Language of document : ECLI:EU:T:2023:521

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)

6 settembre 2023 (*)

«Clausola compromissoria – Programma specifico di ricerca e di sviluppo nel settore “Qualità della vita e gestione delle risorse biologiche” – Contratto di sovvenzione – Relazione d’indagine dell’OLAF che ha constatato irregolarità finanziarie – Rimborso delle somme versate – Diritto applicabile – Prescrizione – Incidenza della relazione dell’OLAF»

Nella causa T‑748/20,

Commissione europea, rappresentata da J. Estrada de Solà e M. Ilkova, in qualità di agenti, assistiti da E. Bouttier, avvocato,

ricorrente,

contro

Centre d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA), con sede in Pleubian (Francia), rappresentato da A. Raccah, avvocato,

SELARL AJIRE, con sede in Rennes (Francia),

e

SELARL TCA, con sede in Saint-Brieuc (Francia),

convenuti,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione),

composto, al momento della deliberazione, da R. da Silva Passos, presidente, V. Valančius (relatore) e L. Truchot, giudici,

cancelliere: H. Eriksson, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza dell’11 novembre 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 272 TFUE, la Commissione europea chiede, in sostanza, la determinazione dell’importo del suo credito corrispondente al rimborso delle sovvenzioni versate nell’ambito del contratto di finanziamento concluso con il Centre d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA) per l’attuazione di un progetto nell’ambito del programma specifico di ricerca e di sviluppo intitolato «Qualità della vita e gestione delle risorse biologiche».

 Fatti

2        Il 17 gennaio 2001 la Commissione ha concluso con il CEVA un contratto avente ad oggetto l’attuazione di un progetto nell’ambito del programma specifico di ricerca e di sviluppo intitolato «Qualità della vita e gestione delle risorse biologiche» (in prosieguo: il «progetto Seapura») che prevedeva il versamento di una sovvenzione dell’importo di EUR 123 735 (in prosieguo: il «contratto Seapura»).

3        Nel corso del 2006 l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha avviato un’indagine in seguito a sospette frodi riguardanti diversi progetti attuati dal CEVA, tra cui quello oggetto del contratto Seapura.

4        L’11 dicembre 2007 l’OLAF ha adottato la sua relazione definitiva (in prosieguo: la «relazione dell’OLAF»), nella quale ha constatato, nell’ambito dell’esecuzione del contratto Seapura, irregolarità consistenti, in particolare, in falsificazioni dei cartellini orario del personale del CEVA.

5        Con lettera del 29 ottobre 2008 la Commissione ha informato il CEVA che, a causa delle gravi irregolarità finanziarie constatate nella relazione dell’OLAF, essa intendeva emettere nei suoi confronti note di addebito per un importo di EUR 123 735, oltre agli interessi, ai fini della restituzione della sovvenzione versata a titolo del contratto Seapura, invitando al contempo il CEVA a presentare le proprie osservazioni.

6        Il 13 marzo 2009 la Commissione ha inviato al CEVA quattro note di addebito per un importo totale di EUR 168 220,16 (in prosieguo: le «note di addebito»).

7        L’11 maggio 2009, poiché il CEVA non aveva dato seguito alle note di addebito, la Commissione gli ha inviato quattro lettere di sollecito (in prosieguo: le «lettere di sollecito»).

8        Il 12 giugno 2009, in mancanza di pagamento da parte del CEVA, la Commissione gli ha inviato quattro lettere di messa in mora.

9        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 luglio 2009, il CEVA ha proposto un ricorso, iscritto a ruolo con il numero T‑285/09, diretto all’annullamento delle lettere di sollecito.

10      Con sentenza del 15 settembre 2011, CEVA/Commissione (T‑285/09, non pubblicata, EU:T:2011:479), il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto irricevibile, con la motivazione che, per loro stessa natura, le lettere di sollecito non costituivano decisioni amministrative di cui potesse essere chiesto l’annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

11      Con sentenza del tribunal correctionnel de Rennes (Tribunale penale di Rennes, Francia) del 26 aprile 2011, il CEVA e il suo ex direttore sono stati dichiarati colpevoli di truffa e di distrazione di fondi pubblici e condannati, rispettivamente, a una pena pecuniaria di EUR 80 000 e a una pena detentiva di 18 mesi con sospensione condizionale.

