Language of document : ECLI:EU:T:2022:568

Edizione provvisoria

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione)

21 settembre 2022 (*)

«FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Spese sostenute dalla Francia – Sostegno accoppiato facoltativo – Requisiti di ammissibilità – Settori e produzioni ammissibili – Articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013»

Nella causa T‑475/21,

Repubblica francese, rappresentata da A.‑L. Desjonquères, F. Alabrune, T. Stéhelin, G. Bain e J.‑L. Carré, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da C. Perrin e A. Sauka, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione),

composto da M.J. Costeira, presidente, M. Kancheva e I. Dimitrakopoulos (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

vista la fase scritta del procedimento,

visto che le parti non hanno presentato, nel termine di tre settimane a decorrere dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, domanda di fissazione di un’udienza, e avendo deciso, a norma dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire omettendo la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso, basato sull’articolo 263 TFUE, la Repubblica francese chiede l’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2021/988 della Commissione, del 16 giugno 2021, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese sostenute dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2021, L 218, pag. 9; in prosieguo: la «decisione impugnata»), nella parte in cui ha escluso dal finanziamento, da parte del FEAGA, la somma di EUR 45 869 990,19 corrispondente alle spese sostenute a titolo di misura di sostegno accoppiato facoltativo a favore della produzione di leguminose da foraggio, relative all’anno di domanda 2017.

 Fatti

2        Il 1º agosto 2016, a norma dell’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 608), le autorità francesi hanno notificato alla Commissione europea una misura di sostegno accoppiato a favore del settore delle colture proteiche, intitolata «24. Aiuto alla produzione di leguminose da foraggio» (in prosieguo: la «misura 24»). Al punto 2.2.b) di tale notifica, veniva precisato, in particolare, che, per tale regime di sostegno accoppiato, le superfici ammissibili erano quelle coltivate a leguminose da foraggio pure, miscelate tra loro o miscelate con altre specie (cereali, altre graminacee, semi oleosi), se la miscela conteneva almeno il 50% di sementi di leguminose da foraggio al momento dell’impianto.

3        Per gli anni di domanda 2015 e 2016 (vale a dire gli anni finanziari 2016 e 2017), la Commissione ha avviato un’indagine, con il numero NAC/2016/021/FR, in esito alla quale ha constatato che i requisiti di ammissibilità stabiliti per la misura 24 non erano conformi al diritto dell’Unione europea e, pertanto, ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2018/1841 della Commissione, del 16 novembre 2018, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del FEAGA e del FEASR (GU 2018, L 298, pag. 34), che ha applicato una rettifica finanziaria alla Repubblica francese per le spese sostenute nell’ambito di tale misura.

4        La Commissione ha avviato una nuova indagine per l’anno di domanda 2017, registrata con il numero NAC/2018/009/FR.

5        Con lettera del 4 maggio 2018, la Commissione ha comunicato alla Repubblica francese i risultati dell’indagine summenzionata, a norma dell’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU 2014, L 255, pag. 59). In tale comunicazione del 4 maggio 2018, la Commissione ha constatato che i requisiti di ammissibilità della misura 24 non erano mutati rispetto a quelli applicabili per gli anni di domanda 2015 e 2016, poiché le miscele di leguminose con graminacee continuavano a figurare tra le superfici ammissibili al sostegno accoppiato. La Commissione ha quindi comunicato alle autorità francesi che essa considerava i pagamenti effettuati nell’ambito della misura 24, a decorrere dall’anno di domanda 2017, irregolari e non ammissibili al finanziamento dell’Unione. La Commissione ha inoltre invitato le autorità francesi a fornire una stima del rischio per il FEAGA per l’anno di domanda 2017 e a modificare i requisiti di ammissibilità della misura 24.

6        Con lettera del 6 novembre 2018, le autorità francesi, da un lato, hanno contestato l’applicazione di una rettifica finanziaria pari all’importo dell’aiuto versato per le superfici coperte da miscele di leguminose e di graminacee e, dall’altro, hanno fatto valere, in sostanza, che nessuna disposizione regolamentare escludeva le graminacee dai sostegni accoppiati.  

