Language of document : ECLI:EU:T:1999:247

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

7 ottobre 1999 (1)

«Pubblico impiego — Ricorso tendente all'annullamento di talune decisioni del collegio degli scrutatori — Interpretazione del regolamento elettorale del Parlamento europeo — Esclusione della ricorrente dagli eletti al Comitato del personale»

Nella causa T-42/98,

Maria Paola Sabbatucci, dipendente del Parlamento europeo, residente in Lussemburgo, con gli avv.ti Alberto Dal Ferro e Andrea Cevese, del foro di Vicenza, Morresi Law Office, 67, avenue des Nerviens, Bruxelles,

ricorrente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato dal signor Antonio Caiola e dalla signora Evelyn Waldherr, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il Segretariato generale del Parlamento europeo, Kirchberg,

convenuto,

avente ad oggetto la domanda di annullamento delle decisioni del collegio degli scrutatori 27 gennaio e 17 febbraio 1998 nella parte in cui comportano l'esclusione della ricorrente dagli eletti al Comitato del personale,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

composto dal signor K. Lenaerts, presidente facente funzione, dalla signora V. Tiili e dal signor J. Azizi, giudici,

cancelliere: A. Mair, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 12 luglio 1999,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1.
    L'art. 9 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») dispone:

«1.    Sono istituiti:

a)    presso ciascuna istituzione:

—    un Comitato del personale, eventualmente diviso in sezioni per ciascuna sede di servizio del personale;

(...)

2. La composizione e le modalità di funzionamento di questi organi sono determinate da ciascuna istituzione in conformità delle disposizioni dell'allegato II.

(...)».

2.
    L'art. 1, secondo comma, dell'allegato II dello Statuto prevede:

«Le condizioni di elezione al Comitato del personale non diviso in sezioni locali, ovvero di elezione alla sezione locale quando il Comitato è diviso in sezioni locali,

sono stabilite dall'assemblea generale dei funzionari dell'istituzione assegnati alla relativa sede di servizio (...)».

3.
    Il quarto comma della stessa disposizione precisa:

«La composizione del Comitato del personale non diviso in sezioni locali, ovvero della sezione locale se il Comitato del personale è diviso in sezioni locali, deve assicurare la rappresentanza di tutte le categorie di funzionari e di tutti i quadri previsti dall'articolo 5 dello Statuto, nonché degli agenti di cui all'articolo 7, primo comma, del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità. Il comitato centrale di un Comitato del personale diviso in sezioni locali è validamente costituito non appena è stata designata la maggioranza dei suoi membri».

4.
    L'art. 17 del regolamento relativo alla rappresentanza del personale del Segretariato del Parlamento europeo (in prosieguo: il «regolamento relativo alla rappresentanza del personale») dispone:

«1. Salva l'applicazione dell'art. 20, terzo comma, il Comitato del personale consta di ventinove membri.

2. I membri del Comitato del personale sono eletti a scrutinio di lista con ripartizione dei seggi sulle diverse liste, proporzionalmente al numero dei voti da esse ottenuto. I suffragi dati a una lista nella totalità (suffragi di lista) o ai candidati individualmente (suffragi individuali) sono attribuiti alla lista per il calcolo della ripartizione proporzionale dei seggi tra le liste. Il numero di suffragi raccolto da una lista, per la ripartizione dei seggi, è quindi uguale al totale dei suffragi di lista e dei suffragi individuali raccolti dai candidati della lista.

(...)

5. I seggi sono attribuiti all'interno di ciascuna lista a quei candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti individuali, con riserva che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)    tra i candidati eletti figurino obbligatoriamente due rappresentanti di ogni categoria di funzionari, ivi compreso il quadro linguistico, nonché due rappresentanti degli altri agenti, come stabilito all'articolo 5;

b)    tra i candidati eletti figuri un certo numero di membri in servizio a Bruxelles, fissato conformemente all'articolo 6, quarto comma.

Ogni candidato eletto può soddisfare simultaneamente queste due condizioni».