12      Pronunciandosi sull’azione civile esercitata dalla Commissione, il tribunal correctionnel di Rennes (Tribunale penale di Rennes) ha condannato gli imputati, in parte in solido, a versare alla Commissione la somma di EUR 303 631 a titolo di risarcimento del danno materiale patito, in particolare a causa delle irregolarità finanziarie commesse nell’esecuzione del contratto Seapura.

13      Con sentenza del 1º aprile 2014, la cour d’appel de Rennes (Corte d’appello di Rennes, Francia) ha assolto il CEVA e il suo ex direttore da tutti i capi d’imputazione e ha respinto l’azione civile della Commissione.

14      Con sentenza del 12 novembre 2015, la chambre criminelle de la Cour de cassation (Sezione penale della Corte di cassazione, Francia), su ricorso del procureur général près la cour d’appel de Rennes (procuratore generale presso la Corte d’appello di Rennes), ha annullato la sentenza di quest’ultima Corte del 1º aprile 2014 nelle sole parti in cui ha disposto l’assoluzione degli imputati dal reato di distrazione di fondi pubblici e, in tali limiti, ha rinviato la controversia dinanzi alla cour d’appel de Caen (Corte d’appello di Caen, Francia).

15      Con sentenza del 22 giugno 2016, il tribunal de commerce de Saint-Brieuc (Tribunale commerciale di Saint-Brieuc, Francia) ha avviato un procedimento di salvaguardia nei confronti del CEVA e ha designato la SELARL TCA quale mandatario giudiziario (in prosieguo: la «TCA»).

16      Il 15 settembre 2016, nell’ambito di tale procedimento, la Commissione ha dichiarato alla TCA un credito corrispondente all’importo totale delle note di addebito emesse al fine di ottenere la restituzione delle sovvenzioni versate, in particolare, a titolo del contratto Seapura, per una somma capitale di EUR 289 012,95, oltre agli interessi di mora, ossia, in totale, EUR 431 002,18.

17      Il 6 dicembre 2016 la TCA ha contestato il credito della Commissione.

18      Con sentenza del 21 luglio 2017, il tribunal de commerce di Saint-Brieuc (Tribunale commerciale di Saint-Brieuc) ha adottato il piano di salvaguardia del CEVA e ha designato la SELARL AJIRE quale commissario preposto all’esecuzione del piano di salvaguardia (in prosieguo: la «AJIRE»).

19      Con sentenza del 23 agosto 2017, divenuta definitiva, la cour d’appel de Caen (Corte d’appello di Caen), statuendo su rinvio a seguito di cassazione, ha assolto il CEVA dal reato di distrazione di fondi pubblici e ha condannato il suo ex direttore alla pena di un anno di detenzione con sospensione condizionale e a una pena pecuniaria di EUR 20 000 per distrazione di fondi pubblici.

20      Con ordinanza dell’11 settembre 2017, il giudice delegato al procedimento di salvaguardia ha respinto integralmente il credito della Commissione (in prosieguo: l’«ordinanza del giudice delegato»).

21      La Commissione ha proposto appello avverso l’ordinanza del giudice delegato.

22      Con sentenza del 24 novembre 2020, la cour d’appel de Rennes (Corte d’appello di Rennes) ha annullato l’ordinanza del giudice delegato e ha constatato la sussistenza di due serie contestazioni, relative alla prescrizione e alla fondatezza delle note di addebito, ritenendo che in merito a tali contestazioni dovesse decidere l’organo giurisdizionale competente, che spettava alla Commissione adire.

 Conclusioni delle parti

23      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        condannare il CEVA a corrisponderle la somma di EUR 234 491,02, ossia un importo di EUR 168 220,16 maggiorato di EUR 66 270,86 a titolo di interessi di mora;

–        condannare il CEVA alle spese.

24      Il CEVA chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la Commissione a versargli la somma di EUR 30 000 a titolo di spese.

25      Poiché la TCA e la AJIRE non hanno depositato alcun controricorso entro il termine prescritto all’articolo 81 del regolamento di procedura del Tribunale, la Commissione, in applicazione dell’articolo 123, paragrafo 1, di detto regolamento di procedura, ha chiesto al Tribunale di accogliere le sue conclusioni, nei limiti in cui la sua domanda era diretta contro la TCA e la AJIRE.