7        Con lettera del 17 dicembre 2019, inviata sulla base dell’articolo 34, paragrafo 3, terzo comma, e dell’articolo 40, paragrafo 1, del regolamento n. 908/2014, la Commissione ha formalmente comunicato alla Repubblica francese l’importo stimato della rettifica proposta per l’anno di domanda 2017, ossia la somma di EUR 45 869 990,19.

8        Con lettera del 3 febbraio 2020, le autorità francesi hanno chiesto l’avvio di una procedura di conciliazione sulla base dell’articolo 40, paragrafo 1, del regolamento n. 908/2014. Il 2 agosto 2020 l’organo di conciliazione ha presentato la sua relazione, nella quale ha concluso per l’assenza di una possibile conciliazione tra le parti.

9        Con lettera del 5 marzo 2021, la Commissione ha trasmesso alle autorità francesi la sua posizione definitiva in seguito alla relazione dell’organo di conciliazione, nella quale ha confermato, in sostanza, che, poiché le graminacee non erano menzionate nell’elenco dei settori e delle produzioni ammissibili al sostegno accoppiato, redatto all’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013, le miscele di leguminose e di graminacee, anche in percentuale minoritaria, non potevano beneficiare di tale sostegno.

10      Con la decisione impugnata, la Commissione ha escluso, in particolare, dal finanziamento dell’Unione le spese sostenute dalla Repubblica francese per la misura 24, relative all’anno di domanda 2017, per un importo pari a EUR 45 869 990,19.

 Conclusioni delle parti

11      La Repubblica francese chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata nella parte in cui applica una rettifica finanziaria di importo pari a EUR 45 869 990,19 alle spese relative alla misura 24, inerenti all’anno di domanda 2017;

–        condannare la Commissione alle spese.

12      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la Repubblica francese alle spese.

 In diritto

13      A sostegno del ricorso, la Repubblica francese deduce un motivo unico, vertente sulla violazione dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013. Infatti, la Repubblica francese sostiene che, ritenendo che le leguminose coltivate miscelandole con graminacee non potessero beneficiare di un regime di sostegno accoppiato, la Commissione ha interpretato erroneamente detta disposizione.

14      A tal riguardo, la Repubblica francese fa valere che da un’interpretazione letterale, contestuale e teleologica dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013 risulta che la nozione di «settore», prevista da tale disposizione, ha una portata più ampia della nozione di «produzione», il che sarebbe confermato, in particolare, dalla distinzione tra produzioni agricole e settori agricoli operata dall’articolo 52, paragrafo 3, e dall’articolo 54, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1307/2013, dal considerando 49 di detto regolamento e dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 671). Pertanto, secondo la Repubblica francese, a norma dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013, gli Stati membri, al fine di prevenire l’aggravamento di difficoltà esistenti, possono concedere un sostegno accoppiato o a favore di un settore agricolo specifico, vale a dire a più tipi di produzioni appartenenti in via principale o secondaria a tale settore, o a un solo tipo specifico di produzione agricola.

15      Per quanto riguarda più in particolare il settore delle colture proteiche, menzionato all’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013, la Repubblica francese ritiene che esso non designi una produzione specifica, ma si riferisca al settore delle piante appartenenti alla famiglia delle leguminose, coltivate per la loro ricchezza di proteine.

16      Ciò premesso, la Repubblica francese sostiene che il settore delle colture proteiche deve essere oggetto di un’interpretazione estensiva tale da includervi tutte le pratiche comuni consolidate in uno Stato membro per la produzione di specie di leguminose coltivate per la loro ricchezza di proteine.

