      L’EUIPO contesta gli argomenti della ricorrente.

72      In forza dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001, gli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), dello stesso non ostano alla registrazione di un marchio se questo ha acquisito, per i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto.

73      Secondo una giurisprudenza costante, l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001 deve essere interpretato nel senso che il carattere distintivo di un marchio deve essere stato acquisito in seguito ad un uso precedente la data di deposito della domanda. Di conseguenza, è irrilevante la circostanza che un marchio abbia acquistato un carattere distintivo in seguito ad un uso successivo alla data di deposito della domanda di marchio e precedente il momento in cui l’EUIPO, cioè l’esaminatore, o, eventualmente, la commissione di ricorso, statuisce sulla questione se sussistono impedimenti assoluti alla registrazione di tale marchio. Ne consegue che qualsiasi elemento di prova riguardante l’uso successivo alla data di deposito non può essere preso in considerazione dall’EUIPO [v. sentenza del 21 novembre 2012, Getty Images/UAMI (PHOTOS.COM), T‑338/11, non pubblicata, EU:T:2012:614, punto 45 e giurisprudenza ivi citata; v. altresì, in tal senso, sentenza dell’11 giugno 2009, Imagination Technologies/UAMI, C‑542/07 P, EU:C:2009:362, punto 49]. Infatti, se il Tribunale può prendere in considerazione elementi posteriori alla data di deposito della domanda, tale presa in considerazione è assoggettata alla condizione che essi consentano di giungere a conclusioni sulla situazione quale si presenterebbe a tale medesima data [v. sentenza del 17 ottobre 2017, Murka/EUIPO (SCATTER SLOTS), T‑704/16, non pubblicata, EU:T:2017:728, punto 75 e giurisprudenza ivi citata].

74      Peraltro, risulta dalla giurisprudenza che l’acquisizione di un carattere distintivo in seguito all’uso del marchio richiede che almeno una frazione significativa del pubblico rilevante identifichi grazie al marchio i prodotti o i servizi considerati come provenienti da un’impresa determinata [sentenze del 29 aprile 2004, Eurocermex/UAMI (Forma di una bottiglia di birra), T‑399/02, EU:T:2004:120, punto 42; del 15 dicembre 2005, BIC/UAMI (Forma di un accendino a pietrina), T‑262/04, EU:T:2005:463, punto 61, e del 17 maggio 2011, Diagnostiko kai Therapeftiko Kentro Athinon «Ygeia»/UAMI (υγεία), T‑7/10, non pubblicata, EU:T:2011:221, punto 42]. Tuttavia, per quanto riguarda le circostanze nelle quali una tale condizione può essere considerata soddisfatta, esse non possono essere dimostrate soltanto sulla base di dati generali ed astratti (sentenze del 4 maggio 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 e C‑109/97, EU:C:1999:230, punto 52, e del 17 maggio 2011, υγεία, T‑7/10, non pubblicata, EU:T:2011:221, punto 45).

75      La Corte ha precisato che, per stabilire se un marchio abbia acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto, l’autorità competente deve valutare globalmente gli elementi che possono dimostrare che il marchio è divenuto idoneo a identificare il prodotto di cui trattasi come proveniente da un’impresa determinata e, quindi, a distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese (sentenze del 4 maggio 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 e C‑109/97, EU:C:1999:230, punto 49; del 15 dicembre 2005, Forma di un accendino a pietrina, T‑262/04, EU:T:2005:463, punto 63, e del 17 maggio 2011, υγεία, T‑7/10, non pubblicata, EU:T:2011:221, punto 43).

76      A tale proposito, occorre prendere in considerazione, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un’impresa determinata grazie al marchio, le dichiarazioni delle camere di commercio e dell’industria o di altre associazioni professionali, nonché i sondaggi di opinione (v sentenza del 15 dicembre 2005, Forma di un accendino a pietrina, T‑262/04, EU:T:2005:463, punto 64 e giurisprudenza ivi citata; sentenza del 17 maggio 2011, υγεία, T‑7/10, non pubblicata, EU:T:2011:221, punto 44).

77      È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare se la commissione di ricorso abbia commesso un errore di valutazione nel ritenere che i segni in questione non avevano acquisito carattere distintivo in seguito all’uso, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001, anteriormente al deposito della domanda di registrazione, ovvero il 1o aprile 2016, conformemente alla giurisprudenza citata punto 73 supra.

78      A tale riguardo, occorre rilevare che la ricorrente ha prodotto due categorie di elementi di prova, vale a dire:

–        sondaggi d’opinione pubblica e altri documenti relativi alle cifre di vendita e alla popolarità dei suoi mensili 100 PANORAMICZNYCH, 200 PANORAMICZNYCH, 300 PANORAMICZNYCH, 400 PANORAMICZNYCH, 500 PANORAMICZNYCH e 1000 PANORAMICZNYCH, nonché la posizione di quest’ultima sul mercato delle sciarade in Polonia;

–        fatture e altri documenti relativi alla pubblicità e alla promozione per i suddetti mensili, anche nell’ambito della collaborazione della ricorrente alla trasmissione televisiva polacca Śmiechu Warte.