26      Nell’atto introduttivo del ricorso la Commissione ha precisato che, in applicazione degli articoli L.622-22 e L.626-25, secondo comma, del code de commerce (codice di commercio) francese, essa era tenuta a chiamare in causa il mandatario giudiziario e il commissario preposto all’esecuzione del piano di salvaguardia del CEVA, vale a dire la TCA e la AJIRE, ragion per cui ha indicato tali società come convenute, accanto al CEVA.

27      All’udienza dell’11 novembre 2022 la Commissione ha indicato, in risposta a un quesito del Tribunale, che non chiedeva la condanna della convenuta, bensì la fissazione dell’importo del suo credito, circostanza di cui si è preso atto nel verbale d’udienza. La Commissione ha altresì precisato che, con la sua domanda, essa non si rivolgeva alla TCA e alla AJIRE e, di conseguenza, che non chiedeva al Tribunale di dichiarare che queste ultime fossero tenute a rimborsare le somme versate nell’ambito dell’esecuzione del contratto Seapura.

 In diritto

28      Ai sensi dell’articolo 272 TFUE, la Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dall’Unione europea o per conto di questa. In conformità all’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, il Tribunale è competente a conoscere in primo grado dei ricorsi di cui all’articolo 272 TFUE.

29      Nel caso di specie occorre rilevare che l’articolo 5, paragrafo 2, del contratto Seapura contiene una clausola compromissoria, in forza della quale tutte le controversie relative a tale accordo saranno sottoposte alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Il Tribunale è quindi competente a conoscere del presente ricorso.

 Sulla prescrizione della domanda della Commissione

30      Nel suo controricorso il CEVA eccepisce l’irricevibilità del ricorso sulla base del rilievo che l’azione esercitata dalla Commissione è prescritta tanto nel diritto belga quanto nel diritto dell’Unione.

31      La Commissione sostiene, in primo luogo, che l’eccezione di irricevibilità sollevata dal CEVA è irricevibile per il motivo che l’eccezione di prescrizione non riguarda la ricevibilità, bensì il merito, e, in secondo luogo, che il termine di prescrizione non è ancora scaduto, né nel diritto belga né nel diritto dell’Unione.

32      Nel caso di specie, l’articolo 5, paragrafo 1, del contratto Seapura stabilisce che «il contratto è disciplinato dal diritto belga».

33      Tuttavia, la Commissione sostiene, nella sua risposta a un quesito scritto del Tribunale da essa confermata in udienza, che il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU 2002, L 248, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio, del 13 dicembre 2006 (GU 2006, L 390, pag. 1), era applicabile alla data di emissione delle note di addebito, ossia il 13 marzo 2009.

34      Il CEVA afferma che i regolamenti finanziari fatti valere dalla Commissione non possono applicarsi a una situazione anteriore alla loro entrata in vigore.

35      Il CEVA spiega che, alla data della firma del contratto Seapura, ossia il 17 gennaio 2001, la versione del regolamento finanziario applicabile era il regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU 1977, L 356, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2548/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998 (GU 1998, L 320, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento finanziario n. 2548/98»), e che tale versione del regolamento finanziario non conteneva norme sulla prescrizione.

36      Per quanto riguarda la versione del regolamento finanziario applicabile ai fatti del caso di specie, occorre rilevare che, alla data della conclusione del contratto Seapura, la versione del regolamento finanziario applicabile, ossia il regolamento finanziario n. 2548/98, non prevedeva disposizioni particolari sul termine di prescrizione, né sulle modalità di interruzione della prescrizione.

37      Pertanto, le norme sulla prescrizione applicabili al caso di specie sono quelle previste dalla legge che disciplina il contratto, vale a dire il diritto belga.

38      Nel diritto belga, l’articolo 2262 bis, paragrafo 1, del codice civile belga, che si applica alle azioni contrattuali, prevede che «[t]utte le azioni personali si prescrivono in dieci anni».

39      Inoltre, occorre osservare che, in conformità all’articolo 2257 del codice civile belga, la prescrizione delle azioni personali inizia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il credito diventa esigibile.

