Language of document : ECLI:EU:T:2015:902

Causa T‑462/13

Comunidad Autónoma del País Vasco
e

Itelazpi, SA

contro

Commissione europea

«Aiuti di Stato – Televisione digitale – Aiuto alla diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate in Spagna – Decisione che dichiara gli aiuti in parte compatibili e in parte incompatibili con il mercato interno – Vantaggio – Servizio di interesse economico generale – Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE – Aiuti nuovi»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 26 novembre 2015

1.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione indirizzata a uno Stato membro e con cui si constata l’incompatibilità di un aiuto con il mercato interno – Ricorso di un’autorità regionale che ha concesso detto aiuto – Ricevibilità

(Art. 263, quarto comma, TFUE)

2.      Ricorso di annullamento – Presupposti per la ricevibilità – Presentazione di un unico ricorso da parte di due ricorrenti – Ricevibilità del ricorso di uno dei ricorrenti – Necessità di esaminare la ricevibilità del ricorso riguardo al secondo ricorrente – Insussistenza

(Art. 263 TFUE)

3.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Misure dirette a compensare il costo delle missioni di servizio pubblico assunte da un’impresa – Primo criterio stabilito nella sentenza Altmark – Obblighi di servizio pubblico chiaramente definiti – Insussistenza di un’impresa beneficiaria effettivamente incaricata dell’esecuzione di obblighi di servizio pubblico – Inclusione nella nozione

(Art. 107, § 1, TFUE)

4.      Concorrenza – Regole dell’Unione – Destinatari – Imprese – Nozione – Esercizio di un’attività economica – Organismo dello Stato che esercita un’attività economica e che possiede una personalità giuridica da esso distinta – Assenza di incidenza sulle relazioni finanziarie tra lo Stato e detto organismo

(Art. 107, § 1, TFUE)

5.      Concorrenza – Imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale – Settore della radiodiffusione – Determinazione dei servizi d’interesse economico generale – Distinzione tra prestazione di servizio di radiodiffusione e sfruttamento delle reti di radiodiffusione – Ammissibilità

(Art. 107, § 1, TFUE; protocollo n. 29 allegato ai Trattati UE e FUE)

6.      Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Libero apprezzamento dei fatti e delle prove

7.      Concorrenza – Imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale – Settore della radiodiffusione – Definizione di servizio di sfruttamento di reti in quanto servizio d’interesse economico generale – Presupposto – Rispetto del principio di neutralità tecnologica

(Artt. 107, § 1, TFUE e 108 TFUE)

8.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Misure dirette a compensare il costo delle missioni di servizio pubblico assunte da un’impresa – Quarto criterio stabilito nella sentenza Altmark – Insufficienza di un’indicazione, negli accordi, dei costi di investimento e delle spese ricorrenti – Prestazione effettuata da un’amministrazione con propri mezzi – Circostanza insufficiente a garantire un minor costo per la collettività

(Art. 107, § 1, TFUE)

9.      Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Art. 107, § 3, TFUE)

10.    Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Comunicazione del passaggio al digitale – Natura giuridica – Regole di condotta indicative comportanti un’autolimitazione del potere discrezionale della Commissione

[Artt. 107, § 3, TFUE e 108 TFUE; comunicazione della Commissione COM (2003) 541 definitivo]

11.    Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Considerazione della situazione esistente al momento dell’adozione della misura

(Art. 107,§ 3, TFUE)

12.    Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Valutazione alla luce dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE – Considerazione di una prassi anteriore – Esclusione

[Art. 107, § 3, c), TFUE]

13.    Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Interventi consecutivi dello Stato inscindibilmente connessi tra loro – Valutazione delle misure adottate nel loro insieme – Ammissibilità

(Artt. 107,§ 3, TFUE e 108 TFUE)

14.    Aiuti concessi dagli Stati – Aiuti esistenti e aiuti nuovi – Misura recante modifica di un regime di aiuti esistenti – Modifica che incide sui contenuti del regime – Qualificazione del regime come aiuto nuovo

[Art. 108, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 1, c); regolamento della Commissione n. 794/2004, art. 4, § 1]

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 34)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punto 34)

3.      In materia di aiuti di Stato, secondo il primo criterio stabilito nella sentenza Altmark, l’impresa beneficiaria di una compensazione deve effettivamente essere incaricata dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro.