79      Occorre, peraltro, ricordare che gli allegati A.22 e A.23 dei ricorsi devono essere respinti in quanto irricevibili nel caso di specie per i motivi esposti ai punti da 18 a 24 supra.

80      Orbene, per quanto riguarda la prima categoria di elementi di prova (v. punto 78, primo trattino, supra), la cui valutazione effettuata dalla commissione di ricorso non è, del resto, contestata dalla ricorrente, si deve constatare che giustamente la commissione di ricorso ha ritenuto, ai punti da 48 a 54 delle decisioni impugnate, che, sebbene tali elementi dimostrassero inequivocabilmente che, da anni, la ricorrente era una delle società più importanti sul mercato e che i suoi mensili godevano di una forte popolarità presso i consumatori, detti elementi non dimostravano tuttavia che i segni in questione erano percepiti come un’indicazione di origine commerciale piuttosto che un’informazione descrittiva sui contenuti di tali mensili.

81      A tale proposito, si deve ricordare che i fatturati di vendita possono essere considerati solo come prove secondarie che possono corroborare, se del caso, le prove dirette del carattere distintivo acquisito in seguito all’uso, riferite da dichiarazioni di associazioni professionali o studi di mercato [v. sentenza del 30 novembre 2017, Hanso Holding/EUIPO (REAL), T‑798/16, non pubblicata, EU:T:2017:854, punto 49 e giurisprudenza ivi citata].

82      Infatti, i fatturati, in quanto tali, non dimostrano che il pubblico destinatario dei prodotti di cui trattasi percepisce il marchio controverso come un’indicazione di origine commerciale. La prova del carattere distintivo acquisito in seguito all’uso, non può quindi essere fornita con la sola produzione di fatturati [v., in tal senso, sentenza del 30 novembre 2017, Hanso Holding/EUIPO (REAL), T‑798/16, non pubblicata, EU:T:2017:854, punto 50 e giurisprudenza ivi citata].

83      Ciò vale a maggior ragione nel caso di specie in quanto la seconda categoria di elementi di prova (v. punto 78, secondo trattino, supra) non comporta prove dirette del carattere distintivo acquisito in seguito all’uso.

84      Infatti, per quanto riguarda, in primo luogo, le fatture e altri documenti relativi alla collaborazione della ricorrente alla trasmissione polacca Śmiechu Warte, che sarebbe andata in onda tra il 1994 e il 2009 sul primo canale televisivo polacco (TVP1), si deve rilevare, anzitutto, che i documenti che contengono i ringraziamenti per tale collaborazione e le cifre che dimostrano la popolarità di detta emissione presso i telespettatori polacchi rientrano, per loro natura, nella stessa categoria del primo gruppo di elementi di prova.

85      Poi, si deve constatare che nessuno dei segni di cui si chiede la registrazione compare nelle fatture relative all’acquisto, da parte della ricorrente, delle videocamere che sarebbero state distribuite nell’ambito di detta trasmissione come premi in natura.

86      Infine, lo stesso vale per le fatture relative alla pubblicità che sarebbe stata fatta a favore della ricorrente nell’ambito della stessa trasmissione. Inoltre, tali fatture, pur menzionando, in particolare, una «diffusione di cartelli pubblicitari» e una «trasmissione di una pellicola pubblicitaria “Technopol” di 15/30 secondi», non contengono alcuna indicazione circa il contenuto di tali trasmissioni. Se è vero che il contratto concluso tra la ricorrente e la televisione polacca nel 2008 fornisce talune precisazioni sul contenuto della pubblicità che sarebbe stata fatta a vantaggio della ricorrente nell’ambito della trasmissione televisiva Śmiechu Warte, in quanto indica, in particolare, il testo che sarebbe stato pronunciato nell’ambito di tale trasmissione – le videocamere sono state finanziate dalla Technopol della Częstochowa, editore delle parole crociate 100, 200, 300, 500 e 1000 panoramicznych, – si deve tuttavia constatare che, da un lato, tale testo non riguarda uno dei segni di cui è chiesta la registrazione, vale a dire 400 PANORAMICZNYCH, e, dall’altro, dal paragrafo 4, punto 6, di tale contratto risulta che è stato concluso solo per il periodo compreso tra il 3 marzo e il 31 ottobre 2008. Di conseguenza, nella misura in cui la ricorrente rileva che, ai sensi del paragrafo 2, punto 2, di tale contratto, la pellicola pubblicitaria contenente il testo sopra citato sarà trasmessa 52 volte nell’arco di sette mesi durante il periodo di validità del contratto e che essa fa valere, su tale base, che «applicato su un periodo di dieci anni, tale criterio induce a concludere che il film è stato diffuso praticamente mille volte», è giocoforza constatare che, in assenza dei contratti che coprono altri periodi, quest’ultima affermazione della ricorrente non è minimamente dimostrata.

87      Per quanto riguarda, in secondo luogo, le fatture relative alla pubblicità e alla promozione sulla stampa, alla radio, alla televisione e sui cartelli pubblicitari, occorre rilevare che, sebbene tali fatture dimostrino le spese sostenute dalla ricorrente per, in particolare, i servizi di «pubblicità», di «inserimento di pubblicità», di «campagna pubblicitaria relativa ai cartelli AMS» e di «promozione delle parole crociate [della ricorrente]», la grande maggioranza delle fatture di cui trattasi non menziona nemmeno i segni di cui si chiede la registrazione e, ancor meno, il contenuto della pubblicità o della promozione sollecitati.

88      In tali circostanze, si deve concludere che, anche se la seconda categoria di elementi di prova dimostra che, per anni, la ricorrente ha speso ingenti somme per la promozione dei suoi prodotti, la maggior parte di tali elementi di prova non apporta alcuna informazione sulla forma e sul contenuto di tale promozione. In aggiunta, e soprattutto, tale categoria di elementi di prova non dimostra in ogni caso che, in conseguenza di tale promozione, i segni di cui trattasi siano percepiti dal pubblico di riferimento come un’indicazione di origine commerciale invece che un’indicazione descrittiva dei contenuti delle riviste.

89      Tale conclusione non può neppure essere tratta dal mero fatto che, in seguito alla registrazione, in Polonia, dei segni di cui trattasi come titoli di stampa, tali segni sarebbero riservati ad un unico professionista, nel caso di specie la ricorrente. A tale proposito, occorre sottolineare che, se è vero che la Corte ha dichiarato che l’uso frequente di un segno consistente nella forma di tali prodotti poteva essere sufficiente a conferire a tale segno un carattere distintivo, essa ha aggiunto che ciò poteva essere sufficiente quando un operatore era il solo ad offrire sul mercato prodotti particolari e in circostanze in cui, in seguito a tale uso, una parte sostanziale degli ambienti interessati associava tale forma a tale operatore, ad esclusione di qualsiasi altra impresa, o credeva che i prodotti aventi tale forma provenissero da quest’ultimo (sentenza del 18 giugno 2002, Philips, C‑299/99, EU:C:2002:377, punto 65). Orbene, tali circostanze non sono state dimostrate dagli elementi di prova prodotti dalla ricorrente nel caso di specie. Peraltro, la ricorrente non è l’unica ad offrire, nel mercato polacco, riviste contenenti parole crociate.

90      Inoltre, per quanto riguarda il documento intitolato «Analisi e parere [del professor F.] sul carattere distintivo delle cifre» secondo il quale «[n]ello spirito dei consumatori, tanto quelli che leggono riviste di parole crociate, quanto di quelli che non le leggono, la designazione di una rivista di parole crociate mediante un numero evoca solo [la ricorrente]» e secondo il quale «[i] consumatori sono assolutamente coscienti che una rivista di cruciverba recante il numero 100, 200, 300, 400, 500, e 1000 sulla copertina proviene da tale casa editrice», documento che deve oltretutto essere respinto come irricevibile nelle presenti cause (v. punti da 18 a 24 supra), si deve rilevare che, oltre al fatto che esso non riguarda i segni di cui è chiesta la registrazione nel presente caso di specie, tale documento non potrebbe in ogni caso essere sufficiente, in assenza di altri elementi di prova, a dimostrare un carattere distintivo secondario di detti segni.

91      Ne deriva che, sebbene la ricorrente faccia giustamente valere che l’acquisizione di un carattere distintivo può risultare sia dall’uso, in quanto parte di un marchio registrato, di un elemento di questo come pure dall’uso di un marchio distinto in combinazione con un marchio registrato (v. sentenza del 18 aprile 2013, Colloseum Holding, C‑12/12, EU:C:2013:253, punto 27 e giurisprudenza ivi citata) e che la presentazione dei segni in questione nella forma indicata al punto 40 delle decisioni impugnate, vale a dire come elementi denominativi dei marchi figurativi 100 PANORAMICZNYCH, 300 PANORAMICZNYCH o 500 PANORAMICZNYCH, non esclude, quindi, effettivamente l’uso dei segni di cui è chiesta la registrazione, rimane il fatto che la commissione di ricorso ha giustamente considerato, alla luce degli elementi di prova forniti dalla ricorrente, che non era possibile constatare che tali segni avevano acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso che ne era stato fatto.