40      Da un lato, è pacifico che la presente controversia ha natura contrattuale. Occorre osservare che l’articolo 3, paragrafo 5, dell’allegato II del contratto Seapura stabilisce che, «[d]opo la data di scadenza del contratto, la risoluzione del contratto o la cessazione della partecipazione di un contraente, la Commissione può richiedere al contraente o, a seconda dei casi, richiede allo stesso, in seguito a frodi o gravi irregolarità finanziarie constatate nel corso di un audit, il rimborso integrale del contributo comunitario che gli è stato versato».

41      Dalla formulazione di tale disposizione risulta che le parti del contratto Seapura hanno convenuto che il rimborso integrale del contributo dell’Unione versato al CEVA in seguito a una frode o a gravi irregolarità finanziarie constatate nel corso di un audit è subordinato a una domanda preventiva di rimborso da parte della Commissione.

42      A tal fine, il 13 marzo 2009 la Commissione ha inviato al CEVA quattro note di addebito dirette al recupero del suo credito. Occorre quindi considerare che è a tale data che la Commissione ha chiesto al CEVA il rimborso delle somme percepite da quest’ultimo in base al contratto Seapura.

43      In tali circostanze, in conformità a quanto convenuto all’articolo 3, paragrafo 5, dell’allegato II del contratto Seapura, il credito della Commissione è divenuto esigibile a partire dal 13 marzo 2009.

44      Dall’altro lato, occorre constatare che il CEVA non ha dedotto alcun argomento particolare per dimostrare che il credito sia divenuto esigibile prima del 13 marzo 2009.

45      Pertanto, il termine di dieci anni durante il quale la Commissione poteva esercitare la sua azione nei confronti del CEVA ha iniziato a decorrere il giorno successivo a quello in cui l’obbligazione è divenuta esigibile, ossia il 14 marzo 2009, in conformità all’articolo 2257 del codice civile belga menzionato al precedente punto 39.

46      Di conseguenza, si deve ritenere che il termine di prescrizione scadesse, in linea di principio, il 14 marzo 2019.

47      Nel caso di specie, la Commissione sostiene che il termine di prescrizione è stato interrotto due volte, la prima al momento della sua costituzione quale parte civile dinanzi al tribunal correctionnel de Rennes (Tribunale penale di Rennes) il 26 aprile 2011 e la seconda all’atto della sua dichiarazione di credito formalizzata il 15 settembre 2016 nell’ambito del procedimento di salvaguardia relativo al CEVA.

48      A questo proposito, occorre limitarsi a esaminare se il termine di prescrizione possa essere stato validamente interrotto dalla dichiarazione di credito presentata dalla Commissione nell’ambito del procedimento di salvaguardia relativo al CEVA, senza che sia necessario analizzare anche gli effetti della costituzione di parte civile effettuata dalla Commissione dinanzi al tribunal correctionnel de Rennes (Tribunale penale di Rennes).

49      Infatti, la Commissione sostiene che il suo credito è stato dichiarato dinanzi alla TCA il 15 settembre 2016 e che, secondo la giurisprudenza della Cour de cassation (Corte di cassazione) belga, una dichiarazione di credito interrompe la prescrizione fino alla chiusura della procedura di insolvenza.

50      La Commissione aggiunge di essere legittimata ad avvalersi del beneficio dei procedimenti francesi per far valere la «sospensione» del termine di prescrizione sulla base del diritto belga.

51      Il CEVA contesta l’argomentazione della Commissione, affermando che il procedimento di salvaguardia avviato in Francia è indipendente dai rapporti contrattuali di cui trattasi, in quanto il credito della Commissione è contestato e non è stato riconosciuto giudizialmente.

52      Nel caso di specie occorre ricordare che, il 22 giugno 2016, il tribunal de commerce de Saint-Brieuc (Tribunale commerciale di Saint-Brieuc) ha avviato un procedimento di salvaguardia riguardante il CEVA. Il 15 settembre 2016, nell’ambito di tale procedimento, la Commissione ha dichiarato il proprio credito alla TCA.

53      Infatti, dall’articolo L.622-24 del codice di commercio francese risulta che, a far data dalla pubblicazione della sentenza di apertura del procedimento di salvaguardia, tutti i creditori il cui credito è sorto anteriormente alla sentenza di apertura, a eccezione dei dipendenti, inviano la dichiarazione dei loro crediti al mandatario giudiziario. È quindi sulla base di tale disposizione che la Commissione, nell’ambito del procedimento di salvaguardia avviato nei confronti del CEVA, ha dichiarato il suo credito alla TCA.