5.
    L'art. 18 di tale regolamento prevede:

«1. In caso di parità di voti, viene eletto il candidato che abbia una maggiore anzianità generale di servizio ininterrotto presso il Segretariato del Parlamento.

2. Nel caso in cui la rappresentanza minima fissata all'articolo 17 non fosse garantita, sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi individuali che consentano di soddisfare le condizioni, senza che ciò possa modificare il numero dei seggi ottenuti da ciascuna lista, eccezion fatta per l'applicazione delle disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 8».

6.
    L'art. 6, n. 4, dello stesso regolamento stabilisce:

«(...) Su proposta del collegio degli scrutatori uscente, l'assemblea generale conferma il numero di seggi al Comitato del personale da riservare ai membri del personale in servizio a Bruxelles. Questo numero rappresenta la proporzione di funzionari e altri agenti del Segretariato in servizio a Bruxelles, arrotondato all'unità superiore».

7.
    Il numero di seggi riservato ai membri del personale in servizio a Bruxelles è stato fissato a undici in occasione dell'assemblea generale del personale del settembre 1997.

Antecedenti della controversia

8.
    Nel novembre 1997 sono state organizzate le elezioni del Comitato del personale del Parlamento. Non essendo stato raggiunto il numero legale, un secondo turno di scrutinio ha avuto luogo dal 13 al 23 gennaio 1998.

9.
    La ricorrente era candidata nella lista n. 5.

10.
    Lo spoglio delle schede di voto ha avuto luogo il 26 gennaio 1998. Dal rendiconto dello spoglio risulta, in particolare, che un reclamo concernente il conteggio di un pacchetto di 50 schede elettorali ha dato luogo a un nuovo conteggio immediato.

11.
    I seggi sono stati ripartiti proporzionalmente al numero di voti ottenuti da ciascuna lista. Come risulta dalla comunicazione 27 gennaio 1998 con cui il collegio degli scrutatori ha informato il personale del risultato delle elezioni, sei seggi sono stati attribuiti su tale base alla lista n. 5.

12.
    In una nota del 17 febbraio 1998, il collegio degli scrutatori ha chiarito che l'attribuzione dei seggi in base al numero di voti individuali non aveva permesso di soddisfare le condizioni previste all'art. 17, n. 5, lett. a) e b), del regolamento relativo alla rappresentanza del personale.

13.
    In particolare, la condizione prevista da questa disposizione alla lett. a) non poteva essere soddisfatta se non procedendo alla selezione di due rappresentanti della categoria D e di un rappresentante della categoria AA («altri agenti»). Il collegio

degli scrutatori ha quindi cercato in tutte le liste i candidati di queste due categorie che avevano ottenuto il maggior numero di voti individuali.

14.
    Dopo questa selezione, mancavano ancora tre persone in servizio a Bruxelles per rispettare le condizioni stabilite dall'art. 17, quinto comma, lett. b), del regolamento relativo alla rappresentanza del personale.

15.
    Secondo i risultati comunicati dal collegio degli scrutatori, i tre candidati in servizio a Bruxelles che avevano ottenuto il maggior numero di voti erano la signora Järvinen-Pejcov (121 voti individuali) della lista n. 5, che ha sostituito un eletto della stessa lista, il signor Hennart (118 voti individuali) della lista n. 6, che ha sostituito un eletto della stessa lista, e la signora Wiik (103 voti individuali) della lista n. 5, che è stata dichiarata eletta al posto della ricorrente, l'unica in servizio a Lussemburgo tra i rimanenti candidati di tale lista.

16.
    All'inizio del mese di febbraio 1998, entro il termine di dieci giorni previsto all'art. 19, quinto comma, del regolamento relativo alla rappresentanza del personale, la ricorrente, che quindi non era stata dichiarata eletta al Comitato del personale, ha presentato al collegio degli scrutatori un reclamo diretto a contestare i risultati dell'elezione comunicati al personale il 27 gennaio 1998. Ella rilevava, in particolare, la «situazione paradossale secondo cui (...) il candidato che ha ricevuto il numero totale di suffragi più elevato non è stato eletto». Nella lettera di risposta 17 febbraio 1998, il collegio degli scrutatori ha comunicato di non poter dare corso al reclamo della ricorrente.

