Language of document : ECLI:EU:T:2012:266





Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 24 maggio 2012 —
Assaad / Consiglio

(causa T‑550/11)

«Ricorso di annullamento — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Siria — Elenco delle persone e delle entità oggetto del congelamento dei fondi e delle risorse economiche — Carenza di interesse ad agire»

Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Necessità di un interesse reale e attuale — Ricorso avverso i regolamenti concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria — Ricorrente che non è destinatario degli atti impugnati e sul quale essi non incidono individualmente e/o direttamente — Irricevibilità (Art. 263, quarto comma, TFUE) (v. punti 14‑18)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2011/273/PESC del Consiglio, del 9 maggio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 121, pag. 11), del regolamento (UE) n. 442/2011 del Consiglio, del 9 maggio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 121, pag. 1), della decisione di esecuzione 2011/515/PESC del Consiglio, del 23 agosto 2011, che attua la decisione 2011/273, e del regolamento di esecuzione (UE) n. 843/2011 del Consiglio, del 23 agosto 2011, che attua il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU L 218, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Il sig. Nizar Assaad sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio.