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Ricorso proposto il 16 febbraio 2009 -Meica / UAMI - Bösinger Fleischwaren (Schinken King)

(Causa T-61/09)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG (Edewecht, Germania) (rappresentante: S. Russlies, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bösinger Fleischwaren GmbH (Bösingen, Germania)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 11 dicembre 2008, procedimento R 1049/2007-1.

Condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Bösinger Fleischwaren GmbH

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "Schinken King" per prodotti delle classi 29 e 30 (domanda di registrazione n. 3 720 968)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo comunitario "Curry King" (marchio comunitario n. 2 885 077) per prodotti della classe 30 e i marchi denominativi tedeschi "Curry King" (n. 399 02 969.9) e "King" (n. 304 04 434.2) per prodotti delle classi 29 e 30

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 1, poiché sussiste rischio di confusione o, quantomeno, di associazione fra i marchi contrapposti, e dell'art. 74, n. 1, secondo comma, per insufficienza della motivazione della decisione.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994 L 11, pag. 1).