Sebbene gli Stati membri dispongano di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda la definizione di ciò che considerano come un servizio di interesse economico generale (SIEG), tale potere non è tuttavia illimitato e non può essere esercitato in maniera arbitraria al solo fine di sottrarre un settore particolare all’applicazione delle regole di concorrenza. Infatti, per poter essere qualificato come SIEG, il servizio in questione deve rivestire un interesse economico generale che presenti caratteri specifici rispetto a quello di altre attività della vita economica.

A tale proposito, la portata del controllo effettuato dal Tribunale sulle valutazioni della Commissione tiene necessariamente conto del fatto che la definizione di un servizio quale SIEG da parte di uno Stato membro può essere rimessa in discussione dalla Commissione solo in caso di errore manifesto. Tale controllo deve nondimeno garantire il rispetto di taluni criteri minimi relativi, segnatamente, alla presenza di un atto di una pubblica autorità che incarica gli operatori di cui trattasi di una funzione di SIEG nonché all’universalità e obbligatorietà di detta funzione.

Pertanto, in mancanza di una definizione chiara di un servizio quale servizio pubblico, il primo criterio della sentenza Altmark non è soddisfatto. Inoltre, il solo fatto che un servizio sia indicato come servizio di interesse generale nel diritto nazionale non implica che qualsiasi operatore che svolga tale servizio sia incaricato dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico ai sensi di detta sentenza. Infatti, la qualificazione di un servizio come SIEG richiede che la responsabilità della sua gestione sia affidata a determinate imprese.

(v. punti 42, 50‑54, 57)

4.      Per quanto riguarda l’applicazione delle regole di concorrenza, si deve distinguere tra l’ipotesi in cui lo Stato agisca esercitando il potere d’imperio e quella in cui svolga attività economiche di natura industriale o commerciale consistenti nell’offrire beni o servizi sul mercato. A questo proposito non ha rilevanza il fatto che lo Stato agisca direttamente tramite un organo che fa parte della pubblica amministrazione o tramite un ente cui ha conferito diritti speciali o esclusivi.

Inoltre, l’esistenza o meno di una personalità giuridica distinta da quella dello Stato, attribuita dal diritto nazionale ad un organismo che esercita attività economiche, è ininfluente sull’esistenza di relazioni finanziarie tra lo Stato e tale organismo, e quindi sulla possibilità per tale organismo di fruire di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

(v. punti 61, 62)

5.      Nel diritto degli aiuti di Stato, nell’ambito del controllo della qualificazione come servizio di interesse economico generale, la Commissione può distinguere la prestazione del servizio di radiodiffusione dallo sfruttamento delle reti di radiodiffusione.

Certamente, la trasmissione è indispensabile alla radiodiffusione. Tuttavia, il servizio di radiodiffusione deve essere distinto dal servizio di sfruttamento delle reti di diffusione. Infatti, si tratta di due attività distinte realizzate da imprese diverse operanti in mercati diversi. Mentre il servizio di radiodiffusione è garantito da emittenti radiotelevisive, ossia da operatori televisivi, il servizio di sfruttamento delle reti di diffusione è garantito da operatori di piattaforme di emissione di segnali, ossia delle piattaforme terrestri, satellitari, via cavo o tramite accessi a banda larga su Internet.

Inoltre, mentre il protocollo n. 29 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, che integra i Trattati UE e FUE, si applica al settore della radiodiffusione e, più precisamente, al finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione accordato agli organismi di radiodiffusione, il suddetto protocollo non riguarda, per contro, il finanziamento degli operatori di piattaforme di emissione di segnali. Peraltro, gli obiettivi di detto protocollo, volti a garantire le esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società e a preservare il pluralismo dei mezzi di comunicazione, non presentano alcun collegamento con la scelta della tecnologia di diffusione.

(v. punti 65‑67, 69, 70)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punto 71)

7.      In materia di aiuti di Stato, dall’economia generale del Trattato si evince che il procedimento previsto dall’articolo 108 TFUE non deve maggio pervenire ad un risultato contrario a norme specifiche del Trattato. Il potere discrezionale degli Stati membri per configurare i loro servizi di interesse economico generale (SIEG) non può essere esercitato in modo da dar luogo a una violazione del principio della parità di trattamento, che è garantito, per quanto riguarda il servizio di sfruttamento delle reti, segnatamente dal principio di neutralità tecnologica.