17      Orbene, in Francia, le colture di leguminose destinate al foraggio degli animali sarebbero comunemente coltivate miscelandole con altre specie, quali le graminacee. Infatti, la coltivazione di leguminose miscelate con graminacee presenterebbe non solo un interesse agricolo, in quanto consentirebbe agli allevatori di disporre di un foraggio più digeribile per gli animali, ma anche un interesse ambientale, poiché le leguminose consentirebbero di fissare nel terreno l’azoto dell’aria e, pertanto, di ridurre l’aggiunta di concimi azotati. Inoltre, la Repubblica francese fa valere che il settore delle leguminose da foraggio ha subito un notevole calo dagli anni '60. Pertanto, la concessione di un sostegno accoppiato alla coltivazione delle leguminose comprendenti le colture di leguminose da foraggio miscelate con altre specie, comprese le graminacee, corrisponderebbe all’obiettivo del sostegno accoppiato, che sarebbe quello di sostenere un settore in difficoltà incoraggiando una prassi comune e virtuosa per la salute degli animali e per l’ambiente.

18      Infine, nella replica, la Repubblica francese precisa che essa non sostiene che le leguminose e le graminacee costituiscono, rispettivamente, produzioni principali e produzioni secondarie nel settore delle colture proteiche, ma che le miscele tra leguminose e graminacee, con leguminose preponderanti, costituiscono un tipo di produzione a pieno titolo nell’ambito di detto settore.

19      La Commissione contesta gli argomenti della Repubblica francese.

20      In via preliminare, da un lato, occorre osservare che, nelle sue memorie, la Repubblica francese non contesta il fatto che le graminacee, isolatamente considerate, non rientrano nei settori o nelle produzioni il cui elenco è redatto all’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013 e che, pertanto, esse non sono, in quanto tali, ammissibili al sostegno accoppiato. D’altro lato, è pacifico tra le parti che le leguminose sono ammissibili al sostegno accoppiato nei limiti in cui tale produzione fa parte del settore delle colture proteiche, previsto espressamente all’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013.

21      Tuttavia, le parti dissentono sulla questione se le miscele tra, da un lato, prodotti agricoli rientranti in uno dei settori o in una delle produzioni il cui elenco è redatto all’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013, quali le leguminose, e, dall’altro, prodotti agricoli che non rientrano in detti settori o in dette produzioni, quali le graminacee, siano ammissibili al sostegno accoppiato.

22      Al fine di rispondere a tale questione, occorre procedere all’interpretazione letterale, contestuale e teleologica dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013 (v., in tal senso, sentenza dell’11 dicembre 2015, Finlandia/Commissione, T‑124/14, EU:T:2015:955, punto 24).

 Sull’interpretazione letterale

23      Nell’ambito di un’interpretazione letterale si deve tener conto del fatto che le norme di diritto dell’Unione sono redatte in diverse lingue e che tutte le versioni linguistiche fanno fede, il che può richiedere un confronto tra le versioni linguistiche (v., in tal senso, sentenza dell’11 dicembre 2015, Finlandia/Commissione, T‑124/14, EU:T:2015:955, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

24      L’articolo 52 del regolamento n. 1307/2013, intitolato «Norme generali», è contenuto titolo IV, intitolato «Sostegno accoppiato», capo 1, intitolato «Sostegno accoppiato facoltativo», di detto regolamento e stabilisce, al paragrafo 1, che gli Stati membri hanno la facoltà di concedere un sostegno accoppiato agli agricoltori alle condizioni previste da detto capo.

25      Ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013, il sostegno accoppiato può essere concesso ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, semi oleosi, colture proteiche, legumi da granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e prodotti lattiero‑caseari, sementi, carni ovine e caprine, carni bovine, olio di oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola, canna e cicoria da zucchero, prodotti ortofrutticoli e bosco ceduo a rotazione rapida.

26      Va osservato che l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013 redige un elenco di settori e di produzioni ammissibili al sostegno accoppiato, il cui carattere tassativo ed esaustivo è dimostrato dall’uso dell’aggettivo «suivants» («following» in inglese e «seguenti» in italiano), seguito da due punti, che precede l’elenco di detti settori e di dette produzioni.

27      Pertanto, dato che l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013, da un lato, redige un elenco tassativo di settori e di produzioni ammissibili al sostegno accoppiato e, dall’altro, non menziona le miscele tra prodotti rientranti in settori o produzioni espressamente menzionati in tale elenco e prodotti non rientranti in detti settori o in dette produzioni, l’interpretazione letterale di tale disposizione sembra avvalorare la tesi della Commissione relativa, in sostanza, all’inammissibilità di dette miscele, piuttosto che quella sostenuta dalla Repubblica francese.

