Language of document : ECLI:EU:T:2002:176

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

9 luglio 2002 (1)

«Programma di incentivazione dello sviluppo e della distribuzione delle opere audiovisive europee (MEDIA II) - Decisione di sostegno finanziario - Rigetto - Motivazione implicita»

Nella causa T-333/00,

Rougemarine SARL, con sede in Parigi (Francia), rappresentata dagli avv.ti T. Levy e O. Rezlan, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle sig.re K. Banks e M. Wolfcarius, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

sostenuta da

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dal sig. A. Lopes Sabino, in qualità di agente,

interveniente,

avente ad oggetto il ricorso diretto, da un lato, all'annullamento della decisione, contenuta in una lettera del 5 settembre 2000, con cui la Commissione rifiuta di concedere alla ricorrente un sostegno finanziario nell'ambito del programma MEDIA II e, dall'altro, al risarcimento del danno subito a seguito di tale rifiuto,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

composto dai sigg. J.D. Cooke, presidente, R. García-Valdecasas e dalla sig.ra P. Lindh, giudici,

cancelliere: sig.ra B. Pastor, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 22 febbraio 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1.
    Il 10 luglio 1995 il Consiglio adottava la decisione 95/563/CE, relativa all'attuazione di un programma di incentivazione dello sviluppo e della distribuzione delle opere audiovisive europee (MEDIA II - Sviluppo e distribuzione) (1996-2000) (GU L 321, pag. 25).

2.
    Responsabile dell'attuazione di tale programma, la Commissione accorda sostegni finanziari alle imprese di cui seleziona i progetti a seguito di una procedura definita all'art. 5 della decisione 95/563 di invito a sottoporre proposte.

3.
    L'art. 3, quarto comma, della decisione 95/563 precisa quali sono le imprese che possono ottenere tale sostegno:

«Fatti salvi gli accordi e le convenzioni di cui la Comunità è parte contraente, le imprese beneficiarie del programma devono essere detenute e continuare ad esserlo, sia direttamente sia mediante partecipazione maggioritaria, da Stati membri e/o cittadini di Stati membri».

4.
    Con il suo invito a sottoporre proposte 3/2000, la Commissione ha fornito gli orientamenti per sottoporre una proposta al fine di ottenere un sostegno allo sviluppo di opere audiovisive (opere di fantasia, documentari creativi) presentate da società di produzione indipendenti europee (in prosieguo: gli «orientamenti»).

5.
    Gli orientamenti, al loro punto 2, secondo trattino, definiscono le società di produzione europea nel modo seguente:

«Impresa la cui principale attività è la produzione audiovisiva e che è detenuta, sia direttamente, sia mediante partecipazione maggioritaria, da cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, del SEE nonché da cittadini degli altri Stati europei che partecipano al programma MEDIA e stabilita in uno di tali paesi».

6.
    Gli orientamenti forniscono, al punto 3.1.1, i criteri di valutazione seguenti per la selezione dei progetti di opere audiovisive:

«-    qualità e originalità del soggetto (valutato sulla base del trattamento, del copione, dello “storyboard”, ecc.)

-    produzioni all'attivo della società offerente e del suo personale (...)

-    potenziale di produzione del progetto (...)

-    possibilità di sfruttamento a livello internazionale del progetto (...)».

7.
    Gli orientamenti indicano, al punto 1, in fine, che la Commissione ha incaricato «the European MEDIA Development Agency» (EMDA) di assisterla nella valutazione dei progetti.

Fatti

8.
    La ricorrente è una società di produzione audiovisiva con sede in Francia. Il suo amministratore e azionista di maggioranza, il sig. S. Aloui, è cittadino tunisino e, dal 1991, risiede in Francia.

9.
    La ricorrente ha risposto senza successo a diversi inviti a sottoporre proposte emessi nell'ambito del programma MEDIA II. Il 30 marzo 2000, a seguito della pubblicazione dell'invito a sottoporre proposte 3/2000, il suo amministratore si è rivolto alla Commissione nei seguenti termini:

«Intendo presentare un progetto nell'ambito dell'invito a sottoporre proposte 3/2000 per ottenere un sostegno allo sviluppo di opere audiovisive.

La Rougemarine è una società di produzione indipendente di diritto francese ed è detenuta in maggioranza dal suo amministratore che non è cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea né di un altro Stato europeo che partecipa al programma MEDIA.