Pertanto, quando esistono più piattaforme di trasmissione, non si può ritenere che una di esse sia essenziale alla trasmissione dei segnali di radiodiffusione senza rispettare il principio di neutralità tecnologica. Di conseguenza, definendo un servizio di sfruttamento di una rete come SIEG, le autorità nazionali non devono discriminare le altre piattaforme. Un sistema di concorrenza non falsata, come quello previsto dal Trattato FUE, può essere garantito solo se è assicurata la pari opportunità tra i diversi operatori economici.

Tuttavia, il rispetto del principio di neutralità tecnologica non implica che, in tutti i casi, la definizione di una determinata piattaforma per lo sfruttamento delle reti di radiodiffusione costituisca un errore manifesto. Infatti, se la Commissione non esamina in modo approfondito la scelta dello Stato membro, essa non può fondatamente contestare l’esistenza di un errore manifesto delle autorità nazionali nella definizione di una determinata piattaforma ai fini dello sfruttamento della rete. Ciononostante, tale carenza resta senza conseguenze nel caso in cui il primo criterio della sentenza Altmark non sia soddisfatto in assenza di una definizione chiara e precisa di un servizio di sfruttamento delle reti di radiodiffusione in quanto servizio pubblico.

(v. punti 77‑79)

8.      In materia di aiuti di Stato, al fine di valutare se il quarto criterio stabilito nella sentenza Altmark sia soddisfatto in un caso concreto, l’indicazione del costo di investimento e delle spese ricorrenti stimati in accordi interistituzionali conclusi tra le amministrazioni di una comunità autonoma di uno Stato membro non sostituisce un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti, nonché di un margine di utile ragionevole per l’adempimento di detti obblighi.

Inoltre, il solo fatto che una prestazione sia effettuata da un’amministrazione con propri mezzi non costituisce una garanzia di minor costo per la collettività.

(v. punti 80, 84, 87)

9.      V. il testo della decisione.

(v. punti 105, 106, 112)

10.    In materia di transizione dalla radiodiffusione analogica alla radiodiffusione digitale, la rilevanza del principio di neutralità tecnologica è stata sottolineata dalla Commissione al punto 2.1.3 della comunicazione del passaggio al digitale del 2003. La condizione di neutralità tecnologica ai sensi di tale comunicazione prevede, in particolare, che l’abbandono della diffusione analogica in un determinato territorio possa aver luogo soltanto se la quasi totalità delle famiglie riceve i servizi digitali e che, per conseguire tale obiettivo, debbano essere prese in considerazione tutte le modalità di trasmissione. Quando la Commissione adotta atti di tal genere finalizzati a precisare, nel rispetto del Trattato, i criteri che essa ritiene di applicare nell’esercizio del suo potere discrezionale, ciò comporta un’autolimitazione di detto potere in quanto la Commissione è obbligata a conformarsi alle norme indicative che essa stessa si è imposta.

(v. punto 109)

11.    V. il testo della decisione.

(v. punti 116, 119‑121, 123, 124)

12.    V. il testo della decisione.

(v. punto 129)

13.    In materia di aiuti di Stato, i vari interventi statali a livello nazionale, regionale e comunale devono essere analizzati in funzione dei loro effetti, in maniera tale che, quando detti interventi sono inscindibilmente connessi tra loro, essi possono essere considerati dalla Commissione come un unico regime di aiuti concesso dalle autorità pubbliche di uno Stato membro.

Inoltre, nel caso di un regime di aiuti, la Commissione può limitarsi a studiare le caratteristiche del regime in questione per valutare, nella motivazione della decisione, se tale regime sia idoneo alla realizzazione di uno degli obiettivi di cui all’articolo 107, paragrafo 3, TFUE. Pertanto, in una decisione riguardante un simile regime, essa non è tenuta a compiere un’analisi degli aiuti concessi in ogni singolo caso sulla base di un regime siffatto. È solo a livello del recupero degli aiuti che si renderà necessario verificare la situazione individuale di ciascuna impresa interessata.

(v. punti 133, 134)

14.    V. il testo della decisione.

(v. punti 146‑150)