54      Inoltre, l’articolo L.622-25-1 del codice di commercio francese prevede quanto segue: «La dichiarazione di credito interrompe la prescrizione fino alla chiusura del procedimento; essa esonera da ogni costituzione in mora e ha valore di esercizio dell’azione».

55      A tal riguardo, occorre anzitutto constatare che, come sostenuto dalla Commissione in risposta a un quesito posto nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, l’apertura del procedimento di salvaguardia in Francia determina l’applicabilità diretta del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2000, L 160, pag. 1), all’epoca in vigore, e che quest’ultimo ha designato il diritto francese quale lex concursus.

56      Si deve osservare che, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera f), del regolamento n. 1346/2000, «[l]a legge dello Stato di apertura determina le condizioni di apertura, lo svolgimento e la chiusura della procedura di insolvenza» e, in particolare, «gli effetti della procedura di insolvenza sulle azioni giudiziarie individuali». Inoltre, l’articolo 16, paragrafo 1, del medesimo regolamento dispone che «[l]a decisione di apertura della procedura di insolvenza da parte di un giudice di uno Stato membro, competente in virtù dell’articolo 3, è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri non appena essa produce effetto nello Stato in cui la procedura è aperta». Per di più, l’articolo 17, paragrafo 1, dello stesso regolamento prevede che «[l]a decisione di apertura di una procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 1, produce in ogni altro Stato membro, senza altra formalità, gli effetti previsti dalla legge dello Stato di apertura, salvo disposizione contraria del presente regolamento e fintantoché, in tale altro Stato membro non è aperta altra procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 2».

57      Ne consegue che, sulla base delle disposizioni che precedono, occorre ritenere che l’apertura, in Francia, del procedimento di salvaguardia nei confronti del CEVA e la conseguente dichiarazione effettuata dalla Commissione nell’ambito di tale procedimento di salvaguardia abbiano prodotto, in applicazione del diritto francese e, in particolare, dell’articolo L.622-25-1 del codice di commercio francese, effetti nel diritto belga e, più precisamente, che essa abbia interrotto il termine di prescrizione decennale previsto da tale diritto. Gli effetti connessi all’apertura del procedimento di salvaguardia avviato nei confronti del CEVA sarebbero, infatti, misconosciuti se la dichiarazione di credito presentata in Francia dalla Commissione il 15 settembre 2016 non producesse alcun effetto interruttivo della prescrizione nel diritto belga.

58      In tali circostanze, poiché la presente domanda è stata proposta il 19 dicembre 2020, occorre constatare che la prescrizione non è intervenuta nel caso di specie.

59      Pertanto, si deve respingere l’eccezione di prescrizione sollevata dal CEVA.

 Sulla fondatezza della domanda

60      A sostegno della sua domanda, la Commissione chiede il rimborso integrale delle somme versate al CEVA nell’ambito del contratto Seapura, oltre agli interessi di mora.

61      A tal riguardo, occorre ricordare che il Tribunale, nei limiti in cui è adito in virtù di una clausola compromissoria sulla base dell’articolo 272 TFUE, deve decidere la controversia secondo il diritto sostanziale applicabile al contratto (sentenza del 1º marzo 2017, Universiteit Antwerpen/REA, T‑208/15, non pubblicata, EU:T:2017:136, punto 53).

62      Nel caso di specie occorre ricordare che, in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, del contratto Seapura, il diritto sostanziale applicabile a detto contratto è il diritto belga.

63      Per quanto riguarda le norme che disciplinano l’esecuzione e l’interpretazione dei contratti nel diritto belga, l’articolo 1134, terzo comma, del codice civile belga all’epoca in vigore dispone che «[i contratti stipulati a norma di legge] devono essere eseguiti secondo buona fede».

64      Ai sensi dell’articolo 1147 del codice civile belga all’epoca in vigore, «il debitore è condannato, se del caso, al pagamento di un risarcimento danni, vuoi a causa dell’inadempimento dell’obbligazione, vuoi a causa del ritardato adempimento, ogniqualvolta egli non dimostri che l’inadempimento è dovuto a causa estranea a lui non imputabile, quand’anche non vi sia alcuna malafede da parte sua».