92      A tale proposito, la Cote ha, peraltro, precisato che in entrambi i casi di cui al punto 91 supra, era necessario che, in conseguenza di tale uso, gli ambienti interessati percepissero effettivamente il prodotto o il servizio designato dal solo marchio di cui viene chiesta la registrazione come proveniente da un’impresa determinata (v. sentenza del 16 settembre 2015, Société des Produits Nestlé, C‑215/14, EU:C:2015:604, punto 64 e giurisprudenza ivi citata).

93      Pertanto, a prescindere dalla questione se l’uso concerna un segno in quanto parte di un marchio registrato o in combinazione con questo, il presupposto essenziale è che, in conseguenza di tale uso, il segno la cui registrazione come marchio è richiesta possa designare, nella mente degli ambienti interessati, i prodotti ai quali si riferisce come provenienti da un’impresa determinata (v. sentenza del 16 settembre 2015, Société des Produits Nestlé, C‑215/14, EU:C:2015:604, punto 65 e giurisprudenza ivi citata).

94      Orbene, la ricorrente non è stata precisamente in grado di provare che tale presupposto essenziale fosse soddisfatto nel caso di specie.

95      Tale valutazione non può essere rimessa in discussione dal riferimento operato dalla ricorrente alla sentenza del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) del 21 febbraio 2008 (n. III CSK 264/07). A tale proposito è sufficiente rammentare che il regime dei marchi dell’Unione europea è un sistema autonomo, costituito da un complesso di regole e che persegue obiettivi che sono ad esso specifici, e la cui applicazione è indipendente da ogni sistema nazionale. Di conseguenza, il carattere registrabile di un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutato unicamente sulla base della pertinente normativa dell’Unione, cosicché l’EUIPO e, se del caso, il giudice dell’Unione non sono vincolati da una decisione intervenuta in uno Stato membro che ammette il carattere registrabile di tale segno in quanto marchio nazionale. Lo stesso vale qualora una tale decisione sia stata adottata in applicazione di una normativa nazionale armonizzata con la direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 2008, L 299, pag. 25) [v., in tal senso, sentenza del 6 marzo 2012, ThyssenKrupp Steel Europe/UAMI (Highprotect), T‑565/10, non pubblicata, EU:T:2012:107, punto 27 e giurisprudenza ivi citata].

96      Alla luce di quanto precede il terzo e il quinto motivo devono essere respinti.

 Sui motivi quarto e settimo, vertenti su uno sviamento di potere da parte della commissione di ricorso relativo, rispettivamente, alla registrazione da parte dell’EUIPO di altri segni contenenti numeri e alla violazione del principio dell’autonomia del sistema di tutela dei marchi da parte della commissione di ricorso

97      In primo luogo la ricorrente sostiene che, nella sua prassi decisionale anteriore, l’EUIPO ha già registrato marchi contenenti parole associate a numeri arabi, in particolare nei settori dell’automobile, dei medicinali, dei periodici e della finanza, il che proverebbe, a suo avviso, che detti marchi presentavano un carattere distintivo al momento della loro registrazione. In tali circostanze, sostenendo che essa non poteva registrare i marchi richiesti a causa di un potenziale errore che vizia altre procedure di registrazione di marchi, la commissione di ricorso avrebbe commesso un «abuso di diritto manifesto».

98      In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha violato il principio dell’autonomia della tutela dei marchi dell’Unione europea in quanto ha fondato il diniego di registrazione dei marchi richiesti su decisioni dell’Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Ufficio dei brevetti polacco) riguardante i segni denominativi 100 PANORAMICZNYCH, 200 PANORAMICZNYCH e 300 PANORAMICZNYCH.

99      Secondo la ricorrente, alla luce del regolamento 2017/1001, l’unico elemento di prova tangibile nel caso di specie sarebbe la registrazione da parte dell’EUIPO, a vantaggio della ricorrente, del marchio dell’Unione europea denominativo 100 PANORAMICZNYCH con il numero 3418639. I marchi richiesti apparterrebbero alla stessa famiglia, sia sul piano denominativo sia sul piano figurativo, e sarebbero promossi congiuntamente con il marchio dell’Unione europea summenzionato, il che costituirebbe il punto di riferimento tangibile più importante, che giustificherebbe pienamente la registrazione dei marchi richiesti.

100    La ricorrente aggiunge che la violazione del sistema di protezione autonoma del diritto dei marchi dell’Unione europea l’ha costretta a ricorrere ad altri mezzi di protezione, insufficienti, intercambiabili e che non hanno lo scopo di tutelare i marchi, come quelli rientranti nelle disposizioni generali del diritto civile, della legge sulla stampa, dei diritti d’autore e del divieto delle pratiche commerciali sleali nei confronti dei consumatori o dei reati di concorrenza sleale.

