Ricorso proposto il 13 febbraio 2009 - Rintisch / UAMI - Bariatrix Europe (PROTI SNACK)
(Causa T-62/09)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Bernhard Rintisch (Bottrop, Germania) (rappresentante: A. Dreyer, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bariatrix Europe Inc. SAS (Guilherand Granges, Francia)
Conclusioni del ricorrente
Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 15 dicembre 2008, procedimento R 740/2008-4; e
condannare l'UAMI alle spese
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "PROTI SNACK", per prodotti delle classi 5, 29, 30 e 32 - domanda di registrazione n. 4 992 145
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: il ricorrente
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazione tedesca n. 397 02 429 del marchio denominativo "PROTI" per prodotti delle classi 29 e 32; registrazione tedesca n. 396 08 644 del marchio figurativo "PROTIPOWER" per prodotti delle classi 29 e 32; registrazione tedesca n. 395 49 559 del marchio denominativo "PROTIPLUS" per prodotti delle classi 29 e 32; registrazione tedesca n. 396 29 195 del nome commerciale "PROTITOP" per prodotti delle classi 29, 30 e 32
Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto dell'appello
Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio 40/94, poiché la commissione di ricorso non avrebbe fornito un giudizio sul merito dell'opposizione; violazione dell'art. 74, n. 2, del regolamento del Consiglio 40/94, perché la commissione di ricorso avrebbe rifiutato di esercitare il proprio potere discrezionale o quantomeno non avrebbe dato conto delle modalità di esercizio di quest'ultimo; abuso di potere, in quanto la commissione di ricorso non avrebbe preso in considerazione documenti e prove che le erano stati forniti dal ricorrente.
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