 Sull’interpretazione contestuale

28      Dall’uso, da un lato, dell’aggettivo «facoltativo» nella rubrica del capo 1 del titolo IV del regolamento n. 1307/2013 e, dall’altro, dal verbo «avere la facoltà» all’articolo 52, paragrafo 1, di tale regolamento (v. supra, punto 24) risulta che il regime del sostegno accoppiato non è obbligatorio e che gli Stati membri sono quindi liberi di concedere siffatto sostegno.

29      Inoltre, conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 1307/2013, qualora gli Stati membri decidano di istituire tale sostegno, devono farlo nel rispetto di tutte le condizioni previste dal capo 1 del titolo IV di detto regolamento (v. supra, punto 24).

30      A tal riguardo, in primo luogo, a norma dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013, sono ammissibili al sostegno accoppiato i settori e le produzioni il cui elenco è redatto in detto articolo. In secondo luogo, conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, di detto regolamento, possono beneficiare di un siffatto sostegno solo i settori o le regioni di uno Stato membro in cui «determinati tipi di agricoltura» o «determinati settori agricoli», da un lato, rivestono particolare importanza per ragioni economiche, ambientali o sociali e, dall’altro, si trovano in difficoltà. L’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento n. 1307/2013 e che modifica l’allegato X di tale regolamento (GU 2014, L 181, pag. 1), precisa che dette difficoltà implicano l’esistenza di un rischio di abbandono o di declino della produzione dovuti, fra l’altro, alla bassa redditività dell’attività svolta, con ripercussioni negative sull’equilibrio economico, sociale o ambientale della regione o del settore considerati. In terzo luogo, l’articolo 52, paragrafo 5, del regolamento n. 1307/2013 dispone che tale sostegno deve essere necessario per mantenere gli attuali livelli di produzione nei settori o nelle regioni interessati.

31      Dal combinato disposto delle summenzionate disposizioni risulta quindi che il legislatore ha inteso limitare la facoltà degli Stati membri di concedere un sostegno accoppiato istituendo condizioni cumulative che limitano notevolmente la cerchia dei beneficiari ammissibili e, più in generale, il suo ambito di applicazione materiale. Pertanto, un’interpretazione estensiva di detto ambito di applicazione sarebbe incompatibile con le condizioni summenzionate.

32      Inoltre, sebbene l’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento n. 1307/2013 conferisca un certo margine di discrezionalità agli Stati membri al fine di stabilire se settori o produzioni, da un lato, rivestano particolare importanza per ragioni economiche, ambientali o sociali e, dall’altro, si trovino in difficoltà e se il sostegno accoppiato possa prevenire l’aggravamento di tali difficoltà o l’abbandono della produzione, non discende affatto da tale articolo, né da altra disposizione del regolamento n. 1307/2013 o del regolamento n. 639/2014, che gli Stati membri dispongano di un potere discrezionale analogo per quanto riguarda la definizione dei settori o delle produzioni ammissibili al sostegno accoppiato il cui elenco è redatto all’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013. Infatti, un siffatto potere discrezionale sarebbe contrario al carattere esaustivo dell’elenco redatto all’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013, che la Repubblica francese ha, del resto, espressamente riconosciuto nelle sue memorie.

33      Inoltre, occorre rilevare che l’articolo 1, lettera b), del regolamento n. 1307/2013 redige l’elenco dei diversi regimi di sostegno a favore degli agricoltori disciplinati dalle sue disposizioni. Orbene, dall’allegato 1 di detto regolamento risulta che tali regimi sono disaccoppiati dalla produzione, ad eccezione del regime di sostegno accoppiato e del pagamento specifico per il cotone, il quale è disciplinato dalle disposizioni contenute nel titolo IV, capo 2, del medesimo regolamento.

34      Di conseguenza, il sostegno accoppiato costituisce un regime di aiuti derogatorio rispetto agli altri regimi di aiuto disciplinati dal regolamento n. 1307/2013, che sono disaccoppiati dalla produzione e che, in linea di principio, non riguardano specificamente settori o produzioni agricole che si trovano difficoltà.