101    L’EUIPO contesta gli argomenti della ricorrente.

102    Occorre ricordare, in limine, che, ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, il Tribunale può annullare o riformare la decisione di una commissione di ricorso dell’EUIPO solo «per incompetenza, per violazione di norme che prescrivono una determinata forma, per violazione del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, del presente regolamento o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, o ancora per sviamento di potere».

103    A tale riguardo, secondo costante giurisprudenza, una decisione è viziata da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottata per raggiungere scopi diversi da quelli dichiarati [v. sentenza del 17 febbraio 2017, Unilever/EUIPO Technopharma (Fair & Lovely), T‑811/14, non pubblicata, EU:T:2017:98, punto 41 e giurisprudenza ivi citata].

104    In seguito, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente relativo a una violazione del principio di autonomia della protezione dei marchi dell’Unione europea, è vero che, secondo tale principio, il regime dei marchi dell’Unione europea è un sistema autonomo, costituito da un complesso di regole e che persegue obiettivi che sono ad esso specifici, e la cui applicazione è indipendente da ogni sistema nazionale, e che, di conseguenza, il carattere registrabile di un segno quale marchio dell’Unione europea deve essere valutato solo sulla base della normativa dell’Unione europea rilevante (v., in tal senso, sentenza del 6 marzo 2012, Highprotect, T‑565/10, non pubblicata, EU:T:2012:107, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

105    Tuttavia, deriva dalla giurisprudenza che, con tale riserva, le registrazioni effettuate fin da ora negli Stati membri costituiscono un elemento che, senza essere determinante e senza poter vincolare la commissione di ricorso in circostanze in cui essa ritiene che il marchio richiesto sia in conflitto con gli impedimenti assoluti alla registrazione enunciati nel regolamento 2017/1001, può essere preso in considerazione ai fini della registrazione di un marchio dell’Unione europea (v., in tal senso, sentenza del 6 marzo 2012, Highprotect, T‑565/10, non pubblicata, EU:T:2012:107, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

106    Nello stesso ordine di idee e con la stessa riserva, possono essere presi in considerazione anche i dinieghi di registrazione, effettuati negli Stati membri.

107    Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha considerato, al punto 38 delle decisioni impugnate, che l’esame effettuato dalle autorità nazionali costituiva uno degli elementi essenziali, dal momento che l’impedimento alla registrazione riguardava il territorio della Polonia e che la capacità di registrazione nonché il carattere distintivo di segni identici o analoghi ai marchi richiesti erano stati oggetto di diversi procedimenti nazionali. A tale proposito, ai punti da 39 a 41 delle decisioni impugnate, essa ha rilevato che decisioni delle autorità polacche, vertenti sui segni denominativi 100 PANORAMICZNYCH, 200 PANORAMICZNYCH e 300 PANORAMICZNYCH, nonché le decisioni dei giudici polacchi, vertenti in particolare sui segni figurativi 100 PANORAMICZNYCH, 300 PANORAMICZNYCH e 500 PANORAMICZNYCH, confermavano che i segni della ricorrente contenenti numeri, come i marchi richiesti, non avevano carattere distintivo.

108    Ciò premesso, la commissione di ricorso ha rifiutato la registrazione dei marchi richiesti sul fondamento dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001, in quanto i segni erano descrittivi di «riviste [periodici]» e sul fondamento dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001, in quanto detti marchi non avevano acquisito carattere distintivo in seguito all’uso.

109    Ne consegue che, seppure, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 105 supra, la commissione di ricorso abbia preso in considerazione le decisioni nazionali menzionate al precedente punto 107, essa non ha violato il principio di autonomia enunciato dalla giurisprudenza citata al punto 104 supra.

110    Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente relativo alla registrazione, da parte dell’EUIPO, di altri segni contenenti numeri, va rammentato che l’EUIPO è tenuto ad esercitare le sue competenze conformemente ai principi generali di diritto dell’Unione, quali il principio di parità di trattamento e il principio di buona amministrazione, e che, alla luce di tali due principi, l’EUIPO deve, nell’ambito dell’istruzione di una domanda di registrazione di un marchio dell’Unione europea, prendere in considerazione le decisioni già adottate su domande simili e chiedersi con particolare attenzione se occorra o no decidere nello stesso senso (v. sentenza del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, punti 73 e 74 e giurisprudenza ivi citata).

111    Ciò premesso, i principi di parità di trattamento e di buona amministrazione devono conciliarsi con il rispetto della legittimità (sentenza del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, punto 75).

112    Conseguentemente, la persona che chiede la registrazione di un segno come marchio non può invocare a proprio vantaggio un’eventuale illegittimità commessa in favore di altri al fine di ottenere una decisione identica (v. sentenza del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, punto 76 e giurisprudenza ivi citata).