65      È alla luce di tali disposizioni che occorre esaminare se il CEVA abbia commesso irregolarità nell’esecuzione del contratto Seapura, come sostenuto dalla Commissione.

 Sulla relazione dell’OLAF

66      La Commissione fonda la sua domanda sulle disposizioni dell’articolo 1147 del codice civile belga all’epoca in vigore e dell’articolo 3, paragrafo 5, dell’allegato II del contratto Seapura menzionato al precedente punto 40.

67      Essa sostiene che la relazione dell’OLAF ha constatato l’esistenza di gravi irregolarità finanziarie da parte del CEVA nell’esecuzione del contratto Seapura.

68      Pertanto, sulla base dell’articolo 3, paragrafo 5, dell’allegato II del contratto Seapura, essa avrebbe il diritto di chiedere il rimborso integrale della sovvenzione da essa versata al CEVA.

69      Il CEVA contesta tale argomento e afferma, in primo luogo, che l’indagine dell’OLAF non riguardava il progetto relativo al contratto Seapura e, in secondo luogo, che la relazione dell’OLAF non ha collegato le irregolarità identificate al contratto Seapura.

70      A tal riguardo, occorre anzitutto rilevare che, come correttamente sostenuto dalla Commissione, l’indagine dell’OLAF relativa al CEVA riguardava due aspetti, il primo vertente sulle spese dirette e il secondo sui fondi strutturali.

71      Occorre poi precisare che l’indagine dell’OLAF riguardava principalmente due tipi di comportamenti che avevano suscitato sospetti, vale a dire, sotto un primo profilo, la falsificazione dei cartellini orario del personale e, sotto un secondo profilo, il plagio di documenti scientifici nei diversi progetti del CEVA.

72      Nel caso di specie, la relazione dell’OLAF conclude esplicitamente per l’esistenza di gravi irregolarità finanziarie riguardanti tutti i progetti del CEVA, compreso il contratto Seapura. Come altresì correttamente affermato dalla Commissione, la natura orizzontale dell’ambito dell’indagine dell’OLAF includeva necessariamente il contratto Seapura.

73      Pertanto, l’argomento del CEVA secondo il quale l’indagine e la relazione dell’OLAF non riguardavano il progetto Seapura non può essere accolto.

74      Per quanto riguarda, infine, le gravi irregolarità finanziarie constatate dalla relazione dell’OLAF, occorre rilevare che, come sostenuto dal CEVA, stante la mancata identificazione dei documenti asseritamente plagiati, la relazione dell’OLAF non ha dimostrato l’accusa di plagio di documenti scientifici relativamente al progetto Seapura.

75      Per contro, per quanto concerne l’asserita falsificazione dei cartellini orario del personale, la relazione dell’OLAF dimostra che il CEVA aveva predisposto diverse versioni di schede orario per i progetti per i quali aveva un obbligo di giustificazione dei costi, facendo così emergere manipolazioni dell’orario di lavoro del suo personale, in particolare per quanto riguarda i progetti europei, al fine di sbloccare il massimo dei fondi destinati a ciascun progetto.

76      Inoltre, come sostenuto dalla Commissione, la relazione dell’OLAF individua anomalie non solo nel sistema di contabilizzazione delle ore, ma anche nella ripartizione di tali ore tra i diversi progetti, tra i quali figurava il progetto Seapura. Infatti, da tale relazione risulta che gli investigatori hanno effettuato uno studio incrociato dei documenti provenienti dai diversi progetti, corrispondenti allo stesso periodo, al fine di ottenere una valutazione complessiva, il che ha consentito loro di stabilire la veridicità delle schede orario per tutti i progetti in corso. In particolare, occorre osservare, a tal riguardo, che la relazione dell’OLAF fa riferimento più volte al progetto Seapura, al fine di analizzare l’insieme delle ore di lavoro svolte da ciascun membro del personale.

77      In tali circostanze, gli investigatori hanno valutato che il complesso dei costi di personale dichiarati nel periodo compreso tra il 2001 e il 2005 non fosse attendibile. Di conseguenza, essi hanno ritenuto che le gravi irregolarità finanziarie riguardanti la dichiarazione degli orari del personale del CEVA fossero relative all’insieme dei progetti e, in particolare, al progetto Seapura.