Mi chiedo se [Rougemarine] sia considerata una società europea di produzione ai sensi della definizione contenuta negli [orientamenti].

(...)».

10.
    Con messaggio elettronico del 31 marzo 2000 la Commissione ha risposto nel senso che la ricorrente non sembrava corrispondere alla definizione di società europea di produzione enunciata negli orientamenti.

11.
    Il 14 aprile 2000 la ricorrente ha sottoposto un progetto dal titolo «Hôr» nell'ambito dell'invito a sottoporre proposte 3/2000 di cui la Commissione ha accusato ricevuta il 26 maggio 2000 precisando che i progetti sarebbero stati valutati da un gruppo di esperti indipendenti.

12.
    Con lettera 5 settembre 2000 la Commissione informava la ricorrente della sua decisione di non ammettere il progetto «Hôr» (in prosieguo: la «decisione impugnata») nei termini seguenti:

«L'esame delle proposte ricevute è ormai chiuso e, purtroppo, il progetto [“Hôr”] non è stato selezionato.

Tutti i progetti sottoposti (577 domande in totale) sono stati accuratamente esaminati alla luce dei seguenti criteri di selezione:

-    qualità e originalità del soggetto,

-    esperienza della società offerente e dei componenti del suo gruppo di collaboratori,

-    idoneità del progetto ad essere prodotto,

-    idoneità a formare oggetto di una distribuzione internazionale.

Tenuto conto dell'eccellente qualità di un gran numero di proposte, la Commissione ha selezionato 90 progetti nell'ambito di questo invito per una previsione di spesa totale di 3,9 milioni di euro, con una percentuale di accettazione del 16%.

Malgrado la risposta negativa che siamo stati costretti a darLe in ordine al citato progetto, La ringraziamo del Suo interesse per il programma MEDIA. Speriamo in una Sua partecipazione ad uno dei prossimi inviti a sottoporre proposte organizzati dal programma MEDIA».

Procedimento

13.
    Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 3 novembre 2000, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

14.
    Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 27 dicembre 2000, il Consiglio ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno della Commissione. Con ordinanza 29 gennaio 2001 il presidente della Quinta Sezione del Tribunale ha ammesso tale intervento.

15.
    L'interveniente ha presentato la sua memoria il 6 marzo 2001.

16.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale.

17.
    Le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti posti dal Tribunale sono state sentite all'udienza del 22 febbraio 2002.

Conclusioni delle parti

18.
    La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-    accogliere l'eccezione di illegittimità sollevata nei confronti della decisione 95/563;

-    annullare la decisione impugnata;

-    concederle il risarcimento del danno provocato da tale decisione;

-    condannare la Commissione alle spese.

19.
    La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

-    dichiarare l'eccezione di illegittimità e il ricorso di annullamento irricevibili o, in subordine, respingerli;

-    respingere la domanda di risarcimento danni;

-    condannare la ricorrente alle spese.

20.
    L'interveniente conclude che il Tribunale voglia:

-    respingere l'eccezione di illegittimità sollevata nei confronti della decisione 95/563;

-    condannare la ricorrente alle spese.

Sulla domanda di annullamento

21.
    La ricorrente deduce un motivo unico, ricavato dal carattere discriminatorio della decisione impugnata. Essa contesta alla Commissione il fatto di aver rifiutato di concederle un sostegno finanziario in quanto il suo azionista di maggioranza è tunisino. Benché tale motivo non appaia espressamente nella decisione impugnata, la ricorrente sostiene che esso sarebbe stato, in realtà, determinante. Ritenendosi quindi vittima di una discriminazione, la ricorrente contesta, in via principale, la legittimità della decisione impugnata e, in via incidentale, fa valere, tramite un'eccezione, l'illegittimità della condizione relativa alla cittadinanza di cui all'art. 3, quarto comma, della decisione 95/563.

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

22.
    La Commissione sostiene che la domanda di annullamento è irricevibile. Essa ritiene infatti che la ricorrente non comprovi un interesse ad agire avverso la decisione impugnata per ragioni che non hanno motivato quest'ultima. La Commissione contesta l'argomento della ricorrente secondo cui il progetto di quest'ultima non è stato selezionato a causa del fatto che la stessa non soddisfa il criterio di ammissibilità attinente alla qualità di società di produzione europea (art. 3, quarto comma, della decisione 95/563). Essa precisa che la decisione impugnata si basa esclusivamente sul fatto che è risultato, a seguito di un esame svolto da un perito indipendente, che il progetto della ricorrente non soddisfaceva i criteri di selezione (punto 3.1.1 degli orientamenti) e non poteva, quindi, fruire di fondi comunitari. Di conseguenza, non può parlarsi di un qualsiasi motivo implicito di rigetto. La ricorrente non avrebbe quindi alcun interesse ad agire nei confronti di un motivo che non è alla base della decisione impugnata.

