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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg (Austria) il 10 dicembre 2020 – L GmbH / FK

(Causa C-672/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Korneuburg

Parti

Appellante, originariamente convenuta: L GmbH

Appellato, originariamente attore: FK

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 261/2004 1 debba essere interpretato nel senso che detto regolamento trova applicazione al caso di un passeggero che ha già effettuato online il check-in prima di arrivare in aeroporto e non ha alcun bagaglio da consegnare; apprende del ritardo del suo volo grazie al tabellone dell’aeroporto, attende alla porta d’imbarco di ricevere ulteriori informazioni, si rivolge allo sportello del vettore aereo per avere notizie della partenza del volo prenotato; non riceve dai dipendenti della convenuta alcuna comunicazione relativa all’eventuale partenza e al momento di effettuazione del volo, né l’offerta di un volo alternativo, e su queste premesse prenota un altro volo diretto alla sua destinazione finale, senza partire con il volo originariamente prenotato.

Se l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che un vettore aereo non è tenuto a pagare la compensazione pecuniaria a norma dell’articolo 7 del regolamento medesimo nel caso in cui raggiunga la destinazione finale del passeggero con un ritardo di 8 ore e 19 minuti perché l’aeromobile era stato danneggiato da un fulmine tre voli prima; il tecnico della società di manutenzione incaricata dal vettore aereo, chiamato dopo l’atterraggio, riscontrava solo danni minori («some minor findings») che non pregiudicavano il corretto funzionamento dell’aeromobile; il volo successivo al sinistro veniva regolarmente operato; tuttavia, da un pre-flight-check eseguito prima del volo precedente [quello in causa] risultava evidente che per il momento l’aeromobile non potesse essere utilizzato; il vettore aereo sostituiva quindi l’aeromobile originariamente previsto, che aveva subìto il danno, con un aeromobile sostitutivo, che effettuava detto volo precedente quello in causa con un ritardo in partenza di 7 ore e 40 minuti.

Se l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che le misure ragionevoli che il vettore aereo è tenuto ad adottare comprendono l’offerta al passeggero del trasferimento su un altro volo con il quale questi avrebbe raggiunto (e ha effettivamente raggiunto, dopo aver prenotato di propria iniziativa) la sua destinazione finale con un ritardo di 5 ore, anche quando il vettore aereo abbia operato il volo servendosi di un aeromobile sostitutivo, al posto di quello non più utilizzabile, con il quale il passeggero avrebbe raggiunto la propria destinazione finale con un ritardo di 8 ore e 19 minuti.

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1 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).