113    Inoltre, per ragioni di certezza del diritto e, segnatamente, di buona amministrazione, l’esame di qualsiasi domanda di registrazione deve essere rigoroso e completo al fine di evitare la registrazione indebita di marchi. Tale esame deve avvenire in ogni caso concreto. Infatti, la registrazione di un segno come marchio dipende da criteri specifici, applicabili nell’ambito delle circostanze di fatto del caso di specie, destinati a verificare se il segno di cui trattasi rientri in un impedimento alla registrazione (v. sentenza del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, punto 77 e giurisprudenza ivi citata).

114    Inoltre, si deve rammentare che la legittimità delle decisioni della commissione di ricorso, che rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non di un potere discrezionale, dev’essere valutata unicamente sulla base del regolamento 2017/1001, come interpretato dal giudice dell’Unione, e non sulla base di una prassi decisionale anteriore dell’EUIPO, che non può, comunque, vincolare il giudice dell’Unione [v., in tal senso, sentenza del 2 giugno 2016, Revolution/EUIPO (REVOLUTION), T‑654/14, non pubblicata, EU:T:2016:334, punto 57 e giurisprudenza ivi citata].

115    Nel caso di specie, è risultato che, contrariamente a quanto è potuto avvenire per talune domande anteriori di registrazione come marchi di segni costituiti da cifre, o contenenti cifre, le domande di registrazione si scontravano, alla luce dei prodotti per cui la registrazione era domandata e alla percezione da parte del pubblico rilevante, ad uno degli impedimenti alla registrazione enunciati all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001.

116    In tali circostanze, la commissione di ricorso ha potuto giustamente ritenere, al punto 35 delle decisioni impugnate, che, data la conclusione, alla quale era già giunta ai punti precedenti di dette decisioni e secondo la quale una registrazione dei segni di cui trattasi come marchi per i prodotti menzionati nelle domande di registrazione della ricorrente era incompatibile con il regolamento 2017/1001, la registrazione anteriore da parte dell’EUIPO di marchi contenenti numeri non costituiva un argomento che giustifica la registrazione dei segni in questione.

117    Certamente, si deve constatare che, sebbene le decisioni impugnate prendano in considerazione la registrazione anteriore da parte dell’EUIPO di marchi contenenti numeri, né le decisioni dell’esaminatore né le decisioni impugnate contengono motivi relativi al marchio dell’Unione europea denominativo 100 PANORAMICZNYCH, depositato presso l’EUIPO il 20 ottobre 2003 e registrato l’11 marzo 2005, con data di scadenza il 20 ottobre 2023 (in prosieguo: il «marchio anteriore»).

118    Occorre rilevare, a tale riguardo, che il marchio anteriore e i marchi richiesti sono quasi identici, in quanto contengono tutti l’elemento denominativo «panoramicznych», preceduto da un numero, ossia 100 nel caso del marchio anteriore e 200, 300, 400, 500 o 1000 nel caso dei marchi richiesti. Peraltro, è a vantaggio della ricorrente che il marchio anteriore è stato registrato dall’EUIPO, in particolare per «riviste di parole crociate e di rebus», rientranti nella classe 16.

119    Orbene, alla luce delle forti similitudini tra il marchio anteriore e i marchi richiesti, dell’identità del titolare e dell’identità parziale ma cruciale (v. punti 57 e 58 supra), dei prodotti a cui si riferiscono, si deve considerare che, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 110 supra, spettava alle istanze dell’EUIPO – le quali richiamano peraltro le decisioni di autorità e giudici polacchi relative, in particolare, al marchio polacco denominativo identico al marchio anteriore e al marchio polacco figurativo che contiene l’elemento «100 panoramicznych» – prendere in considerazione il marchio anteriore e chiedersi, nell’ambito del procedimento amministrativo, con particolare attenzione se occorra o no decidere nello stesso senso, e ciò a prescindere dalla questione se la ricorrente avesse menzionato tale marchio durante il procedimento amministrativo.

120    Poiché i motivi delle decisioni dell’esaminatore nonché delle decisioni impugnate prescindono dal marchio anteriore, si deve constatare che gli organi dell’EUIPO non hanno rispettato tale obbligo nel caso di specie e le decisioni impugnate sono quindi viziate da una irregolarità procedurale.

121    Tuttavia, emerge dalla giurisprudenza che un’irregolarità procedurale implica l’annullamento totale o parziale della decisione solo se è provato che, in mancanza di questa irregolarità, la decisione impugnata avrebbe potuto avere un contenuto diverso [v. sentenza del 1o febbraio 2018, Philip Morris Brands/EUIPO – Explosal (Superior Quality Cigarettes FILTER CIGARETTES Raquel), T‑105/16, EU:T:2018:51, punto 78 e giurisprudenza ivi citata].