35      Ne consegue che, tenuto conto della natura derogatoria del sostegno accoppiato, le sue condizioni di applicazione devono essere oggetto di un’interpretazione restrittiva [v., in tal senso e per analogia, sentenze del 13 dicembre 2018, Sut, C‑514/17, EU:C:2018:1016, punto 28 e giurisprudenza ivi citata, e del 22 gennaio 2020, Pensionsversicherungsanstalt (Cessazione di attività dopo l’età pensionabile), C‑32/19, EU:C:2020:25, punto 38 e giurisprudenza ivi citata].

36      Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve concludere che i settori e le produzioni ammissibili, il cui elenco è redatto all’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013, devono essere interpretati in senso restrittivo.

37      Pertanto, l’interpretazione contestuale dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013 non corrobora la tesi della Repubblica francese per quanto riguarda l’ammissibilità delle miscele che contengono prodotti agricoli rientranti in uno dei settori o di una delle produzioni il cui elenco è espressamente redatto in detto articolo e altri prodotti che non rientrano in detti settori o in dette produzioni.

 Sull’interpretazione teleologica

38      Ai fini dell’interpretazione teleologica dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013, occorre tener conto dell’obiettivo del regime di sostegno accoppiato, menzionato al considerando 49 e all’articolo 52, paragrafo 5, del medesimo regolamento. Da tale considerando e da quest’ultima disposizione, in combinato disposto con l’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento n. 1307/2013 e con l’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento n. 639/2014 (v. supra, punto 30), risulta che il sostegno accoppiato non ha l’obiettivo di sostenere la produzione agricola in generale, ma mira a creare un incentivo a mantenere i livelli attuali di produzione nei settori o nelle regioni specifici di uno Stato membro nei quali determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli, che rivestono particolare importanza per ragioni economiche e sociali, si trovano difficoltà che possono condurre all’abbandono o al declino della produzione e avere ripercussioni negative sull’equilibrio economico, sociale o ambientale della regione o del settore considerati.

39      Ne consegue che l’obiettivo del sostegno accoppiato è di sostenere la produzione relativa a determinati settori agricoli o a determinate produzioni che si trovano in difficoltà, al fine di evitare l’abbandono o il declino di tale produzione nonché l’impatto negativo che ne deriverebbe per l’equilibrio economico, sociale o ambientale della regione o del settore considerati.

40      Nel caso di specie, occorre ricordare che la misura 24, intitolata «Aiuto alla produzione di leguminose da foraggio», era diretta a incentivare la produzione di leguminose da foraggio, poiché, secondo la notifica effettuata dalla Repubblica francese conformemente all’articolo 52, paragrafo 4, del regolamento n. 1307/2013, le superfici coltivate a leguminose da foraggio avevano iniziato a registrare un calo dal 2010 e le superfici coltivate a leguminose da foraggio pure erano in continuo e significativo declino.

41      La Repubblica francese afferma, in sostanza, che un sostegno accoppiato alla coltivazione di leguminose ricche di proteine, che includerebbe segnatamente le miscele di leguminose e di graminacee, risponde all’obiettivo di sostegno di un settore in difficoltà particolarmente importante per ragioni economiche, sociali o ambientali, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento n. 1307/2013.

42      A tal riguardo, in primo luogo, la Repubblica francese afferma che le leguminose hanno la particolarità di fissare l’azoto dell’aria nel terreno e di evitare così l’aggiunta di concimi azotati e che questa è la ragione per cui le leguminose sono spesso e tradizionalmente seminate con altre specie.

43      Orbene, dall’argomento summenzionato non risulta che le leguminose siano esclusivamente o principalmente seminate con le graminacee. Pertanto, detto argomento non è tale da dimostrare che l’obiettivo perseguito dalla misura 24, conformemente al regolamento n. 1307/2013, che consiste nel sostenere la produzione di leguminose da foraggio al fine di mantenere il suo livello attuale (v. supra, punto 40), poteva essere conseguito efficacemente solo se detta produzione includeva le miscele di leguminose e di graminacee.