Giudizio del Tribunale

23.
    Con le sue obiezioni la Commissione contesta la pertinenza delle censure della ricorrente e non l'interesse ad agire di questa. Infatti, la questione se la decisione impugnata si basa, in modo implicito, sulla circostanza che la ricorrente non risponde alla definizione di società di produzione europea di cui all'art. 3, quarto comma, della decisione 95/563 rientra nell'esame del merito della controversia e non della sua ricevibilità.

24.
    Pertanto il ricorso è ricevibile.

Sul merito

Argomenti delle parti

25.
    La ricorrente sostiene, in primo luogo, che la decisione impugnata viola l'art. 12 CE e il principio fondamentale di uguaglianza.

26.
    L'opposizione sistematica della Commissione ai diversi progetti della ricorrente dimostrerebbe che proprio la cittadinanza del principale azionista di quest'ultima costituisce il vero motivo della decisione impugnata.

27.
    La ricorrente asserisce che, malgrado i suoi sforzi, tutti i progetti da essa presentati nell'ambito del programma MEDIA sono stati respinti dalla Commissione in termini strettamente identici, il che dimostra la volontà di quest'ultima di escluderla senza spiegare ulteriormente le sue decisioni.

28.
    La Commissione avrebbe ricordato peraltro, nel suo messaggio elettronico del 31 marzo 2000, che la ricorrente non sembrava corrispondere alla definizione di società di produzione europea.

29.
    Secondo la ricorrente, i progetti da essa presentati nell'ambito degli inviti a sottoporre proposte 3/97, 3/98 e 3/2000 soddisfacevano i criteri di selezione. Essa evidenzia, in particolare, gli elementi che consentono di concludere che il progetto «Hôr», controverso nel caso di specie, soddisfaceva i criteri di selezione attinenti alla qualità e all'originalità del suo soggetto, al «savoir faire» della società di produzione e dei componenti del suo gruppo di collaboratori, all'idoneità del progetto ad essere prodotto, nonché alle possibilità di produzione internazionale.

30.
    Peraltro, la Commissione non avrebbe mai fatto valere l'esistenza di una relazione peritale prima della proposizione del ricorso in esame. Ora, secondo la ricorrente, la Commissione non avrebbe potuto escludere il progetto «Hôr» senza far riferimento a tale relazione peritale se essa fosse esistita alla data della decisione impugnata. La ricorrente ritiene che questo fatto dimostri che, in realtà, la Commissione si sia limitata a respingere la sua domanda in quanto il suo principale azionista è tunisino, anche se tale motivo non risulta espressamente dalla decisione impugnata.

31.
    A parere della ricorrente, il criterio della cittadinanza che le sarebbe stato così applicato porta a una situazione discriminatoria tra società europee in base alla cittadinanza del loro principale azionista; tale discriminazione sarebbe in contrasto con il principio generale della parità di trattamento sancito dalla giurisprudenza e dall'art. 12 CE.

32.
    In secondo luogo, tramite un'eccezione, la ricorrente contesta la legittimità del criterio di ammissibilità attinente alla cittadinanza degli azionisti delle società di produzione europee, quale enunciato all'art. 3, quarto comma, della decisione 95/563 alla luce dell'art. 12 CE e del principio fondamentale di uguaglianza.

33.
    La Commissione contesta tali censure e sottolinea che il rifiuto contenuto nella decisione impugnata si basa sulla debolezza intrinseca del progetto della ricorrente e non già su una qualsiasi forma di discriminazione. Essa rileva che il ricorso è infondato giacché contesta un motivo di rigetto non riportato nella decisione impugnata e che, pertanto, la motivazione di questa è sufficiente.

34.
    In subordine, la Commissione fa valere che il controverso requisito della cittadinanza è compatibile con il principio di non discriminazione.