122    Orbene, la commissione di ricorso ha effettuato un esame completo e concreto dei marchi richiesti per concludere, a giusto titolo, che questi ultimi erano descrittivi dei prodotti in questione, come emerge dai punti da 30 a 59 supra, e che non avevano acquisito carattere distintivo in seguito all’uso, per i motivi esposti ai punti da 72 a 96 supra. Di conseguenza, il venir meno all’obbligo di prendere in considerazione il marchio dell’Unione europea denominativo anteriore 100 PANORAMICZNYCH è senza effetto sulla fondatezza delle decisioni impugnate [v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2013, «Rauscher» Consumer Products/UAMI (Rappresentazione di un timbro), T‑492/11, non pubblicata, EU:T:2013:421, punto 34].

123    Ne deriva che è senza incorrere in uno sviamento di potere ai sensi della giurisprudenza citata al punto 103 supra e senza violare il principio della parità di trattamento né il principio della certezza del diritto che la commissione di ricorso ha negato la registrazione dei marchi richiesti sul fondamento dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001.

124    Infine, è sufficiente constatare che il preteso obbligo di protezione dei segni che sarebbe stato imposto alla ricorrente è interamente subordinato all’esame dei motivi esaminati in precedenza, se non addirittura del presente ricorso nella sua interezza. Infatti, un diniego di registrazione di un segno in applicazione del regolamento 2017/1001 ha per conseguenza inevitabile che il richiedente la registrazione ricorra ad altri mezzi di protezione di un tale segno.

125    Ne consegue che il quarto e il settimo motivo devono altresì essere respinti.

 Sul sesto motivo e sui motivi dall’ottavo al dodicesimo, vertenti, rispettivamente, su uno sviamento di potere, sulla violazione dell’articolo 118 TFUE, sulla violazione dell’articolo 4, lettera a), del regolamento 2017/1001, sulla violazione dell’articolo 4 del regolamento 2017/1001, sulla violazione delle forme sostanziali nonché sulla violazione dell’articolo 36 TFUE e dell’articolo 14 del regolamento 2017/1001

126    In primis, poiché la ricorrente fa valere, nell’ambito del sesto, del nono e del decimo motivo, che la commissione di ricorso è incorsa in uno sviamento di potere in quanto avrebbe limitato la libertà di scelta della ricorrente per quanto riguarda il modo di protezione e che avrebbe violato l’articolo 4 del regolamento 2017/1001, secondo il quale possono costituire marchi dell’Unione europea «tutti i segni» adatti «a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese», è sufficiente rilevare che la libertà di scelta che deriva dai termini dell’articolo 4 del regolamento 2017/1001 è limitata, in particolare, all’articolo 7 del medesimo regolamento che enuncia gli impedimenti assoluti alla registrazione di un marchio.

127    Infatti, secondo costante giurisprudenza, anche se deriva chiaramente dal testo dell’articolo 4 del regolamento 2017/1001 che tutti i segni possono essere registrati come marchi dell’Unione europea, ciò avviene solo alle condizioni espresse, enunciate all’articolo 7 del medesimo regolamento, di avere un carattere distintivo rispetto ai prodotti ed ai servizi considerati nella domanda di registrazione e di non costituire una semplice descrizione di tali prodotti e servizi [v., in tal senso, sentenza del 7 dicembre 2017, Colgate-Palmolive/EUIPO (360°), T‑332/16, non pubblicata, EU:T:2017:876, punto 26 e giurisprudenza ivi citata].

128    Di conseguenza, dato che la commissione di ricorso ha correttamente considerato che i segni dei quali era chiesta la registrazione nel caso di specie si scontravano con l’impedimento assoluto alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001 e che gli elementi di prova prodotti dalla ricorrente non dimostravano che tali segni avevano acquisito, per i prodotti considerati, un carattere distintivo in seguito all’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del medesimo regolamento, i presenti argomenti della ricorrente non possono essere accolti.

129    Non si può, quindi, nemmeno contestare alla commissione di ricorso il fatto che non abbia tenuto conto della realtà del mercato. Anche se la ricorrente fa correttamente valere che, sul mercato delle riviste periodiche, i titoli delle riviste costituiscono per il consumatore il solo mezzo di distinguere un prodotto da un altro, ciò non può esonerare tali titoli, compresi i segni di cui si chiede la registrazione nel caso di specie, dalle condizioni enunciate all’articolo 7 del regolamento 2017/1001.

130    Inoltre, poiché la ricorrente sostiene che la stragrande maggioranze dei marchi (titoli di riviste) contiene un elemento descrittivo, è sufficiente constatare la giurisprudenza già citata al punto 114 supra, secondo la quale la legittimità delle decisioni della commissione di ricorso, che rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non di un potere discrezionale, dev’essere valutata unicamente sulla base del regolamento 2017/1001, come interpretato dal giudice dell’Unione, e non sulla base di una prassi decisionale anteriore dell’EUIPO, che non può, in ogni caso, vincolare il giudice dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 2 giugno 2016, REVOLUTION, T‑654/14, non pubblicata, EU:T:2016:334, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).

