Ricorso proposto il 16 febbraio 2009 -Meica / UAMI - Bösinger Fleischwaren (Schinken King)
(Causa T-61/09)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG (Edewecht, Germania) (rappresentante: S. Russlies, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bösinger Fleischwaren GmbH (Bösingen, Germania)
Conclusioni della ricorrente
Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 11 dicembre 2008, procedimento R 1049/2007-1.
Condannare l'UAMI alle spese.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Bösinger Fleischwaren GmbH
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "Schinken King" per prodotti delle classi 29 e 30 (domanda di registrazione n. 3 720 968)
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo comunitario "Curry King" (marchio comunitario n. 2 885 077) per prodotti della classe 30 e i marchi denominativi tedeschi "Curry King" (n. 399 02 969.9) e "King" (n. 304 04 434.2) per prodotti delle classi 29 e 30
Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94
1, poiché sussiste rischio di confusione o, quantomeno, di associazione fra i marchi contrapposti, e dell'art. 74, n. 1, secondo comma, per insufficienza della motivazione della decisione.
____________1 - Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994 L 11, pag. 1).