Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 13 dicembre 2011 – Meica / UAMI – Bösinger Fleischwaren (Schinken King)
(causa T‑61/09)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo Schinken King – Marchio nazionale denominativo anteriore King – Marchi nazionale e comunitario denominativi anteriori Curry King – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] – Obbligo di motivazione – Art. 73 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 75 del regolamento n. 207/2009)»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 40-41, 51-53, 57-62)
Oggetto
| Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 11 dicembre 2008 (procedimento R 1049/2007‑1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG e la Bösinger Fleischwaren GmbH. |
Dispositivo
1) | | La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 11 dicembre 2008 (procedimento R 1049/2007‑1) è annullata. |
2) | | L’UAMI è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG. |