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Sentenza della Tribunale del 6 ottobre 2021 – Indo European Foods/EUIPO – Chakari (Abresham Super Basmati Selaa Grade One World’s Best Rice)

(Causa T-342/20 P) 1

(Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Abresham Super Basmati Selaa Grade One World’s Best Rice – Marchio denominativo anteriore non registrato BASMATI – Accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione e dall’Euratom – Periodo di transizione – Interesse ad agire – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001) – Regime dell’azione di common law per abuso di denominazione (action for passing off) – Rischio di presentazione ingannevole – Rischio di diluizione del marchio anteriore notorio)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Indo European Foods Ltd (Harrow, Regno Unito) (rappresentanti: A. Norris, barrister, e N. Welch, solicitor)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: H. O’Neill e V. Ruzek, agenti)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Hamid Ahmad Chakari (Vienna, Austria)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 aprile 2020 (procedimento R 1079/2019-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Indo European Foods e il sig. Chakari.

Dispositivo

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 2 aprile 2020 (procedimento R 1079/2019-4) è annullata.

Per il resto, il ricorso è respinto.

L’EUIPO è condannato alle spese, incluse le spese indispensabili sostenute dalla Indo European Foods Ltd ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO.

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1 GU C 262 del 10.8.2020.