Procedimento

17.
    Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 9 marzo 1998, la ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 91, n. 4, dello Statuto, un ricorso diretto all'annullamento della decisione 27 gennaio 1998 e della decisione 17 febbraio 1998, nella parte in cui escludono la ricorrente dagli eletti al Comitato del personale del Parlamento.

18.
    Con atto separato, registrato in cancelleria lo stesso giorno, ella ha del pari proposto, ai sensi dell'art. 91, n. 4, dello Statuto e in conformità degli artt. 185 e 186 del Trattato CE (divenuti artt. 242 e 243 CE), una domanda di provvedimenti provvisori. Tale domanda era diretta, da un lato, a far sospendere dalle funzioni il Comitato del personale nella sua composizione risultante dalla comunicazione del collegio degli scrutatori del 27 gennaio 1998 e dalla risposta dello stesso collegio del 17 febbraio 1998 e, dall'altro, ad ottenere l'adozione di ogni misura ritenuta idonea ad assicurare la tutela degli interessi della ricorrente.

19.
    Il verbale di udienza, comunicato alle parti per fax il 14 maggio 1998, riporta i termini della seguente composizione amichevole:

«Si procederà ad un nuovo conteggio dei voti attribuiti alla ricorrente, alla signora Wiik (che ha sostituito la ricorrente), alla signora Tassinari (della lista 6) nonché agli altri candidati provenienti da Bruxelles che, in base alla loro categoria, avrebbero potuto, se il numero dei voti che è stato loro attribuito fosse stato più alto, sostituire un candidato proveniente da Lussemburgo (avendo per conseguenza che la ricorrente non sarebbe stata sostituita dalla sig.ra Wiik).

La ricorrente accetta, se il risultato (applicando l'interpretazione delle norme relative alle elezioni sostenuta dal Parlamento europeo) è corretto, di rinunciare agli atti nel procedimento sommario.

Le parti informeranno il Tribunale dei risultati entro un termine di due settimane».

20.
    Con ordinanza 12 agosto 1998 il Presidente del Tribunale ha disposto d'ufficio la cancellazione dal ruolo della domanda di misure provvisorie perché, nonostante l'esecuzione corretta del suddetto accordo amichevole, la ricorrente non aveva rinunciato agli atti nel procedimento sommario (causa T-42/98 R, Racc. pag. II-3043; Racc. PI pag. II-1353).

21.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha aperto la fase orale. Le parti hanno presentato le loro conclusioni e hanno risposto alle domande del Tribunale all'udienza del 12 luglio 1999.

22.
    All'udienza la ricorrente ha depositato un documento che è stato inserito negli atti del procedimento con il consenso del convenuto.

Conclusioni delle parti

23.
    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

—    disporre, a titolo di mezzo istruttorio ai sensi dell'art. 65 del regolamento di procedura del Tribunale, un nuovo spoglio di tutti i voti in condizioni di trasparenza e di pubblicità;

—    annullare la comunicazione 27 gennaio 1998 del collegio degli scrutatori e la risposta 17 febbraio 1998 dello stesso collegio nella parte in cui comportano l'esclusione della ricorrente dagli eletti al Comitato del personale;

—    condannare il convenuto alle spese.

24.
    All'udienza la ricorrente ha rinunciato alla domanda volta ad ottenere l'esecuzione di un nuovo spoglio a titolo di mezzo istruttorio ai sensi dell'art. 65 del regolamento di procedura.

25.
    Il convenuto conclude che il Tribunale voglia:

—    respingere il ricorso;

—    statuire sulle spese in conformità delle disposizioni applicabili del regolamento di procedura.

Merito

Argomenti delle parti

26.
    In via principale, la ricorrente denuncia un'infrazione agli artt. 6, 17 e 18 del regolamento relativo alla rappresentanza del personale. In subordine, ella rileva un'incompatibilità fra detto regolamento e l'allegato II dello Statuto del personale. In ulteriore subordine, denuncia una violazione del principio in materia di diritto elettorale, comune a tutti gli Stati membri, secondo cui il candidato più votato dellalista che ha ottenuto il maggior numero di voti dev'essere dichiarato eletto.