44      In ogni caso, occorre rilevare, al pari della Commissione, che il sostegno accoppiato non ha come obiettivo di sostenere misure aventi effetti benefici sull’ambiente e che esiste un altro regime di sostegno previsto dal regolamento n. 1307/2013 che persegue tale obiettivo (v. titolo III, intitolato «Regime di pagamento di base, regime di pagamento unico per superficie e pagamenti connessi», capo 3, intitolato «Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente» di detto regolamento).

45      Pertanto, anche supponendo che le leguminose comportino vantaggi per l’ambiente, tale circostanza non dimostra che l’obiettivo menzionato al precedente punto 40 sia perseguito in modo efficace mediante un sostegno accoppiato concesso alle miscele di leguminose e di graminacee. Pertanto, l’argomento della Repubblica francese menzionato al precedente punto 42 deve essere respinto.

46      Inoltre, nella replica, la Repubblica francese fa valere che le coltivazioni di miscele di leguminose e graminacee presentano un interesse ambientale in quanto tale, poiché la presenza di graminacee obbligherebbe le leguminose a fissare meglio l’azoto dell’aria e ad evitare, in tal modo, l’aggiunta di concimi azotati nel terreno. A sostegno di tale argomento, la Repubblica francese invoca uno studio del 2010 dell’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation e l’environnement (Istituto nazionale di ricerca per l’agricoltura, l’alimentazione e l’ambiente). Tuttavia, dal fascicolo di causa non risulta che l’argomento e lo studio summenzionati siano stati comunicati alla Commissione e siano stati oggetto di discussione nel corso del procedimento amministrativo. In tali circostanze, conformemente alla giurisprudenza secondo la quale la legittimità di una decisione della Commissione deve essere valutata alla luce delle informazioni di cui essa poteva disporre al momento in cui l’ha adottata (v., in tal senso, sentenza del 22 gennaio 2020, Lituania/Commissione, T‑19/18, non pubblicata, EU:T:2020:4, punto 42 e giurisprudenza ivi citata), l’argomento e lo studio summenzionati devono essere respinti in quanto privi di incidenza sulla fondatezza della decisione impugnata.

47      In secondo luogo, la Repubblica francese sostiene che le miscele di leguminose e di graminacee consentono agli allevatori di disporre di un foraggio più completo e più digeribile per gli animali. Orbene, si deve considerare, al pari della Commissione, che tale argomento non è pertinente, in quanto, nel caso di specie, la misura 24 non riguarda il settore dell’allevamento, ma mira a sostenere la produzione di leguminose da foraggio. Pertanto, l’argomento della Repubblica francese deve essere respinto.

48      Ne consegue che la Repubblica francese non è in grado di dimostrare che la concessione di un sostegno accoppiato alle miscele di leguminose e di graminacee risponda all’obiettivo della misura 24, conformemente al regolamento n. 1307/2013.

49      Alla luce di quanto precede, l’interpretazione teleologica dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013 tende a confermare che le miscele tra prodotti agricoli che rientrano in uno dei settori o in una delle produzioni il cui elenco è espressamente redatto in detto articolo e prodotti agricoli che non rientrano in detti settori o in dette produzioni non sono ammissibili al sostegno accoppiato.

50      Alla luce di tutto quanto precede, l’interpretazione letterale, contestuale e teleologica dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013 osta all’interpretazione estensiva della nozione di «settore» agricolo, di cui all’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013, sostenuta dalla Repubblica francese.

51      Occorre tuttavia verificare se, come sostiene la Repubblica francese, ai fini della definizione di un settore agricolo, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013, si debba tener conto di tutte le pratiche comuni e consolidate in uno Stato membro per la produzione di colture appartenenti a tale settore (v. punto 16 supra).

52      A tal riguardo, la Repubblica francese sostiene che, conformemente all’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 639/2014, le pratiche comuni e consolidate in uno Stato membro sono pertinenti per definire i determinati settori agricoli di cui all’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013.

