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Sentenza del Tribunale 13 dicembre 2011 - Meica / UAMI - Bösigner Fleischwaren (Schinken King)

(Causa T-61/09) 

["Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo Schinken King - Marchio nazionale denominativo anteriore King - Marchi nazionale e comunitario denominativi anteriori Curry King - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] - Obbligo di motivazione - Art. 73 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 75 del regolamento n. 207/2009)"]

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG (Edewecht, Germania) (rappresentante: avv. S. Russlies)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: A. Führer e G. Schneider, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Bösinger Fleischwaren GmbH (Bösingen, Germania)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 11 dicembre 2008 (procedimento R 1049/2007-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG e la Bösinger Fleischwaren GmbH

Dispositivo

La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 11 dicembre 2008 (procedimento R 1049/2007-1) è annullata.

L'UAMI è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG.

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1 - GU C 102 dell'1.5.2009.