27.
    La ricorrente sostiene che l'interpretazione che il collegio degli scrutatori dà dell'art. 17, n. 5, lett. b), del regolamento relativo alla rappresentanza del personale è incompatibile con il criterio di ripartizione proporzionale dei seggi posto dall'art. 17, nn. 1 e 2, dello stesso regolamento. Nella fattispecie, tale interpretazione avrebbe comportato l'eliminazione della rappresentanza personale, in virtù della quale il candidato che ha ricevuto il numero maggiore dei voti dati ad una lista avente il diritto di avere rappresentanti eletti deve essere membro del Comitato del personale. Inoltre, l'equilibrio geografico istituito all'interno della lista su cui figurava la ricorrente sarebbe stato anch'esso ignorato. Il criterio d'interpretazione adottato dal collegio degli scrutatori porterebbe ad un risultato assurdo, in quanto la ricorrente, per essere eletta al Comitato del personale, non avrebbe dovuto ottenere più voti, ma avrebbe dovuto sperare che i colleghi candidati della stessa lista ottenessero meno voti o che altri colleghi di altre liste ottenessero un numero maggiore di voti, cosa che sarebbe in contraddizione con le regole di libertà e di democrazia in materia di diritto elettorale comuni a tutti gli Stati membri (sentenza della Corte 29 settembre 1976, causa 54/75, De Dapper e a./Parlamento, Racc. pag. 1381, punto 25).

28.
    Secondo la ricorrente, il regolamento relativo alla rappresentanza del personale non potrebbe violare le preferenze espresse dal voto degli elettori. A tale riguardo ella sostiene che la contestata interpretazione del collegio degli scrutatori non era la sola possibile. Infatti, in occasione delle elezioni del 1991 e del 1995, l'art. 17, n. 5, lett. b), di detto regolamento sarebbe stato applicato in modo da escludere il candidato eletto che avesse ottenuto il minor numero di voti individuali, sostituendolo con un altro della stessa lista. Nella replica la ricorrente afferma che tale divergenza costituisce violazione del principio di non discriminazione. All'udienza, la ricorrente ha reiterato tale censura adducendo che, dopo le elezioni in causa, un eletto in servizio a Lussemburgo si era dimesso ed era stato sostituito

da un candidato di Bruxelles a dispetto dell'art. 17, n. 5, lett. b), del regolamento relativo alla rappresentanza del personale.

29.
    La ricorrente suggerisce un'altra maniera d'applicare l'art. 17, n. 5, lett. b), del regolamento relativo alla rappresentanza del personale, consistente nell'istituire due gruppi di funzionari, a seconda della sede di servizio, all'interno delle liste che abbiano presentato candidati di Bruxelles e di Lussemburgo e nel ripartire proporzionalmente i seggi ottenuti da tali liste. A sostegno di questa interpretazione, nell'atto introduttivo si fa riferimento alla sentenza del Tribunale 14 luglio 1994, causa T-534/93, Grynberg e Hall/Commissione (Racc. PI pag. II-595, punti 43 e seguenti). In tale sentenza, il Tribunale avrebbe avuto cura di evitare che il criterio di sostituzione adottato in quel caso per garantire la rappresentanza di ciascuna categoria di funzionari portasse al risultato assurdo di eliminare il candidato che aveva ricevuto il maggior numero di voti.

30.
    Dato che l'art. 17, n. 5, lett. b), in combinato disposto con l'art. 18, secondo comma, del regolamento relativo alla rappresentanza del personale si presta ad interpretazioni contraddittorie, la ricorrente ritiene che spettasse all'istituzione interessata intervenire, in ottemperanza al suo dovere di sollecitudine, per garantire la certezza del diritto che deve esistere in materia elettorale.

31.
    In via sussidiaria, la ricorrente afferma che, se si ritiene che la sola interpretazione possibile dell'art. 17 di detto regolamento sia quella fornita dal collegio degli scrutatori, la quale ha determinato l'esclusione della ricorrente dal Comitato del personale, tale disposizione e quella dell'art. 6, n. 4, sono contrarie all'allegato II dello Statuto.