35.
    In proposito, il Consiglio precisa che il criterio della cittadinanza contestato dalla ricorrente è obiettivo e non discriminatorio. Esso ricorda che non esiste alcun principio generale di diritto comunitario che imponga alla Comunità di riservare, sotto ogni aspetto, ai paesi terzi e ai loro cittadini un trattamento identico a quello riconosciuto agli Stati membri e ai loro cittadini (sentenze della Corte 28 ottobre 1982, causa 52/81, Faust/Commissione, Racc. pag. 3745, punto 25; 10 marzo 1998, causa C-122/95, Germania/Consiglio, Racc. pag. I-973, punto 56, e cause riunite C-364/95 e C-365/95, T. Port, Racc. pag. I-1023, punto 76).

36.
    Inoltre, l'art. 12 CE costituirebbe il fondamento del principio della parità di trattamento tra i cittadini comunitari, principio inapplicabile, in generale, ai cittadini degli Stati terzi (sentenze della Corte 19 gennaio 1988, causa 223/86, Pesca Valentia, Racc. pag. 83, punto 18, e 5 giugno 1997, cause riunite C-64/96 e C-65/96, Uecker e Jacquet, Racc. pag. I-3171, punto 16).

Giudizio del Tribunale

37.
    Occorre constatare che la motivazione della decisione impugnata discende esclusivamente dall'insufficienza del progetto per il quale la ricorrente ha chiesto il sostegno finanziario della Comunità. La decisione impugnata non contiene alcuna menzione relativa all'ammissibilità della ricorrente al programma MEDIA II o all'invito a sottoporre proposte 3/2000, alla luce della definizione di società di produzione europea. Le censure relative al carattere discriminatorio del criterio di ammissibilità sancito dall'art. 3, quarto comma, della decisione 95/563 risultano quindi, a prima vista, prive di pertinenza nei limiti in cui l'applicazione di tale criterio non risulta nella motivazione della decisione impugnata.

38.
    La ricorrente ritiene cionondimeno che la decisione impugnata si basi, implicitamente, sulla circostanza che essa non è una società di produzione europea ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della decisione 95/563. Di fronte alla chiara formulazione della decisione impugnata, spetta alla ricorrente provare che quest'ultima si basi in realtà su un motivo implicito attinente alla cittadinanza del suo azionista principale. A tal fine, la ricorrente fa valere, in primo luogo, i rifiuti ad essa opposti in risposta agli inviti a sottoporre proposte 3/97 e 3/98 e, in secondo luogo, la comunicazione 31 marzo 2000 con cui la Commissione la informava che essa non sembrava corrispondere alla definizione di società di produzione europea.

39.
    Tuttavia, le richieste di sostegno finanziario presentate dalla ricorrente in risposta agli inviti a sottoporre proposte 3/97 e 3/98 sono state respinte dalla Commissione per la loro qualità intrinseca e non già per un qualsivoglia motivo ricavato dall'inammissibilità della ricorrente al sostegno stesso.

40.
    E' vero che, nella sua comunicazione 31 marzo 2000, la Commissione ha effettivamente reso noto alla ricorrente che quest'ultima «non sembra[va] corrispondere» alla definizione di società di produzione europea enunciata negli orientamenti.

41.
    Cionondimeno è giocoforza constatare che la ricorrente non si è ritenuta vincolata da questa comunicazione ed ha successivamente presentato una domanda di sostegno nell'ambito dell'invito a sottoporre proposte 3/2000. La Commissione, quando ha trattato tale domanda, non si è limitata ad accertare se la ricorrente rispondesse al criterio di cittadinanza enunciato all'art. 3, quarto comma, della decisione 95/563. Dal fascicolo risulta che la Commissione ha effettivamente proceduto all'esame di merito del progetto della ricorrente. Essa ha prodotto, in proposito, la relazione del perito indipendente incaricato di procedere alla valutazione delle domande di sostegno finanziario. Questi ha posto in rilievo le insufficienze del progetto, in particolare la circostanza che il copione non appariva abbastanza compiuto e che il programma di spesa previsto era troppo elevato rispetto al pubblico potenziale. Di conseguenza, non si può dubitare del carattere effettivo del controllo del progetto della ricorrente effettuato dalla Commissione alla luce dei criteri di selezione.

42.
    Questa conclusione non può quindi essere rimessa in discussione per il fatto che la decisione impugnata non precisa gli elementi specifici che hanno indotto la Commissione a concludere che il progetto della ricorrente non soddisfaceva i criteri di selezione dell'invito a sottoporre proposte 3/2000 o per la circostanza che, prima della proposizione del presente ricorso, la Commissione non ha trasmesso o menzionato la relazione peritale sulla base della quale essa ha adottato la decisione impugnata.