53      La Commissione contesta gli argomenti della Repubblica francese.

54      In primo luogo, da un lato, occorre rilevare, al pari della Commissione, che il regolamento n. 639/2014 è un regolamento delegato che ha lo scopo di completare le disposizioni del regolamento n. 1307/2013. Pertanto, le sue disposizioni non possono essere invocate per derogare alle disposizioni del regolamento n. 1307/2013, in base al quale esso è stato adottato, né per interpretare tali disposizioni in senso contrario alla loro formulazione letterale e al loro impianto sistematico.

55      D’altro lato, l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 639/2014 non riguarda la definizione dei settori e delle produzioni ammissibili al sostegno accoppiato, effettuata all’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013. Infatti, l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 639/2014 si riferisce espressamente all’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento n. 1307/2013, il quale pone una condizione cumulativa e distinta da quella stabilita all’articolo 52, paragrafo 2, di detto regolamento (v. supra, punti da 30 a 32).

56      Dal combinato disposto dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 639/2014 e dell’articolo 52, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1307/2013 risulta quindi che gli Stati membri «tengono conto, in particolare, delle pertinenti strutture e condizioni di produzione della regione o del settore considerati» unicamente quando individuano, conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento n. 1307/2013, i «determinati tipi di agricoltura» o i «determinati settori agricoli» che, da un lato, rivestono particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali e che, dall’altro, si trovano in difficoltà.

57      In secondo luogo, nella replica, la Repubblica francese ha precisato, in sostanza, che essa non intendeva dimostrare che le pratiche comuni e consolidate in uno Stato membro costituivano un criterio di ammissibilità al sostegno accoppiato, ma che tali pratiche erano pertinenti per definire i determinati settori agricoli di cui all’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013. A tal riguardo, è sufficiente rilevare che tale distinzione è artificiosa. Infatti, contrariamente a quanto sostiene la Repubblica francese, la definizione dei settori elencati all’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013 è una questione che si pone al fine di determinare le colture e le produzioni ammissibili al sostegno accoppiato a norma di detto articolo. Orbene, come è stato affermato al precedente punto 32, tale articolo non conferisce alcun potere discrezionale agli Stati membri per quanto riguarda la definizione dei settori e delle produzioni ammissibili al sostegno accoppiato.

58      In terzo luogo, al fine di garantire la certezza del diritto e un’interpretazione uniforme, all’interno dell’Unione, delle disposizioni relative al sostegno accoppiato, un settore agricolo, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013, deve essere definito in base a criteri chiari e oggettivi riguardanti i prodotti agricoli che rientrano in detto settore. Pertanto, la nozione di «settore» non può essere definita sulla base delle pratiche comuni e consolidate in uno Stato membro per la produzione di colture appartenenti a un siffatto settore, le quali non riguardano i prodotti stessi e possono variare a seconda delle condizioni esistenti in ciascuno Stato membro. Inoltre, la normativa europea non prevede criteri specifici in base ai quali debba essere esaminata l’esistenza di una pratica comune e consolidata in uno Stato membro. Pertanto, l’interpretazione proposta dalla Repubblica francese è incompatibile con i requisiti di chiarezza e di prevedibilità della norma giuridica applicabile.

59      Pertanto, anche supponendo che le miscele di leguminose e di graminacee costituiscano una pratica comune e consolidata in Francia nel settore delle colture proteiche, esse non possono essere considerate parte di detto settore ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013.

60      Alla luce di tutto quanto precede, si deve ritenere che la Commissione non sia incorsa in un errore di diritto nell’interpretare l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013 nel senso che sono esclusi dal sostegno accoppiato, da un lato, i prodotti che non sono menzionati nell’elenco redatto in detto articolo o che non fanno parte di uno dei settori anch’essi menzionati in detto elenco, quali le graminacee, e, dall’altro, le miscele tra i prodotti summenzionati e quelli rientranti nei settori o nelle produzioni espressamente previsti da tale articolo.

61      Pertanto, occorre respingere il motivo unico dedotto dalla Repubblica francese e, quindi, il ricorso nel suo insieme.

 Sulle spese

62      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Repubblica francese, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Repubblica francese è condannata alle spese.

Costeira

Kancheva

Dimitrakopoulos

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 21 settembre 2022.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.