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Ricorso proposto il 16 febbraio 2009 - Herhof / UAMI - Stabilator (stabilator)

(Causa T-60/09)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Herhof-Verwaltungsgesellschaft mbH (Solms, Germania) (rappresentanti: A. Zinnecker e T. Bösling, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Stabilator sp. z o.o (Gdynia, Polonia)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 16 dicembre 2008, procedimenti riuniti R 483/2008-4 e R 705/2008-4.

Condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Stabilator sp. z o.o

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo "stabilator" per prodotti e servizi delle classi 19, 37 e 42, domanda di registrazione n. 4 068 961

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo "STABILAT" per prodotti delle classi 1, 7, 11, 20, 37, 40 e 42

Decisione della divisione di opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione e parziale diniego della domanda

Decisione della commissione di ricorso: parziale annullamento della decisione impugnata e rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 1, poiché sussiste rischio di confusione o, quantomeno, di associazione fra i marchi contrapposti.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).