43.
    In quanto le censure della ricorrente vengano intese come comprendenti anche un'insufficienza di motivazione della decisione impugnata, l'accertamento se la motivazione della decisione impugnata soddisfi i requisiti di cui all'art. 253 CE va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia.

44.
    Nel caso di specie, la sommarietà della motivazione della decisione con cui la Commissione rifiuta di accordare un sostegno finanziario nell'ambito del programma MEDIA II appare come una conseguenza ineluttabile del trattamento di un numero elevato di domande di sostegno presentate nell'ambito dell'invito a sottoporre proposte 3/2000 sulle quali la Commissione era tenuta a pronunciarsi in termini brevi. Dalla decisione impugnata risulta che la Commissione ha respinto circa l'84% delle 577 domande di sostegno finanziario da essa esaminate. Di conseguenza, una motivazione più dettagliata a sostegno di ciascuna decisione individuale avrebbe sostanzialmente rallentato la procedura di concessione dei fondi comunitari disponibili nell'ambito dell'invito a sottoporre proposte 3/2000 (v., per analogia, sentenza della Corte 7 febbraio 1990, causa C-213/87, Gemeente Amsterdam e VIA/Commissione, Racc. pag. I-221, pubblicazione sommaria, punto 2). Benché laconica, la motivazione della decisione impugnata ha consentito alla ricorrente di difendere i suoi diritti e al Tribunale di esercitare il suo controllo.

45.
    Ne consegue che la ricorrente non è riuscita a provare che la decisione impugnata si basa implicitamente sul fatto che la Commissione ha ritenuto che essa non sia una società atta a fruire di un sostegno finanziario nell'ambito del programma MEDIA II.

46.
    Di conseguenza, le censure basate sul carattere discriminatorio della definizione di società di produzione europea non sono pertinenti e devono quindi essere respinte. Pertanto, non occorre accertare la fondatezza delle censure della ricorrente dirette, tramite un'eccezione, contro la definizione della nozione di società di produzione europea enunciata all'art. 3, quarto comma, della decisione 95/563, dato che queste sono altrettanto prive di pertinenza.

47.
    La domanda di annullamento dev'essere quindi respinta.

Sulla domanda di risarcimento danni

Argomenti delle parti

48.
    La ricorrente chiede il risarcimento del danno subito a seguito della discriminazione di cui si ritiene vittima, danno da essa valuto, in via provvisoria, in euro 2 446 386,70.

49.
    La Commissione ribatte che la ricorrente non ha dimostrato che nella fattispecie concorrano le condizioni relative alla sussistenza della responsabilità della Comunità.

Giudizio del Tribunale

50.
    Secondo una giurisprudenza costante, la sussistenza della responsabilità extracontrattuale della Comunità presuppone che ricorra un insieme di condizioni per quanto riguarda l'illegittimità del comportamento di cui si fa carico alle istituzioni comunitarie, l'effettività del danno e l'esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento e il danno lamentato (v., in tal senso, sentenza della Corte 17 maggio 1990, causa C-87/89, Sonito e a./Commissione, Racc. pag. I-1981, punto 16, e sentenza del Tribunale 29 ottobre 1998, causa T-13/96, TEAM/Commissione, Racc. pag. II-4073, punto 68).

51.
    Dall'esame del ricorso di annullamento risulta che, poiché la Commissione non ha commesso alcun illecito tale da far sussistere la responsabilità della Comunità, manca una delle condizioni necessarie per l'insorgere della stessa.

52.
    Di conseguenza, occorre respingere la domanda di risarcimento danni della ricorrente, senza che sia necessario accertare se siano soddisfatte le altre condizioni per la sussistenza della responsabilità della Comunità.

53.
    Da tutto quanto precede risulta che il ricorso dev'essere respinto in toto.

Sulle spese

54.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, essa va condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle della Commissione, in conformità alle conclusioni di quest'ultima.

55.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale, il Consiglio, interveniente, sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    Il ricorso è respinto.

2)    La ricorrente sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla convenuta.

3)    L'interveniente sopporterà le proprie spese.

Cooke
García-Valdecasas
Lindh

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 luglio 2002.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

J.D. Cooke


1: Lingua processuale: il francese.