131    In secundis, nella misura in cui la ricorrente fa valere, nell’ambito dell’ottavo e del dodicesimo motivo, una violazione dell’articolo 118 TFUE e uno sviamento di potere in quanto la commissione di ricorso l’avrebbe privata di una misura di protezione efficace, nonché dell’articolo 36 TFUE e dell’articolo 14 del regolamento 2017/1001 in quanto la commissione di ricorso non avrebbe correttamente interpretato l’esclusività conferita dalla registrazione del marchio, in primo luogo, occorre rilevare che, in forza dell’articolo 118, primo comma, TFUE, nell’ambito dell’instaurazione o del funzionamento del mercato interno, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure relative alla creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell’Unione e per la realizzazione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello dell’Unione.

132    Orbene, la ricorrente non può trarre da una siffatta disposizione un diritto soggettivo alla registrazione di un segno o un diritto a chiedere l’annullamento di una decisione recante diniego di tale registrazione sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 3, del regolamento 2017/1001. A tale proposito, è del resto a giusto titolo che l’EUIPO sostiene che il sistema istituito da tale regolamento intende garantire la protezione dei marchi che soddisfano le condizioni di registrazione e che l’efficacia di tale sistema si traduce proprio nella garanzia che i marchi, che non soddisfano tali requisiti, non saranno tutelati.

133    In secondo luogo, per quanto riguarda l’articolo 36 TFUE e l’articolo 14 del regolamento 2017/1001, è sufficiente rilevare che tali disposizioni prevedono solo taluni effetti della registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea e sono quindi irrilevanti nel contesto delle presenti cause, che riguardano le condizioni che devono essere soddisfatte prima di una registrazione.

134    In terzo luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo il quale la procedura applicata nei suoi confronti non sarebbe stata «trasparente, rigorosa, corretta ed equa», si deve constatare, alla stregua dell’EUIPO, che tale censura non è affatto corroborata da spiegazioni supplementari nel ricorso.

135    Infine, in terzo luogo, nella misura in cui la ricorrente fa valere, nell’ambito dell’undicesimo motivo, uno sviamento di potere e una violazione delle forme sostanziali in quanto la commissione di ricorso avrebbe imposto condizioni illegittime che richiedono nuovi elementi di prova, è giocoforza constatare che spettava alla ricorrente fornire elementi di prova sufficienti, in particolare alla luce dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001. In tale contesto, il fatto che gli organi dell’EUIPO abbiano fornito alla ricorrente, di loro propria iniziativa e nel rispetto del principio di buona amministrazione, diverse occasioni per presentare osservazioni o elementi di prova (v. punti 4, 5 e da 8 a 11 supra) non costituisce uno sviamento di potere ai sensi della giurisprudenza citata al punto 103 supra o una violazione delle forme sostanziali.

136    Peraltro, si deve constatare che, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, la commissione di ricorso non ha commesso errori di valutazione quando ha considerato, al punto 52 delle decisioni impugnate, che la presentazione dei sondaggi d’opinione pubblica che dimostravano che il pubblico di riferimento percepiva i titoli della serie della ricorrente contenenti numeri (e segnatamente i segni di cui trattasi) come provenienti dalla ricorrente potrebbe essere utile per dimostrare che tali segni possedevano un carattere distintivo secondario. Infatti, se è vero che la ricorrente ha prodotto, dinanzi all’EUIPO, sondaggi d’opinione pubblica, è a giusto titolo che la commissione di ricorso ha ritenuto, al punto 54 delle decisioni impugnate, che tali sondaggi confermavano che le riviste di parole crociate della ricorrente possedevano una quota importante del mercato, ma non erano una prova che i segni in questione fossero percepiti dal pubblico di riferimento come un marchio. È del resto dinanzi al Tribunale che la ricorrente ha prodotto per la prima volta un sondaggio al quale si riferiva la commissione di ricorso al punto 52 delle decisioni impugnate, il che giustifica in ogni caso di escludere un siffatto documento in quanto irricevibile (v. punti da 18 a 24 supra).

137    Per quanto riguarda gli elementi di prova prodotti dalla ricorrente in tempo utile, risulta da quanto precede (v., in particolare, punti da 72 a 96 supra) che l’interpretazione che ne ha dato la commissione di ricorso non è viziata da errori di valutazione.

138    Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre respingere anche i motivi sesto e da ottavo a dodicesimo e, pertanto, i ricorsi in toto.

 Sulle spese

139    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese, conformemente alle conclusioni dell’EUIPO.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      I ricorsi sono respinti.

2)      La Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o. è condannata alle spese, incluse quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

Collins

Barents

Passer

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 26 giugno 2019.

Firme


*      Lingua processuale: il polacco.