32.
    In via ulteriormente sussidiaria, la ricorrente sostiene che, se si intende assicurare la rappresentanza dei funzionari delle diverse sedi, occorre optare per un Comitato del personale diviso in sezioni locali (art. 1, terzo comma, dell'allegato II dello Statuto). Nel caso di specie, l'assemblea generale avrebbe optato per un Comitato unico del personale. Questa unicità del Comitato sarebbe in contrasto con una disposizione come quella dell'art. 17, n. 5, lett. b), del regolamento relativo alla rappresentanza del personale, che richiede una rappresentanza dei funzionari delle diverse sedi. Ad ogni modo, l'assenza di riferimento nell'allegato II dello Statuto e l'obbligo di garantire una rappresentanza del personale di una sede determinata nel caso di un comitato unico significherebbero che una tale rappresentanza, anche se garantita dal regolamento relativo alla rappresentanza del personale, dev'essere istituita in base a criteri che non annullino la volontà degli elettori, espressa con i voti individuali.

33.
    A tale riguardo, ella invoca le norme fondamentali di libertà e di democrazia in materia di diritto elettorale comuni a tutti gli Stati membri, sancite dalla Corte nella sentenza De Dapper e a./Parlamento (citata supra, punto 25).

34.
    Il convenuto chiede il rigetto di tali motivi e argomenti. In primo luogo, sottolinea che il vigente regolamento relativo alla rappresentanza del personale è stato adottato dall'assemblea generale del personale nell'ambito del suo potere normativo in materia elettorale (sentenza del Tribunale 8 marzo 1990, causa T-28/89, Maindiaux e a./CES, Racc. pag. II-59, punto 45). In secondo luogo, ritiene che il principio secondo cui, all'interno di una medesima lista, il candidato eletto che ha ricevuto il minor numero di voti cede il posto al candidato più votato della categoria non rappresentata concilia i principi della rappresentatività personale e della rappresentatività per gruppo. In terzo luogo, fa valere che lo Statuto non esclude l'adozione da parte dell'assemblea generale del personale di un regolamento che richieda una rappresentanza minima dei membri in servizio in una data sede dell'istituzione, così come non prescrive la divisione del Comitato del personale in sezioni locali per assicurare tale rappresentanza. Infine, nessun principio esigerebbe che debba essere eletto il candidato di una determinata lista che ha ottenuto il numero più alto di voti.

Giudizio del Tribunale

35.
    L'art. 1, secondo comma, dell'allegato II dello Statuto attribuisce all'assemblea generale del personale la competenza a determinare le modalità di elezione del Comitato del personale e a integrare così, all'interno di ogni istituzione, la disciplina fissata dallo Statuto per la rappresentanza del personale. Lo Statuto ha dunque riconosciuto all'assemblea generale del personale il potere di adottare le norme relative al sistema elettorale che devono essere rispettate tanto dall'istituzione quanto dai dipendenti. Lo Statuto ha dunque investito l'assemblea generale del personale di un potere normativo in materia (sentenza Maindiaux e a./CES, citata, punto 45).

36.
    Nessuna disposizione dello Statuto o principio generale del diritto comunitario limita il potere dell'assemblea generale di decidere di non dividere il Comitato del personale in sezioni locali, anche quando i dipendenti dell'istituzione interessata prestano servizio in sedi diverse. Parimenti, nessuna norma esclude che l'assemblea generale possa adottare un regolamento relativo alla rappresentanza del personale che richieda una rappresentanza minima dei funzionari e degli agenti in servizio in una data sede per assicurare una rappresentanza equilibrata dei diversi luoghi di lavoro dell'istituzione interessata. Infine, nel caso di un regolamento che richiede una siffatta rappresentanza, nessuna norma guridica vieta di applicarlo imponendo che il candidato più votato di una lista la quale ha il diritto di vedersi attribuire dei seggi, anche qualora si tratti della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, ceda il posto ad un altro candidato della lista in servizio in un'altra sede.

