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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso del sig. Paul Vannieuwenhuyze-Morin contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, proposto il 22 ottobre 2002.

    (Causa T-321/02)

    Lingua processuale: il francese

Il 22 ottobre 2002 il sig. Paul Vannieuwenhuyze-Morin, residente in Grigny (Francia), rappresentato dall'avv. Guy Dupaigne, avocat, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

(annullare i nn. 1 e 2 dell'art. 13 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2 luglio 2002, 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 31 luglio 2002, nonché i termini "se manca il consenso degli abbonati interessati oppure" e "la scelta tra queste due possibilità è effettuata dalla normativa nazionale" nel n. 3 dello stesso articolo;

(statuire quanto di diritto sulle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, utente assiduo della vendita per corrispondenza via Internet e fondatore del sito Internet libre.net, chiede l'annullamento delle citate disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 luglio 2002, 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201, del 31.7.2002, pag. 37).

A sostegno del petitum, il ricorrente fa valere la mancanza di fondamento legale dell'atto impugnato, la cui adozione non sarebbe richiesta dall'unicità del mercato interno.

Inoltre, la direttiva in questione violerebbe il diritto alla libertà d'espressione di cui agli artt. 5 della Dichiarazione dei diritti e delle libertà fondamentali, 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e 10 della Convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; nonché il principio della libertà degli scambi riconosciuto dall'insieme degli Stati membri, e quello della libera concorrenza, sancito in particolare dagli artt. 3, 4 e dal titolo VI del Trattato.

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