78      Per di più, dalle constatazioni e dalle valutazioni contenute nella relazione dell’OLAF risulta che le risorse umane del CEVA erano insufficienti per poter adempiere ai suoi obblighi contrattuali nell’insieme dei progetti da esso ottenuti e che esistevano fino a otto versioni diverse della registrazione dell’orario, per uno stesso dipendente, su uno stesso progetto e nello stesso anno, il che corroborava il fatto che i cartellini orario fossero stati manipolati in tutti i progetti e, necessariamente, nel progetto Seapura. L’OLAF ha altresì concluso che, in ragione delle condotte del suo ex direttore, siffatte falsificazioni erano state realizzate in modo deliberato e sistematico.

79      Pertanto, l’argomento del CEVA relativo all’assenza di collegamento tra le irregolarità constatate e il progetto Seapura non può essere accolto.

80      Nei limiti in cui la relazione dell’OLAF ha constatato gravi irregolarità finanziarie, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, dell’allegato II del contratto Seapura, la Commissione ha legittimamente chiesto al CEVA la restituzione di tutte le somme che gli sono state versate nell’ambito dell’esecuzione del contratto Seapura.

 Sui procedimenti penali dinanzi agli organi giurisdizionali francesi

81      Il CEVA sostiene che la Commissione non può fondare la sua domanda sul carattere asseritamente fraudolento della gestione della sovvenzione che gli è stata concessa, quando invece esso è stato, infine, assolto da tutti i capi d’imputazione dinanzi agli organi giurisdizionali penali francesi.

82      Del resto, con la sua sentenza del 1º aprile 2014 la cour d’appel de Rennes (Corte d’appello di Rennes) avrebbe evidenziato la regolarità della gestione e il fatto che l’esecuzione dei progetti di cui trattasi non aveva mai suscitato riserve di ordine scientifico da parte delle istituzioni dell’Unione. Pertanto, il CEVA afferma che il Tribunale non può accogliere le richieste della Commissione sulla base del carattere asseritamente fraudolento degli atti commessi.

83      La Commissione contesta l’argomento del CEVA e sostiene che, in forza del principio dell’efficacia vincolante del contratto, enunciato all’articolo 1134 del codice civile belga all’epoca in vigore, l’articolo 3, paragrafo 5, dell’allegato II del contratto Seapura è obbligatorio nei confronti delle parti, sicché la restituzione delle somme versate non è subordinata alla condanna del CEVA da parte di un giudice nazionale penale, bensì alla prova di una frode o di gravi irregolarità finanziarie raggiunta nel corso di un audit finanziario.

84      La Commissione rileva anche che il CEVA non può aggiungere una condizione a una clausola contrattuale non soggetta ad alcuna interpretazione.

85      A tal riguardo, occorre ritenere che, nell’ambito di un contratto come quello di cui trattasi nel caso di specie, la mera constatazione dell’esistenza di frodi o di gravi irregolarità finanziarie riscontrate nel corso di un audit è sufficiente a fondare il diritto della Commissione di chiedere la restituzione delle somme da essa concesse (v., per analogia, sentenza del 3 maggio 2018, Sigma Orionis/Commissione, T‑48/16, EU:T:2018:245, punti da 121 a 125).

86      Nel caso di specie, come rilevato ai precedenti punti 78 e 80, la falsificazione dei cartellini orario del personale costituisce, quanto meno, una grave irregolarità finanziaria, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, dell’allegato II del contratto Seapura.

87      Orbene, l’articolo 3, paragrafo 5, dell’allegato II del contratto Seapura subordina il rimborso del contributo comunitario di cui trattasi alla mera constatazione dell’esistenza di frodi o di gravi irregolarità finanziarie nel corso di un audit, senza far dipendere tale rimborso da una condanna o da una qualificazione penale dei fatti in questione.

88      In tali circostanze, occorre ritenere che l’assoluzione, da parte di un organo giurisdizionale penale, dai reati di truffa o di distrazione di fondi pubblici non incida sull’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 5, dell’allegato II del contratto Seapura.

 Sul principio di autonomia procedurale

89      Il CEVA sostiene che, in forza del principio di autonomia procedurale, sancito dalla giurisprudenza della Corte, in assenza di armonizzazione del diritto a livello europeo, i diritti e i procedimenti degli Stati membri sono limitati agli ordinamenti giuridici nazionali, sicché i singoli non possono avvalersi del diritto di uno Stato membro dinanzi a un organo giurisdizionale di un altro Stato membro.

90      Nel caso di specie, secondo il CEVA, la Commissione non può avvalersi dei procedimenti avviati in Francia sulla base del diritto francese, quando invece il contratto Seapura è disciplinato dal diritto belga e conferisce al Tribunale la competenza a conoscere della presente controversia.

91      La Commissione contesta tale argomento.

92      A tal riguardo, si deve necessariamente constatare che, nel caso di specie, a prescindere dalla questione dell’esistenza o meno di norme del diritto dell’Unione che disciplinino il contratto di cui trattasi, la Commissione ha adito il Tribunale sulla base dell’articolo 272 TFUE.

93      Occorre ricordare che dalla giurisprudenza citata al precedente punto 61 risulta che il Tribunale, adito in virtù di una clausola compromissoria sulla base dell’articolo 272 TFUE, deve decidere la controversia secondo il diritto sostanziale applicabile al contratto. Orbene, dalla motivazione esposta ai precedenti punti da 52 a 57 risulta che, anche se il diritto belga è applicabile al contratto, ciò non pregiudica, tuttavia, l’applicabilità diretta del regolamento n. 1346/2000, in forza del quale talune disposizioni del codice di commercio francese producono i loro effetti nel diritto belga. Ne consegue che, contrariamente a quanto afferma il CEVA, la Commissione era legittimata, senza vedersi contestare una violazione del principio di autonomia procedurale, ad avvalersi, sulla base del regolamento n. 1346/2000, degli effetti, nel diritto belga, dei procedimenti avviati in Francia.

94      Pertanto, l’argomento del CEVA relativo alla violazione del principio di autonomia procedurale dev’essere respinto.

95      Occorre quindi accogliere la domanda della Commissione e dichiarare che il credito della Commissione nei confronti del CEVA ammonta alla somma capitale di EUR 168 220,16, oltre agli interessi dovuti in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 5, dell’allegato II del contratto.

 Sulla domanda della Commissione diretta a ottenere lemissione da parte del Tribunale di una sentenza contumaciale nei confronti della TCA e della AJIRE

96      Nelle sue osservazioni sulla prosecuzione del procedimento del 14 giugno 2021, la Commissione ha chiesto al Tribunale di accogliere le sue conclusioni relative alla TCA e alla AJIRE, in applicazione dell’articolo 123, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

97      Occorre rilevare che, conformemente alle sue conclusioni modificate in udienza, la Commissione non fa più riferimento alla TCA e alla AJIRE e quindi, implicitamente ma necessariamente, non chiede più al Tribunale di dichiarare che queste ultime sono tenute a rimborsare le somme versate nell’ambito dell’esecuzione del contratto Seapura.

98      Dai precedenti punti da 60 a 95 risulta che, nei limiti in cui la relazione dell’OLAF ha constatato gravi irregolarità finanziarie, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, dell’allegato II del contratto Seapura, la Commissione ha legittimamente chiesto al CEVA la restituzione di tutte le somme che gli sono state versate nell’ambito dell’esecuzione del contratto Seapura.

99      Dal momento che sono state accolte tutte le conclusioni della Commissione, che riguardano esclusivamente il CEVA, non occorre pronunciarsi sulla domanda di quest’ultima diretta a ottenere che il Tribunale accolga le sue conclusioni relative alla TCA e alla AJIRE.

 Sulle spese

100    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

101    Poiché il CEVA è rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il credito della Commissione europea nei confronti del Centre d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA) ammonta a EUR 168 220,16, oltre agli interessi di mora a decorrere dal versamento delle somme indebitamente percepite, a un tasso annuo pari al tasso fissato dalla Banca centrale europea (BCE) per le principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di 2 punti.

2)      Il CEVA si farà carico delle proprie spese, nonché di quelle sostenute dalla Commissione.

da Silva Passos

Valančius

Truchot

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 settembre 2023.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.