37.
    L'argomento secondo cui una sostituzione del genere violerebbe la volontà degli elettori manca di sostanza perché il regolamento in questione è stato adottato dall'assemblea generale del personale, la quale comprende la totalità degli elettori.

38.
    La ricorrente si è limitata ad affermare che il regolamento contestato violava una norma di libertà e di democrazia comune a tutti gli Stati membri in materia di diritto elettorale, secondo cui il candidato più votato di una lista che ha il diritto di vedersi attribuire dei seggi deve essere dichiarato eletto. Tuttavia, la ricorrente non ha dimostrato che tale norma, ammesso che esista, traduca un principio comune agli Stati membri che si imporrebbe nella specie. Del resto, in vari Stati membri il sistema elettorale comprende norme che possono comportare la mancata elezione del candidato più votato di una lista che ha il diritto di vedersi attribuire dei seggi.

39.
    Ne consegue che le censure avanzate dalla ricorrente riguardo all'illegittimità tanto del regolamento relativo alla rappresentanza del personale quanto dell'interpretazione datane nella specie dal collegio degli scrutatori vanno respinte.

40.
    La censura secondo cui la decisione impugnata violerebbe il divieto di discriminazione è stata mossa per la prima volta nella replica. Poiché non risulta basarsi su elementi di diritto o di fatto emersi durante il procedimento, essa è irricevibile in quanto fa riferimento agli elementi esposti a tale riguardo nella replica (art. 48, n. 2, del regolamento di procedura). In merito all'argomento relativo alla sostituzione di un eletto dimissionario in servizio a Lussemburgo con un candidato di Bruxelles, occorre osservare che tali circostanze, quand'anche fossero provate, sono posteriori all'adozione delle decisioni contestate. Pertanto, non possono essere prese in considerazione nel valutare la legittimità di tali decisioni.

41.
    La ricorrente adduce una violazione dell'art. 6 del regolamento relativo alla rappresentanza del personale, riguardante in particolare il modo di determinazione del numero di seggi riservati ai membri del personale in servizio a Bruxelles. Tuttavia, ella non ha presentato nessun argomento a sostegno di tale censura né ha spiegato in che senso detto articolo sarebbe stato violato. In particolare, non ha dimostrato che la fissazione a undici del numero di seggi riservati ai membri del personale in servizio a Bruxelles fosse contraria all'art. 6, n. 4, di detto regolamento. Pertanto, tale censura dev'essere respinta.

42.
    La ricorrente adduce anche una violazione dell'art. 18 del medesimo regolamento, che stabilisce in particolare il metodo da seguire qualora la votazione non abbia consentito di raggiungere detto numero. Tuttavia, anche qui, ella non ha presentato argomenti per sostenere tale censura né ha spiegato in che senso tale articolo sarebbe stato violato. In particolare, non contesta che, sulla base dei risultati della votazione, è stato costituito un elenco di ventinove membri comprendente i candidati che, all'interno di ciascuna lista, avevano ottenuto il maggior numero di voti individuali. Né mette in dubbio che detto elenco è stato modificato in modo da assicurare la rappresentanza delle diverse categorie del personale conformemente all'art. 17, n. 5, lett. a), del regolamento relativo alla rappresentanza del personale. Ella non contesta che detto elenco modificato comprendeva un numero di dipendenti in servizio a Bruxelles inferiore di tre al

numero richiesto a norma dell'art. 6, n. 4, dello stesso regolamento. Non contesta neppure che, alla luce dei risultati dello scrutinio, i seggi che ai sensi dell'art. 18, n. 2, di detto regolamento spettavano obbligatoriamente a dipendenti in servizio a Bruxelles sono stati assegnati a coloro che, tra i candidati che non figuravano su detto elenco modificato, avevano ricevuto il maggior numero di voti individuali. Infine, non nega che tali sostituzioni hanno lasciato inalterato il numero di seggi ottenuti da ciascuna lista. Pertanto, la censura attinente alla violazione dell'art. 18 del regolamento relativo alla rappresentanza del personale deve essere respinta.

43.
    Infine, la ricorrente lamenta una violazione dell'art. 17, n. 5, lett. b), di tale regolamento, che impone la condizione di una rappresentanza minima dei dipendenti in servizio a Bruxelles. Occorre innanzi tutto osservare che la ricorrente non critica la ripartizione dei seggi tra le varie liste dichiarata dal collegio degli scrutatori ai sensi dell'art. 17, n. 2, di detto regolamento. La ricorrente non contesta nemmeno che, essendo soddisfatta la condizione relativa al numero di seggi riservati ai dipendenti in servizio a Bruxelles, i seggi sono stati assegnati, all'interno di ciascuna lista, ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti individuali, come prescritto dall'art. 17, n. 5, lett. b), dello stesso regolamento.

44.
    La ricorrente si limita a lamentare, da un canto, che è stato ignorato l'equilibrio geografico costituito all'interno della lista di cui era candidata e, dall'altro, che la sua sostituzione con un altro candidato della lista in servizio a Bruxelles ha violato le preferenze espresse dagli elettori, in quanto ella ha dovuto cedere il suo posto pur essendo la candidata più votata della sua lista.

45.
    Quanto alla prima di queste ultime censure, è sufficiente osservare che nessuna disposizione dello Statuto o del regolamento relativo alla rappresentanza del personale garantisce che i seggi attribuiti a ciascuna lista rispecchino la ripartizione dei candidati della stessa nelle sedi di servizio. D'altronde, in seguito alla votazione tale ripartizione può risultare completamente alterata a causa dei voti espressi.

46.
    Quanto alla seconda di queste ultime censure, va rigettata per i motivi esposti al precedente punto 38.

47.
    Il metodo caldeggiato dalla ricorrente non è appropriato perché potrebbe portare ad una violazione della norma dell'art. 18, n. 2, del regolamento relativo allarappresentanza del personale, secondo cui, per raggiungere il numero di candidati in servizio a Bruxelles fissato ai sensi dell'art. 6, n. 4, di tale regolamento, si devono dichiarare eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti individuali. Infatti, secondo tale metodo, i seggi spettanti a dipendenti in servizio a Bruxelles in forza dell'art. 17, n. 5, lett. b), dello stesso regolamento non verrebbero necessariamente attribuiti ai candidati più votati che soddisfano tale condizione. Ciò avverrebbe, segnatamente, qualora un candidato di Bruxelles, figurante in una lista che ha diritto all'attribuzione di seggi, dovesse ottenerne uno a motivo della composizione della lista, in virtù del metodo suggerito dalla

ricorrente, pur avendo ricevuto meno voti di altri candidati di Bruxelles non dichiarati eletti perché presentatisi con liste per le quali il numero di seggi attribuiti a dipendenti in servizio a Bruxelles fosse già stato raggiunto in forza del proposto metodo di ripartizione proporzionale.

48.
    Poiché le circostanze del presente caso non sono affatto analoghe a quelle della causa definita con la citata sentenza del Tribunale 14 luglio 1994, Grynberg e Hall/Commissione, la ricorrente non può invocarla nella fattispecie.

49.
    Infine, dal momento che gli atti del procedimento non contengono alcun indizio di irregolarità nella specie, non si può concludere che il convenuto sarebbe dovuto intervenire d'ufficio, in ottemperanza al suo dovere di sollecitudine, per garantire la certezza del diritto che deve esistere in materia elettorale.

50.
    Da quanto precede risulta che il ricorso va rigettato nella sua totalità.

Sulle spese

51.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, a norma dell'art. 88 dello stesso regolamento, nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico. Poiché la domanda di misure provvisorie è stata cancellata d'ufficio dal ruolo in seguito all'esecuzione della composizione amichevole e dato che la ricorrente è risultata soccombente nel presente procedimento e il convenuto ha chiesto che il Tribunale statuisca sulle spese secondo diritto, ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa sostenute nell'ambito tanto del procedimento sommario quanto del presente procedimento.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    Il ricorso è respinto.

2)    Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Lenaerts

Tiili
Azizi

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 ottobre 1999.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

K. Lenaerts


1: Lingua processuale: l'italiano.

Racc. PI